REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme – sezione unica civile – in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 282/2022 pubblicata il 19/04/2022
nella causa civile iscritta al n. 1476 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2014 e vertente
TRA
XXX (C.F.); attore
CONTRO
YYY (C.F.) e ZZZ (C.F.) elettivamente domiciliati in;
E
KKK S.R.L. in persona del l.r.p.t., (P. IVA) (ora JJJ S.R.L.), elettivamente domiciliata in;
E
SSS (); convenuti E CON
XXX quale erede della sig.ra MMM elettivamente
domiciliato in;
E
CCC (C.F.);
intervenienti
OGGETTO: proprietà.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell’udienza del 2.11.2021, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX conveniva in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale, il fratello YYY, unitamente alla di lui moglie, ZZZ, la società KKK Italia S.r.l., in persona del l.r.p.t. (in prosieguo “KKK”) e il notaio SSS, rappresentando come gli stessi avrebbero stipulato, mediante rogito del notaio chiamato in causa, una serie di contratti preordinati a spogliarlo del suo diritto di proprietà dei terreni siti nel Comune di Jacurso (CZ) meglio descritti in atti, sui quali insiste il parco eolico della società convenuta, nonché a privarlo dei vantaggi economici che gli sarebbero stati dovuti in qualità di concedente (canoni di locazione ed indennizzi per concessione di diritti reali di godimento).
A fondamento della pretesa, deduceva:
-che gli unici contratti validamente stipulati risalivano al 2007 (n. 2 contratti di locazione e n. 1 contratto di costituzione del diritto reale di superficie) e dovrebbero essere risolti per inadempimento di KKK Italia S.r.l., che non avrebbe pagato quanto dovuto;
– che tutte le successive convenzioni, nello specifico il contratto preliminare del 25/06/2008, i contratti di vendita a sé stesso del 23/05/11 ed il contratto definitivo del 21/07/2011, tutti stipulati esclusivamente dal fratello YYY, anche in qualità di procuratore generale dei fratelli XXX e CCC, sarebbero invalidi sotto plurimi profili (conflitto di interessi del rappresentante con il rappresentato, contratto concluso dal rappresentante con sé stesso, difetto di potere rappresentativo, mancanza nel contratto del requisito dell’accordo delle parti, dolo contrattuale) e comunque nulli, inefficaci ed improduttivi di effetti;
– che dalla risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti del 2007 e dall’annullamento e/o dalla declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i contratti successivi deriverebbe il diritto dell’attore alla restituzione dei terreni controversi, alla loro riduzione in pristino stato con rimozione del parco eolico, al risarcimento del danno per illegittima occupazione (dal 2007 alla data di citazione), quantificato sulla base dell’utile ricavato dall’utilizzatore con la produzione di energia elettrica in € 8.000.000,00 e al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ex artt. 1218-1223 c.c. corrispondente agli emolumenti che KKK Italia S.r.l. avrebbe dovuto corrispondere in forza dei contratti del 2007;
– che gli ulteriori responsabili del risarcimento del danno erano il notaio SSS, il quale avrebbe rogato i contratti in questione senza verificare che la procura generale rilasciata a YYY era stata precedentemente revocata, nonché lo stesso germano YYY, che avrebbe violato i doveri di diligenza imposti dall’art. 1710 c.c., quello di rendiconto ex art. 1713 c.c. ed in generale quello di fedele adempimento del mandato. I danni nei confronti di questi ultimi convenuti venivano quantificati nella somma complessiva di € 1.500.000,00, oltre a quanto percepito dallo stesso YYY per effetto dell’intestazione a se stesso dei beni e dei contratti con KKK Italia S.r.l..
Sulla scorta di tali premesse, domandava l’accertamento delle invalidità negoziali già menzionate e il conseguente risarcimento di tutti i danni subiti, come sopra quantificati, con condanna di controparte alle spese processuali.
Si costituiva in giudizio KKK Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la quale precisava di essere intervenuta nella vicenda negoziale per cui è causa solo a partire dal 25.10.2010, per effetto della fusione per incorporazione della società *** s.r.l. in KKK s.r.l. e contestava in fatto e in diritto tutte le avverse pretese chiedendone il rigetto.
In particolare, con riguardo ai contratti di locazione e di costituzione di diritto di superficie stipulati nel 2007 a seguito di trattativa intercorsa con il *** s.r.l., specificava che i diritti di credito asseritamente vantati dall’attore -derivanti dal pagamento dei canoni e delle indennità- non erano esigibili da parte dei concedenti, i quali non avevano provveduto a liberare i terreni in questione dai pesi gravanti sugli stessi entro il termine contrattualmente stabilito.
