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Codice Civile
Codice Penale

Contratto di assicurazione, dichiarazioni inesatte

Il contratto di assicurazione annullabile per dichiarazioni inesatte, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato.

Pubblicato il 09 July 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Foggia
Seconda Sezione Civile

In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa, ha pronunziato la seguente:

SENTENZA n. 941/2020 pubblicata il 07/07/2020

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. /2013 R.Gen.Aff.Cont., riservato in decisione all’udienza dell’11.02.2020, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, l’ultimo dei quali è venuto a scadere – per effetto della sospensione straordinaria dei termini processuali di cui al d.l. 18/2020 e succ. mod. – il 06.07.2020, vertente:

TRA
XXX S.p.a. (codice fiscale e partiva iva:), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all’atto di citazione, dagli avv.ti, unitamente ai quali, elettivamente domicilia in;

– ATTRICE – contro

YYY ASSICURAZIONI S.p.a. (codice fiscale e partiva iva:), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata in atti, dagli avv. ti

, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in;

– CONVENUTA –

Oggetto: indennizzo assicurativo.

Conclusioni: come da verbale di udienza dell’11 febbraio 2020.

Svolgimento del processo.

1. Con atto di citazione notificato il 22.1.2013 XXX S.p.a. (d’ora innanzi per semplicità “XXX”) – sulla premessa di essere una società operante nel settore finanziario e di intrattenere rapporti di mandato con società che, in nome e per conto della stessa, concludevano e gestivano contratti di prestito contro cessione o delegazione di quote di stipendio o salario, sia a favore di primari enti pubblici che di aziende private, regolati da apposite convenzioni e nei quali si inserivano anche quelli instaurati con le società *** S.p.a. e *** S.p.a., fino alla revoca delle rispettive procure intervenuta il 22.10.2010 e il 20.05.2011; che tutti i contratti stipulati risultavano assistiti da polizza assicurativa posta a garanzia del rischio impiego e del rischio vita dei clienti e, dunque, nell’interesse del beneficiario XXX; che per i contratti intestati a *** e ***, verificatosi il rischio assicurato, la YYY Assicurazioni S.p.a. aveva illegittimamente opposto diniego alla liquidazione degli indennizzi dovuti a seguito della escussione della polizza assicurativa, sulla scorta della infondata motivazione che la prima era stata assunta con contratto di apprendistato in contrasto con quanto previsto in Convezione ed il secondo aveva reso dichiarazioni false e reticenti – evocava in giudizio la predetta compagnia assicuratrice per sentirla condannare al pagamento in suo favore dell’importo di euro 41.835,83, di cui euro 7.107,07 per il sinistro relativo alla posizione *** ed euro 34.728,76 per il sinistro relativo alla posizione ***, oltre interessi di mora o, in via subordinata, del minor importo determinato, anche secondo Giustizia, ai sensi dell’art. 1893, comma 2, c.c.. In via ulteriormente gradata, chiedeva la condanna della YYY Assicurazioni al pagamento in suo favore dell’importo complessivo di euro 1.973,63 a titolo di restituzione premi non goduti (euro 634,86 per la posizione *** ed euro 1.338,77 per la posizione ***), con il carico degli interessi, oltre al risarcimento dei danni quantificati in euro 41.835,83 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, vinte, in ogni caso le spese di lite.

2. Si costituiva in giudizio la YYY Assicurazioni S.p.a. (di seguito “YYY”), impugnando estensivamente le domande attoree e insistendo per il rigetto.

In particolare, la convenuta, inquadrata la natura delle polizze per cui è controversia, eccepiva con riferimento alla posizione di *** l’inoperatività della garanzia per assenza del requisito di assicurabilità di cui al combinato disposto degli artt. 2 e 4 della Convenzione stipulata inter partes, evidenziando in proposito l’inconferenza degli argomenti difensivi spesi da XXX circa la presunta tardività dell’eccezione di inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c. sollevata dalla compagnia e della subordinata richiesta di liquidazione dell’indennizzo in forma ridotta ai sensi dell’art. 1893, comma 2, c.c.

