REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO I SEZIONE CIVILE La Corte di Appello – Prima Sezione Civile- riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. NOME COGNOME Presidente 2)
Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere 3) Dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._959_2024_- N._R.G._00001060_2022 DEL_06_11_2024 PUBBLICATA_IL_07_11_2024
Nella causa civile d’appello iscritta al n. 10602022 RG, vertente TRA con sede in Eboli (SA), in persona del socio unico e legale rappresentante pro tempore, sig. , elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA);
alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti rilasciato su foglio separato in calce all’atto d’appello;
APPELLANTE corrente in Vallo della Lucania (SA), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME con questi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME, in Salerno, alla INDIRIZZO giusta procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATA OGGETTO:
appello avverso la sentenza n.19632022 del Tribunale di Salerno pubblicata il 3/06 /2022, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per inadempimento contrattuale;
CONCLUSIONI
:
come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione dell’udienza del 2352024.
RAGIONI
IN FATTO E IN DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC in data 1122022,
il proponeva appello avverso la sentenza n. 1963/2022 del 2952022 (pubblicata in data 03/06 /2022 e non notificata), con la quale il Tribunale di Salerno rigettava l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 1157/2012 reso dal Tribunale di Salerno –Sez. distaccata di Eboli – in data 12122012, condannando l’l’opponente al pagamento delle spese di lite.
Invero, con decreto ingiuntivo n. 11572012 del 12122012 (notificato al debitore il 2512013)
il Tribunale di Salerno ingiungeva al di pagare in favore della la somma di € detto decreto, con atto di citazione ritualmente notificato il 2122013, il proponeva opposizione, rappresentando che in data 3182011 aveva concluso un contratto scritto di somministrazione con l’azienda la quale si impegnava a conferire alla prima la fornitura di latte bufalino dal 192011 al 3182012;
che il latte doveva essere idoneo per la produzione di e, pertanto, secondo quanto disposto all’art. 2 del suddetto contratto, doveva rispettare precisi standards qualitativi (assenza di annacquamento, ecc.), prevedendo per l’eventuale violazione di tali requisiti l’applicazione di una penale (art. 9 del contratto = decurtazione del 20% alla prima infrazione, del 30% alla seconda infrazione, del 40% alla terza infrazione e del 50% con risoluzione immediata e risarcimento danni alla quarta infrazione);
che, a seguito dei controlli effettuati dalla sul campione di latte prelevato in data 532012, il latte risultava annacquato in ragione del 4,4% con carica batterica totale superiore alla norma;
che dal campione prelevato in data 2132012 risultava un annacquamento pari al 5% con carica batterica totale superiore alla norma;
che, di conseguenza, comunicava all’ l’applicazione della penale prevista in contratto per la seconda infrazione, pari alla decurtazione del 30% del latte (cfr. raccomandata AR del 2632012);
che, pertanto, la inviava all’ un assegno in data 2932012 per la somma di € 14.254,25, pari al 70% dell’importo in fattura.
L’opponente chiedeva, quindi, di annullare e revocare l’opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l’ disconoscendo, in via preliminare, la firma del contratto prodotto, affermando che gli accordi tra le parti erano stati solo orali, con la conseguente inoperatività della penale del credito e, in subordine, non opponibili le analisi del latte fornito, perché effettuate in modo illegittimo e senza contraddittorio (da soggetto non accreditato per autocontrollo e sottoscritte da un perito industriale anziché da un dottore responsabile di laboratorio).
Senza contare che le analisi allegate dalla parte opponente erano in contrasto con i risultati emersi dai controlli obbligatori effettuati dall’ nelle date del 7 e 22 marzo 2012, i quali riportavano valori nella norma come da regolamento CE 853�4.
opposta, quindi chiedeva, in via preliminare, di accertare e dichiarare come disconosciuta la sottoscrizione apposta a suo nome al contratto di somministrazione del 31 agosto 2011;
sempre in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione dell’opposto decreto ingiuntivo ex art. 648 cpc;
in via principale, di rigettare tutte le domande avanzate dall’opponente in quanto inammissibili, improponibili e infondate in fatto e diritto;
per l’effetto, di confermare il decreto ingiuntivo opposto per la complessiva somma di € 6.108,96, oltre interessi maturati e maturandi, ovvero, in via subordinata, di dichiarare di essere creditore della predetta somma nei confronti del oltre interessi legali, con vittoria di spese di giudizio.
Quindi, disposta CTU grafologica (cfr. ordinanza del 1852015 e relazione della dott.ssa in atti), e assunta la prova per interpello e quella testimoniale ammessa (cfr. ordinanza del 91115 e verbali di udienza del 101116 l’interrogatorio formale di ed i testi COGNOME), il Tribunale di Salerno, sulle precisazioni delle conclusioni come formulate dalle parti, così provvedeva:
<1. rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1157/2012 reso dal Tribunale di Salerno –Sez. distaccata di Eboli- in data 12.12.2012;
2. pone a definitivo carico di parte opponente le spese di ctu per come liquidate;
3. condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di parte opposta, particolare, il Tribunale di Salerno precisava, in via preliminare, il corretto dispiegarsi dell’onere della prova nel giudizio di opposizione così come previsto dall’art. 2697 cc, evidenziando che nel caso in esame non era in contestazione la fornitura del latte bufalino bensì la qualità dello stesso.
