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Contratto autonomo di garanzia, eccezioni fideiussorie

Al contratto autonomo di garanzia non si applica la disciplina delle tipiche eccezioni fideiussorie di cui agli artt. 1956 e 1957 cod. civ.

Pubblicato il 08 June 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Latina
Sezione Seconda

In composizione monocratica in persona del giudice designato

Dr., ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1473/2019 pubblicata il 06/06/2019

nella causa di primo grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2013 riservata a sentenza all’udienza di precisazione delle conclusioni del 12.02.2019 cui è riunita la causa rg /2013 e vertente La Prima:

TRA
XXX e YYY, rappresentati e difesi dall’ avv. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in;

-Attore opponente
Banca ZZZ spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa giusto mandato a margine della comparsa di costituzione dall’ avv. elettivamente domiciliata in;

-Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. /2013 del 12.11.2016;

LA Seconda:

TRA
KKK, rappresentata e difesa dall’ avv. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in;

-Attore opponente
Banca ZZZ spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa giusto mandato a margine della comparsa di costituzione dall’ avv., elettivamente domiciliata in;

-Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. /2013 del 12.11.2016;

CONCLUSIONI: le parti concludevano all’udienza del 12.02.2019 come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le opposizioni sono infondate e non possono trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

Occorre premettere che Sigg. XXX e YYY proponevano opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, e in accoglimento dei motivi di opposizione proposti, in via preliminare in rito, dichiarare illegittimo, irrituale, nullo e privo di ogni effetto il decreto opposto e per l’effetto revocarlo, nel merito, accertata l’inesistenza e/o nullità e/o illegittimità dell’obbligo fideiussorio e giusta la carenza di prova e la non debenza della somma ingiunta, dichiarare illegittimo, irrituale, nullo e privo di ogni effetto il decreto opposto e per effetto revocarlo. In via subordinata e riconvenzionale dichiarare compensate per quantità corrispondente le somme a credito degli attori pari ad € 87.400,28 con il credito effettivamente accertato a favore della banca all’esito del giudizio, condannando la ricorrente in via monitoria al pagamento in favore degli opponenti alla refusione delle somme eccedenti all’esito della compensazione.

Condannare la convenuta al pagamento delle spese, e dei compensi professionali del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria. In via istruttoria, si chiede disporsi CTU al fine del ricalcolo delle esposizioni sul c/c”.

A sostegno delle proprie richieste, gli opponenti deducevano il difetto di prova scritta del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca, nonché, nel merito, la carenza di idonei elementi a dimostrazione del credito azionato, la mancanza di idonea pattuizione scritta relativamente agli interessi debitori applicati, l’illegittimità delle condizioni economiche applicate, la nullità della commissione di massimo scoperto, l’inesistenza delle poste debitorie riconducibili al rapporto di anticipazione contro cessione di credito n., azionato anch’esso in via monitoria.

Infine, gli attori proponevano domanda riconvenzionale, fondata sull’insussistenza di qualsiasi garanzia pignoratizia prestata dagli attori nonché sul diritto alla restituzione delle somme provenienti dagli illegittimi addebiti effettuati dalla Banca in merito al rapporto di conto corrente n. 797,76.

La Banca ZZZ S.p.a. si costituiva nel giudizio R.G. /2013 in data 4/12/2013, rassegnando le seguenti conclusioni: “”Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e per tutti i motivi di cui in narrativa:

in via principale: rigettare l’opposizione e tutte le domande ed eccezioni spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, così confermando il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale provvedimento al riguardo; in subordine:

– nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso gli opponenti XXX e YYY al pagamento in favore della Banca ZZZ S.p.A. delle somme che risulteranno comunque dovute all’esito del giudizio, oltre interessi convenzionali e con le decorrenze come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo;

– in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge“.