La società deduceva, inoltre, che a causa del predetto inadempimento, le parti si erano determinate a concludere nuovi contratti: in primis, il contratto preliminare del 25.06.2008 stipulato tra la società Piano di corda s.r.l., YYY, in proprio e per conto dei fratelli XXX e CCC e della sig.ra MMM, nonché il contratto definitivo del 21.07.2011. Poiché secondo la prospettazione attorea, quest’ultimo contratto risentirebbe dell’invalidità dei contratti presupposti di compravendita rogati dal notaio SSS in difetto di potere rappresentativo, sul punto la convenuta ha dedotto di non essere stata portata a conoscenza della revoca con mezzi idonei e di aver fatto affidamento sui controlli operati dal notaio rogante; infine ha precisato che, in ogni caso, l’attore aveva ratificato gli effetti del contratto preliminare concluso il 25.06.2008.
Quanto alle pretese risarcitorie ne ha dedotto l’infondatezza nell’an e nel quantum e ha chiesto il rigetto delle domande avverse e, solo in caso di condanna, ad essere tenuta indenne o risarcita dal dott. SSS e da YYY e ZZZ, con vittoria di spese di lite. Si costituivano in giudizio anche YYY e ZZZ, i quali si opponevano alle avverse richieste, evidenziando che la procura generale conferita dal fratello XXX era stata rilasciata al fine di evitare possibili ritorsioni da parte dei numerosi creditori personali di XXX, soggetto aggredibile per importi milionari di debiti di gioco.
Lo scopo dei contratti di compravendita a rogito del dott. SSS, intervenuti tra i germani XXX YYY CCC, infatti, era quello di far confluire solo formalmente nella disponibilità di YYY tutti i terreni interessati dall’affare con KKK (per mezzo dei già menzionati atti di compravendita), mentre i rapporti di credito e debito tra fratelli nascenti dal contratto definitivo stipulato con KKK sarebbero stati regolati da una scrittura privata “de veritate” sottoscritta il 14.03.2011, nella quale veniva dato atto che “l’intestazione formale della proprietà in capo al fratello YYY costituisce simulazione assoluta in quanto i reali proprietari risultano essere tutti e tre i fratelli in parti uguali”. Nel contratto si esplicitava l’intento di avvalersi dei pagamenti della società KKK per provvedere innanzitutto al pagamento dei debiti dei creditori pignoratizi ed ipotecari di XXX: i creditori, ricevuto il pagamento da YYY (e per suo tramite, da KKK) avrebbero dovuto cedere il credito per il quale procedevano a YYY che, divenuto unico creditore procedente in ciascuna procedura esecutiva avrebbe chiesto l’assegnazione dei beni, beneficiando degli effetti purgativi dei diversi decreti di trasferimento.
L’operazione, naturalmente, mirava ed evitare che KKK vedesse aggredito l’impianto eolico che avrebbe fatto accessione ai fondi gravati da vincoli e pesi.
Tanto premesso, i convenuti specificavano, inoltre, che sulla base di tale accordo, portato ad esecuzione sino alla presente iniziativa giudiziaria, XXX aveva riscosso anticipatamente rispetto agli altri fratelli le somme spettanti allo stesso (circa € 500.000,00), al fine di sdebitarsi, mentre il presente giudizio era stato avviato da XXX nel momento in cui aveva maturato la consapevolezza che avrebbe incamerato somme ulteriori solamente dopo che anche gli altri fratelli avrebbero ottenuto la loro quota-parte.
Chiedevano, quindi, la reiezione delle domande attoree e spiegavano domanda riconvenzionale volta ad accertare l’esistenza della simulazione assoluta intercorsa tra i fratelli XXX YYY CCC e la loro madre, MMM, con conseguente accertamento delle somme già percepite e di quelle ancora dovute a XXX.
Si costituiva in giudizio anche il dott. SSS, il quale deduceva che, in occasione dei rogiti del 23 maggio 2011 la sua condotta era stata pienamente conforme ai canoni di diligenza di cui all’art. 1176, 2° co. cc. e che, in ogni caso, la condotta dell’attore avrebbe contribuito alla causazione dei danni lamentati, avendo personalmente avallato gli atti del 23 maggio 2011 sia incaricandolo direttamente di compiere i relativi e prodromici accertamenti, sia avvisandolo di aver conferito procura generale al fratello YYY, sia recandosi presso lo studio notarile per seguire l’evoluzione della pratica in vista della conclusione dei contratti, sia infine manifestando la sua soddisfazione successivamente al loro perfezionamento. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, la riduzione del danno asseritamente patito ai sensi degli artt. 1223 e ss. c.c., con vittoria di spese di lite.