Di seguito, il primo giudice riportava stralci delle dichiarazioni dei testimoni escussi, per addivenire alla conclusione che tra le parti non era stato stipulato alcun contratto scritto, come emergente dalla CTU grafologica, la quale aveva accertato l’apocrifìa della firma in calce ad esso.
Peraltro, per il giudice di prime cure nessuno dei testi aveva riferito circa le modalità di conclusione e il contenuto specifico del contratto suddetto.
Infine, in ordine alla qualità del latte fornito, il Tribunale di Salerno riteneva inutilizzabili i controlli effettuati senza contraddittorio dalla società opponente.
Quindi, il pur avendo provveduto al pagamento delle somme ingiunte, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
– il giudice di prime cure sarebbe incorso in una contraddizione in quanto, pur accertando l’assenza del contratto scritto, tuttavia non dichiarava la nullità dell’accordo verbale di fornitura di latte di bufala per la violazione dell’obbligo di forma scritta ex D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. con modif. nella L. 24 marzo 2012, n. 27 – art.1, pubblicata nel Suppl.
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71), omettendo quindi di accertare l’illegittimità e/o inefficacia della fattura n. 43/A del 31/3/2012 e la nullità del decreto ingiuntivo n. 1157/2012;
– il Tribunale di Salerno non avrebbe valutato le prove offerte dalla parte opponente nel corso del giudizio di primo grado in violazione degli artt. 115 e 2697 c.c., in quanto considerava solo i campioni prelevati dall’azienda opposta nei giorni 732012 e 2232012 e non quelli oggetto della contestazione, riferiti ai diversi giorni 532012 e 2132012, erroneamente ritenuti effettuati in assenza di contraddittorio.
nulla, annullata e/o riformata la sentenza del Tribunale di Salerno n°1963/2022, pubblicata il 03.06.2022, repertorio n.2748/2022 del 03/06/2022, non notificata, resa nel procedimento R.G.n.20000529/2013 di opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Salerno n.1157/2012, e, per l’effetto, revocare l’opposto decreto ingiuntivo poichè nullo;
2. dichiarare, per effetto dell’accoglimento del presente gravame, l ’appellata azienda tenuta alla restituzione della somma di €16.642,12 corrisposta dall’appellante, a titolo di condanna di pagamento per sorta capitale e spese del giudizio in esito alla statuizione di primo grado, a mezzo bonifico bancario del 4/8/2022 effettuato con espressa riserva di gravame;
3. sentir condannare l’appellata al pagamento delle spese per la svolta CTU grafologica e, per l’effetto, tenuta alla restituzione della somma di €1.803,36 dall’appellante corrisposta al Consulente del Tribunale dott.ssa , giusta sua fattura n.6 del 29/4/201 6;
4.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio>.
Instauratosi il contraddittorio in appello, si costituiva l’ contestando tutto quanto ex adverso dedotto nell’atto d’appello, in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, l’ appellata rappresentava che la perizia grafologica aveva confermato la mancata sottoscrizione del contratto scritto per cui è causa e, considerata l’obbligatorietà della forma scritta soltanto per i contratti stipulati a decorrere dal 24102012 e l’adeguamento dei contratti esistenti soltanto entro la data del 31122012, l’ aveva pieno diritto al riconoscimento dell’intero credito portato nella fattura n. 4/A del 31 marzo 2012 posta alla base del decreto ingiuntivo opposto, non essendo contestata la fornitura del latte bufalino, né il prezzo. Pertanto, concludeva per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza ivi appellata, in ogni caso con vittoria delle spese di lite.
riservata in decisione con provvedimento del 30/05/2024, previa concessione dei termini di cui all’articolo 190 del cpc (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, ritiene la Corte che l’appello sia infondato e pertanto che vada rigettato per i motivi che di seguito si esporranno.
A.Eccezione di nullità dell’accordo verbale di vendita di latte bufalino.
Con il primo motivo di appello, il si doleva della contraddizione in cui era incorso il giudice di prime cure, il quale, pur accertando l’assenza del contratto scritto, tuttavia non aveva dichiarato la nullità dell’accordo verbale di fornitura di latte di bufala per la violazione dell’obbligo di forma scritta ex D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. con modif. nella L. 24 marzo 2012, n. 27 – art.1, pubblicata nel Suppl.
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71), omettendo quindi di accertare l’illegittimità e/o inefficacia della fattura n. 43/A del 31/3/2012 e la nullità del decreto ingiuntivo n. 1157/2012.
Il motivo non è degno di pregio.