Con atto di citazione notificato in data 10/10/2013, anche l’altra garante KKK proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 911/2013, chiedendo l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis, e in accoglimento dei motivi di opposizione proposti, in via preliminare in rito, dichiarare illegittimo, irrituale, nullo e privo di ogni effetto il decreto opposto e per l’effetto revocarlo, nel merito, accertata l’inesistenza e/o nullità e/o illegittimità dell’obbligo fideiussorio e giusta la carenza di prova e la non debenza della somma ingiunta, dichiarare illegittimo, irrituale, nullo e privo di ogni effetto il decreto opposto e per effetto revocarlo. In via subordinata e riconvenzionale dichiarare compensate per quantità corrispondente le somme a credito degli attori pari ad € 87.400,28 con il credito effettivamente accertato a favore della banca all’esito del giudizio, condannando la ricorrente in via monitoria al pagamento in favore degli opponenti alla refusione delle somme eccedenti all’esito della compensazione. Condannare la convenuta al pagamento delle spese, e dei compensi professionali del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in via antistataria. In via istruttoria, si chiede disporsi CTU al fine del ricalcolo delle esposizioni sul c/c 797.76”.

KKK, oltre a sollevare le medesime doglianze già mosse da XXX e YYY, disconosceva ai sensi dell’art. 214 c.p.c. la sottoscrizione in calce alla fideiussione omnibus del 03/02/2003 ed eccepiva un presunto abusivo riempimento da parte della banca della lettera di adeguamento della garanzia con lettera del 26/03/2009.

Il giudizio introdotto da KKK prendeva il n. /2013 R.G. ed era assegnato al Dr. per l’udienza del 18/2/2014. La Banca in data 06/01/2014 si costituiva anche nel successivo giudizio R.G. /2013, rassegnando le seguenti conclusioni: «Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, e per tutti i motivi di cui in narrativa: in via principale:

– rigettare l’opposizione e tutte le domande ed eccezioni ex adverso spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, così confermando il decreto ingiuntivo opposto, con ogni consequenziale provvedimento al riguardo;

– rigettare la domanda riconvenzionale avversaria perché proposta in assenza di legittimazione attiva di KKK e comunque infondata in fatto ed in diritto; in subordine:

– nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso l’opponente KKK al pagamento in favore della Banca ZZZ S.p.A. delle somme che risulteranno comunque dovute all’esito del giudizio, oltre interessi convenzionali e con le decorrenze come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo;

– in ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge;

– in via istruttoria

i) rigettare la CTU contabile ex adverso richiesta per l’infondatezza dei motivi di doglianza avversari, per quanto esposto in narrativa;

ii) la Banca dichiara di volersi avvalere del documento su cui è stata apposta la sottoscrizione disconosciuta e, all’uopo, formula istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. della sottoscrizione in calce alla fideiussione del 3.2.2003 (doc. 6 al fascicolo monitorio – all. 4) e, solo nella denegata ipotesi venisse ritenuto ammissibile anche l’altro disconoscimento, della sottoscrizione apposta sulla lettera di adeguamento del massimale garantito del 26/3/2009 (doc. 7 al fascicolo monitorio – all. 4). All’uopo indica quali scritture di comparazione quelle apposte dinanzi a pubblici ufficiali dalla attrice KKK sui seguenti atti (vds visure immobiliari sub all. 9 al fascicolo monitorio): a) per Notaio sull’atto in data 24/6/1998 rep. con cui XXX e YYY hanno donato alcuni immobili, fra gli altri, a KKK;

b) atto per Notaio in data 12/10/2005 rep. /21306 con cui KKK ha donato alcuni immobili a ***».

L’opposta, in entrambi i giudizi argomentava in ordine alla preclusione per i garanti alla formulazione di eccezioni relative al rapporto di principale, attesa la natura autonoma della garanzia rilasciata dagli odierni opponenti; depositava gli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente n. 797,76; affermava la piena legittimità delle condizioni economiche applicate, ivi compresa la capitalizzazione trimestrali degli interessi, prevista a condizione di reciprocità; la piena validità della commissione di massimo scoperto prevista in misura numericamente determinata; produceva estratto del rapporto “anticipazioni contro cessioni di credito” n., a tacitazione di ogni doglianza ex adverso sollevata, nonché gli estratti conto integrali del rapporto anticipi.

In relazione alla domanda riconvenzionale spiegata con entrambi gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo, in primo luogo l’Istituto di Credito eccepiva la carenza di legittimazione attiva di KKK, atteso che nessun pegno da lei costituito era stato escusso; nel merito veniva ribadita la sussistenza dei pegni costituiti da XXX, nonché la debenza dell’intero importo ingiunto con il provvedimento monitorio di cui è causa. Infine, con riferimento al disconoscimento ex art. 214 c.p.c. della sottoscrizione in calce alla fideiussione omnibus riportante data 3/02/2003 eccepito da KKK, l’esponente rilevava come le sottoscrizioni apposte in calce al documento del 03/02/2003 fossero due, e non solo quella disconosciuta formalmente dall’opponente nel proprio atto di citazione; sul presunto abusivo riempimento da parte della Banca della lettera di adeguamento del 26/03/2009, si rilevava come, in realtà, per consolidato orientamento giurisprudenziale, controparte avrebbe dovuto proporre querela di falso.

