REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona del giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1856/2020 pubblicata il 29/10/2020
Nella causa iscritta al n. /2014 R. G. promossa da
XXX & C sas in p.l.r.p.t., nonché YYY, c.f., con il patrocinio dell’Avv., elettivamente domiciliati nello studio dell’Avv. giusta procura in atti; parte opponente contro
ZZZ SPA, in p.l.r.p.t., con il patrocinio dell’Avv., nel cui studio in è elettivamente domiciliata giusta procura in atti; parte opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° /2014 emesso il 19 settembre 2014.
CONCLUSIONI rese in data 4 giugno 2020, come da verbale d’udienza figurata.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l’iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società attrice unitamente alla YYY hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in oggetto emesso dall’intestato Tribunale con clausola di provvisoria esecutività in data 19 settembre 2014 su conforme richiesta di ZZZ SPA, con il quale è stato intimato il pagamento dell’importo di € 34.187,26, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio, derivante da fatture di consumi di fornitura di energia elettrica da agosto 2012 a marzo 2013 relativi ad una lavanderia industriale sita in.
A sostegno della opposizione hanno eccepito in via preliminare di rito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del foro del consumatore (Tribunale di Paola) e, nel merito, l’infondatezza della pretesa azionata in via monitoria, per erroneo conteggio dei consumi rilevati e del calcolo del rapporto di riduzione a seguito della sostituzione del misuratore avvenuta ad opera del distributore nel maggio 2008.
Hanno rappresentato altresì di aver già proposto impugnazione innanzi al Tribunale di Catanzaro (rg /2014) avverso decreto ingiuntivo emesso da *** SPA per fatture emesse precedentemente al 26 gennaio 2012, avanzando le medesime doglianze reiterate in questa sede.
Hanno invocato pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della efficacia esecutiva dello stesso e chiesto ctu tesa ad accertare la correttezza dei consumi ed il rapporto di dare avere tra le parti.
Ha resistito la società ingiungente, che ha chiesto il rigetto dell’opposizione, contestando le eccezioni di rito (evidenziando l’inapplicabilità della normativa consumeristica trattandosi di contratto concluso tra professionista e persona giuridica per finalità non estranee all’attività imprenditoriale) e di merito (evidenziando la correttezza della fatturazione avvenuta secondo i consumi effettivi rilevati e l’assenza di contestazioni nel corso del rapporto contrattule) sollevate da controparte.
Sospesa l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, la causa, istruita in via documentale e mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al terzo del documento tecnico di sostituzione del misuratore di energia, disatteso per indisponibilità del documento presso il distributore, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente – subentrata nel ruolo solo in data 10 giugno 2016 – una prima volta in data 2 maggio 2019.
Successivamente è stata rimessa in istruttoria per acquisire la sentenza resa dal tribunale di Catanzaro sull’opposizione richiamata da parte opponente nel proprio atto introduttivo e, previo rigetto della istanza di ctu ritenuta ultronea in presenza di indagine tecnica già espletata in altro giudizio e risolta nel senso della correttezza e piena efficienza del misuratore, quindi trattenuta nuovamente in decisione sulle conclusioni sopra epigrafate, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusivi.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, deve in primo luogo rigettarsi l’eccezione preliminare sollevata dalla società opponente, essendo incontroverso che la fornitura di cui trattasi sia avvenuta in favore di società per lo svolgimento di lavanderia industriale.
Invero in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell’art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all’attività imprenditoriale o professionale (Cass. 8419/2019).
In ogni caso in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l’incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l’onere di contestare specificamente l’applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione. In mancanza di tale specifica contestazione, l’eccezione deve essere rigettata, restando, per l’effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’attore, con correlata competenza del giudice adito (Cass. 17311/2018).
Radicata pertanto correttamente la controversia innanzi all’intestato Tribunale, l’opposizione si profila infondata.
Deve rilevarsi che nella fattispecie in esame debba trovare applicazione il costante orientamento della Suprema Corte, a mente del quale la parte creditrice che agisca in giudizio per l’inadempimento della parte debitrice debba solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sulla debitrice convenuta l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione (v. Cass. 826/2015; Cass. 13643/2014; Cass. 13533/2001). Nell’opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta conserva la posizione di attrice in senso sostanziale, gravando conseguentemente su di essa l’onere di provare l’effettiva sussistenza del credito azionato monitoriamente, ai sensi dell’art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 7510/2014).
Spetta pertanto alla opposta – attesa l’esistenza pacifica ed incontestata di un rapporto con la parte opponente – l’onere di fornire la prova dello specifico fatto posto a fondamento della propria pretesa creditoria, e cioè dell’esecuzione del contratto di fornitura di energia elettrica nella misura indicata nelle fatture il cui corrispettivo è stato azionato in sede monitoria.
