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Codice Civile
Codice Penale

Contratto di comodato e assegnazione della casa coniugale

Il contratto di comodato di immobile ad uso abitativo, stipulato con la previsione di un termine di durata, si rinnova tacitamente ove la disdetta non venga comunicata nei termini. L’assegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di separazione, non determina la cessazione del contratto di comodato, ma ne comporta la continuazione in capo al coniuge assegnatario.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE OTTAVA CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice dr.
NOME COGNOME ha reso la seguente

SENTENZA N._3864_2024_- N._R.G._00013678 2023 DEL_01_08_2024 PUBBLICATA_IL_02_08_2024

nella causa civile iscritta al n. 13678/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi TRA (C.F. ) e DA (C.F. , con gli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME RICORRENTI , (c.f. ) con l’Avv. NOME COGNOME RESISTENTE OGGETTO:
comodato di immobile urbano

CONCLUSIONI

DELLE PARTI Parte ricorrente:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, fissata l’udienza di comparizione e disposto termine per la notifica del ricorsodecreto alla controparte, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, domanda e deduzione disattesa, così giudicare:
IN INDIRIZZO
a. accertarsi e dichiararsi che il contratto di comodato stipulato tra i signori ed il signor il 22 gennaio 2018 avente ad oggetto l’immobile sito in Torino, INDIRIZZO identificato al catasto fabbricati al foglio 1247, part.
72, sub 79, è scaduto in data 21 gennaio 2023 e che pertanto a far data C.F. .
stante la già intervenuta scadenza del contratto di comodato in data antecedente al provvedimento di assegnazione della casa famigliare disposto con decreto del 23 maggio 2023 dal Tribunale di Torino e confermato con decreto del 19 giugno 2023 sempre del Tribunale di Torino, nel procedimento R.g. n. 8878/2023, dichiararsi la non opponibilità nei confronti dei legittimi proprietari dei precitati provvedimenti di assegnazione della casa famigliare e relative pertinenze;
c. conseguentemente, stante l’esaurirsi degli effetti del contratto posto a base della disponibilità dell’immobile (già casa coniugale) in capo alla signora , disporsi ed ordinarsi che ella lo rilasci e lo riconsegni immediatamente ai legittimi proprietari, unitamente alle relative pertinenze, arredi e corredi, privo di persone e cose di sua proprietà;
d. ordinarsi la cancellazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, Ufficio Provinciale di Torino, della trascrizione del provvedimento di assegnazione dell’immobile oggetto dell’odierno procedimento e cioè del decreto 23 maggio 2023 del Tribunale di Torino, così come avvenuta con nota di trascrizione n.24333 Reg. generale e n.18796 Reg. particolare del 7 giugno 2023 prodotta sub doc. n. 22;
e. previo accertamento del mancato pagamento da parte della resistente delle spese e degli oneri di cui all’art.1.4 del contratto di comodato, dichiararsi la sua risoluzione per inadempimento e pertanto disporsi ed ordinarsi che la signora lo rilasci e lo riconsegni immediatamente ai legittimi proprietari, unitamente alle relative pertinenze, arredi e corredi, privo di persone e cose di sua proprietà;
f. ordinarsi la cancellazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, Ufficio Provinciale di Torino, della trascrizione del provvedimento di assegnazione dell’immobile oggetto dell’odierno procedimento e cioè del decreto 23 maggio 2023 del Tribunale di Torino, così come avvenuta con nota di trascrizione n.24333 Reg. generale e n.18796 Reg. particolare del 7 giugno 2023 prodotta sub doc. n. 22;

IN OGNI CASO:

g. con vittoria di spese, anticipazioni e compenso professionale della presente causa, da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 8 ottobre 2022 n. 147, con la maggiorazione del 30 , rimborso forfettario delle spese generali del 15%, c.p.a.
, i.v.a. se dovuta, e le spese successive occorrende.