Ad ogni buon conto, la Banca formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. delle sottoscrizioni disconosciute, indicando all’uopo le scritture di comparazione.

Con ordinanza presidenziale del 25/3/2014, il giudizio R.G. /2013 promosso da XXX e YYY veniva riunito al giudizio R.G. /2013 promosso da KKK. Rigetta l’ istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali e CTU grafologica finalizzata ad accertare la genuinità della sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideisussione sottoscritto da KKK.

All’ udienza del 12.02.2019 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale in atti di pari data.

In relazione all’ opposizione proposta da XXX e YYY è essenziale ai fini del decidere qualificare la natura della garanzia prestata in relazione al credito maturato dall’ ZZZ nei confronti della debitrice principale *** srl, con riferimento ai rapporti bancari intrattenuti da quest’ultima con la banca opposta. Sul punto va osservato che gli opponenti in data 3.02.2003 hanno rilasciato in favore della ZZZ. garanzia -fino all’importo massimo di E. 60.000,00 poi estesa in data 6.03.2009 fino alla somma di € 420.000,00- per le obbligazioni assunte e da assumere da parte della debitrice principale *** e C sr).

La citata garanzia è stata prestata alle seguenti condizioni (si riportano quelle più significative ai fini che ne occupa):

– Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio …” (art. 7).

– “Il fideiussore si impegna altresì a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo” (art. 2).

– “Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 8).

– “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6);

– “Nessuna eccezione può essere proposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti con debitore” (art. 9);

– “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei propri rapporti con la Banca” (art. 5 comma I). Quindi già al chiaro tenore letterale del contratto di cui è causa emerge – – la intervenuta pattuizione tra le parti:

– di una garanzia “a semplice richiesta scritta” della Banca; – dell’obbligo del garante di “pagare immediatamente” per il solo fatto della “semplice richiesta scritta” della Banca”;

– dell’obbligo del garante di pagare immediatamente “anche in caso di opposizione del debitore”;

– della rinunzia del garante a far valere verso il garantito l’invalidità /e o inefficacia dell’obbligazione garantita;

– del conseguente obbligo dei garanti, a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore indipendentemente dall’esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base, e senza sollevare eccezioni;

– della preclusione negoziale per il garante di opporre al beneficiario le eccezioni altrimenti spettanti al debitore principale ai sensi dell’articolo 1945 cod. civ.

– della deroga all’art. 1957 c.c. e all’art. 1956 c.c.

Va osservato che l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale, sicchè, ai fini dell’interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell’intero contratto ( Cass. civ. 4717/2019).

Nel caso di specie, alla luce di una complessiva analisi delle previsioni pattizie sopra ci citate, ad avviso di questo giudicante, si è difronte ad un contratto autonomo di garanzia essendo le suddette clausole incompatibili con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione (cfr. per tutte sent. Cass. S.U. del 2010 n. 3947 che ricostruisce i caratteri strutturali ed effettuali del contratto autonomo di garanzia; cfr. fra le tante e da ultimo Cass. 2018 n. 30181 la quale afferma: “A differenza del contratto di fideiussione, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l’interesse all’esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto “G.”) ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione” (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva reputato gli indicatori formali – quale la denominazione “di appendice” delle relative pattuizioni – non idonei a contrastare il carattere di autonomia della garanzia prestata, direttamente desumibile dalla clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”)).

– La deroga alla disciplina legale della fideiussione trova una giustificazione nell’interesse, senza dubbio meritevole di tutela, di garantire l’integrale soddisfacimento dell’interesse economico del beneficiario vulnerato dall’inadempimento del debitore originario e, di conseguenza, di conferire maggior certezza allo scorrere dei rapporti economici;

– La causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel trasferire da un soggetto all’altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale.

