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Codice Civile
Codice Penale

Contratto di franchising

La Corte d’Appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo validamente costituito e non nullo il contratto di franchising. In particolare, ha ritenuto sussistente il know-how, correttamente comunicato e trasferito all’affiliato. Ha, inoltre, ritenuto infondate le domande di annullamento e di risoluzione del contratto.

Pubblicato il 07 October 2024 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai Magistrati:

dott. NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._345_2024_- N._R.G._00000054_2023 DEL_12_08_2024 PUBBLICATA_IL_13_08_2024

nella causa iscritta al n.54/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato l’8.2.2022 e iscritto a ruolo in data 13.2.2023, con sede in Firenze, INDIRIZZO in persona del Legale Rappresentante p.t. Signor subentrata, nel corso del procedimento di primo grado alla , nato in Romania l’, residente in Firenze, INDIRIZZO entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Firenze, INDIRIZZO giusta procura resa in calce rispettivamente all’atto di citazione in primo grado iscritto al n.574/2020 R.G. Tribunale di Pordenone e alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel suddetto fascicolo telematico in data 8.4.2021; – attori – appellanti – appellati in via incidentale contro con sede in Bergamo, INDIRIZZO in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Macerata in virtù di delega a margine della comparsa di costituzione in appello;

– convenuta – appellata – appellante incidentale –

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7/2023 del Tribunale di Pordenone, pubblicata il 9.1.2023, non notificata – franchising.

Per gli appellanti, come in atto di appello (conclusioni richiamate nelle note scritte autorizzate depositate il 4.3.2024):

in via cumulativa ovvero alternativa:

a) dichiarare la nullità del contratto stipulato tra le parti in seguito all’accoglimento per i motivi di cui al punto A dell’atto di citazione in primo grado;

b) annullare il contratto de quo per i motivi indicati al punto B dell’atto di citazione in primo grado;

c) per l’effetto dell’accoglimento delle domande di cui alle lettere a) e b), anche in via alternativa, condannare la convenuta al pagamento di una somma pari ad €.608.183,65, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, a titolo di ripetizione di tutte le somme corrisposte dall’attrice in forza del contratto e/o di risarcimento dei danni, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;

d) in subordine, accertare la sussistenza delle cause di risoluzione prospettate al punto C dell’atto di citazione in primo grado, e per l’effetto condannare la convenuta al pagamento di una somma non inferiore ad €581.640,59 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento di controparte, oltre interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo;

e) nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello, non applicare la rivalutazione monetaria così come richiesta dalla controparte in primo grado e ridurre le penali ex art.1384 c.c., in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria In ordine alle richieste istruttorie, qualora l’Ecc.ma Corte dovesse ritenerle utili per la decisione, si chiede ammettersi:

come richieste nella memoria n.2 ex articolo 183, comma 6 cpc a) ordine di esibizione delle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE

nei confronti di relativamente alla posizione in oggetto, come richiesto a controparte per il tramite dei rispettivi Legali con messaggio di posta elettronica certificata del 22 settembre u.s. (all. n.36);

b) prova per testi sui seguenti capitoli:

1) D.C.V. Se avete stipulato con un contratto di affiliazione commerciale;

2) D.C.V. In caso di risposta positiva in quale anno;

3) D.C.V. Se tale rapporto contrattuale è ancora in essere;

4) D.C.V. In caso di risposta negativa alla domanda di cui al capitolo 3 per quale motivo;

5) D.C.V. Se subivate delle perdite e di quale entità;

6) D.C.V. Se avete ricevuto il contratto di affiliazione commerciale e gli allegati almeno 30 giorni prima della sottoscrizione;

7) D.C.V. Quanto tempo intercorreva tra la data di effettiva sottoscrizione del contratto e l’apertura del punto vendita

8) D.C.V. Se ricevevate assistenza da prima e durante il rapporto contrattuale;

9) D.C.V. Se prima dell’apertura del punto vendita Vi forniva la consulenza necessaria in ordine alla collocazione migliore per il ristorante;

10) D.C.V. Se ha provveduto alla Vostra formazione e a quella dei Vostri dipendenti;

11) D.C.V. Che Vi indicava RAGIONE_SOCIALE

per fornirVi rispettivamente elettrodomestici e arredamento del ristorante;

12) D.C.V. Se Voi individuavate altre Imprese Vi prestava comunque l’assistenza necessaria per arredare il punto vendita;

13) D.C.V. Se la gestione degli ordini presso era gestita da quest’ultima o da Voi;

14) D.C.V. Che corrispondevate a , oltre alle somme contrattualmente stabilite, anche i costi relativi all’impianto di spillatura della birra e della radio;

15) D.C.V. Se avete esperienza nella ristorazione oltre a quella acquisita con

16) D.C.V. Che avete coadiuvato il Signor (Legale Rappresentante della Società nell’elaborazione del Businness Plan necessario per accendere il finanziamento presso

17) D.C.V. se nel periodo in cui lavoravate in quest’ultima inviava i contratti e gli allegati previsti dalla legge almeno 30 giorni prima della sottoscrizione;

18) D.C.V. se nel periodo in cui lavoravate in quest’ultima prestava l’assistenza necessaria agli affiliati, anche in punto di formazione di quest’ultimo e dei suoi dipendenti;

19) D.C.V. se nel periodo in cui lavoravate in quest’ultima forniva agli affiliati la consulenza per stabilire la collocazione migliore del punto vendita;

20) D.C.V. se nel periodo in cui lavoravate in quest’ultima imponeva agli affiliati gli elettrodomestici RAGIONE_SOCIALE e gli arredi RAGIONE_SOCIALE;

21) D.C.V. Che nell’anno 2018 e fino all’apertura del ristorante in Siena siete stato inviato a Bergamo per ricevere la formazione;

22) D.C.V. In cosa è consistita la Sua attività presso il punto vendita di Bergamo;

23) D.C.V. Se nel periodo in cui siete stato a Bergamo c’era del personale di quel punto vendita che aveva il solo compito di insegnarLe come svolgere il lavoro;

24) D.C.V. Se eravate stato inviato a Bergamo per sostituire il personale di quel punto vendita;

25) D.C.V. Chi ha pagato il Suo soggiorno a Bergamo;

26) D.C.V. Se lo stipendio nel suddetto periodo veniva a Lei corrisposto dalla RAGIONE_SOCIALE

Si indicano come testi:

sui capitoli da 1 a 4, 6, da 8 a 12, 14, il Signor sui capitoli da 1 a 15 il Signor sul capitolo 16 la Signora , domiciliata presso RAGIONE_SOCIALE in Firenze (FI) INDIRIZZO

sui capitoli da 17 a 20 il Signor sui capitoli dal 21 al 26 il Signor e il Signor c) CTU tecnico-contabile volta a quantificare i danni subiti da a causa degli inadempimenti di Come da memoria n.3 ex art.183, co.6 cpc:

d) prova per testi sui seguenti capitoli:

I.