Nel corso del giudizio si costituiva spiegando intervento autonomo l’attore, anche in qualità di erede della madre, ***, ribadendo tutte le richieste già formulate con atto di citazione, mentre in data 17/06/2018 si costituiva in giudizio, con comparsa di intervento adesivo volontario ex art. 105 co. 2 c.p.c., il terzo ed ultimo dei fratelli CCC.
L’interveniente confermava di aver conferito la procura al fratello YYY, così da poter procedere in maniera unitaria all’accordo con la società *** s.r.l.; ribadiva l’efficacia e la validità sia del contratto preliminare del 25/06/2008, sia di quelli di compravendita del 23/05/2011, sia infine del contratto definitivo del 21/07/2011, sostenendo che l’attore conosceva perfettamente il preliminare del 2008 -regolarmente trascritto nei registri immobiliari- e ne approvava il contenuto, avendo partecipato direttamente alla sua definizione; ribadiva, inoltre, che l’attore aveva consapevolmente voluto ed approvato che il fratello, YYY, sottoscrivesse gli atti di vendita in suo nome e per suo conto e aveva sottoscritto la scrittura privata pro veritate del 14/03/2011; chiedeva, pertanto, che fossero integralmente accolte le conclusioni già precisate dei convenuti YYY e ZZZ.
Concessi alle parti i termini di cui all’art. 183, co. 6 c.p.c., nelle more del processo l’attore depositava un ricorso con cui chiedeva, con decreto inaudita altera parte, il sequestro giudiziario dei terreni controversi.
Il subprocedimento aperto in corso di causa si concludeva con un provvedimento che respingeva la domanda e rinviava all’esito del giudizio di merito la regolamentazione delle spese di lite e la medesima conclusione sortiva il giudizio di reclamo dinnanzi al Collegio. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e mediante assunzione della prova per testi ammessa. In corso di causa, XXX, promuoveva querela incidentale di falso, al fine di provare che le sottoscrizioni di YYY e CCC sarebbero state apposte successivamente rispetto a quelle di XXX e della madre. I procuratori delle altre parti, invece, evidenziavano come già in sede penale, con ordinanza di archiviazione, il Gip si fosse occupato della scrittura privata in questione, rilevandone la piena efficacia sanante rispetto alla revoca della procura.
Ritenuta a questo punto la causa matura per la decisione, all’udienza del 17 luglio 2018 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per memorie conclusive ed eventuali repliche.
Successivamente all’intervenuto scambio delle memorie di cui all’art. 190 cpc, la causa veniva rimessa sul ruolo per raccogliere la prova orale richiesta da parte attrice, precedentemente non ammessa e, all’esito, veniva ammessa la CTU contabile/estimativa richiesta da parte attrice con i quesiti indicati nell’atto di citazione, nominando all’uopo il dott. ***.
Infine, all’udienza del 2/11/2021 la causa è stata trattenuta in decisone dal magistrato subentrato medio tempore nel ruolo, dott.ssa Lucia Vidoz, con assegnazione dei termini dell’art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ante omnia corre l’obbligo di precisare che la presente controversia è stata istruita dagli altri Giudici Istruttori precedentemente titolari del ruolo ai quali lo scrivente Magistrato è subentrato soltanto all’esito della richiesta di chiarimenti alla CTU, il 18.01.2021.
Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità dell’atto di intervento autonomo dell’attore, proposto per conto della defunta madre, ***, considerando che la de cuis, sig.ra *** aveva, già nel 2014, rinunciato agli atti e alla presente azione, non ritenendosi in alcun modo lesa o pregiudicata nei suoi diritti dai contratti conclusi da KKK (cfr. doc. n. 4 e 5 depositati dalla intervenuta XXX per conto della madre e doc. n. 20 parte convenuta YYY e ZZZ).
Inoltre, sono inammissibili anche tutte le domande attoree nuove contenute nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., concernenti presunte invalidità delle autorizzazioni amministrative che concernono il Parco Eolico in questione, perché dedotte al di fuori delle barriere preclusive che segnano il thema decidendum.
Nel merito della vertenza, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate sotto ogni profilo.
