REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 10243/2021 pubblicata il 10/12/2021
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6293/2016 promossa da:
XXX S.R.L. (C.F.), con il patrocinio dell’avv.
ATTORE contro:
YYY LEASING S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell’avv.
CONVENUTO
Oggetto: Leasing
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l’udienza del 6.7.2021:
XXX S.R.L.
“Vorrà l’adìto Tribunale:
1. – in via principale, previo accertamento della nullità della clausola relativa al tasso floor in quanto vessatoria, condannare la YYY Leasing s.p.a. a restituire alla XXX s.r.l. tutte le somme indebitamente corrisponde, pari ad € 34.967,16 al 30 settembre 2015 (e comunque nella somma che maturerà fino al soddisfo), oltre interessi e rivalutazione monetaria, o ogni minor o maggior somma il Giudice adìto ritenga di dovuta, condannando altresì controparte al risarcimento del danno in via equitativa relativo alla violazione del dovere di correttezza e buona fede;
2. – in ogni caso, previo accertamento della nullità della clausola relativa al tasso floor e quella relativa allo spread nel contratto novato per inesistenza dell’accordo contrattuale ex art. 1418 c.c. e violazione del dovere di informazione e del dovere di correttezza e buona fede nel rapporto contrattuale, con reviviscenza delle originarie condizioni contrattuali, condannare altresì la YYY Leasing alla restituzione alla XXX s.r.l. di tutte le somme indebitamente corrisposte pari ad € 315.176,61, riveniente dalla seguente addizione: 277.020,75 (differenza spread) + 34.967,16 (annullamento floor) + 3.188,17 (indicizzazioni errate) ovvero ad ogni minor o maggior somma il Giudice adìto ritenga di dovuta, condannando altresì controparte al risarcimento del danno in via equitativa relativo alla violazione del dovere di correttezza e buona fede;
3. – accertare e dichiarare l’avvenuto abuso del diritto da parte di YYY Leasing s.p.a., a discapito della XXX s.r.l., con ogni conseguenza di legge e restituzione delle somme dovute, come sopra indicate al punto 2.
IN VIA SUBORDINATA
ed ove il Tribunale lo ritenga utile ed opportuno, in accoglimento dell’istanza istruttoria già dedotta in atti, ed anche se non vi è stata contestazione di controparte sull’entità delle somme come richieste da XXX, ammetta la CTU contabile, volta alla verifica delle ragioni di credito come vantate e già documentate dall’attrice.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario.”
YYY LEASING S.P.A.
“Respingere tutte le domande proposta da XXX, nei confronti di YYY Leasing S.p.A., con l’atto di citazione notificato in data 28.12.2015 e con i successivi atti, in quanto inammissibili ed infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti.
Con vittoria di spese e compensi di causa, incluso il rimborso forfetario delle spese generali, CPA ed IVA
Con riserva di far valere, anche in separato giudizio, ogni diritto e ragione di credito riveniente dal contratto di leasing inter partes e dai fatti costitutivi oggetto del presente giudizio.
*
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni e/o istanze istruttorie della controparte.”
FATTO E DIRITTO
La società XXX s.r.l. ha convenuto in giudizio la YYY Leasing s.p.a. e, premesso di essere subentrata nel contratto di locazione finanziaria n. stipulato il 21.10.2005 tra la società *** s.p.a., ora YYY Leasing s.p.a., e la *** s.r.l., poi fusa per incorporazione in XXX s.r.l., contratto modificato il 3.10.2012 (docc.3 e 4), ha allegato la illiceità della condotta di YYY Leasing per aver taciuto alla utilizzatrice le effettive condizioni e i costi del contratto e per aver imposto clausole vessatorie che “rendevano l’operazione antieconomica e penalizzante in modo inverosimile” per la utilizzatrice.
In particolare e in estrema sintesi, l’attrice ha eccepito la nullità della clausola relativa al tasso floor, già prevista nel contratto originario del 21.10.2005, in quanto vessatoria e non specificatamente approvata, ed avente l’unico fine di trasferire sulla utilizzatrice/soggetto debole, il rischio e il costo dell’operazione.
Ha quindi chiesto la condanna di YYY Leasing alla restituzione dell’importo di € 34.967,16, pari a quanto indebitamente corrisposto al 30.9.2015 in ragione della applicazione del tasso floor.