D.C.V. che nel 2018 e quanto meno fino al mese di ottobre di quell’anno acquistava in esclusiva il registratore di cassa di ogni pv dalla Società RAGIONE_SOCIALE;

II.

D.C.V. che il software dei predetti registratori di cassa non consentiva di modificare i prezzi dei prodotti;

III.

D.C.V. che il franchisor poteva vedere in tempo reale ciò che compariva a video sul registratore di cassa;

IV.

D.C.V. se il Signor era presente nel ristorante di Siena nel periodo immediatamente successivo all’apertura o successivamente, e in caso di risposta positiva indichi per quanti giorni e per quante ore al giorno si è ivi trattenuto;

V. D.C.V. se ha ricevuto formazione dal Signor NOME

D.C.V. se il Signor era presente nel ristorante di Siena nel periodo immediatamente successivo all’apertura o successivamente, e in caso di risposta positiva indichi per quanti giorni e per quante ore al giorno si è ivi trattenuto;

VII.

D.C.V. se ha ricevuto formazione dal Signor VIII.

D.C.V. se il Signor era presente nel ristorante di Siena nel periodo immediatamente successivo all’apertura o successivamente, e in caso di risposta positiva indichi per quanti giorni e per quante ore al giorno si è ivi trattenuto;

IX.

D.C.V. se ha ricevuto formazione dal Signor NOME

D.C.V. se la Signora era presente nel ristorante di Siena nel periodo immediatamente successivo all’apertura o successivamente, e in caso di risposta positiva indichi per quanti giorni e per quante ore al giorno si è ivi trattenuto;

XI.

D.C.V. se ha ricevuto formazione dalla Signora indicano come testi il Signor sui capitoli dal n. I al n. III;

il Signor sui capitoli II e III;

i Signori sui capitoli dal II all’XI;

il Signor sui capitoli dal n. IV al n. XI.

e) CTU volta a valutare il valore delle attrezzature fornite da RAGIONE_SOCIALE e se i prezzi corrisposti da sono stati congrui con riferimento ad elettrodomestici della stessa natura e con stessa destinazione.

Per l’appellata:

come da note scritte autorizzate depositate l’8.2.2024, che richiamano la comparsa di costituzione e risposta in appello:

nel ribadire l’inammissibilità della memoria contenente allegazioni e deduzioni depositata da controparte in relazione all’udienza del 06.06.2023, si riporta alla comparsa di costituzione e risposta ed insiste nell’accoglimento di tutte le domande, eccezioni e conclusioni, anche istruttorie, ivi formulate.

IN INDIRIZZO

A) dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti;

B) dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l’appello in quanto infondato in fatto e diritto;

C) confermare per l’effetto l’impugnata sentenza;

IN INDIRIZZO e previo accoglimento dell’appello incidentale condizionato:

D) ammettere le prove testimoniali indicate e di seguito riportate:

1) “Vero che in data 26.01.19 Lei, quale dipendente e per conto della società convenuta, si è recato in Siena, INDIRIZZO INDIRIZZO per verifiche periodiche del locale in affiliazione alla società come da fattura n°143/19 dell’RAGIONE_SOCIALE che Le si rammostra quale Doc. 25”;

2) “Vero che, in tale occasione, Lei ha scattato delle fotografie all’interno del locale che riconosce quali allegate al Doc. 53 che Le viene rammostrato”;

3) “Vero che, in particolare, Lei ha rilevato, all’interno del locale, la presenza delle casse e buste di patate di cui alle Foto 1,2,3,4,7,8,9,10 del Doc. 53 che Le vengono rammostrate”;

4) “Vero che la piattaforma RAGIONE_SOCIALE che contrattualmente rifornisce in via esclusiva tutti i punti affiliati e riforniva in costanza di contratto l’affiliato fornisce agli stessi contrattualmente solo patate del marchio RAGIONE_SOCIALE“;

5) “Vero che, in particolare, Lei ha rilevato, all’interno del locale, la presenza di buste di patatine di cui alla Foto 6 del Doc. 53 che Le viene rammostrata”;

6) “Vero che Lei ha rilevato la presenza, sui tavoli dei clienti, del dolce biscotto sbriciolato e del dolce servito su piattino da caffè con cucchiaino in acciaio di cui alle ) “Vero che Lei ha rilevato la presenza, sui tavoli dei clienti, della portata galletto con la presenza di posate in acciaio e di patate differenti rispetto a quelle fornite dalla piattaforma RAGIONE_SOCIALE ed oggetto del format RAGIONE_SOCIALE, di cui alle Foto 13,14,15 ,16,17 del Doc. 53 che Le vengono rammostrate”;

8) “Vero che Lei ha rilevato la presenza, sui tavoli dei clienti, di menù recanti importi corretti a penna e recanti somme differenti rispetto a quelle previste dal format RAGIONE_SOCIALE, come da Foto 18 del Doc. 53 che Le viene rammostrato”;

9) “Vero che Lei, dal 16.11 al 21.11.18, unitamente ai Sigg.ri tutti dipendenti della , si recò, trattenendosi per 6 giorni in Siena, presso il locale in affiliazione alla società effettuando formazione al personale, pernottando presso l’Hotel INDIRIZZO, come da Doc. 24 che Le viene rammostrato”;