” Parte resistente:

Adversis reiectis In via di eccezione riconvenzionale o in subordine in via riconvenzionale, previa all’occorrenza differimento dell’udienza già fissata ex. art. 418 c.p.c.:

Accertare e dichiarare che l’immobile de quo è stato concesso in comodato con destinazione a casa familiare del sig.
e del suo nucleo familiare e non fittiziamente ad uso esclusivo dello stesso;

Accertare e dichiarare che il termine finale di cinque anni previsto nel contratto di comodato deve intendersi come non apposto risultando il recesso disciplinato dall’art. 1809 c.c. comma II^ con termine finale alla cessazione dell’uso quale casa coniugale o in subordine ex. art. 1809 c.c. comma III^;

Nel merito in via principale.

Dato atto che la comunicazione di disdetta inviata dai ricorrenti a mezzo raccomandata 1 è stata ritirata dal comodatario in data 25.07.2022, ossia oltre il termine di sei mesi antecedenti la scadenza del 21.01.2023, espressamente previsto dal punto 2.1.
del contratto di comodato;

Dato atto del provvedimento di assegnazione del 23.05.2023 confermato in data 19.06.2023 della casa di INDIRIZZO in Torino, in comproprietà tra i ricorrenti, in favore della signora , trascritto in data 07.06.2023 presso l’Ufficio Provinciale di Torino – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 registro generale n. 24333 e registro particolare n. 18796;

Respingersi, per i motivi di fatto e di diritto indicati in atto, le avverse domande e per l’effetto dichiararsi l’opponibilità nei confronti dei legittimi proprietari dell’assegnazione della casa coniugale, ordinanza trascritta in data 07.06.2023 presso l’Ufficio Provinciale di Torino – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 1 registro generale n. 24333 e registro particolare n. 18796;

Respingersi l’avversa domanda di risoluzione per inadempimento delle spese e degli oneri di cui all’art. 1.4 del contratto di comodato, per i motivi di fatto e di diritto indicati al punto 7. del presente atto.
e dichiarare che il contratto di comodato intercorso tra i ricorrenti ed il sig.
è stato disdettato in data 25.07.2022, oltre il termine di sei mesi antecedenti la scadenza del 21.01.2023;

Accertare e dichiarare che il contratto di comodato intercorso tra i ricorrenti ed il sig.
doveva essere disdettato entro la data del 21.07.2022;

Per l’effetto dichiarare l’intervenuto rinnovo del contratto di comodato per mancato disdetta nei termini previsti al punto 2.1.
e per l’effetto dichiararsi il rinnovo tacito dello stesso, con conseguente valida ed efficace assegnazione dell’immobile alla signora In ogni caso:

Con vittoria di compenso professionale, rimborso forfettario e CPA al 4%, in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 18.07.2023 e ritualmente notificato, i sigg.ri chiedevano al Tribunale di accertare e dichiarare la scadenza del contratto di comodato a far data dal 21.1.2023, avente ad oggetto l’immobile di loro proprietà sito in Torino, INDIRIZZO e, per l’effetto, ordinare alla convenuta, sig.ra il rilascio del predetto immobile dalla medesima occupato in forza del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso dal Tribunale di Torino in data 23 maggio 2023 ovvero, in subordine, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta. A tal fine esponevano di aver stipulato, in data 22 gennaio 2018, con il proprio figlio, , un contratto di comodato gratuito ad uso “di civile abitazione propria”, avente ad oggetto l’appartamento di loro proprietà, sito in Torino, INDIRIZZO Il contratto, regolarmente registrato il 23 gennaio 2018, aveva una durata di cinque anni a partire dal 22 gennaio 2018 e scadenza al 21 gennaio 2023.

L’immobile veniva concesso dai ricorrenti in comodato gratuito al figlio per un tempo limitato, con l’intenzione, alla scadenza, di venderlo e garantirsi una rendita per la vecchiaia.

Nel mese di giugno 2023 i proprietari comodanti sigg comunicavano loro la volontà di non voler rinnovare il contratto di comodato ai sigg.
Con medesimo, veniva anche spedita a mezzo raccomandata l’11 luglio 2022 e recapitata per posta.