Orbene, grazie al complesso di tutte le allegazioni offerte dalle parti in causa è dato meglio comprendere e riassumere che attraverso il presente giudizio l’attore, XXX, si duole, sostanzialmente, dell’illegittima occupazione di una serie di terreni di sua asserita proprietà (per intero o pro quota) siti nel Comune di Jacurso (CZ) da parte di KKK Italia s.r.l. (ora JJJ S.R.L.), su cui attualmente insiste una porzione del ***.
Secondo la prospettiva attorea l’edificazione ed il mantenimento dell’impianto eolico sarebbero avvenuti contra jus in quanto KKK non avrebbe mai validamente acquistato alcun diritto, reale o personale di godimento, sui terreni di proprietà dell’attore, a causa di vizi di varia natura (ex artt. 1395, 1398, 1325 e 1439 c.c.) che avrebbero insanabilmente afflitto i contratti che, nel corso degli anni, si erano succeduti per regolamentare i rapporti tra i concedenti, i fratelli XXX YYY CCC, ed KKK., stipulati a sua insaputa. Inoltre, la società avrebbe realizzato, di concerto con l’altro convenuto, YYY, un piano finalizzato a spogliare l’attore dei suoi diritti, domenicali e di credito e a concentrare tutti i vantaggi economici dell’operazione proprio in capo allo stesso YYY.
Innanzitutto, non è dato evincere alcun conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, né comprendere quali siano gli interessi del rappresentante incompatibili con quelli del rappresentato.
Al contrario, l’istruttoria esperita nel corso del procedimento ha consentito di appurare che YYY ha agito al fine di curare la procedura di esdebitamento del fratello XXX, allo scopo di realizzare le condizioni per il trasferimento dei terreni di interesse della KKK ed avvantaggiare, in tal modo, tutti i suoi familiari (v. docc. n. 4 e 6 della memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte convenuta).
Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito -in un caso analogo di conclusione del contratto definitivo di vendita- che qualora il contratto concluso dal rappresentante con sé stesso sia stato concluso in adempimento di un contratto preliminare di vendita, non opera la presunzione del conflitto di interessi ex art. 1395 c.c.: in questo caso, infatti, il contenuto del contratto non è solamente determinato, ma anche obbligato, con la conseguenza che in relazione a tale contenuto non è neppure ipotizzabile un conflitto di interessi giuridicamente rilevante (cfr. Cass. Sez. I n. 9270/99).
Anche a voler opinare (ma -si ripete- la circostanza è rimasta del tutto sguarnita di prova) che vi sia stato un conflitto di interessi, la domanda giudiziale di annullamento del contratto preliminare stipulato da YYY e da MMM con *** S.r.l. per conflitto di interessi ex art. 1394 è prescritta in conseguenza del decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 1442 co. 1 c.c., decorrente dalla data di stipulazione del contratto. L’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, infatti, risulta notificato ai convenuti appena nell’agosto 2014.
Nemmeno quanto prospettato in punto di dolo contrattuale, estrinsecantesi in un disegno espropriativo ordito dalla società dell’energia elettrica con la collusione del fratello YYY, è stato sorretto da alcuna prova, anzi la tesi della macchinazione ordita in danno del solo fratello XXX è stata smentita dall’istruttoria testimoniale, da cui è emerso che la scelta del referente unico per la gestione dei rapporti contrattuali venne fatta di comune accordo tra i fratelli XXX YYY CCC, e fu individuato nella persona del sig. YYY (v. deposizione del teste ***, infra). Nemmeno in sede penale, peraltro, le accuse mosse dall’odierno attore hanno consentito l’avvio dell’azione penale (v. ordinanza di archiviazione n. 760/17 R.G. Gip, Tribunale di Lamezia Terme, in atti).
XXX, dunque, si è limitato a dato la dimostrazione documentale di aver revocato la procura generale conferita al fratello il 8.03.2011 (dunque prima della stipulazione dei contratti di compravendita stipulati con il fratello YYY del maggio 2011 e del contratto definitivo di costituzione di diritto di superficie, di servitù e di concessione in locazione stipulato con KKK del luglio 2011) e di aver informato KKK di tale circostanza (v. doc. n. 2022 fascicolo di parte attrice). Per questa ragione, ha dedotto di non essere nemmeno a conoscenza della stipulazione del suddetto contratto definitivo, concluso a sua insaputa e a suo danno. L’istruttoria testimoniale esperita nel corso del giudizio, tuttavia, non ha consentito di corroborare quanto sostenuto da parte attrice, invero, per converso, ha confermato tutto quanto concordemente dedotto in punto di fatto dai convenuti YYY, ZZZ, dott. SSS e CCC: segnatamente, che l’attore fosse perfettamente a conoscenza della stipulazione di tutti i contratti intercorsi negli anni 2008 e anche del contratto definitivo del 2011, con conseguente ratifica di ogni eventuale vizio del potere rappresentativo e consequenziale legittimità di ogni atto negoziale compiuto in suo nome (Cfr. Cass. Sez. II Sent. n. 2153\2014).