10) “Vero che Lei, dal 16.11 al 21.11.18, unitamente ai Sigg.ri tutti dipendenti della , si recò, trattenendosi per 2 giorni in Siena, presso il locale in affiliazione alla società effettuando formazione al personale, pernottando presso l’Hotel INDIRIZZO, come da Doc. 24 che Le viene rammostrato”;

11) “Vero che Lei, dal 16.11 al 21.11.18, unitamente ai Sigg.ri tutti dipendenti della , Vi recaste, trattenendosi per 2 giorni in Siena, presso il locale in affiliazione alla società effettuando formazione al personale, pernottando presso l’RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, come da Doc. 24 che Le viene rammostrato”;

12) “Vero che Lei, dal 16.11 al 21.11.18, unitamente ai Sigg.ri tutti dipendenti della , si recò, trattenendosi per 2 giorni in Siena, presso il locale in affiliazione alla società effettuando formazione al personale e pernottando presso l’Hotel INDIRIZZO, come da Doc. 24 che Le viene rammostrato”.

Si indicano a testi i Sigg.ri:

(residente in Mozzo -BG- INDIRIZZO sui capitoli dal n. 1 al n. 8 incluso;

(residente in Pordenone INDIRIZZO) sul capitolo n° 9;

(residente in Caneva -PN- INDIRIZZO) sul capitolo n° 10;

(residente in Caneva -PN- INDIRIZZO) sul capitolo n° 11;

(residente in Trescore Balneario -BG- INDIRIZZO) sul capitolo n° 12.

PROVA TESTIMONIALE CONTRARIA:

a) a prova contraria diretta con gli stessi testi di parte attrice e con i Sigg.ri:

(residente in Pordenone, INDIRIZZO) sul capitolo n° 20;

(residente in Sacile -PN- INDIRIZZO, sui capitoli n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,18,19 e 20;

(residente in Trescore Balneario -BG- INDIRIZZO) sui capitoli n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17,18,19 o 20;

(residente in Mozzo -BG- INDIRIZZO

sui capitoli n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 o 14;

(residente in Bergamo, INDIRIZZO) sui capitoli n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 o 14;

(residente in Bergamo, INDIRIZZO) sui capitoli n° 21,22,23 o 24.

b) a prova contraria indiretta sui seguenti capitoli:

13) “Vero che il rapporto commerciale di fornitura tra la e la a avuto inizio dal 1997. ”;

14) “Vero che la società è stata la prima società a livello nazionale, nel settore ristorazione, a commercializzare il cotto alla brace e servito con patate, salsa e pane”;

15) “Vero che il prodotto ” fornito dal 2003 all’attualità alla società è riferito ad una linea di allevamento specifica, prodotta e venduta in via di esclusiva alla società 16) “Vero che Lei era socio, dal 25/01/19 e prima della sua apertura, del punto vendita di Verbania, della società RAGIONE_SOCIALE

17) “Vero che della predetta compagine era socio anche il Sig. , questi già affiliato, in quel momento, della 18) “Vero che il Sig. dovette dimettersi dalla società in quanto soggetto a divieto di concorrenza nel rapporto con la 19) “Vero che, fino alla chiusura del punto vendita, la RAGIONE_SOCIALE utilizzava il format e layout della suggerito dal Sig. per tipologia di arredi e macchinari, proposta di menù e modalità di preparazione delle pietanze come risultante dal Doc.69) (Estratto sito Internet RAGIONE_SOCIALE COGNOME) che Le viene rammostrato”.

Si indicano a teste i Sigg.ri:

(residente in Novate Mezzola, INDIRIZZO nella sua qualifica di Responsabile della società con sede in Gordona (SO) sui capitoli dal n. 13 a 15 incluso;

(residente in Brescia, INDIRIZZO) sui capitoli dal n. 16 al n. 19 incluso.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze, rimborso rorfettario, CAP ed Iva di entrambi i gradi di giudizio››.

FATTI DI CAUSA

procedimento di primo grado 1.1.

Con atto di citazione datato e notificato il 20.2.2020 la società (di seguito anche solo ) ha convenuto in giudizio (di seguito anche ), allegando che tra le parti era stato stipulato, il 18.11.2018, un contratto di affiliazione commerciale per lo svolgimento di attività di ristorazione (specializzata nella somministrazione di galletti al forno, accompagnati da birra artigianale), e chiedendo, in sintesi:

a) accertarsi la nullità del contratto per:

– mancanza dell’oggetto (in particolare del know-how), – mancato trasferimento e mancata attuazione del know-how, – mancanza della formula commerciale e/o della sua sperimentazione, – omessa comunicazione dei motivi di recesso degli altri affiliati, – mancanza/invalidità della causa (assenza di autonomia tra franchisor e franchisee, assenza di riduzione del rischio d’impresa per il franchisee), – mancanza di altri elementi essenziali del contratto (l’ammontare degli investimenti e delle spese di ingresso, le precise modalità di calcolo delle royalties, le caratteristiche dei servizi offerti all’affiliante per assistenza tecnica e commerciale, progettazione, allestimento e formazione), – nonché per violazione della normativa antitrust; b) condannarsi la convenuta a pagare €.608.183,65, a titolo di ripetizione di spese corrisposte e risarcimento danni;

c) annullarsi il predetto contratto per:

– violazione dell’art. 4 legge 129/2004, – omissione di informazioni dovute nella fase precontrattuale, – violazione dell’art.8 legge 129/2004;

d) in subordine, risolversi il contratto in esame per inadempimento per:

– omesso trasferimento e/o attuazione del know-how;

– assenza della riduzione – aggravamento del rischio d’impresa;

– violazione dell’art. 4 legge 129/2004;

– rifiuto di personalizzazione della formula commerciale;

e) condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti la risoluzione.

1.2.

Questi, in ordine cronologico, i fatti principali allegati da parte attrice in primo grado.

1.2.1.