La nullità della clausola relativa al tasso floor è stata eccepita anche in relazione alla modifica del 3.10.2012, ritenuta integrare un contratto novativo del precedente, unitamente a quella modificativa dello spread, clausola unilateralmente predisposta dalla società di leasing senza una chiara informazione, con un aggravio economico che la utilizzatrice non avrebbe accettato se correttamente resa edotta degli effetti delle variazioni.
Ha prospettato inoltre che nella previsione di un tasso leasing variabile legato all’Euribor a tre mesi e a uno spread prefissato, il tasso floor viene a rappresentare uno strumento finanziario derivato che fa ricadere sul cliente il rischio della variazione di una voce del tasso leasing, senza averlo di ciò informato.
L’attrice ha così allegato la nullità delle clausole per inesistenza dell’accordo contrattuale ex art.1418 c.c., violazione del dovere di informazione e del dovere di correttezza e buona fede, violazione dell’art.1337 c.c..
Ha quindi concluso per la condanna di YYY Leasing alla restituzione dell’importo di € 315.176,61, pari alla somma di quanto indebitamente corrisposto per differenza spread (€ 277.020,75), per applicazione del tasso floor (€ 34.967,16), € 3.188,17 (per indicizzazioni errate); oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per violazione del dovere di informazione e del dovere di correttezza e buona fede.
Infine, l’attrice ha allegato la violazione del sinallagma contrattuale da parte della società di leasing, configurandone una condotta abusiva del diritto, per aver imposto condizioni apparentemente destinate a diminuire il peso della rata mensile di canone ma, in realtà, incrementative per la utilizzatrice del costo del contratto “a dismisura”.
Si è costituita YYY Leasing s.p.a. che ha chiesto il rigetto di ogni domanda di XXX s.r.l., eccependone la infondatezza sotto ogni profilo.
Sempre in estrema sintesi, la società di leasing, dopo aver precisato le condizioni del contratto del 21.10.2005 (doc.3), ne ha ricordato le successive integrazioni e modifiche apportate sempre su richiesta della utilizzatrice (del 23.11.2006, del 23.11.2010 e del 3.10.2012 –docc.4, 5 e 6), senza alcuna novazione del contratto, come espressamente dichiarato nella modifica del 3.10.2012, contrariamente a quanto sostenuto da controparte. Assenti peraltro anche gli elementi (oggettivo e soggettivo) per poter configurare la novazione.
Ha rivendicato la correttezza della propria condotta ed ha escluso la violazione di obblighi informativi, di correttezza e buona fede. Ha contestato che le clausole relative al tasso floor abbiano natura vessatoria, con la conseguenza che non richiedono espressa approvazione, così come ha contestato che la sottoscrizione della clausola di indicizzazione possa attribuire al contratto la natura di derivato, esplicito o implicito.
Ha contestato anche la pretesa configurazione di una condotta di abuso del diritto e, da ultimo, la assoluta infondatezza della richiesta risarcitoria, priva di prova sotto ogni profilo.
Assegnati i termini di cui all’art.183 comma 6 c.p.c., la successiva udienza è stata di mero rinvio per consentire al giudice togato assegnatario la decisione sulle istanze istruttorie. Respinta la richiesta di consulenza tecnica contabile, l’udienza per la precisazione delle conclusioni inizialmente fissata al 16.4.2019 è stata rinviata, d’ufficio, a quella del 6.7.2021 svoltasi con la modalità della trattazione scritta davanti a questo giudice nelle more subentrato al precedente istruttore.
Sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., abbreviati a 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
***
● Per quanto di rilievo, le condizioni del contratto di locazione finanziaria n. stipulato il 21.10.2005 tra la società ***a s.p.a., ora YYY Leasing s.p.a., e la *** s.r.l., ora XXX s.r.l., avente ad oggetto un leasing immobiliare relativo ad un capannone industriale a destinazione magazzino con uffici, sito nella provincia milanese (doc.3 di entrambe le parti), erano le seguenti:
durata 120 mesi
canone alla firma € 23.210,00, oltre iva
119 canoni variabili mensili € 23.210,00, oltre iva corrispettivo globale € 2.785.200,00
canoni variabili sulla base dell’andamento del Euribor 3 M PUNT (SENZA OPZ) con le modalità previste nell’allegato 3:
-tasso base di riferimento del parametro di indicizzazione: pari a 2,1%;
-quotazione del parametro del 20.10.2005: pari a 2,188% prezzo di eventuale acquisto finale € 900.000,00, oltre iva tasso leasing pari a 3,434% tasso interesse convenzionale di mora: Euribor 3 mesi in vigore durante il periodo di mora maggiorato di 9 punti percentuali tasso di riferimento per l’attualizzazione pari al 2,100% L’allegato 3 per la “Variabilità dei canoni – indicizzazione” stabiliva:
Il corrispettivo indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto si intende variabile in funzione dell’andamento del tasso indicato al punto “Variabilità dei canoni”, come pubblicato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
Per il calcolo della variazione dei canoni, la quotazione del tasso specificato al punto “Variabilità dei canoni” delle Condizioni Particolari del presente Contratto verrà rilevata, per ciascun trimestre solare. Per valuta il giorno 12 (o quello successivo qualora esso fosse festivo) del precedente mese di marzo. Giugno, settembre, dicembre; la quotazione del tasso in tal modo rilevata verrà applicata, con il sistema dei dietimi, a tutti i corrispettivi che avranno competenze nel relativo trimestre e quindi anche a frazione di canone qualora la competenza di uno o più canoni fosse a cavallo dell’inizio e/o della fine del trimestre medesimo. La misura della variazione dei canoni sarà determinata dalla seguente formula:
Var = Q x (tp – tr) x g 36000
ove:
• Var è la misura della variazione del canone n;
• Q è pari:
• Per i contratti regolati a canoni posticipati, al capitale residuo dopo la scadenza del canone n-1 (se “n-1” è uguale a zero, si deve intendere il canone alla firma);
• Per i contratti regolati a canoni anticipati, alla differenza tra il capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone n-1 (se “n-1” + uguale a zero, si deve intendere l canone alla firma) e l’importo del canone n in quanto con scadenza ad inizio periodo;
• Tp è la quotazione del tasso identificato al punto “Variabilità dei canoni” delle Condizioni Particolari di Contratto rilevata come sopra indicato (arrotondato allo 0,1% superiore o comunque non inferiore a 0,75%);
• Tr è il tasso di riferimento quantificato al punto “Variabilità dei canoni” delle Condizioni
Particolari di Contratto;
• G è il numero di giorni di competenza del canone n.”
● Il 23.11.2006 le parti sottoscrivevano una scrittura integrativa, con la quale il corrispettivo del contratto veniva incrementato ad € 3.300.476,09 oltre iva (doc. 4 convenuta), ferme restando le restanti condizioni del contratto di leasing n. IC 853901.
● Il 26.11.2010 era accordata una sospensione per 12 mesi del pagamento quota capitale dei canoni (doc. 5 convenuta).
● Con “scrittura privata di modifica del contratto di leasing n.” del 3.10.2012, “che andrà a costituire parte integrante e sostanziale del contratto di leasing emarginato” (doc.4 attrice; doc.6 convenuta) erano concordate le seguenti modifiche:
durata 154 mesi nuova rimodulazione e suddivisione dei canoni mensili posticipati variabili a partire del 1.1.2007; corrispettivo globale € 3.390.172,18 oltre iva prezzo di eventuale acquisto finale € 990.142,00, oltre iva tasso leasing pari a 4,1%
“ai fini della variabilità dei canoni per indicizzazione, la quotazione di partenza del Tasso per l’indicizzazione di cui alle Condizioni Particolari si intende d’ora innanzi sostituito con il seguente valore: 0,6%”.
Afferma l’attrice che la nuova modulazione del contratto del 3.10.2012 sarebbe stata unilateralmente imposta dalla società di leasing e che le modifiche apportate al contratto ne avrebbero concretizzato una vera e propria novazione con aggravio di costo (per € 277.020,75) e maggiori oneri ad esclusivo danno della utilizzatrice oltre che con inserimento di uno strumento paragonabile a un prodotto derivato.
La prospettata novazione del contratto con le modifiche del 3.10.2012 non è condivisibile.
L’unico elemento che la difesa attorea allega a sostegno della propria tesi è il contenuto di una comunicazione di YYY Leasing del 2.4.2015 (doc.9 attrice) nella quale il legale della società di leasing, riscontrando per conto di essa le pretese e le doglianze di *** (XXX), avrebbe confessato che “il contratto è stato novato”.
Sul tema si ricorda che l’art. 1230 stabilisce che “L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.”; il successivo art. 1231 precisa che “Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l’apposizione o l’eliminazione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell’obbligazione non producono novazione”. Nel caso di specie, chiarito che non sono rilevanti i motivi che hanno portato la utilizzatrice a richiedere le modifiche al contratto originario (se per necessità legate alla modifica societaria come sostenuto dalla attrice, o per difficoltà economiche come indicato dalla convenuta) ciò che rileva è la considerazione che le variazioni apportate al contratto hanno avuto ad oggetto elementi accessori dello stesso, rimasto immutato nel suo oggetto e nell’assetto giuridico dei rapporti.
