REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott., ha pronunziato la seguente
SENTENZA n. 4137/2022 pubblicata il 12/05/2022
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 53525/18, promossa con citazione notificata in data 19.11.18
DA
XXX s.p.a. (C.F.), in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in
OPPONENTE
CONTRO
YYY s.r.l. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, e ZZZ (), elettivamente domiciliati presso la sede legale in,
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
L’opponente ha così concluso:
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previe le pronunzie e le declaratorie del caso, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così giudicare:
In sede di merito
– Revocare, e comunque dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto D.I. 21973/2018 – R.G. 39049/2018, emesso dal Tribunale di Milano il 23.09.2018, dichiarando l’insussistenza di qualsivoglia debito dell’opponente nei confronti degli opposti a fronte della fideiussione n. 020/FDF/19692 dell’11.07.2012, o comunque secondo la formula ritenuta più opportuna di legge o di giustizia.
– Assolvere l’opponente da tutte le domande formulate e formulande nei suoi confronti da YYY S.r.l. e/o ZZZ.
In ogni caso
– Con vittoria di spese, diritti e onorari.
In sede istruttoria
– Si fa salva ogni istanza, deduzione e produzione.”
Gli opposti hanno così concluso:
“Voglia l’On. Autorità giudiziaria adita ammettere agli atti di causa tutti i documenti prodotti in sede monitoria ed in particolare la polizza fideiussoria n. 020/FDF/19692 (v. doc. 01 del fascicolo monitorio), anche perché richiamato e citato nell’atto di opposizione formulato dalla controparte; Voglia l’On. Autorità giudiziaria adita qualificare la polizza fideiussoria n. 020/FDF/19692 come contratto autonomo di garanzia in ragione delle espressioni ivi contenute “a prima richiesta scritta” e “XXX S.p.A rinuncia espressamente alla previa escussione del debitore principale ***”;
Voglia l’On. Autorità giudiziaria adita respingere la opposizione formulata dalla XXX
S.p.A. confermando l’ingiunzione n. 21973/2018 – R.G. 39049/2018, emesso in data 23.09.2018, notificato il 15.10.2018, il Tribunale di Milano; con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La motivazione viene redatta, ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 octies D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del Giudice depositati telematicamente.
Con citazione notificata in data 19.11.18 l’istituto di credito XXX s.p.a. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21973/18 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.9.18, intimante il pagamento della somma di euro 20.550,00, oltre interessi e spese, in favore della società YYY s.r.l. e di ZZZ.
L’opponente espone che:
-il provvedimento monitorio si fonda su un deposito cauzionale prestato, nelle forme di una fideiussione, in favore della locatrice *** s.a.s. nell’ambito di un contratto di locazione di immobile uso ufficio, stipulato in data 27.2.06 e rinnovato in data 28.2.12, con la conduttrice *** s.p.a.;
-gli opposti hanno acquistato dalla *** s.a.s. in data 23.10.17 rispettivamente la nuda proprietà e l’usufrutto del predetto immobile;
-secondo quanto dichiarato dagli opposti, la fideiussione è del tipo “a prima richiesta scritta”, cosicché il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente e a semplice richiesta scritta del creditore;
-non si tratta, invece, di un contratto autonomo di garanzia, ma di una semplice fideiussione;
-in data 30.6.18 la conduttrice *** s.p.a. si è fusa per incorporazione nella garante XXX s.p.a.;
-la fideiussione si è, quindi, estinta per confusione, stante la riunione della qualità di fideiussore e di debitore nella medesima persona giuridica;
-gli opposti in data 11.7.12 hanno escusso la fideiussione;
-gli opposti non hanno diritto di ottenere il deposito cauzionale in quanto non hanno dimostrato gli asseriti i danni e le lesioni del cespite riconsegnato.
Si sono costituiti in giudizio gli opposti, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’opposizione.
In particolare, espongono che:
-la fideiussione posta a fondamento della opposizione è un contratto autonomo di garanzia in quanto è “a prima richiesta scritta”, presenta inoltre la clausola secondo cui l’opponente rinuncia espressamente alla previa escussione del debitore principale *** s.p.a. e contiene la rinuncia ad opporre le eccezioni spettanti al debitore principale;
-l’immobile ha presentato danni importanti, come documentato anche fotograficamente nel fascicolo monitorio, riscontrati in contraddittorio e parte opponente ha anche offerto un indennizzo di euro 93.000,00;
– la circostanza della fusione tra *** s.p.a. e XXX s.p.a. non pone alcun problema giuridico o tecnico.
Orbene, ritiene il Tribunale che l’opposizione sia infondata.
Va osservato che il contratto autonomo di garanzia -o garanzia a prima richiesta- si inserisce in un fenomeno negoziale complesso, che dà luogo a tre ben distinti rapporti giuridici, nascenti da autonome pattuizioni seppur volti a dare vita ad un’operazione economica unitaria (v. Cass. S.U. n. 3947/2010).