La sottoscrizione del contratto era avvenuta in una situazione di sostanziale squilibrio informativo, in quanto il contratto e i relativi allegati non erano stati trasmessi con il dovuto anticipo di 30 giorni, e la firma, il 18.11.2018, era coincisa con il già esposto con vari investimenti (per arredi ed elettrodomestici, finanziamenti bancari, spese di affitto del locale, spese di ingresso e primo ordinativo sovradimensionato).

L’affiliata, poi, si era trovata subito in una situazione di difficoltà per le modalità di condotta dell’affiliante , la quale:

aveva imposto la somministrazione di pasti gratis all’inaugurazione, non aveva consegnato il manuale operativo, non aveva trasferito alcun know-how e risultava inadempiente anche rispetto all’invio di materiale regolarmente ordinato.

Dopo pochi mesi di attività, i costi totali (asseritamente pari a €.608.183,50) erano risultati notevolmente maggiori rispetto al totale degli incassi (solo €.49.256,02 nel periodo di 4 mesi circa dal 20.11.18 al 31.3.2019).

1.2.2.

ha quindi formulato domanda di accertamento e dichiarazione di nullità del contratto per una serie di motivi attinenti il know-how.

Ha sostenuto, in fatto, che non avesse trasferito, né attuato alcun know-how all’affiliato, non essendone, essa stessa, in possesso.

E poiché l’art.3 del contratto prevedeva espressamente che oggetto del contratto fosse proprio la concessione dell’utilizzo del know-how, ne deriverebbe la relativa nullità per mancanza, in concreto, dell’oggetto.

D’altro canto, il contratto non conteneva una specifica descrizione di tale know-how e non aveva mai consegnato a il manuale operativo poi depositato in causa – comunque, in tesi, non integrante un know-how con tutte le necessarie caratteristiche di innovatività ed esclusiva.

1.2.3.

Con ulteriore motivo l’attrice ha sostenuto la nullità del contratto per mancanza della formula commerciale e/o della sua sperimentazione, ciò dovendosi, in tesi, desumere dall’insuccesso della stessa.

Ha evidenziato, in proposito, il calo di affiliati nel corso del tempo e il fatto che, tra gli affiliati, vi sarebbero anche società chiaramente “collegate” a , come RAGIONE_SOCIALE già dante causa della stessa , società, quest’ultima, sorta nel 2010.

1.2.4.

Collegati, e in parte sovrapponibili, a tale motivo sono anche quelli con i quali l’attrice ha sostenuto la nullità del contratto per:

omessa indicazione dei motivi di recesso degli affiliati – elemento ulteriore collegabile all’insuccesso della formula commerciale-, assenza di autonomia degli affiliati, tra i quali vi sarebbero società partecipate da soci della stessa affiliante, e mancanza di riduzione del rischio d’impresa per l’affiliato, altro modo di declinare il già allegato insuccesso della formula commerciale.

1.2.5.

Ha poi sostenuto, l’attrice, la nullità del contratto per mancanza di elementi contenutistici essenziali ex art.3, co.4, legge 129/2004, lettere a, b e f e, in particolare:

– l’ammontare degli investimenti e delle eventuali spese di ingresso che l’affiliato deve sostenere prima dell’inizio dell’attività (art.3, co.4, lett.a, legge 129/2004);

Part – le modalità di calcolo delle royalties (art.3, co.4, lett.b, legge 129/2004);

– le caratteristiche dei servizi offerti dall’affiliante in termini di assistenza tecnica e commerciale, progettazione ed allestimento, formazione (art.3, co.4, lett.f, legge 129/2004).

1.2.6.

Proseguendo nelle domande formulate, l’attrice ha sostenuto la nullità del contratto in questione, anche per violazione delle norme antitrust nazionali e, in particolare, del divieto di intese restrittive e di abuso di posizione dominante.

Ha evidenziato, in proposito, obblighi contrattuali accessori, a proprio carico, di fornitura (impianto di spillaggio della birra), di acquisto (registratore di cassa) e di utilizzazione (radio).

1.2.7.

Per taluni fatti già allegati, poi, l’attrice ha formulato anche domanda di annullamento del contratto.

In particolare ciò è a dirsi:

1) dell’asserita violazione dell’art.4 della legge 129/2004, non avendo l’affiliante, in tesi, consegnato, 30 giorni prima della firma del contratto, copia del documento negoziale e dei relativi allegati, tali documenti – fermo l’onere della prova a carico di controparte – sarebbero stati consegnati solo il giorno stesso della firma del contratto (atto di citazione pag.17);

2) dell’asserita omissione di informazioni importanti sull’organizzazione della rete di franchising, della concentrazione geografica nel nord Italia dei pochi affiliati rimasti;

3) dell’asserita presunzione di dolo, rilevante ex art.8 l.129/2004, per le molte false informazioni fornite.

1.2.8.

Da ultimo, l’attrice ha formulato anche una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di controparte, per alcuni degli elementi in fatto e diritto in parte già evidenziati:

1) l’omesso trasferimento e/o attuazione del know-how, 2) l’assenza di riduzione del rischio di impresa, 3) la violazione degli obblighi di cui all’art.4, legge 129/2004.

Ulteriore motivo di risoluzione contrattuale, poi, sarebbe il rifiuto di procedere alla personalizzazione della “formula”, intesa come l’inserimento di varianti merceologiche e di servizi che, secondo l’affiliata, venendo incontro a richieste di una parte della clientela, avrebbero consentito maggiori ricavi.

1.3.

Con comparsa depositata il 23.10.2020 si è costituita in primo grado la convenuta resistendo in giudizio, contestando le difese di controparte e chiedendo il rigetto delle relative domande, nonché agendo, in via riconvenzionale, per la risoluzione del contratto tra le parti per inadempimento dell’affiliata, e chiedendo, infine, la chiamata in causa anche del sig. personalmente, quale coobbligato contrattuale (in base all’art. 32 del contratto di affiliazione).

.4.

Con comparsa depositata il 8.4.2021 si è costituito il terzo chiamato , opponendosi alla chiamata in causa, formulata, in tesi, sulla base di una clausola contrattuale vessatoria ed inefficace, in subordine chiedendo l’accoglimento delle domande attoree e il rigetto di quelle della convenuta.

1.5.