L’argomentazione della difesa attorea non sembra considerare che la Suprema Corte è consolidata nell’affermare che la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche. Di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'”animus novandi”, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'”aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 7194 del 13/03/2019; anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15980 del 06/07/2010 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5665 del 09/03/2010).
Animus novandi e aliquid novi non ravvisabili nel caso di specie ed anzi smentiti, il primo dalla presenza di una apposita dichiarazione delle parti non contestata (art.4 della modifica: “Per tutto quanto qui non espressamente convenuto e modificato, valgono le pattuizioni tutte contenute nelle Condizioni Particolari e Generali del Contratto nonché nei relativi allegati; il Concedente/***ore e l’Utilizzatore/Conduttore escludono espressamente ogni intendimento novativo del Contratto”), chiara ed inequivoca della comune intenzione di confermare e mantenere ferma l’originaria obbligazione; il secondo, dalla mancanza di un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
Nel caso di specie la variazione relativa alla durata del rapporto ha inevitabilmente comportato una modifica del corrispettivo e dei criteri di determinazione della misura del canone variabile, modifiche accessorie non sufficienti ad integrare novazione del contratto.
In tema di locazione, la Suprema Corte ha affermato ripetutamente che non è sufficiente ad integrare novazione del contratto la variazione della misura del canone o del termine di scadenza, trattandosi di modificazioni accessorie, essendo invece necessario, oltre al mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, che ricorrano gli elementi dell'”animus” e della “causa novandi” (tra le tante, Sez. 3 – , Sentenza n. 22126 del 13/10/2020; Sez. 3 – , Sentenza n. 14620 del 13/06/2017).
***
Chiarito che il 3.10.2012 non vi è stata alcuna novazione del contratto originario modificato unicamente in relazione ad alcuni elementi accessori, va esaminata la doglianza dell’attrice relativa alla presenza della clausola floor e alla sua eccepita nullità per diverse ragioni: perché vessatoria e non specificamente approvata ed anche, con riferimento alla modifica del 3.10.2012, per inesistenza di un accordo tra le parti o comunque -se ben si è inteso- perché configurante uno strumento finanziario derivato, per violazione del dovere di informazione e di comportarsi secondo correttezza e buona fede.
I profili di nullità denunciati dalla attrice non sono fondati.
Nei contratti di finanziamento a tasso variabile la previsione di una clausola floor è diretta a rendere irrilevanti gli scivolamenti del costo del denaro (e dunque del tasso interbancario prescelto) sotto una determinata soglia, prevedendo un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere. In altre parole, per le variazioni in diminuzione rispetto al valore base del parametro, viene fissato un limite volto ad assicurare alla società concedente un minimo tasso remunerativo del finanziamento.
Ad essa si contrappone la clausola cap che prevede un limite percentuale al di sopra del quale gli interessi dovuti non possono salire.
Non è tuttavia necessario che nei contratti siano contestualmente previste entrambe le clausole, dato giustificato dalla diversità delle prestazioni dovute dai contraenti, né ciò comporta alcuno squilibrio nel contratto, essendo rimessa alla libera determinazione delle parti la misura del tasso di interesse dovuto a norma dell’art. 1815 c.c. con il solo limite del divieto di pattuizione di interessi usurari.