In particolare, nella fattispecie in esame, il primo rapporto che viene in rilievo, c.d. di valuta, è quello che intercorre tra la società YYY s.r.l. e ZZZ (già *** s.a.s.) da un lato e la società *** s.p.a. (successivamente fusa per incorporazione nella banca opponente) dall’altro, costituito dal contratto di locazione per uso commerciale (v. doc. n. 4 opponente) stipulato tra le medesime, nel quale viene originariamente pattuito l’adempimento di talune prestazioni; il secondo, c.d. di provvista, interviene tra la società *** s.p.a. e la banca garante e si caratterizza per l’impegno di quest’ultima a garantire il creditore del primo rapporto; infine, il terzo è quello che intercorre tra il creditore beneficiario tra la società YYY s.r.l. e ZZZ (già *** s.a.s.) e la banca garante, nel quale quest’ultima si obbliga ad adempiere la prestazione della debitrice a semplice richiesta del creditore nel caso di inadempimento (v. doc. n. 1 opposti e n. 1 fasc. monitorio).
L’elemento caratterizzante del cd. contratto autonomo di garanzia viene individuato nell’impegno del garante a pagare immediatamente, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c. caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria. Pertanto, sottoscrivendo tale negozio, il garante si impegna ad adempiere alla propria obbligazione a semplice richiesta della controparte, la quale può limitarsi ad allegare l’inadempimento del debitore principale al contratto a cui si riferisce la garanzia.
L’eliminazione del vincolo di accessorietà e l’indipendenza della garanzia dal rapporto di valuta garantiscono il pronto soddisfacimento dell’interesse del beneficiario, il quale può così fare affidamento sulla possibilità di rapida escussione, senza il rischio di vedersi opporre in sede processuale il regime tipico delle eccezioni fideiussorie.
Ferma la possibilità di proporre le eccezioni che attengono alla validità e all’oggetto dello stesso contratto di garanzia ovvero inerenti al rapporto tra garante e beneficiario, l’autonomia del rapporto di garanzia trova un preciso limite soltanto allorché l’escussione della garanzia da parte del beneficiario si presenti ictu oculi come abusiva e fraudolenta ossia quando risulti evidente, certa ed incontestabile l’avvenuta estinzione dell’obbligazione per adempimento della prestazione o per altra causa ovvero quando il diritto viene esercitato al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall’ordinamento o comunque all’esclusivo fine di arrecare pregiudizio o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui; altro limite è costituito dalla possibilità di opporre eccezioni fondate sulla nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa.
Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento dell’exceptio doli circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è l’inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (v. Cass. n. 15216/12 e Cass. n. 16213/15).
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che le parti, al di là del nome “fideiussione” che esse hanno utilizzato nella scrittura, abbiano in realtà concluso un contratto autonomo di garanzia.
Ed invero dal tenore del contratto (v. doc. n. 1 fasc. monitorio e n. 1 opposti) emerge che:
-la garanzia è fornita “a prima richiesta scritta”;
-è stato, inoltre, pattuito dalle contraenti che nessuna contestazione che dovesse sorgere tra le parti potrà sospendere l’obbligo da parte della garante di pagare quanto richiesto;
-le parti hanno, altresì, stabilito che la richiesta di escussione tramite lettera raccomandata a.r. potrà limitarsi a contenere la dichiarazione che *** s.p.a. non ha adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e quindi non viene neppure richiesta la descrizione delle asserite inadempienze riscontrate; -è stata, infine, formulata la rinuncia alla previa escussione del debitore principale.
Dal tenore dell’accordo (v. in tal senso Cass. n. 15091/21) e in particolare dalla valutazione complessiva di tutti i predetti elementi, ritiene il Tribunale che debba affermarsi che la garanzia de qua si connoti per l’assenza dell’accessorietà e che le parti abbiano concluso, quindi, un contratto autonomo di garanzia.
Ne consegue, a voler ritenere che l’opponente garante abbia sollevato in giudizio l’exceptio doli generalis, che la stessa è priva di pregio poiché non possono essere addotte a fondamento dell’exceptio doli circostanze fattuali -inerenti il rapporto locatizio relative ad asseriti inadempimenti circa l’esecuzione, tra l’altro, di opere di manutenzione, demolizione, costruzione, rifacimento di impianti, opere di finitura – idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è l’inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale.
E’, d’altro canto, del tutto irrilevante ai fine della decisione, in analogia peraltro a quanto previsto dall’art. 1255 c.c. in materia di fideiussione, la circostanza che la debitrice principale del contratto di locazione si sia poi fusa per incorporazione nella garante.
Essendo infondata, va dunque rigettata l’opposizione proposta e, per l’effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 21973/18 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.9.18, che viene dichiarato esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l’opposizione proposta da XXX s.p.a. e, per l’effetto,
-conferma il decreto ingiuntivo n. 21973/18 emesso dal Tribunale di Milano in data 27.9.18, che viene dichiarato esecutivo;
-condanna XXX s.p.a. a rimborsare alla società YYY s.r.l. ed a ZZZ le spese di giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 3.235,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 12.5.22
Il Giudice dott.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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