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Codice Civile
Codice Penale

Contratto di fideiussione stipulato da un consumatore

In tema di fideiussioni stipulate dai consumatori, la clausola che prevede la deroga al termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. è nulla se non è stata oggetto di specifica trattativa. La nullità della clausola comporta la reviviscenza del termine di decadenza di sei mesi, entro il quale il creditore avrebbe dovuto agire nei confronti del debitore principale per evitare l’estinzione della garanzia.

Pubblicato il 19 August 2024 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 12237/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._2289_2024_- N._R.G._00012237_2022 DEL_02_08_2024 PUBBLICATA_IL_05_08_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12237/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 40022 CASTEL DEL RIO, presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME COGNOME elettivamente domiciliato in VICOLO INDIRIZZO/A 37123 VERONA presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME In punto a:
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 3796/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 05/09/2022.

CONCLUSIONI

Parte opponente chiede e conclude:
“Piaccia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, C.F. in via principale – accertare e dichiarare la nullità, ai sensi dell’art. 33, comma 1 e comma 2 lett t), dell’art. 34 e dell’art. 36 del D. Lgs 206/2005 della clausola che prevede la persistenza dell’obbligazione di garanzia fino alla completa estinzione dell’obbligazione garantita e della clausola di deroga all’art. 1957 C.C. di cui all’art. 14 delle Condizioni Generali e conseguentemente, – accertare e dichiarare la decadenza di parte creditrice dal diritto di garanzia fideiussoria ex art. 1957 C.C. e la conseguente estinzione della garanzia fideiussoria prestata dalla Sig.ra per il mancato tempestivo esercizio del credito garantito nei confronti del debitore principale e per l’effetto, – in accoglimento dell’opposizione proposta, revocare il decreto ingiuntivo N. 3796/2022 nella parte in cui ha ingiunto alla Sig.ra di pagare la somma di €. 14.135,48
oltre interessi e spese.
Con vittoria di spese e compenso legale”.

Parte opposta chiede e conclude:
In via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, in quanto l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
“Nel merito:
2. Rigettare ogni domanda avversaria, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti della sig.ra della somma di € 14.135,48 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta somma;
3. In via istruttoria, si allegano (All. A) procura alle liti, (All. B) citazione in opposizione, (All. C) decreto ingiuntivo notificato, (All. D) copia integrale del fascicolo monitorio comprensivo di documenti (di cui si chiede comunque l’acquisizione) e si producono i documenti indicati in narrativa:
(doc. 1) certificato iscrizione camerale (doc. 2) mandato (doc. 3) visura camerale (doc. 4) elenco crediti ceduti;
con riserva di ulteriore produzione nei termini di legge”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 3796/2022 con cui il Tribunale di Bologna le aveva ingiunto di pagare, in qualità di garante fideiussore, la somma di €. 14.135,48 oltre interessi e spese, in relazione a contratto di finanziamento n. 20151736711014 stipulato da con *** S.P.A. A sostegno dell’opposizione l’opponente eccepiva la decadenza di parte creditrice dal diritto di garanzia fideiussoria, non avendo il quest’ultima promosso azioni nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione e in subordine, invocava l’applicazione della disciplina consumeristica, la nullità, ai sensi dell’art. 33, 34 e 36 del D. Lgs. 206/2005, della clausola di dispensa del creditore dal rispetto del termine semestrale.

Si costituiva contestando ogni fondatezza dell’opposizione, chiedendo l’integrale rigetto ed ogni caso accertare che è creditrice nei confronti dell’opponente della somma di € 14.135,48 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi di mora come richiesti in ricorso (e comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996) sino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento a favore di della suddetta somma; La causa era istruita documentalmente.

Infine all’udienza del 21/03/2024 il Giudice sulle conclusioni precisate dai difensori delle parti tratteneva la causa in decisione a norma dell’art. 190 c.p.c. Così brevemente riassunta in fatto la controversia, ritiene questo giudicante che l’opposizione proposta da sia fondata e meritevole di accoglimento.

1.
Il titolo azionato L’opponente non ha contestato l’avvenuta stipula tra e Findomestic Banca Spa del contratto di finanziamento n. NUMERO_DOCUMENTO (doc. 3 monitorio nonché contratto prodotto integralmente dalla opposta in data 23.02.2023), né l’intervenuta erogazione del finanziamento.

È altresì pacifico oltre che documentato che l’opponente abbia prestato in relazione al suddetto contratto di finanziamento garanzia fideiussoria specifica.

Non è stato altresì contestato l’eccepito inadempimento quale risultante nell’e/c integrale certificato ex art. 50 TUB (doc. 7 monitorio).

2. Motivi di opposizione.
Nullità della clausola di deroga dell’art. 1957 c.c. Estinzione della fideiussione.
La difesa dell’opponente ha, tuttavia, eccepito, nella sua pacifica qualità di consumatrice, la nullità della pattuita deroga dall’art. 1957 c.c. .

Al riguardo risulta documentato che l’opponente abbia sottoscritto il contratto di finanziamento come coniuge garante apponendo la propria firma subito dopo quella del marito, debitore garantito, approvando specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole contenute nelle condizioni generali di contratto, tra cui quella di cui all’art. 14.