In conformità alla prevalente giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale) formatasi in controversie vertenti su profili analoghi -sia pure prevalentemente in riferimento a contratti di mutuo ma esprimendo principi del tutto estensibili ai contratti di leasing-, le argomentazioni della difesa attorea non possono essere condivise per le seguenti ragioni:
● la clausola floor è legittima e meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. in ragione della funzione pratica con essa perseguita dai contraenti di contenere prudenzialmente l’alea assunta con la variabilità del tasso;
● non ha carattere vessatorio ai sensi dell’art. 1341 c.c., atteso il carattere tassativo del relativo elenco; ● non viola l’art. 1346 c.c., quando è redatta in maniera chiara e comprensibile, ha un contenuto determinato in una specifica clausola contrattuale, è stata approvata dal cliente per iscritto, requisiti tutti rispettati nel caso di specie. Le parti hanno infatti pattuito la variabilità dei canoni attraverso un meccanismo di indicizzazione connesso all’andamento di un dato Euribor con l’articolato meccanismo di cui all’allegato 3 del contratto (sopra riportato), specificamente sottoscritto dall’utilizzatrice sì da non potersi dubitare dell’integrale comprensione e accettazione di esso. Poiché per quanto sopra detto la modifica del 3.10.2012 non costituisce novazione del contratto ma mera variazione di alcuni elementi accessori, non vi era alcuna necessità di nuova approvazione della quotazione del tasso per l’indicizzazione, ferme restando le modalità di determinazione. Infondata dunque anche la argomentazione relativa alla nullità della clausola perché non concordata;
● il tenore letterale della clausola, nei termini in cui è stata inserita nel corpo del contratto in esame, è inequivoco e non lascia adito a dubbi, sul tasso d’interesse minimo convenuto e sulle possibili conseguenze che potrà avere nel corso del rapporto in caso di oscillazione del parametro cui è ancorata la determinazione del tasso variabile. Ed invero non ha suscitato nell’utilizzatore alcun dubbio per molti anni (quasi dieci) dalla conclusione del contratto. Né è esigibile che sia spiegato anche quale sia e a quanto possa ammontare il vantaggio economico per la controparte, dato affatto estraneo alla chiarezza e alla comprensibilità della clausola;
● non costituisce uno strumento finanziario, nella specie un contratto derivato implicito come sostenuto dall’attrice, poiché la sua presenza non modifica né snatura la causa del negozio di finanziamento, non avendo quale finalità quella di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera (non pienamente pertenente il richiamo alla sentenza della Suprema Corte Sez. 3 – , n. 4659 del 22/02/2021 depositata dall’attrice con la memoria di replica relativa alla diversa ipotesi della presenza di una clausola di indicizzazione al cambio di valuta straniera, inserita in un contratto di “leasing in costruendo”, che ha comunque escluso che essa sia uno strumento finanziario derivato, costituendo esclusivamente un meccanismo di adeguamento della prestazione pecuniaria, privo di autonomia causale rispetto al negozio cui accede e non idoneo a circolare liberamente sul mercato). Il contratto in esame è una locazione finanziaria, contratto che non costituisce strumento finanziario ai sensi dell’art. 1, comma 2, TUF. All’acquisto del bene e alla sua consegna consegue l’obbligo per l’utilizzatore di pagare i canoni nella determinazione dei quali le parti hanno convenuto la clausola di variabilità, che deriva il suo valore dal parametro Euribor. Essa quindi opera in un contesto estraneo a quello dell’investimento finanziario, con conseguente inapplicabilità della disciplina del TUF alla fattispecie, anche con riferimento agli obblighi informativi della cui inosservanza si duole parte attrice, infondatamente poiché in riferimento a una normativa non pertinente al caso di specie.
***
Si osserva ancora che nel rispetto dell’obbligo di trasparenza, nel contratto di leasing in esame e negli allegati che ne formano parte integrante sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, il prezzo di opzione di acquisto finale e le ulteriori spese, il valore dell’operazione, la sua durata, il numero di rate e l’ammontare di ciascuna di esse, l’opzione di acquisto, l’indicizzazione, oltre alle spese contrattuali, il tutto in maniera chiara, con modalità di immediata percezione e comprensione.
Non è pertanto configurabile a carico della società di leasing alcuna violazione né di obblighi informativi né di obblighi di chiarezza e trasparenza, conclusione che rende superfluo l’esame del profilo del contestato “abuso del diritto” e del preteso risarcimento del danno (imprecisato sia nell’an sia nel quantum).
***
Da ultimo si rileva che non vi è alcuna necessità di disporre la consulenza tecnica richiesta dall’attore, né di svolgere altra attività istruttoria.
L’accertamento contabile deve, infatti, essere disposto quando, ai fini della decisione, il giudice necessiti di un ausilio tecnico per la verifica di dati che non è in grado di ricostruire con le conoscenze di cui dispone, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti.
Se le allegazioni e produzioni di parte sono, tuttavia, come nel caso di specie, idonee ad escludere che sussistano le lamentate nullità contrattuali, non è necessario, ai fini del decidere, alcun accertamento tecnico.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità alla nota depositata dalla convenuta, rispettosa dei criteri di legge.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
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-rigetta le domande dell’attrice XXX s.r.l.;
-condanna l’attrice al pagamento in favore della convenuta YYY Leasing s.p.a delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 11.472,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Milano, 10 dicembre 2021
Il giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.