Quanto alla posizione di *** asseriva che lo stesso aveva sottaciuto all’atto della stipula del contratto di non godere di un buono stato di salute, a causa del quale si sarebbe ripetutamente assentato dal posto di lavoro fino ad essere licenziato (in data 15 ottobre 2009) per il superamento del periodo di comporto. Sosteneva, quindi, che ai sensi dell’art. 1892 c.c. il contratto doveva ritenersi automaticamente annullato. A tal proposito, controbatteva all’eccezione di decadenza formulata dall’attrice, richiamando a supporto il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la necessità della formale dichiarazione di impugnazione del contratto assicurativo quando, come nella specie, il sinistro si verifica prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione.

Contestava, inoltre, sulla scorta di argomentate motivazioni giuridiche, l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 1893 c.c., e chiedeva, in via meramente subordinata all’ipotesi in cui XXX riuscisse a dimostrare che l’assicurato non agì né con dolo né con colpa grave, la riduzione proporzionale dell’indennità dovuta.

Infine, protestava l’infondatezza anche delle ulteriori domande di restituzione dei premi non goduti e di risarcimento dei danni derivati dal presunto “ritardo nel definire le pratiche”.

3. Assegnati alle parti i termini di cui all’art. 183, comma VI c.p.c., in assenza di attività istruttoria, la causa veniva spedita dall’allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 20 febbraio 2018, allorquando, chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato, insediatosi solo a far data dal 2 novembre 2017, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, veniva differita, mediante un triplice rinvio giustificato da ragioni di riorganizzazione del ruolo, all’11 febbraio 2020. Indi, sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti, veniva riservata a sentenza previa concessione alle parti del duplice termine di legge per lo scambio delle memorie difensive finali.

Motivi della decisione.

1. Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate.

2. Come si è detto nella narrazione processuale, in prima battuta, XXX chiede, in qualità di beneficiaria, la condanna della convenuta compagnia al pagamento dell’indennizzo assicurativo relativo alle polizze pacificamente stipulate dalle società *** S.p.a. e *** S.p.a., mandatarie della odierna attrice, a fronte dei finanziamenti con cessione del quinto in favore di *** (polizza n. dell’11.01.2007) e *** (polizza n. del 28.11.2006), a copertura del rischio di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento da parte del soggetto debitore finanziato derivante dalla morte o dalla perdita di lavoro, in forza della convenzione stipulata con la compagnia assicuratrice convenuta.

La pretesa non merita accoglimento con riferimento ad entrambe le posizioni.

2.1. Quanto alla posizione di *** la stessa è infondata, per essere il rifiuto di corrispondere l’indennizzo frapposto dalla società assicuratrice – valutato il tenore delle condizioni generali di polizza alla luce delle risultanze documentali – giustificato.

Invero, la compagnia assicurativa ha eccepito l’inoperatività della garanzia per l’assenza di un requisito di assicurabilità, in forza del combinato disposto degli artt. 2- 4 della Convenzione stipulata con la contraente nella veste di mandataria di XXX.

In effetti, la prima clausola prevede “La presente convenzione ha per oggetto l’accensione di polizze collettive/cumulative con le quali l’impresa presta le coperture assicurative di cui al successivo art. 3 a tutti gli Assicurati che abbiano le caratteristiche richieste e specificate dall’art. 4 e che abbiano dato mandato alla Contraente di aderire in loro nome e per loro conto alla presente Convenzione”, la successiva pattuizione rubricata “Criteri assuntivi per gli assicurati/aderenti” espressamente stabilisce che “possono aderire tutti i clienti della Contraente, che, percependo da quest’ultima un finanziamento ai sensi della L. 180/50, abbiano sottoscritto la Proposta di Adesione e la dichiarazione di buona salute ivi convenuta. La Contraente ai fini della stipula dell’assicurazione, dovrà preventivamente accertarsi che il cedente/richiedente: (…) non sia assunto con contratto di apprendistato, formazione lavoro o in “periodo di prova” .