Si osserva, peraltro, che il solo fatto di esibire al notaio la copia autentica della procura costituisce indice di validità della stessa, dovendo il rappresentante, in caso di revoca, restituire il documento dal quale risultano i suoi poteri (cfr. art. 1397 c.c.) ed essendo, pertanto, onere del rappresentato esigerne la restituzione.
Tutti i testi escussi, peraltro, hanno confermato l’intento dell’attore di avvalersi della procura rilasciata al germano, superando, in tal modo, la revoca della procura notarile mediante ratifica di tutti gli atti posti in essere dal YYY.
Il teste ***, dipendente del notaio SSS all’epoca dei fatti, così ha dichiarato: “Sono a conoscenza dei fatti di causa perché sono dipendente del Notaio SSS. Sì, è vera la circostanza; prima della stipulazione dell’atto di compravendita XXX era passato in studio più volte a portare la documentazione necessaria alla stipula ovvero atti di proprietà, visure catastali nonché la procura forse in favore del fratello; inoltre è passato più volte allo studio per sollecitare la stipula”, “Sì, è vero. XXX mi ha parlato sia del contratto di compravendita sia del contratto con la società KKK; non so se ne ha parlato anche agli altri dipendenti. […] sapeva che negli atti di compravendita si interveniva per procura”. Ed ancora: “Sì, è vero, non ricordo con precisione le date, ma posso riferire che XXX, come ho già detto si recava spesso allo studio del notaio SSS poiché l’aveva incaricato della stipula di vari atti: compravendita di terreni in Jacurso, compravendita appartamento in Tropea, che mi sembra fosse di interesse storico, la costituzione di società, l’accessione o il fitto di ramo d’azienda. Il signor XXX veniva allo studio al fine di portare i documenti propedeutici alla stipula degli atti di cui sopra e per avere notizie sulla conclusione degli stessi. Si complimentava della rapidità e dell’efficienza dello studio”.
“E’ prassi dello studio verificare se il consiglio notarile ha trasmesso l’atto di revoca della procura; in mancanza della trasmissione, la procura viene considerata valida ed efficace. Nel caso di specie mancava tale comunicazione e anzi abbiamo ritenuto che la procura fosse valida perché il XXX insisteva per la conclusione dell’atto.
Inoltre, il notaio ha letto l’atto al procuratore YYY, il quale nulla ha detto in merito alla validità della procura” (v. verbale udienza del 06/09/2017, in atti).
A corroborare quanto emerso in sede testimoniale depongono anche i documenti depositati da parte convenuta YYY e ZZZ unitamente alla terza memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., dai quali si evince l’effettiva collaborazione dell’attore nella conclusione dei contratti de quo.
Il comportamento dell’attore, dunque, è valso certamente ad avallare la conclusione del contratto e rende persino superfluo esaminare se vi sia stata ratifica degli atti notarili in tesi invalidi, anche mediante un atto negoziale, ossia mediante la scrittura privata “de veritate” intercorsa tra i XXX YYY CCC e la loro madre.
Ad ogni modo, gli ulteriori testi escussi hanno confermato l’esistenza e i termini dell’accordo dissimulato.
Il teste *** così ha dichiarato: “sono stato legale della famiglia XXX YYY CCC nella fase precedente alla sottoscrizione del preliminare, ovvero nella fase precontrattuale; alcuni beni erano all’asta, c’erano delle procedure esecutive immobiliari che all’inizio non erano di mia conoscenza. Le operazioni erano volte a conservare il patrimonio familiare e i fratelli di comune accordo decisero che il YYY si facesse fiduciario della famiglia, so che XXX si lamentava che il fratello YYY era l’unico intestatario dei beni, avevo provveduto a preparare un accordo di massima, una bozza in forza della quale a ciascuno dei fratelli si riconosceva la quota di competenza ovvero 1/3, dedotti tutti i debiti, in particolare quelli di XXX. Inoltre, tramite questa operazione, si precludevano altre iniziative, si metteva al riparo il patrimonio da ulteriori azioni esecutive, anche perché YYY non aveva debiti, per quanto io ne sappia”; “sicuramente YYY sottoscriveva il preliminare in nome e per conto del fratello […] sì, YYY ha estinto i debiti personali del fratello XXX sia con proventi derivanti dall’operazione sia con denaro personale, credo in minor parte con denaro personale. Comunque, YYY ne ha l’elenco anche perché nella scrittura che ho predisposto era precisato il rendiconto dei pagamenti e delle relative estinzioni […]”.