In corso di causa l’attrice ha mutato forma societaria divenendo (di seguito 1.6.

La causa, dopo lo scambio di memorie, sostituite le udienze con il deposito di note scritte, è stata trattenuta in decisione su base documentale, a seguito di rigetto delle prove orali richieste, ritenute irrilevanti o inammissibili.

La sentenza di primo grado 5. Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Pordenone:

– ha ritenuto infondate e respinto tutte le domande attoree di accertamento della nullità del contratto, annullamento del contratto e risoluzione del contratto di franchising;

– ha ritenuto, per contro, fondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta, di risoluzione per inadempimento del contratto, condannando altresì l’attore e il terzo chiamato al risarcimento dei danni, oltre che alle spese di lite.

A fini di economia espositiva saranno di seguito sintetizzati gli argomenti adottati dal giudice di primo grado, secondo l’ordine di esposizione in sentenza.

5.1.

Sulla domanda di nullità del contratto per mancanza di oggetto, inteso nel senso di mancanza, non specificazione o non trasferimento del know-how, il giudice di primo grado è giunto a pronuncia di rigetto per i seguenti argomenti:

1) in generale, come ritenuto da condivisa giurisprudenza (Cass. ord. 11256 del 2018) il trasferimento del know – how non è elemento essenziale del tipo contrattuale in esame;

2) in particolare, l’art.3 del contratto tra le parti, non solo prevede che il know-how sia trasferito con la consegna di un “manuale RAGIONE_SOCIALE”, ma contiene espresso riconoscimento della relativa consegna e della chiarezza dei contenuti, sottoscritto dal legale rappresentante dell’affiliata;

3) i documenti allegati in causa dalla convenuta, e, in particolare, il detto manuale, contengono dettagliate informazioni integranti tale know-how;

4) la corrispondenza di posta elettronica prodotta in causa dalla convenuta costituirebbe prova del fatto che vi era stata formazione del personale (doc. da 23 a 27) e che ben prima della stipula del contratto erano stati trasmessi alla futura affiliata bozza del contratto e manuale (doc. 1, 2, 60 e 61);

5) con riguardo ai messaggi di posta elettronica, poi, parte attrice non aveva specificatamente contestato la corrispondenza dei documenti agli originali, né aveva allegato una mancata ricezione degli stessi, ma si era limitata a sostenere come insufficienti gli elementi di prova forniti, venendo smentita dal doc.61 (file duplicato informatico in formato.eml) nel quale, il 3.1.2018, chiedeva al ), così implicitamente rappresentando di avere già preso visione del contratto e del manuale informativo.

5.2.

Sulla domanda di nullità del contratto per mancanza della formula commerciale e/o della relativa sperimentazione, e per omessa indicazione dei motivi di recesso di altri affiliati, il giudice di primo grado è giunto a pronuncia di rigetto con le seguenti considerazioni:

1) le contestazioni dell’attrice sul punto sarebbero generiche e supportate da argomenti non conducenti;

2) è sufficiente, ai fini della validità del contratto, che la formula commerciale sia stata sperimentata sul mercato, il che, nel caso di specie, è senz’altro avvenuto;

3) le allegazioni dell’attrice secondo le quali, vi sarebbero stati molti recessi tra gli affiliati e la formula commerciale avrebbe attecchito solo nel nord Italia, quand’anche vere, non escluderebbero la sperimentazione avvenuta;

4) i motivi del recesso degli altri affiliati non costituirebbero elemento da comunicare necessariamente per iscritto al nuovo affiliato, in base alla legge 129/2004.

5.3.

Sulla domanda di nullità del contratto per mancanza e/o invalidità della causa o mancanza di riduzione del rischio, il Tribunale di Pordenone ha svolto le seguenti considerazioni:

1) non conducente con l’assunto sarebbe la mera circostanza che taluni soci di fossero anche soci di società affiliate, bastando che affiliante e affiliato siano soggetti giuridici autonomi – dato certo nel caso di specie-;

2) quanto al rischio d’impresa, il contratto di franchising ne comporterebbe una riduzione, ma non certo un azzeramento per l’affiliato, il quale rimane pur sempre un imprenditore commerciale autonomo;

3) nel caso di specie, con la consegna del manuale e la formazione, l’affiliante ha fornito concreti elementi idonei alla riduzione del rischio d’impresa dell’affiliato;

4) quanto ai motivi dell’insuccesso del punto vendita dell’attrice, la difesa di fornito prova documentale di criticità derivanti da elementi indipendenti dal rapporto con l’affiliante (doc.38-43).

5.4.

La domanda di nullità del contratto per mancanza di elementi previsti dalla legge (art. 3.4 lettere a, b ed f della legge 129/04), è stata rigettata, dal giudice di primo grado, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) l’art. 7 del contratto contiene una chiara indicazione di:

investimenti e spese da sostenere e modalità di calcolo delle royalties;

2) quanto ai servizi di assistenza tecnica, commerciale, di progettazione, allestimento e formazione, vi sarebbe prova della prestazione dell’affiliante in vari documenti:

artt. 4 e 5 del contratto, e documenti da 23 a 27 e da 41 a 49 della convenuta.

5.5.

Sulla domanda di nullità del contratto per violazione della normativa antitrust, il ) le norme richiamate (divieto di intese restrittive e di abuso di posizione dominante) sarebbero inapplicabili al caso di specie:

infatti, ha liberamente deciso di affiliarsi per lo svolgimento di attività commerciale per la quale non ha allegato l’assenza di alternative su mercato;

2) l’acquisto di determinati prodotti e l’uso di un certo tipo di arredamento sono elementi distintivi della formula commerciale scelta e possono costituire oggetto di contrattazione.

5.6.

La domanda di annullamento del contratto per violazione degli artt. 4 e 8 della legge 129/04 è stata respinto sulla base delle seguenti considerazioni:

1) vi sarebbe prova documentale della trasmissione anzitempo, da , di bozza del contratto e documenti allegati contenenti tutte le informazioni necessarie e richieste ex lege;

2) sarebbero, quindi state fornite le informazioni sulla rete di affiliati e sulla zona geografica di sperimentazione della formula;

3) conseguentemente del tutto infondata sarebbe anche la prospettazione di un dolo contrattuale da parte di 5.7.