Il chiaro tenore letterale dell’accordo negoziale non lascia dubbio alcuno sulla tenutezza del Contraente a verificare le condizioni di assicurabilità, tra le quali espressamente non rientra l’ipotesi di soggetti assunti con contratto di apprendistato, formazione lavoro o in periodo di prova.

Ebbene, la convenuta ha prodotto in giudizio (all. 8), la missiva dell’11.05.2009 – in alcun modo contestata da parte attrice – a mezzo della quale la *** S.p.a., ex datore di lavoro della ***, ha dichiarato che il relativo rapporto di lavoro “è cessato in data 23.01.2009 per fine contratto di apprendistato”.

E’, dunque, dimostrata per tabulas, l’assenza di uno dei predetti requisiti di assicurabilità, risultando l’assicurata assunta con contratto di apprendistato.

Del resto XXX, non ha opposto alcuna valida difesa al riguardo – così non assolvendo l’onere probatorio su di essa incombente di dimostrare un fatto costitutivo della pretesa – essendosi limitata ad un inconferente richiamo alla disciplina di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c. relativi alla diversa ipotesi delle dichiarazioni false e reticenti, inapplicabile al caso de quo.

In ragione dell’esposto non può che essere riconfermata la statuizione di rigetto espressa in premessa.

2.2. Venendo ad esaminare la posizione di *** giova premettere alcune precisazioni in punto di fatto.

È documentato in atti (all. 3 e 5 della produzione di parte attorea) che il predetto assicurato, aderendo alla polizza collettiva, all’atto della proposta di adesione l’11.01.2007 ha dichiarato 1) di godere di buona salute; 2) di non aver subito interventi chirurgici diversi dai seguenti (…); 3 di non aver eseguito esami diagnostici che abbiano dato esiti di anormalità, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni non veritiere il contratto di assicurazione “non sarà valido”.

Dallo scambio di corrispondenza intercorso tra la Compagnia contraente ed il datore di lavoro ceduto, prodotta in atti dalla stessa attrice, risulta accertato che il rapporto di lavoro tra la *** S.r.l. e lo *** si è risolto poiché “nell’arco del triennio antecedente la data di risoluzione del rapporto di lavoro (15 ottobre 2009) il sig. *** ha superato i termini contrattuali di conservazione del posto per malattia. Il suo assenteismo per malattia, inizialmente limitato a pochi giorni di assenza nel corso di ogni mese, si è manifestato in termini significativi a partire dal mese di aprile del 2009 con una assenza continuativa che ha determinato il superamento dei termini di comporto” (doc. 7).

Da tanto si evince inequivocabilmente che le assenze dal lavoro per malattia da parte dell’assicurato ebbero inizio almeno dal 15.10.2006 (e cioè tre anni prima a decorrere dal 15.10.2009) – e quindi prima della data (11.1.2007) di sottoscrizione della proposta di adesione.

È, quindi, inconfutabile che lo *** rese, in occasione della compilazione della proposta di adesione, nonostante gli fosse stata rivolta apposita domanda, dichiarazioni non veritiere circa il suo stato di salute, posto che da almeno tre mesi aveva iniziato a maturare giorni di assenza dal lavoro per malattia. Ciò consente sotto il profilo dell’elemento soggettivo – anche a prescindere dall’esatto accertamento del tipo di malattia dal quale il soggetto era affetto (con conseguente superfluità dell’ordine di esibizione dei certificati medici trasmessi al datore di lavoro sollecitato anche negli scritti difensivi finali dalla convenuta) – di ritenere sussistente un inadempimento colpevole dell’assicurato.

Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24563/2018), in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell’assicurato è causa di annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., quando si verificano all’atto della conclusione del contratto, simultaneamente, tre condizioni: che la dichiarazione sia inesatta o reticente; che l’assicurato abbia reso la dichiarazione con dolo o colpa grave; che la reticenza sia stata determinante ai fini della formazione del consenso dell’assicuratore. Occorre poi rilevare che nel caso concreto si versa nella situazione in cui l’assicurato ha reso dichiarazioni false in risposta a uno specifico questionario che, lo doveva indurre a dare risposte esatte sul suo stato di salute.