Anche il teste ***, a conoscenza dei fatti di causa perché si era occupato personalmente di tutta l’attività precontrattuale intercorsa con i XXX YYY CCC in qualità di dipendente della società *** (subentrata alla *** s.r.l.), ha confermato la circostanza che era emersa l’esistenza di gravami pregiudizievoli sui fondi per cui è causa ed era stata proprio la società a chiedere di poter interloquire con un soggetto unico, individuato in YYY (v. verbale udienza del 06/09/2017, in atti).
Evidente riscontro documentale di quanto rappresentato dai convenuti, è offerto dalla scrittura privata “de veritate”, prodotta dalle parti, ove si legge che: “1. […] 2. La proprietà dei beni immobili sopra richiamati, indipendentemente dall’intestazione formale del diritto, anche all’esito dei decreti di trasferimento emessi dal tribunale di Lamezia Terme Giudice dell’Esecuzione in favore del fratello YYY, è da ritenersi essere in testa ciascuno fratello nella misura di 1/3; 3. Il contratto definitivo di costituzione dei diritti di superficie e di godimento in favore di KKK sarà stipulato dal solo fratello YYY in quanto quest’ultimo, all’esito della compravendita intrafamiliare in corso di istruttoria presso il notaio SSS in Lamezia Terme, diverrà proprietario esclusivo dei beni oggetto del contratto KKK; ciò anche al fine di agevolare la liberazione dei beni dalle ipoteche E.t.r. Equitalia SPA mediante la procedura di liberazione da ipoteca del terzo acquirente. L’intestazione normale della proprietà in capo al fratello YYY costituisce simulazione assoluta in quanto i reali proprietari risultano essere tutti e tre i fratelli in parti uguali. 4. Il signor YYY si impegna sin da ora a riconoscere 1/3 cadauno dei diritti nascenti dal contratto KKK ai propri germani i quali, a loro volta, si impegnano a manlevarlo pro quota da ogni responsabilità che l’esecuzione del contratto medesimo possa generare; 5. […] 6. Le parti, in relazione al contratto KKK intendono disciplinare i rapporti tra loro impegnandosi a farsi carico personalmente dei debiti già estinti compensando, pro quota, le somme che la KKK dovrà elargire in virtù del contratto con le somme già ricevute per le causali sopradette, avendo la KKK già provveduto a corrispondere delle somme a favore del fratello XXX e del fratello CCC, attraverso i pagamenti effettuati nell’ambito dell’esecuzione del preliminare predetto al fine di estinguere debiti per i quali gravano iscrizioni pregiudizievoli sui beni immobili dedotto in contratto. Si precisa che lo stesso è stato fatto dal fratello YYY, il quale si è assunto personalmente obbligazioni di pagamento al fine di purgare i beni immobili da ogni iscrizione pregiudizievole al fine di adempiere alle obbligazioni assunte, da tutti i familiari, nei confronti di KKK; […]”.
Il tentativo di parte attrice di inficiare il predetto documento mediante proposizione di querela di falso, dunque, non raggiunge lo scopo: va osservato, innanzitutto, che non è stata contestata la falsità delle firme, né il restante contenuto del documento, ma solo il fatto che l’accordo si sia perfezionato con contestualità delle firme nella data indicata.
Anche il formale disconoscimento del documento proclamato in atti contrasta con la linea difensiva adottata dalla difesa attorea che ha dedotto che tale contratto non si è concluso, ma solo per difetto della volontà dei fratelli dell’attore (e non della propria).
Pertanto, anche a voler ammettere la tesi attorea che il 14.3.2011 si sia realizzato solamente un tentativo di accordo, naufragato con il rifiuto di sottoscrizione da parte di YYY e di CCC, rimane pacifica la circostanza che tale accordo sia stato immediatamente accettato proprio da XXX che lo ha firmato, ratificando, in tal modo, anche con atto negoziale, oltre che con il proprio comportamento, il precedente operato svolto dal fratello YYY.