Venendo alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta, richiamando, in primo luogo, quanto già ritenuto su trasferimento del know-how, riduzione del rischio d’impresa e contenuti contrattuali, e, in secondo luogo, escludendo la sussistenza, in capo all’affiliante, di un’obbligazione a ridiscutere ed accettare modifiche (o “personalizzazioni”) della formula commerciale.

5.8.

Passando alla chiamata in causa del socio , il giudice di primo grado ha ritenuto infondate le contrarie difese del chiamato.

1) L’art.32 del contratto di affiliazione, fonte della corresponsabilità personale del socio dell’affiliata, è stata, testualmente, esaminata e approvata in modo specifico, anche ai sensi dell’art. 1341 e 1342 c.c. 2) Infondata è anche l’affermazione che si tratterebbe di clausole abusive, trattandosi di contratto sottoscritto tra imprenditori commerciali.

3) Generica e palesemente infondata è l’affermazione che vi fosse, nel caso di specie, un qualche abuso di dipendenza economica.

5.9.

Il Tribunale di Pordenone ha, invece, accolto le domande riconvenzionali di di risoluzione contrattuale per inadempimento e risarcimento del danno, con il seguente iter argomentativo:

1) quanto alla violazione degli obblighi di approvvigionamento canalizzato:

– parte attrice non avrebbe tempestivamente (alla prima udienza utile) e specificatamente contestato, le allegazioni specifiche formulate da parte convenuta nella comparsa di costituzione e il documento fotografico allegato (doc.53);

– quanto al documento citato, avrebbe, in realtà, solo tardivamente – non nella prima – in realtà la stessa attrice aveva allegato di avere voluto “personalizzare” il punto vendita introducendo varianti non previste in contratto, quali, la mescita del vino e l’uso di posate metalliche;

– tale inadempimento rientrava nell’area di applicazione della penale contrattuale (con previsione di 500 euro per ogni violazione);

2) quanto al mancato pagamento di royalties e forniture:

– si registrerebbe, anche in tal caso, una mancata tempestiva efficace contestazione;

– la stessa attrice, in proposito, si era difesa con l’eccezione di inadempimento, che, per quanto detto, si era poi rivelata infondata;

– vi sarebbe un riconoscimento di debito non contestato (doc.56 di parte convenuta);

– infondata in diritto l’affermazione secondo la quale l’inadempimento sarebbe relativo ad obbligazioni previste da clausole contrattuali vessatorie.

5.10.

Il giudice di primo grado ha, quindi dichiarato risolto il contratto per configurazione della clausola risolutiva espressa di cui all’art.18.1 del contratto, accogliendo la domanda risarcitoria della convenuta e quantificando i danni, sulla base di documentazione prodotta e non contestata, in misura di €.154.819,84, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda al saldo.

L’atto di appello di 6. Con atto di citazione in appello, notificato l’8.2.2023, hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Pordenone e formulato le soprariportate domande, per i seguenti motivi.

6.1.

Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno contestato una specifica valutazione delle prove documentali avente rilievo preliminare.

Esaminando il tema della nullità del contratto per tardiva consegna dei documenti contrattuali e mancato trasferimento del know-how, secondo la ricostruzione degli appellanti, il giudice di primo grado aveva ritenuto:

– che l’attrice non avesse specificatamente e adeguatamente contestato la conformità agli originali dei documenti (e-mail) prodotti da , rappresentativi delle comunicazioni tra le parti e della ricezione dei relativi allegati (bozza di contratto e manuale BEFeD doc.

1 e 2).

In realtà, e in senso contrario, hanno evidenziato gli appellanti:

– di avere allegato, fin dall’atto di citazione, che “la stipula del contratto non veniva preceduta dall’invio, almeno 30 giorni prima, di copia dello stesso e dei suoi allegati”;

– di avere impostato la propria difesa sul presupposto di non avere potuto conoscere, con doveroso anticipo, i contenuti del contratto;

– che anche il chiamato , nella propria comparsa di costituzione, aveva contestato l’efficacia probatoria del documento prodotto da controparte, mera stampa di mail, chiedendo la produzione del file formato.eml;

– che nelle note di trattazione scritta depositate il 22.4.2021 in sostituzione dell’udienza del 30.4.2021, si era riportata non solo alle proprie difese, ma anche a quelle del terzo chiamato;

– che analoghe allegazioni erano fatte nelle memorie ex art.183 co.6 nn.1, 2 e 3 c.p.c. Conseguentemente ha rilevato l’appellante che il giudice di primo grado, non potendo ritenere provata la circostanza in tesi rappresentata dai documenti contestati (la tempestiva ricezione della bozza di contratto con gli allegati) avrebbe dovuto concludere per la nullità del contratto per mancato rispetto del termine ex art.4 L.129/2004.

6.2.

Con il secondo motivo l’appellante, sempre in tema di valutazione delle prove documentali, ha contrastato l’affermazione del giudice di primo grado secondo la quale non sarebbe stato contestato il doc.61 di parte (e-mail dd. 3.1.2018, in tesi rappresentativa di tempestiva comunicazione del know-how tra le parti).

In senso contrario hanno evidenziato gli appellanti che:

– nel primo atto utile successivo alla produzione documentale, e quindi con la propria memoria ex art.183 co.6 n.3 c.p.c., avevano contestato proprio tali due documenti (“orbene, per quanto occorrer possa – visto ciò che si dirà nell’immediato prosieguo – il Signor in questa sede contesta l’e-mail prodotta negli allegati nn.60 e 61”);

– la medesima difesa ha richiamato, poi, le previsioni del CAD relative all’efficacia probatoria dei documenti informatici, sicchè avrebbe dovuto ritenersi che nessun valor probatorio avessero le mere copie analogiche di e-mail ordinarie.

Ad ulteriore riprova l’appellante ha evidenziato che:

– da e-mail dd. 14.6.2018 (produzione POP in primo grado, doc.