Nonostante la disdetta, alla data del 21 gennaio 2023 i sigg.ri e la sig.ra non rilasciavano l’immobile;
pertanto, i ricorrenti, instauravano una procedura di mediazione, volta ad ottenere la restituzione dell’alloggio e il pagamento, da parte dell’ex comodatario, degli oneri accessori e delle spese di cui al contratto.

Alla procedura aderiva solo il sig. e non anche la convenuta;
pertanto l’incontro del 2 maggio 2023 fissato per la comparizione delle parti si concludeva con esito negativo.

Il medesimo giorno, il sig. consegnava ai propri genitori le chiavi dell’immobile.

In data 23.05.2023, il Tribunale di Torino, nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi emetteva il decreto provvisorio, successivamente confermato, di assegnazione della casa coniugale a favore della sig.ra autorizzandola ad abitarvi unitamente ai figli minori.

I ricorrenti sostenevano che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale in favore del coniuge affidatario non modificava né la natura né il titolo del godimento sull’immobile;
pertanto, l’eventuale provvedimento giudiziale di assegnazione restava regolato dal comodato, negli stessi limiti che segnavano il godimento durante la fase normale e fisiologica della vita matrimoniale.

Nel caso in esame, quindi, trattandosi di comodato con determinazione di durata il comodante, ha un diritto incondizionato ad ottenere il rilascio dell’immobile da parte del comodatario (o del soggetto allo stesso subentrante per via dell’assegnazione), ai sensi dell’art. 1809, comma 1, c.c. senza la necessità di dimostrare la sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ex art.1809, comma 2, c.c. Contestavano, infine, l’inadempimento della convenuta per mancato pagamento degli oneri condominiali e di tutte le spese ordinarie contrattualmente a suo carico e per tale ragione, chiedevano, in via subordinata, che venisse accertata a dichiarata la risoluzione del contratto, con condanna della convenuta al rilascio dell’immobile. Si costituiva in giudizio la sig.ra la quale opponendosi alle avversarie pretese, eccepiva, in via riconvenzionale, che l’immobile era stato da subito utilizzato, con esplicita volontà dei ricorrenti comodanti, quale casa coniugale dai sigg.ri , per la cui restituzione trovava applicazione l’art. 1809 comma 2 c.c., a mente del quale il comodante può chiedere la restituzione immediata dell’immobile qualora sopraggiunga un urgente e imprevisto bisogno.

Circostanza che, ad avviso della convenuta, non sarebbe stata dimostrata dai ricorrenti.

Eccepiva, inoltre, l’inosservanza del termine previsto dal contratto per la disdetta, a nulla rilevando la consegna della comunicazione a mani del sig. , in quanto sprovvista di data certa e, in ogni caso, priva di autenticazione della firma.

Al riguardo la convenuta evidenziava che il contratto di comodato aveva scadenza al 21.1.2023;
la disdetta, pertanto, doveva essere inviata almeno sei mesi prima della scadenza, vale a dire entro il 21.07.2022, mentre nel caso di specie la raccomandata, spedita l’11.07.2022, veniva ritirata dal sig. in data 25.07.2022, quindi oltre il termine convenzionalmente stabilito.

Di conseguenza il contratto si sarebbe automaticamente rinnovato.

Contestava, infine, un proprio asserito inadempimento nel pagamento degli oneri condominiali, precisando, quanto alle spese di riscaldamento 2022/2023 che le stesse non fossero alla medesima addebitabili in quanto maturate prima dell’emissione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale e in ogni caso quando il riscaldamento per la gestione 2022/2023 era già spento e quelle relative alla gestione 2023/2024 non addebitabili perché l’impianto non era ancora acceso;
quanto alle spese ordinarie che le stesse fossero in parte antecedenti al 23.5.22 (decreto di assegnazione casa coniugale) e in parte successive al deposito del ricorso e dunque non ancora maturate.