Il contratto di assicurazione, invero, è annullabile per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c., “quando l’assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all’assicuratore, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare una effettiva influenza sul rischio assicurato, non essendo necessaria anche la consapevolezza di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro” (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistere colpa grave del contraente che, al momento della stipula della polizza, pur non essendo consapevole di avere una patologia tumorale, aveva sottoscritto una dichiarazione attestante una circostanza non vera, ossia di non aver subito interventi chirurgici nei cinque anni precedenti, v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19520 del 04/08/2017). Ed ancora, è stato chiarito che in tema di annullamento del contratto di assicurazione per reticenza o dichiarazioni inesatte ex art. 1892 c.c., sotto il profilo dell’elemento soggettivo, al fine di integrare l’elemento soggettivo del dolo non è necessario che l’assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti, essendo sufficiente la coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente; quanto alla colpa grave, occorre invece che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave negligenza che presupponga la coscienza dell’inesattezza della dichiarazione o della reticenza in uno con la consapevolezza dell’importanza dell’informazione, inesatta o mancata, rispetto alla conclusione del contratto ed alle sue condizioni (v. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19520 del 04/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12086 del 10/06/2015). Difatti nel contratto di assicurazione gli obblighi informativi hanno la precipua funzione di garantire un giusto equilibrio tra i rischi che ogni parte si assume in ordine all’evento futuro e incerto che costituisce l’oggetto del contratto.

Alla luce di tutto quanto esposto, poiché appare indubitabile che al tempo della sottoscrizione della polizza lo ***, diversamente da quanto dichiarato, non godeva di buone condizioni di salute, già note o conoscibili da parte sua in base a un criterio di ordinaria di diligenza – così come ulteriormente comprovato dal successivo licenziamento per superamento del periodo di comporto, temporalmente collegato con lo stato pregresso di salute – nella dichiarata consapevolezza che in caso di risposte non veritiere il contratto di assicurazione “non sarà valido”, è certamente imputabile all’assicurato quanto meno una colpa grave.

Per vero, XXX non contesta la circostanza delle false dichiarazioni rese con dolo o colpa grave dall’assicurato, ma eccepisce unicamente la decadenza della YYY ad esercitare l’impugnativa del contratto ai sensi dell’art. 1892, comma 2, c.c.

L’eccezione è priva di pregio.

Ed infatti, costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “In tema di assicurazione contro gli infortuni, l’onere imposto dall’art. 1892, c.c., all’assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l’azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell’annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine suddetto ed ancora più quando il sinistro si verifichi prima che l’assicuratore sia venuto a conoscenza dell’inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in tali casi, per sottrarsi al pagamento dell’indennizzo, che l’assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell’obbligo posto a carico dell’assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio” (cfr. tra le tante Cass. 13/10/2010 n. 16406; Cass. 16/12/2005 n. 27728; Cass. 4/03/2003 n. 3165; Cass. 25/03/1999, n. 2815; Cass. 24/5/1982 n. 3163; Cass. 17/8/1990, n. 8373).

Pertanto, se l’assicuratore è venuto a conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni e delle reticenze dell’assicurato dopo il verificarsi del sinistro, egli può sia, come accaduto nella specie, rifiutare il pagamento della somma assicurata se convenuto per il pagamento dell’indennizzo (in via di eccezione ex art. 1460 c.c.) sia agire per l’accertamento di tale inadempimento dell’assicurato, senza bisogno di impugnare il contratto di assicurazione (Cass. 24.3.1997, n. 2576; Cass. 12.11.1985, n. 5519).