VI sub B) risultava che, a quella data, non era ancora chiara l’ubicazione dell’esercizio commerciale e vi erano, in proposito, varie ipotesi di collocazione nella città di Firenze, sicchè doveva ritenersi improbabile che già mesi prima fosse stata comunicata la bozza di contratto, anche perché esistevano almeno due diverse tipologie di affiliazione (“BEFED The original pub” e “BEFED The easy pub”).

Oltre a ciò, e proseguendo sul valore probatorio del documento allegato n.61, ha evidenziato l’appellante che non vi sarebbe prova della consegna dei documenti contrattuali, in quanto:

– nell’e-mail si fa riferimento a una generica “documentazione da visionare”;

– nel file.eml prodotto non compare il nome degli allegati e non si fa riferimento né al contratto né al manuale operativo;

– nella presunta risposta del sig.

Pop non si fa riferimento alla visione di un contratto, ma solo alla possibilità di personalizzarne il contenuto.

Conseguentemente, ha rilevato l’appellante, che il giudice di primo grado, non potendo ritenere provata la circostanza in tesi rappresentata dai documenti contestati (la tempestiva ricezione della bozza di contratto con gli allegati necessari) avrebbe dovuto Partconcludere per la nullità del contratto per mancato rispetto del termine ex art.4 L.129/2004.

6.3.

Con il terzo motivo gli appellanti hanno contestato l’assunto del giudice di primo grado secondo il quale la prova della consegna del know – how, come pure l’esistenza stessa del know-how, si sarebbe potuta ricavare dalla sottoscrizione e dal contenuto del contratto e dalle dichiarazioni ivi sottoscritte dallo stesso legale rappresentante dell’affiliata.

In senso contrario militerebbero i seguenti argomenti:

– la dichiarazione dell’affiliata (art.3.3.1 lett. a) del contratto) sarebbe una “clausola di stile”, priva di efficacia probatoria, predisposta dall’affiliante ed esclusa da contrattazione, tant’è che l’art.3 del contratto era stato richiamato nell’elenco delle clausole vessatorie;

– la clausola citata sarebbe standardizzata e generica, in quanto priva della data della effettiva ricezione del manuale operativo;

– era ferma l’allegazione della mancata ricezione in anticipo del manuale operativo – come prodotto nel corso della controversia giudiziaria (all.4, di 142 pagine)-, e della presa di visione, tardivamente, al momento della firma del contratto, solo degli allegati contrattuali;

– controparte non avrebbe un vero e proprio know-how, in quanto il manuale operativo prodotto in causa conterrebbe indicazioni generiche che potrebbero andare bene per qualsiasi pub-ristorante, nemmeno lontanamente in grado di soddisfare la previsione di legge (art. all’art.1, co.1, legge 129/2004, e art.3, co.4, lett. d), della stessa già citata legge);

– neppure potrebbe desumersi l’esistenza di tale elemento dalla formazione del personale, in tesi provata dai documenti da 23 a 27, dato che i documenti non erano idonei a fornire tale prova, e, comunque, la formazione avrebbe dovuto essere anche efficace, mentre nei presunti giorni di formazione, non solo i dipendenti erano pagati da , ma gli incassi erano inferiori a quelli degli altri giorni;

inoltre nei giorni dall’11 al 12 giugno 2019 l’attività di era già cessata nell’esercizio di Siena.

6.4.

Con un quarto motivo gli appellanti hanno contrastato le statuizioni del giudice di primo grado con riguardo alla sperimentazione della formula commerciale sul mercato.

Ciò, in primo luogo, perché il requisito in esame, secondo gli appellanti, dev’essere inteso quale sperimentazione “di successo”.

Ciò premesso, lamentano gli appellanti che non si siano tenuti in adeguato conto gli elementi, peraltro forniti dalla stessa , relativi al gran numero di soggetti che avevano, via via, disdettato l’affiliazione (da 44 nuovi aderenti dal 1996 al 2018, a soli 14 rimasti a fine 2018).

Inoltre, secondo l’appellante, non potevano contarsi, come affiliati di , soggetti entrati nella rete prima del 2010 (anno di costituzione di ), né soggetti al cui la concentrazione degli affiliati in area geografica dell’Italia settentrionale sarebbe ulteriore indizio di inefficacia della formula commerciale.

Ha quindi sostenuto l’appellante che la formula in questione sarebbe “assolutamente inesistente, o quanto meno inefficace, cioè non (è) tale da garantire al franchisee i guadagni che l’imprenditore – anche il meno esperto – ragionevolmente si aspetta di avere.

”.

6.5.

Con il quinto motivo, gli appellanti hanno contestato l’affermazione del giudice di primo grado secondo la quale non sarebbe necessaria la comunicazione, al nuovo affiliando, dei motivi di recesso dei precedenti affiliati.

Al contrario, si tratterebbe di requisito che la migliore dottrina, in armonia con la ratio dell’istituto, aveva ritenuto sussistente.

6.6.

Con un sesto motivo, l’appellante ha contrastato le affermazioni del giudice di primo grado in punto partecipazione di soci di in soggetti affiliati e mancanza della causa del contratto.

L’appellante ha richiamato le previsioni di legge dalle quali si dovrebbe ricavare la causa del contratto di affiliazione commerciale e ha evidenziato come la rete di da ultimo, risulterebbe comprendere 14 affiliati (per 22 punti vendita), dei quali ben 7 affiliati (e 15 punti vendita) sarebbero controllati da soci di.

Dal 2007 al 2017 ben 4 delle 7 società erano subentrate a precedenti affiliati estranei.

In altri termini, tra e la maggioranza dei suoi affiliati mancherebbe il requisito dell’indipendenza economico-giuridica e il contratto di franchising era stato utilizzato in maniera elusiva e fuorviante, comunque sicuramente non corrispondente alla sua causa.

Conseguentemente doveva ritenersi la nullità del contratto, con effetti sull’intera rete di affiliati.

6.7.

Con ulteriore motivo gli appellanti hanno contestato le argomentazioni del giudice di primo grado relative all’erogazione dei servizi di formazione, collaborazione, assistenza e modalità di calcolo delle royalties.