– Pertanto al garante non è possibile formulare eccezioni se non quelle relative alla l’inesistenza del rapporto garantito, alla nullità del rapporto base per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa e comunque il predetto può rifiutare il pagamento solo quando esistano prove evidenti (le c.d. prove liquide) del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario della garanzia (cd. exceptio doli)

– Da quanto sopra discende l’infondatezza della domanda relativa al giudizio RG /2013 in quanto le eccezioni sollevate dagli opponenti attengono tutte al rapporto principale e non sono riconducibili alle tassative ipotesi sopra evidenziate.

In particolare, nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall’illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall’ordinamento; tuttavia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione – eccezion fatta per la previsione di interessi usurari – non è contraria all’ordinamento, non vietando quest’ultimo in modo assoluto finanche l’anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993 ( Cass. civ. n. 20397/2017).

Al contratto autonomo di garanzia non si applica la disciplina delle tipiche eccezioni fideiussorie di cui agli artt. 1956 e 1957 cod. civ. salvo che non sia previsto il contrario (cfr. oltre alla sentenza a S.U. sopra citata anche in motivazione, fra le tante Cass. 2017 n. 7883; Cass. 2014 n. 6517, e Cass. sentenze 1 giugno 2004, n. 10486, n. 23900 del 2006 cit., 9 agosto 2007, n. 17490).

– Infatti è ormai pacifico che la cd. fideiussione bancaria può derogare alla disciplina codicistica relativamente all’art. 1956 c.c.. (cfr. sul punto il costante orientamento della S.C. sopra citata e della giurisprudenza di merito; vedi da ultimo Tribunale di Napoli sentenza del 2013 n. 5783).

Nessun riscontro ha trovato poi il dedotto riempimento abusivo di foglio firmato in bianco con riferimento all’ aumento dell’ importo massimo garantito; peraltro, avendo dedotto l’ opponente un riempimento “absque pactis” era necessaria la proposizione della querela di falso ( cfr. Cass. Civ. 5417/2017).

Di conseguenza la domanda va rigettata.

Ferme le considerazioni sopra evidenziate con riferimento all’ inammissibilità delle eccezioni formulate dai garanti in relazione al rapporto principale, anche con riferimento al giudizio RG /2013, va osservato che in tale procedimento l’ opponente ha disconosciuto la propria sottoscrizione in calce alla garanzia fideiussoria prestata, eccezione che qualora fondata caducherebbe in radice qualsiasi ragione di credito della Banca opposta.

Sul punto va osservato che Con CTU definitiva depositata in data 13/12/2017, l’ausiliario del Giudice, rispondendo al quesito postogli, concludeva: “le caratteristiche grafomotorie, gestuali, strutturali e stilistiche che si rilevano nei tracciati grafici delle firme in verifica (ved. presentazione ed analisi diretta da pag. 7 a pagina 10) trovano specifici riscontri con le caratteristiche grafomotorie, gestuali, strutturali e stilistiche emergenti dai tracciati grafici delle scritture e firme di comparazione della signora KKK (ved. presentazione ed analisi diretta da pag. 11 a pag. 20);

2. le analisi particolareggiate di confronto confermano che le firme in verifica a nome KKK, apposte sull’obbligazione fidejussoria in esame, provengono dalla mano della signora KKK (ved. dimostrazioni relazionate da pag. 20 a pag. 25)” (cfr. pag. n. 29 della Relazione definitiva della CTU definitiva).

Le risultanze della CTU appaiono pienamente condivise da questo giudicante in quanto la sottoscrizione in verifica è stata oggetto di un’ approfondita analisi del gesto grafo-motorio mediante comparazione con scritture fidefacenti provenienti da Francesca *** e mediante esecuzione di saggi grafici.

I risultati sono stati pertanto accuratamente e congruamente motivati. Alla luce della genuinità delle sottoscrizioni in verifica ne consegue la piena validità ed efficacia della garanzia prestata.

Alla luce di quanto sopra, anche l’ opposizione prestata da KKK non merita accoglimento.

Le spese di lite come di norma seguiranno la soccombenza e sono a carico degli opponenti in solido.

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, graveranno sull’ opponente KKK

PQM

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

– Rigetta le opposizioni e conferma il decreto ingiuntivo opposto; Condanna gli opponenti in solido in entrambi i giudizi al pagamento delle spese processuali in favore di parte opposta, liquidate in favore di parte opposta in € 10.000,00 per per competenze oltre accessori di legge;

Pone le spese di CTU interamente a carico della opponente KKK

Latina, 4.06.2019

IL GIUDICE

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