REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO – PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott., quale giudice del lavoro, all’udienza del 20.04.2021 ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 3687/2021 pubblicata il 20/04/2021
nella causa iscritta al n. /2020 R.G e vertente
TRA
XXX, elettivamente domiciliato in, presso lo Studio dell’Avv. che lo rappresenta e difende per procura in atti.
RICORRENTE
E
YYY S.R.L.S.
RESISTENTE CONTUMACE FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha dedotto di avere lavorato alle dipendenze della YYY s.r.l.s. nella sede della società in Via, nel periodo che va dal 01.03.2019 ed il 10.08.2019,data in cui si era dimesso per giusta causa, svolgendo le mansioni di pizzaiolo, gastronomo e preparazione dolci, dal lunedì al sabato, con orario dalle 9 alle 15,30/16, per un totale di 40 ore settimanali (nei mesi di Maggio e Giugno 2019, per i soli giorni della settimana di mercoledì, venerdì e sabato, anche in orario pomeridiano, dalle 16,30 fino alle 21,30, per un totale di 54 ore settimanali), che detto rapporto era stato regolarizzato solo dal 05.04.2019 a mezzo di contratto di lavoro subordinato part-time a tempo determinato con scadenza al 31.07.2019 in cui veniva riportata la mansione di “gastronomo” con l’attribuzione del quinto livello del CCNL pubblici esercizi, per un totale di 18 ore settimanali, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 8 alle ore 14 e con una retribuzione pari ad € 565,00 mensili e di essere stato insufficientemente retribuito avendo percepito solo € 1.400,00 per i mesi di Marzo e Aprile 2019 e € 500,00 per il mese di Maggio 2019 e nulla per il periodo lavorativo dall’01.06.2019 al 10.08.2019 senza ricevere quanto di sua spettanza per festività, ferie, festività, mensilità aggiuntive, straordinario e tfr.
Ha rassegnato pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ecc.mo Tribunale Civile di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis rejectis, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso: A. Accogliere il presente ricorso per i motivi suesposti e, conseguentemente, accertare e dichiarare l’intervenuto rapporto di lavoro subordinato, full time, tra le parti, nel periodo tra l’01.03.2019 ed il 10.08.2019, compresi, nei modi e nelle forme specificatamente indicate nel presente atto. E, quindi, per tutto il periodo di lavoro suddetto: – accertare e dichiarare la conversione del rapporto di lavoro tra il Signor XXX e Soc. YYY s.r.l.s. da part-time a full-time, considerato il reale orario di lavoro svolto dal ricorrente, come specificato nel presente ricorso; – accertare e dichiarare l’inquadramento del ricorrente al IV livello del CCNL pubblici esercizi, in luogo del V livello previsto dal contratto di lavoro sottoscritto, posta la mansione di gastronomo-pizzaiolo-preparazione dolci svolta dal ricorrente; – accertare e dichiarare espressamente l’omesso pagamento da parte del datore di lavoro delle ultime tre retribuzioni da Maggio 2019 (in parte) al 10.08.2019, compresi, nonché dell’integrale TFR, in favore del ricorrente. Per l’effetto, condannare la Soc. YYY s.r.l.s., P.IVA, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del Signor XXX, C.F., della somma di € 8.046,12 a titolo di differenze retributive; nonché condannare la parte resistente al pagamento di € 743,97 a titolo di TFR; per i motivi di cui alla narrativa e meglio specificati nei conteggi allegati, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia all’esito del presente giudizio. B. In ogni caso, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell’aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti; oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. C.
Nonché, condannare il resistente al versamento degli omessi contributi assistenziali e previdenziali per l’integrale intercorso rapporto di lavoro, sia per il periodo di lavoro irregolare sia per il periodo in vigenza di contratto. D. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA e spese generali”.
La YYY s.r.l.s. non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Interrogato il ricorrente, è stata poi assunta prova testimoniale.
Infine all’odierna udienza il giudice si ritirato in camera di consiglio e, all’esito di questa, la causa è stata decisa con la lettura del dispositivo ed il deposito della presente sentenza contestuale telematica contenente l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Occorre rilevare preliminarmente che si è in presenza di un rapporto in gran parte provato per tabulas (v. infatti contratto di assunzione subordinato part-time determinato del 05.04.2019, con scadenza al 31.07.2019 in cui viene riportata la mansione di “gastronomo” in atti, doc. n. 1) .
Il ricorrente sostiene però di avere iniziato a lavorare già il 1.3.2019 con modalità tipiche della subordinazione in regime di full-time e di avere svolto le sue mansioni di gastronomo,pizzaiolo e addetto alla preparazione dolci tipiche del quarto e non del quinto livello del ccnl sino al 10.8.2019.