Precisava, ad ogni modo, che nessun preventivo o consuntivo le era mai stato inviato dai ricorrenti né dall’amministratore di condominio.

All’udienza di comparizione, le parti insistevano nelle proprie istanze istruttorie e si opponevano a quelle avversarie;
la causa veniva trattenuta a riserva.

Con ordinanza del 05.03.2024 il Giudice, ritenuto di non ammettere le prove dedotte dalle parti e che la causa, pertanto, fosse matura per la decisione rinviava all’udienza del 05.07.2024 per la discussione.

All’odierna udienza le parti discutevano la causa, che veniva decisa mediante lettura del dispositivo ex art 429 c.p.c. con riserva di deposito della motivazione.

La parte ricorrente assume la sopravvenuta occupazione senza titolo dell’immobile da parte della resistente, riconoscendo di averne concesso il godimento gratuito fino all’esercizio del diritto di recesso, avvenuta con la disdetta del 9.7.2022, con conseguente cessazione degli effetti del contratto di comodato alla prima scadenza del 23.1.2023.

L’esistenza di un contratto di comodato avente ad oggetto l’immobile in Torino INDIRIZZO è documentata essendo prodotto in giudizio il contratto sottoscritto dai ricorrenti con il proprio figlio il 22.1.2018 (doc 1 ricorrenti).

Sin dall’inizio del contratto l’immobile di INDIRIZZO è stato adibito a casa familiare del sig. che ivi ha vissuto con la moglie ed i figli fino alla separazione dei coniugi.

La durata del contratto è stabilita contrattualmente in cinque anni, quindi sino al 21.1.2023, tacitamente rinnovabili per un ugual periodo, salva disdetta nei sei mesi antecedenti.

Occorre preliminarmente qualificare il tipo di comodato concluso e dedotto in giudizio perché è circostanza controversa tra le parti.

Infatti, con eccezione riconvenzionale la resistente chiede di accertare e dichiarare che l’immobile è stato concesso in comodato con destinazione a casa familiare con conseguente applicazione della disciplina della restituzione della cosa ai sensi dell’art. 1809 co.
2 c.c. (quando sopravviene un urgente e impreveduto bisogno del comodante) e non di quella del primo comma del medesimo articolo (alla scadenza del termine contrattuale).

E’ pacifico, tra le parti, che la concessione in godimento dell’immobile sia stata disposta dai genitori/comodanti nell’interesse della famiglia del figlio/comodatario e quindi anche della moglie e dei tre figli minori.

Il contratto riporta, però, all’art. 2 il termine di durata (5 anni).

La giurisprudenza di legittimità richiamata dalla resistente (in particolare Cass SS.UU n. 20448/14), secondo la quale il terzo che concede in godimento la casa adibita ad abitazione familiare vede conformato l’obbligo di restituzione e il conseguente diritto a richiederla secondo i bisogni della famiglia, riguarda il comodato senza determinazione espressa di durata e non si applica al caso in esame in cui il termine è stabilito convenzionalmente stabilito dalle parti.

Neppure il provvedimento del 23.5.2023 del Tribunale di Torino, emesso nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell’art. 473 bis 15 c.p.c., con il quale , si deve ritenere con la giurisprudenza di legittimità che “l’assegnazione non modifica ne’ la natura ne’ il contenuto del titolo di godimento sull’immobile, atteso che l’ordinamento non stabilisce una funzionalizzazione assoluta del diritto di proprietà del terzo a tutela di diritti che hanno radice nella solidarietà coniugale o postconiugale, con il conseguente ampliamento della posizione giuridica del coniuge assegnatario. Infatti, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa, idoneo ad escludere uno dei coniugi dalla utilizzazione in atto e a concentrare il godimento del bene in favore della persona dell’assegnatario, resta regolato dalla disciplina del comodato negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica nella fase fisiologica della vita matrimoniale.