In via preliminare, giova ricordare che la cessione o la somministrazione di prodotti agricoli e agroalimentari, tra cui rientra la è regolata dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modif. nella L. 24 marzo 2012, n. 27 – art.1, pubblicata nel Suppl.
ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2012, n. 71.
Con specifico riferimento all’oggetto della presente controversia, l’originario testo dell’art. 62 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, testualmente recitava che “i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità il comma 11 del predetto art. 62, aggiungeva il comma 11 bis, in forza del quale veniva stabilito che “le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto”. Inoltre, al suddetto testo venivano apportate nuove modifiche sostanziali:
l’art. 36bis del D.L. 18102012 n. 179 (convertito in legge 1722012 n. 221), intervenendo ancora sul citato art. 62, eliminava la sanzione della nullità del contratto, lasciando a presidio dell’obbligo della forma scritta la sola sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 20.000,00 già prevista dall’art. 62, co.
5, D.L. 1/2012.
Pertanto, considerando incontestato che l e il nel mese di agosto-settembre 2011 concludevano un contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura di latte bufalino e che lo stesso si interrompeva nel mese di marzo 2012 all’esito del mancato pagamento integrale della fattura n. 4/A del 31 marzo 2012, posta alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, la disposizione suddetta non poteva essere applicata al rapporto intercorso tra le parti, stante la differita entrata in vigore della norma.
Ritiene, pertanto, la Corte che l’accordo verbale di fornitura di latte bufalino oggetto di controversia era stato validamente concluso e il motivo di appello in esame infondato.
B.Omessa valutazione delle prove di parte opponente.
Con il secondo motivo, l’odierna appellante affermava che il Tribunale di Salerno avesse omesso ogni valutazione delle prove da lei offerte, addivenendo così ad una decisione errata.
Nello specifico, a detta di parte appellante, il giudice di prime cure non avrebbe in alcun modo motivato in relazione ai campioni del latte oggetto di contestazione riferiti ai giorni 532012 e 2132012, ritenuti erroneamente eseguiti in assenza di contraddittorio, soffermandosi, di contro, solo sui diversi campioni prelevati dall’ nei la Corte che il motivo sia infondato.
In via preliminare, si ritiene opportuno sottolineare che, una volta ritenuto valido l’accordo verbale di fornitura del latte bufalino intercorso tra le parti, le quali non contestavano la fornitura stessa, né il quantitativo fornito, né il suo prezzo (cfr. fattura n. 43/A del 31 marzo 2012 di € 20.363,21, posta a fondamento della richiesta creditoria), punctum dolens rimane la qualità del latte in quanto non corrispondente (a dire di parte appellante) ai valori organolettici pattuiti, con conseguente applicazione della penale contrattuale (artt. 2-9), mediante decurtazione del 30% del prezzo in fattura, tanto che il provvedeva al pagamento parziale della fornitura (€ 14.254,25 per mezzo assegno). A supporto di tale circostanza il produceva gli esiti dei controlli qualitativi effettuati in data 532012 e 2132012, dai quali risultava, rispettivamente, un annacquamento del 4,4% e del 5%.
Orbene, è chiaro che in assenza di un contratto scritto, a nulla rileva il richiamo operato da parte appellante agli artt. 2-9, che stabilirebbero i casi e i criteri di applicazione di una penale in caso di annacquamento del latte fornito.
Né l’esistenza di una penale, pattuita in sede del valido accordo verbale, è emersa dall’istruttoria espletata in primo grado.
In particolare, i testi e COGNOME NOME riferivano di non essere a conoscenza di alcunchè circa la forma e il contenuto del contratto in contestazione (cfr. verbale di udienza del 10112016).
Peraltro, anche , dipendente del pur affermando l’esistenza di un contratto scritto – smentito sul punto dal disconoscimento e dalla successiva CTU calligrafica in atti -, nulla diceva in merito alle specifiche clausole dell’accordo, né tantomeno alla invocata penale.
Ragion per cui, stante la mancata dimostrazione di una penale pattuita tra le parti, considera, poi, l’inutilizzabilità dei campioni prelevati in assenza di contraddittorio.
In conclusione, per le argomentazioni sin qui esposte l’appello va rigettato, con assorbimento di tutte le ulteriori questioni eo domande formulate dalle parti.
C. Spese processuali.
Per quanto riguarda il governo delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate così come in dispositivo, tenuto conto del valore della somma ingiunta (€ 6.108,96, oltre interessi e spese).
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 co.
1 quater del D.P.R. n. 1152002 per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
PNOMERAGIONE_SOCIALE
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da nei confronti di ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) RIGETTA l’appello e, per l’effetto, CONFERMA la sentenza n.19632022 pubblicata in data 3�62022 dal Tribunale di Salerno;
2) CONDANNA l’appellante, al pagamento in favore dell’appellata, delle spese del presente grado, che liquida nella somma di € 3.300,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 29 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente -dott.ssa NOME COGNOME -dott.
NOME COGNOME–
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