Lamenta, in ogni caso, di essere stato insufficientemente retribuito, avendo percepito solo le seguenti somme: € 1.400,00 per i mesi di Marzo e Aprile 2019 e € 500,00 per il mese di Maggio 2019 e nulla per il periodo lavorativo dall’01.06.2019 al 10.08.2019
Tali circostanze sono state confermate con una deposizione del tutto persuasiva dalla teste escussa, ***, che riferisce per diretta e personale conoscenza dei fatti di causa avendo lavorato anch’essa per la società convenuta a partire dal gennaio del 2019, insieme al ricorrente a partire dal mese di marzo.
E’ emerso infatti che l’XXX ha lavorato senza interruzione nel locale gestito dalla società convenuta dal 1.3.2019 sino al 10.8.2019 svolgendo in tutto questo periodo con modalità tipiche della subordinazione le mansioni di gastronomo, pizzaiolo e addetto alla preparazione dolci (quarto livello del ccnl) con un orario full time che, dal lunedì al sabato, era dalle 9 alle 15,30/16, per un totale di 40 ore settimanali, anche se nei mesi di Maggio e Giugno 2019,l’XXX lavorava anche, per i soli giorni della settimana di mercoledì, venerdì e sabato, in orario pomeridiano, dalle 16,30 fino alle 21,30, per un totale di 54 ore settimanali (è quindi fondata anche la pretesa relativa allo straordinario diurno).
Si è trattato, sin dal marzo del 2019 e sino al 10.8.2019, di un normalissimo rapporto di lavoro subordinato full-time con tipiche mansioni di 4° livello.
Il trattamento economico e retributivo deve quindi essere ricalcolato alla stregua di tali risultanze dell’istruttoria.
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Giova a questo punto ricordare che il datore di lavoro ha l’onere di provare di avere correttamente retribuito il lavoratore ex art. 36 Costituzione alla luce di un parametro che, in mancanza di sicure altre indicazioni, non può che essere rappresentato dal c.c.n.l. di settore e dalle relative tabelle per ciascun livello in base a quanto effettivamente percepito (tra le molte: Cass. n. 6332 del 5/5/2001; Cass. n. 896 del 17/1/2011; Cass. n. 12563 del 9/6/2011; Cass. n. 153 del 11/1/2012).
Ciò in quanto “La retribuzione proporzionata prescritta dalla norma costituzionale è, nella normalità dei casi, quella fissata dalle parti sociali contrapposte nella contrattazione collettiva” (Cass. n. 896 del 17/1/2011).
“il contratto collettivo, in quanto norma formulata, in condizioni che garantiscono la formazione del libero consenso, dalle stesse parti che sono immerse nella realtà da disciplinare, è il più adeguato parametro per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione; è stato così osservato che questa generale oggettiva adeguatezza fa si che ove il giudice, al fine di determinare la giusta retribuzione, intenda discostarsi dal parametro della norma collettiva, ha l’onere di fornire opportuna motivazione” (cfr, Cass. n. 5519/2004).
Il giudice è tenuto, anche d’ufficio, a determinare la c. d. “equa retribuzione” e il lavoratore è tenuto soltanto a provare l’entità della retribuzione percepita e non l’insufficienza (Cass. n. 8095 del 4/6/2002; Cass. n. 17250 del 28/8/2004; Cass. n. 14688/2008).
In altre parole il lavoratore deve solo allegare gli estremi che consentano la valutazione della prestazione (Cass. n. 23064 del 5/11/2007).
Non è certo il lavoratore che deve dimostrare di non essere stato pagato essendo invece la prova del pagamento a carico del datore di lavoro.
Quanto poi ai conteggi è sufficiente rilevare che questi sono stati correttamente effettuati e non si prestano ad alcuna censura, che comunque manca.
In sintesi, rispetto alle somme ancora dovute, tutte voci previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva (applicata come si è visto dalla società al rapporto di lavoro), la prova del pagamento gravante sul datore di lavoro (o quella inerente l’eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale) non è stata data dalla convenuta.
Per le esposte ragioni il ricorso merita integrale accoglimento.
Le spese devono essere poste a carico della società resistente come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
dichiarare l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato full time nel periodo che va dal l’01.03.2019 sino al 10.08.2019 e il diritto del Signor XXX ad essere inquadrato nel IV livello del CCNL pubblici esercizi:
per l’effetto, condanna la società resistente a corrispondere al ricorrente la complessiva somma di € 8.046,12 a titolo di differenze retributive e l’ulteriore somma di euro 743,97 per tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sull’importo via via rivalutato fino al pagamento, nonchè a rifondere all’XXX le spese processuali tra le parti, liquidate in € 2500,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA.
Roma 20.04.2021 Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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