Invero le fatture attestanti l’erogazione del servizio elettrico in favore di un’utenza ed il relativo estratto notarile hanno efficacia probatoria limitatamente ai fini dell’emissione dell’invocato decreto ingiuntivo ma non anche nella successiva fase di opposizione a cognizione piena e ciò per giurisprudenza costante e pienamente condivisibile (cfr. Cass. n. 9542/2018 e da ultimo Cass. 14473/ 2019).
A tal proposito occorre osservare, in via generale, che nel caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento contesti l’effettiva esecuzione delle prestazioni, nella quantità indicata dall’ingiungente e fatta oggetto della pretesa creditoria, restano invertiti i ruoli delle parti in lite, sicché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l’inesattezza della prestazione, gravando ancora una volta sulla parte creditrice l’onere di dimostrare la regolarità di quest’ultima.
Nei contratti di somministrazione dei servizi essenziali con consumi quantificati con il sistema dei contatori, al sistema di quantificazione dei consumi (un sistema a contatore) è stato invero attribuito il valore probatorio di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova (v. Cass. n. 10313/2004, nonché la recente Cass. n. 2323 del 29/01/2019) nel caso in giudizio assolutamente non fornito né richiesto da parte opponente.
Orbene, passando alla disamina delle difese rispettivamente spiegate, deve rilevarsi che l’opposta a sostegno della propria pretesa, unitamente alle fatture autenticate dimesse nel fascicolo monitorio,
ha depositato le fatture di trasporto indicanti i quantitativi di energia prelevata dall’impresa nel sito dedicato, fattura riferita al mese di agosto 2011 ed emessa da altro fornitore, attestante consumi perfettamente in linea con quelli rilevati da ZZZ Spa, relazione tecnica di parte asseverante la conformità della fatturazione.ai consumi rilevati.
A fronte di tale compendio probatorio, la debitrice opponente si è limitata a contestare del tutto genericamente che la sostituzione del misuratore ad opera di *** avvenuta anni addietro, abbia comportato una anomala rilevazione dei consumi.
Ritiene il Tribunale che tale contestazione, formulata in termini generici e risolta in senso sfavorevole all’eccipiente dal Tribunale di Catanzaro ove è stata oggetto di puntuale approfondimento istruttorio dal ctu nominato, non accompagnata da ulteriori circostanze, non possa costituire in sé valido motivo per l’accoglimento dell’opposizione.
Sul punto giova rammentare che, alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il giudice civile, in assenza di divieti (nella specie insussistenti quanto alla possibilità di utilizzare la decisione anzidetta, come, del resto, lo stesso opponente non contesta), può formare il proprio convincimento in base a prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, purché fornisca adeguata motivazione della relativa utilizzazione (tra le tante, Cass. 20335/2004; Cass. 2409/2005, 5440/2010).
In tale contesto, la prova può essere rappresentata anche dalla sentenza adottata dal diverso giudice (in quanto essa, di per sè, già non faccia stato nel giudizio nel quale è prodotta), che “costituisce in ogni caso un documento, che il giudice civile è tenuto ad esaminare e dal quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non. vincolanti” (Cass.. 2200/2001).
Invero il giudice, oltre a quelle prove che le parti dimostrino di non aver potuto proporre prima per cause ad esse non imputabili, è abilitato ad ammettere, nonostante le già verificatesi preclusioni, solo quelle prove che ritenga – nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite indispensabili”. Con ciò venendo in rilievo “due deroghe tra loro alternative e non cumulative” alle anzidette preclusioni istruttorie, tanto da legittimare la produzione del documento “nuovo” anche solo in ragione della ricorrenza del requisito della indispensabilità (Cass. SS.UU. 8203/2005).
Sicché, il riferimento ad essa è da reputarsi legittimo “ogniqualvolta il giudice, riproducendo o richiamando nella propria sentenza gli elementi essenziali dell’altra motivazione dimostri non solo di volere far propria tale motivazione, ma anche di avere esaminato le censure contro di essa proposte dalla parte e di averle ritenute infondate per motivi indicati specificamente, in modo da consentire il controllo delle ragioni logiche e giuridiche della decisione” (tra le tante, Cass., 22 marzo 1979, n. 1664).
Alla luce delle risultanze istruttorie e segnatamente delle emergenze documentali acquisite in atti, della pronuncia resa dal tribunale di Catanzaro che ha rigettato l’opposizione formulata dall’opponente e basata sulle medesime argomentazioni difensive spese nel presente giudizio e smentite dall’istruttoria, deve ritenersi che la società opposta abbia fornito una prova adeguata della pretesa creditoria dalla stessa vantata.
Ne consegue il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede:
rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivo; condanna parte opponente alla refusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.627,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Cosenza, il 29/10/2020
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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