In applicazione degli illustrati principi, poiché è dimostrato che la YYY è venuta a conoscenza dell’inesattezza della dichiarazione dell’assicurato *** dopo che si era verificato il sinistro, consistente nella perdita del posto del lavoro per superamento del periodo di comporto, allorquando la *** S.r.l. con lettera del 16.6.2011 (doc. 7), comunicò all’istituto finanziatore i motivi del licenziamento, l’eccezione non può che essere rigettata.

3. Infondata è pure la domanda formulata in via subordinata volta ad ottenere la condanna della compagnia ad un indennizzo ridotto ai sensi dell’art. 1893, comma 2, c.c. per rinvio espresso da parte dell’art. 1894 c.c.

Sostiene l’attrice che, poiché l’istituto finanziatore contraente, in qualità di terzo, non era a conoscenza della inesattezza delle dichiarazioni rese in fase di stipula dall’assicurato ***, non sarebbe configurabile in capo allo stesso dolo o colpa grave, così che nella specie troverebbe automaticamente applicazione l’art. 1893 c.c. in virtù del richiamo operato dalla norma successiva. La tesi è svestita di apprezzabilità giuridica.

L’art. 1894 c.c. che disciplina l’assicurazione in nome o per conto terzi, così dispone: <<Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893 c.c.>>.

Ora, posto che è l’istituto finanziatore ad aver stipulato le due polizze collettive per conto degli assicurati ex art. 1891 c.c. e non viceversa, l’art. 1894 c.c. riferendosi all’assicurazione conto terzi, attribuisce rilevanza allo stato soggettivo del terzo e non dello stipulante.

Invero, per le reticenze relative al rischio occorre far riferimento allo stato soggettivo dell’assicurato e non del contraente (dandosi per scontato che quest’ultimo sia in buona fede), sicché è irrilevante qualsiasi deduzione o richiesta di indagine sullo stato soggettivo dell’istituto finanziatore contraente, peraltro neanche parte del giudizio.

Le motivazioni esposte nel precedente paragrafo circa l’addebitabilità alla grave negligenza dell’assicurato delle inesattezze dallo stesso dichiarate all’atto della adesione, conducono al sicuro rigetto anche di questa domanda.

4. Stessa sorte meritano le domande, proposte con riferimento ad entrambi le posizioni assicurate, di restituzione dei premi, poiché l’art. 1892 c.c. non stabilisce alcun diritto alla restituzione dei premi non goduti, prevedendo di contro espressamente il diritto dell’assicuratore a trattenere i premi percepiti, e di risarcimento dei danni conseguenti al ritardo nel definire le pratiche, poiché essendo rimasto accertato che l’assicurazione non è incorsa in nessuno degli inadempimenti contrattuali addebitatigli dalla controparte e ha comunicato i relativi dinieghi in tempi ragionevoli, viene meno il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento, rimasta, peraltro, del tutto generica nella sua formulazione e sfornita di prova.

5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo secondo la regolamentazione di cui al D.M. 55/2014 per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00 (così determinato in base al criterio del cd. disputatum).

Esaminata la specifica notula spese depositata dai patroni della convenuta vittoriosa, precisa il Tribunale che se ne discosta con riferimento al compenso richiesto per la fase istruttoria, per la quale si ritiene di applicare la massima riduzione prevista dall’art. 4, comma 1, D.M. cit. (30 % del valore medio: cfr. sul punto Cass. Sezione VI, ordinanza n. 1554 del 23 gennaio 2020) essendo la stessa consistita nel solo deposito della seconda memoria istruttoria, senza ulteriore attività; al chiesto aumento del 20% per il compenso del domiciliatario, non essendo tale ipotesi contemplata nel D.M. citato e riguardando lo stesso il rapporto interno dei difensori e agli esborsi in quanto non documentati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. rigetta le domande attoree;

2. condanna XXX S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore della convenuta YYY Assicurazioni S.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., le spese di lite che si liquidano in euro 6.050,00 (di cui euro 1.620,00 per la fase di studio, euro 1.147,00 per la fase introduttiva, euro 516,00 per la fase istruttoria ed euro 2.767,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva se dovuta come per legge.

Così deciso in Foggia, il 7.07.2020.

Il Giudice

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