Da tale documento, infatti, emerge che XXX aveva partecipato alla trattativa che aveva portato alla stipulazione del contratto preliminare del 2008, conosceva perfettamente tale contratto, di cui approvava il contenuto, avendovi concorso a determinarlo e ne voleva l’esecuzione con la stipulazione del relativo definitivo; inoltre, sapeva ed acconsentiva al fatto che fosse unicamente il fratello YYY a stipulare il contratto definitivo con KKK Italia s.r.l..
L’istruttoria testimoniale svolta a seguito della remissione della causa in istruttoria, infatti, ha consentito semplicemente di apprendere (de relato) il fatto che il 14.3.2011 la scrittura privata intercorsa tra i germani XXX YYY CCC e la loro madre non si perfezionò in quella data, mediante sottoscrizioni contestuali delle parti, per una questione legata ai conteggi (v. verbale udienza del 18.06.2019).
Nel presente giudizio, tuttavia, non rileva se e quando tale scrittura si sia perfezionata o meno, perché la sua valenza viene apprezzata solo “ad abundantiam” come elemento ulteriore al comportamento attoreo per valutare l’avvenuta ratifica degli atti negoziali.
Conseguentemente, la CTU estimativa dei danni subiti è stata disposta in totale assenza di prova di alcun fatto illecito generatore di un danno che, peraltro, nemmeno era stato compiutamente e validamente allegato (oltre che provato) e ciò a prescindere dalla sua natura percipiente o deducente.
Non è dato comprendere, inoltre, perché il danno asseritamente subito dall’attore dovrebbe corrispondere all’arricchimento della convenuta KKK -e, dunque, alla redditività del parco eolico- e non, invece, all’utilità che il proprietario avrebbe ricavato dal bene in mancanza della condotta illecita altrui. XXX, infatti, non ha nemmeno indicato come avrebbe diversamente sfruttato i terreni per cui è causa, che peraltro possiedono una destinazione esclusivamente agricola (cfr. allegato al doc. n. 9 fascicolo parte convenuta KKK).
Dunque, le risultanze della CTU (già di per sé inammissibili) sono viziate anche dal punto di vista metodologico, dal momento che il valore dei terreni rivendicati dall’attore è stato calcolato (come da domanda di parte attrice) come se lo stesso XXX potesse installarci un impianto eolico analogo a quello concretamente realizzato da KKK.
L’attore ha spiegato, infine, domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. dei contratti del 2007, affermando che KKK si sarebbe resa del tutto inadempiente degli obblighi di pagamento dei corrispettivi e dei risarcimenti forfettari fissati nei suddetti contratti.
Anche tale domanda è manifestamente infondata, poiché è risultato provato quanto eccepito da parte convenuta KKK, ovvero che ha le uniche parti inadempienti relativamente ai contratti del 2007 erano i fratelli De Vito, che non avevano provveduto alla cancellazione delle ipoteche e delle trascrizioni pregiudizievoli, gravanti sui terreni, entro il termine fissato per la sottoscrizione della scrittura privata autenticata nelle firme.
Tale circostanza, infatti, è rimasta incontestata da controparte (ed un tanto basterebbe a ritenerla provata a mente dell’art. 115 co. 1 c.p.c.) ed è anche emersa in sede di istruttoria testimoniale: si rammenta che il teste ***, legale della famiglia XXX YYY CCC, ha dichiarato che nella fase precedente alla sottoscrizione del preliminare, era emersa l’esistenza di procedure esecutive immobiliari e che i fratelli di comune accordo decisero che il YYY si facesse fiduciario della famiglia, per estinguere i debiti personali del fratello XXX. A questo proposito, inoltre, persuade l’argomentazione di parte convenuta KKK sulla natura novativa degli obblighi nascenti dal preliminare del 25/06/2008 rispetto ai contratti del 2007, in quanto intervenuto tra le stesse parti ed avente ad oggetto le medesime porzioni di terreno e la costituzione dei medesimi diritti reali e personali di godimento.
Quanto alle domande riconvenzionali svolte da parte convenuta YYY- ZZZ, cui ha aderito CCC, è meritevole di accoglimento la domanda di accertamento dell’esistenza dell’accordo simulatorio volto a conseguire solo formalmente l’intestazione dei terreni interessati dai contratti conclusi con KKK in capo a YYY, di cui è stata data piena prova documentale e testimoniale sopra esaminata: è ammissibile senza limiti, infatti, la prova della simulazione per testi (cfr. art. 1417 c.c).