Di conseguenza, ove il comodato sia stato convenzionalmente stabilito a termine indeterminato (diversamente da quello nel quale sia stato espressamente ed univocamente stabilito un termine finale), il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l’uso previsto nel contratto, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell’art. 1809, secondo comma, cod. civ. (vd. Cass. SS.UU. n. 13603/2004).

In questo senso l’eccezione della resistente di ritenere che, contrariamente a quanto risulta dalla lettera del contratto, il termine di durata non fosse quello quinquennale ma fosse ancorato ai bisogni della famiglia e in particolare dei figli minori, non è fondata.

Il contratto dedotto in giudizio deve, quindi, essere qualificato come comodato gratuito di immobili con determinazione di durata (5 anni prorogabili per uguale periodo) e quindi con la previsione di una tutela rafforzata della posizione del comodatario in ragione della quale non grava su di lui il rischio del recesso ad nutum e, anzi, gli garantisce il godimento dell’immobile per tutto il tempo stabilito sino alla scadenza del termine (almeno 5 anni, con proroga tacita salvo disdetta ex art 1809 co 1 c.c.) o, in alternativa, fino all’urgente e imprevedibile necessità del comodante in caso di recesso anticipato ex art 1809 co 2 c.c. Sostengono i ricorrenti di aver esercitato tempestivamente la disdetta alla prima scadenza come dimostrato dalla produzione n. 5 “lettera di disdetta del contratto del 9.7.2022” sottoscritta per ricevuta e accettazione dal figlio in data 9.7.2022 con conseguente cessazione degli effetti del contratto al 21.1.2023.

L’effetto risolutivo della disdetta è contestato dalla resistente che sostiene si sia verificata la della raccomandata in data 25.7.2022 (e quindi oltre il termine di preavviso) è quella del doc 8 avversario confermato dal doc. 18 (esito raccomandata con prova del ritiro).

Quanto al doc 5 di parte ricorrente, che reca la sottoscrizione per accettazione del figlio dei ricorrenti in data antecedente la scadenza del semestre di preavviso con conseguente apparente tempestività del recesso, la resistente ne eccepisce la natura di scrittura privata priva di data certa e quindi non opponibile ai terzi in assenza di requisiti dell’art 2704 c.c. Ai sensi dell’art 1334 c.c. il recesso è atto unilaterale recettizio e produce i propri effetti nel momento in cui perviene al domicilio del destinatario. Quest’ultima norma dispone che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona cui sono indirizzati.
(Cass n.24266/2020).

Per giurisprudenza di legittimità consolidata in materio di locazione ma pacificamente applicabile al comodato, infatti, “L’atto di recesso del conduttore, anche se condizionato da una giustificazione obbiettiva, produce l’effetto di sciogliere il rapporto di locazione attraverso il meccanismo proprio degli atti unilaterali descritto dall’art. 1334 cod. civ.” (Cass. 7/04/2015, n. 6895).

Sostengono i ricorrenti di aver tempestivamente esercitato la disdetta dal contratto, con la raccomandata spedita in data 11.7.2022, ma previamente sottoscritta per accettazione dal figlio il 9.7.2022 (doc 5).

Il recesso operato con la disdetta alla prima scadenza risulta tardivamente esercitato poiché sarebbe dovuta giungere nella sfera di conoscenza del destinatario al più tardi entro il 21.7.2022.

La prova di una disdetta tempestiva, rappresentata dal doc 5 di parte ricorrente, non è opponibile alla resistente, soggetto terzo rispetto al contratto, non essendone parte, e certamente terzo rispetto al recesso comunicato dai ricorrenti al solo figlio Ai sensi dell’art. 2704 c.c. “La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento”. l’inciso “altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento” i ricorrenti sostengono che la raccomandata di disdetta era stata inviata in data 11.7.2022, già sottoscritta da il 9.7.2022.