Tale clausola, rubricata “Garanzia del Coniuge”, recita “Nel caso in cui il Coniuge del Cliente sottoscriva la presente richiesta, tesa a soddisfare i bisogni della famiglia, lo stesso presta a favore di garanzia fideiussoria per l’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto.

Il si costituisce garante fino all’estinzione del debito, del pagamento indicato nelle “Condizioni economiche” alla voce “importo totale dovuto dal Cliente”, oltre a quanto dovuto sulla base del presente.

Contratto, con particolare riferimento alle clausole relative a “Decadenza dal beneficio dal termine” e “Variazione delle condizioni economiche”.

La garanzia si estende, altresì, alle obbligazioni risultanti da eventuali proroghe o novazioni.

Il Coniuge garante dispensa, inoltre, Findomestic dall’osservanza del termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale di cui all’art. 1957 del Codice Civile”.

Non può a questo punto non rilevarsi come la garanzia fideiussoria assunta dalla consumatrice non sia nemmeno contenuta in un documento separato, ma semplicemente riassunta in una delle clausole generali di contratto, senza, dunque, che la contraente debole sia stata messa in grado chiaramente percepire l’impegno che stava assumendo.

Parte opponente ha, in ogni caso, eccepito, nella suddetta qualità, la nullità della deroga ex art 1957 c.c. prevista nella richiamata clausola 14 sottoscritta perché vessatoria e, dunque, l’estinzione della garanzia per scadenza dell’obbligazione principale, in assenza di istanze da parte della creditrice ni confronti del debitore principale nei sei mesi successivi.

L’eccezione è fondata.

Con particolare riferimento alla deroga dell’art. 1957 c.c la Cassazione, in una recente decisione, ha affermato che “nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell’obbligazione principale, previsto all’art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l’obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell’obbligato principale, il quale rimane anch’esso obbligato verso la garantita Banca. In tal guisa, una siffatta clausola si appalesa senz’altro deponente per l’assoggettamento del fideiussore a una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio danno del consumatore cui all’art. 1469 bis c.c., spettando, peraltro, al giudice di merito verificarne l’effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l’esclusione dell’applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo ( d. lgs 6 settembre 2005, n. 206). Tale disciplina si affianca a quella concorrente ex artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari, in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti.

La disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del consumo è funzionalmente volta a tutelare quest’ultimo a fronte della unilaterale predisposizione e imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto.

Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l’imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell’abusivo assoggettamento di una di esse (l’aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell’altra (il predisponente).

Evidente è, pertanto, come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell’utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c.), sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l’unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore.

La lesione dell’autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell’accordo, fonda allora sia nell’una che nell’altra ipotesi l’applicazione della disciplina di protezione in argomento.

Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativo portato” (vedi in tal senso Cass. Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2023, n. 27558).

Ritiene questo giudicante che il principio sopra espresso sia applicabile al caso di specie.

In base alle superiori argomentazioni che si ritiene di condividere, deve affermarsi che la deroga all’art. 1957 c.c. contenuta nell’art. 14 della fideiussione sottoscritta dall’opponente costituisce, in difetto di prova della trattativa individuale, nel caso di specie in alcun modo dimostrata, clausola nulla ai sensi dell’art. 33 co. 2 lett. F e 36 del Codice del Consumo, limitando, peraltro, la facoltà del consumatore di opporre al creditore l’eccezione di intervenuta estinzione della garanzia prestata.

Trattasi peraltro di nullità rilevabile anche d’ufficio.

Dalla nullità della deroga pattuita alla previsione di cui all’art. 1957 c.c. deriva la reviviscenza del termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione entro il quale, pena l’estinzione della garanzia prestata in suo favore, il creditore avrebbe dovuto proporre le sue istanze e continuarle diligentemente nei confronti del debitore principale.

Nel caso di specie il contratto di finanziamento, stipulato in data 19 ottobre 2012, prevedeva un piano di rimborso in N. 98 rate, con prima rata da corrispondersi nel mese di dicembre 2012 e ultima nel mese di dicembre 2020.

La prima iniziativa giudiziale dell’opposta è stata esperita, nei confronti del debitore principale e della garante, in data 12 agosto 2022, mediante il deposito del ricorso monitorio in esito al quale è stato emesso il decreto ingiuntivo N. 3796/2022 oggetto della presente opposizione.

Tale iniziativa, tuttavia, risulta essere stata esperita ben oltre il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione (dicembre 2020).

Ne deriva, come eccepito dall’opponente, l’estinzione della fideiussione azionata in giudizio.
Tale conclusione non è incompatibile con la previsione contrattuale contenuta nello stesso art. 14 secondo cui “si costituisce garante fino all’estinzione del debito, del pagamento indicato nelle “Condizioni economiche” alla voce “importo totale dovuto dal Cliente”, oltre a quanto dovuto sulla base del presente”, trattandosi di termine di durata della fideiussione che permane secondo la stessa previsione dell’art. 1957 c.c. anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale e, dunque, fino alla sua estinzione, a patto che il creditore si sia attivato nei sei mesi successivi per far valere le sue istanze anche nei confronti del debitore principale.

In conclusione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, la domanda di pagamento avanzata da parte opposta va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3796/2022 emesso dal Tribunale di Bologna in data 05/09/2022;
rigetta la domanda di pagamento avanzata dall’opposta;
condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 145,50 per spese, € 4.237,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014 i.v.a. , c.p.a..
Bologna, 02/08/2024 Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

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