Va rigettata, invece, la domanda di accertamento dell’ammontare delle somme corrisposte per l’estinzione dei debiti personali di XXX nell’ambito dell’esecuzione dei contratti intercorsi tra le parti, in difetto di un’esatta allegazione di quali somme corrisposte da KKK siano state effettivamente impiegate nella procedura di esdebitamento dell’attore, avendo rappresentato, parte convenuta, che l’attore aveva percepito anticipatamente “circa” € 500.000,00 ed essendo emerso dalla testimonianza sopra richiamata che YYY aveva estinto i debiti personali del fratello XXX sia con proventi derivanti dall’operazione con KKK, sia con denaro personale e non essendovi prova, negli atti e nei documenti di parte di quali precise poste siano state saldate e con denaro di quale provenienza.
Nella scrittura privata “pro veritate”, inoltre, si fa riferimento all’estinzione di debiti personali sia di XXX, sia di CCC De Vito (v. doc. n. 3 parte convenuta). Dunque, anche se tale accertamento fosse stato svolto -come richiesto- in sede di ctu, la perizia sarebbe stata inammissibile sotto questo aspetto, perché volta a supplire una carenza probatoria spettante alla parte. Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza dell’attore, anche costituito in qualità di erede di *** e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori tabellari medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. n. 37 del 2018), rapportati al valore della causa.
Meritano di essere compensate, invece, nella misura di un terzo le spese processuali sostenute da parte convenuta YYY, ZZZ e CCC, in ragione del parziale rigetto delle domande riconvenzionali svolte dai convenuti e dal terzo interveniente, che ha fatto proprie le conclusioni dei convenuti XXX YYY ZZZ CCC già costituiti.
Anche le spese di lite della fase cautelare e della fase di reclamo seguono la soccombenza dell’attore e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori tabellari medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. n. 37 del 2018) dello scaglione “indeterminabile – complessità bassa”, limitatamente alle fasi di studio, introduttiva e decisionale con riguardo al giudizio cautelare e limitatamente alle fasi introduttiva e decisionale del giudizio di reclamo, considerando che in quest’ultimo sono state riproposte, in sostanza, le medesime doglianze fatte valere dinnanzi al giudice di prime cure.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, in ragione della soccombenza, devono essere poste definitivamente a carico dell’attore XXX, anche in qualità di erede di MMM, detratti gli importi già eventualmente corrisposti a titolo di acconto.
Da ultimo, si osserva che il caso di specie è perfettamente sussumibile nel disposto di cui all’art. 96 comma 3 c.p.c., a mente del quale: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
In virtù di tale disposizione, il giudice “in ogni caso” -dunque anche in difetto di apposita istanza di parte- può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte.
La funzione preminentemente sanzionatoria della disposizione in esame è volta, come noto, a punire l’abuso dello strumento processuale, che si è certamente verificato nel caso di specie, in cui l’attore ha agito in giudizio con la consapevolezza della falsità delle proprie allegazioni e, nondimeno, si è avvalso di ogni strumento processuale e ha presentato ogni tipo di istanza per far valere in giudizio le proprie infondate ragioni.
In merito alla liquidazione del danno, si impone al giudice di osservare un criterio equitativo, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell’importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 20/11/2020, n. 26435). Si ritiene equo, dunque, in ragione dell’elevato valore della causa e del numero di parti processuali, liquidare ex art. 96, 3 co. c.p.c. la somma di € 8.000,00 (pari circa al dieci per cento delle spese di lite), in favore di ciascuna delle altre parti con interessi legali dalla pronuncia al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l’atto di intervento autonomo dell’attore, proposto per conto della madre, ***;
2) rigetta tutte le domande formulate da XXX;
3) accoglie, in parte, la domanda riconvenzionale di YYY, ZZZ e
CCC e, per l’effetto accerta la simulazione intercorsa tra i fratelli XXX YYY CCC e MMM, meglio descritta in narrativa;
4) rigetta ogni altra domanda formulata dai convenuti YYY, ZZZ e CCC;
5) condanna XXX al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 79.411,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge a favore di KKK s.r.l. in persona del l.r.p.t., (ora JJJ s.r.l.) e a favore di SSS;
6) condanna XXX al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 52.941,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge a favore di YYY, ZZZ e CCC, in ragione della compensazione per un terzo;
7) condanna XXX al pagamento delle spese di lite del giudizio cautelare e di reclamo svolti in corso di causa, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge a favore di ciascun resistente/reclamato;
8) pone definitivamente a carico di XXX le spese di CTU, già liquidate in corso di causa;
9) condanna XXX ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento in favore di ciascuna delle altre parti in causa della somma di € 8.000,00, con interessi legali dalla pronuncia al saldo. Così deciso in Lamezia Terme, il 19.04.2022
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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