Producono all’uopo il doc 18 che rappresenta un messaggio whatsapp dell’11.7.2022 inviato dalla ricorrente alla figlia con allegata una foto della raccomandata spedita in pari data al figlio che reca, secondo i ricorrenti, la sottoscrizione per accettazione del 9.7.2022, così intendendo recuperare l’anteriorità della comunicazione di recesso rispetto al termine di preavviso.

La prova della data certa della sottoscrizione da parte del comodatario in data antecedente alla scadenza del semestre di preavviso non è stata raggiunta.

Basti rilevare che la foto allegata al messaggio whatsapp dell’11.7.2022, al di là dell’idoneità del mezzo al fine di stabilire in modo certo l’anteriorità della sottoscrizione, non consente di apprezzare se il documento fotografato rechi la sottoscrizione del figlio perché la parte inferiore del documento sfugge all’inquadratura.

Le ulteriori prove dedotte dai ricorrenti sul punto non sono ammissibili perché, per un principio consolidato in giurisprudenza, la parte che ha interesse a far valere nei confronti di terzi la certezza della data di una scrittura privata deve avvalersi dei mezzi indicati dall’art 2704 c.c. e non può provare la circostanza per testimoni né con altri mezzi (“Attesi i limiti posti dall’art. 2704 cod. civ., la parte non può avvalersi della prova per testi al fine di dimostrare direttamente la certezza della data della scrittura privata non autenticata” vd. Cass n. 16976/2006). Il contratto di comodato deve intendersi tacitamente prorogato sino al 21.1.2028.

Con domanda subordinata i ricorrenti chiedono dichiararsi la risoluzione del contratto di comodato per grave inadempimento del comodatario in ragione del mancato pagamento, da parte della resistente, delle spese e degli oneri di cui all’art.1.4 del contratto medesimo che recita “sono interamente a carico del comodatario gli oneri accessori previsti dall’art 9 della legge n. 392/78 dal codice civile e dagli usi (spese relative alla pulizia delle parti comuni, alla fornitura dell’acqua dell’energia elettrica, del riscaldamento, lo spurgo dei pozzi neri ecc) nonché tutte le opere di manutenzione ordinaria di qualsiasi specie”. Lamentano, infatti, il mancato pagamento delle spese condominiali, circostanza che è via generale, si deve affermare che il comodato è contratto essenzialmente gratuito e non perde tale sua caratteristica anche quando, come nel caso di specie, siano previste delle pattuizioni di apprezzabile peso economico, in quanto esse rimangono pur sempre pattuizioni accessorie e non snaturano il rapporto, al quale non possono essere applicati rimedi che sono riservati ai contratti a prestazioni corrispettive (in questo senso vedi Cass. n. 6203/2014 “In materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest’ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell’art. 1804 cod. civ. ove l’inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario”). Anche la domanda subordinata è, quindi, infondata e va respinta.

Le questioni relative alla trascrizione dell’ordinanza di assegnazione della casa coniugale, alla sua opponibilità e alla sua cancellazione sono tutte infondate in quanto sono formulate come richieste connesse, almeno logicamente, alla domanda di rilascio proposta dai ricorrenti e all’eccezione riconvenzionale della resistente, entrambi risultate infondate.

3.
Le spese sono poste a carico dei ricorrenti soccombenti e sono liquidate come da dispositivo ai valori prossimi ai minimi secondo il d.m.
147/22, scaglione sino a 52.000 euro (valore indeterminabile basso), stante la semplicità delle questioni trattate esclusa la fase istruttoria non svolta.

1. Rigetta tutte le domande di parte ricorrente;
2. Condanna parte ricorrente a rifondere a parte convenuta le spese processuali che liquida per l’intero (1/1) in euro 3660,00 per compensi professionali (fase studio euro 900,00, fase introduttiva euro 650,00 e fase decisionale euro 1500,00 oltre euro 610 aumento del 20% ex art 4 co 1 bis dm 55/2014 e s.m.) oltre rimb forfetario 15%, IVA e CPA.
Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Torino mediante lettura del dispositivo all’udienza del 5.7.2024.

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