I documenti indicati da controparte (da 23 a 27 della produzione di primo grado) non sarebbero idonei a provare le circostanze ritenute dal giudice.

In base alla legge si tratterebbe di elementi che devono fare parte del contratto e non di eventuali allegati.

Hanno contestato l’effettuazione in concreto di una reale formazione del personale.

Inoltre, con riguardo alla progettazione e l’allestimento del locale, si sarebbe curata soltanto di imporre (di fatto) le Società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, rispettivamente per gli elettrodomestici e gli arredi.

L’affiliante avrebbe anche imposto la scelta della città (Siena) e della sede dell’esercizio (centro commerciale) ed avrebbe concordato direttamente con il locatore l’ammontare del canone.

a quanto ritenuto dal Tribunale di Pordenone, poi, non sarebbero previste in modo chiaro in contratto le spese di ingresso, gli investimenti necessari e le modalità di calcolo delle royalties.

6.8.

Con ulteriore motivo gli appellanti hanno contestato la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto infondata l’eccezione di nullità del contratto per violazione della normativa antitrust.

Sostengono gli appellanti che l’imposizione di fornitori integri una forma vietata di restrizione della concorrenza, da sanzionare con la nullità del contratto stesso.

Irrilevante sarebbe, invece, la considerazione dell’esistenza di alternative sul mercato.

6.9.

Con ulteriore motivo gli appellanti hanno censurato le decisioni del Tribunale di Pordenone in merito all’allegata annullabilità del contratto, in tesi non adeguatamente argomentata.

Hanno riproposto le difese svolte in merito all’omessa consegna, con il dovuto anticipo, di documentazione contrattuale necessaria.

Quanto al dolo, hanno rimarcato di avere tempestivamente prodotto un prospetto proveniente da , rappresentativo di guadagni evidentemente irrealistici, e hanno sostenuto potersi desumere, da tale documento, proveniente dalla parte “forte” del rapporto, una presunzione assoluta di dolo, trattandosi di false informazioni che avevano indotto in errore l’affiliante.

6.10.

Con ulteriore motivo gli appellanti hanno contestato gli argomenti fatti propri dal giudice di primo grado con riferimento alla domanda di risoluzione contrattuale.

Hanno richiamato le argomentazioni già svolte in punto know-how e rischio d’impresa.

Hanno chiarito che la personalizzazione della formula contrattuale, non consentita da , avrebbe permesso all’affiliata di ottenere maggiori guadagni, realizzando, allo stesso tempo, un interesse anche dell’affiliante (in pratica aveva chiesto di poter somministrare vino e distribuire posate metalliche ai clienti, avendo percepito l’esistenza di una domanda in tal senso).

La condotta inadempiente di controparte avrebbe dovuto comportare la risoluzione del contratto e la condanna dell’affiliante al risarcimento dei danni, calcolato in base alla differenza tra costi sostenuti e ricavi.

6.11.

Con ulteriore motivo gli appellanti hanno contestato le decisioni del giudice di primo grado in merito alle clausole contrattuali vessatorie.

Gli articoli 7, 8 ed anche l’art.32 del contratto sarebbero qualificabili come clausole vessatorie ex artt. 1341 c.c. o abusive ex art. 9 legge 192/1998.

Al contratto in esame sarebbe applicabile anche la normativa speciale in materia di subforniture.

Il contenuto dell’art.32 del contratto sarebbe, infatti, oltre che predisposto dalla parte contrattuale forte, grandemente squilibrato a favore della stessa, a fronte dei gravosi contratto in questione, in sintesi, sarebbe un “contratto capestro”, sottoposto all’affiliato con la promessa di ingenti guadagni, purtroppo in concreto mai realizzati per responsabilità esclusiva dell’affiliante.

Conseguentemente sarebbero nulle le clausole viziate e non sarebbe ammissibile la chiamata in causa del legale rappresentante dell’affiliata.

6.12.

Con ulteriore motivo gli appellanti hanno contestato le decisioni del giudice di primo grado in merito alle domande riconvenzionali di Hanno contestato che dal doc.53 di controparte potesse ritenersi provato l’inadempimento dell’affiliante.

In tesi di controparte, infatti, da tali fotografie doveva desumersi che si fosse approvvigionata da terzi fornitori ed avesse somministrato alla clientela prodotti differenti (patate, pane, dolci e vino) da quelli previsti dal format RAGIONE_SOCIALE e contrattualmente vincolanti.

Si tratterebbe, però, di fotografie prive di data certa e ritraenti luoghi non identificati.

Si tratterebbe, inoltre, di documentazione tempestivamente contestata sia dal terzo chiamato sia da parte attrice in primo grado.

Né, in un medesimo procedimento, un fatto potrebbe ritenersi contestato per una parte e non per altra parte.

Quanto alla clausola penale, nessuna delle condotte contestate ne risulterebbe oggetto.

Oltre a ciò, relativamente al mancato pagamento delle royalties, l’appellante aveva tempestivamente sollevato l’eccezione di inadempimento.

Tale eccezione doveva ritenersi fondata per i motivi già svolti, ma, in ogni caso, anche a voler considerare non fondata l’eccezione, ciò non poteva essere equiparato ad una non contestazione.

Ha contestato, poi, che il doc.56 di controparte potesse valere come riconoscimento di debito.

6.13.

Con ulteriore motivo, in via subordinata, gli appellanti hanno chiesto, nel caso di conferma della fondatezza delle riconvenzionali di controparte, di:

a. non applicare la rivalutazione monetaria, come già richiesto in primo grado;

b. applicare l’art.1384 c.c. tenendo in considerazione gli adempimenti della e l’eccessività della penale, domanda ammessa anche in appello, e corrispondente a potere officioso del giudice.

Le difese di in appello 7. Con comparsa depositata il 18.3.2023 si è costituita in questa sede resistendo in giudizio, chiedendo l’inammissibilità ovvero il rigetto di tutte le domande, cautelari, meritali e istruttorie, formulate in atto di appello, la conferma della sentenza impugnata.

Ha proposto appello incidentale condizionato, impugnando la qualificazione delle clausole contrattuali n.7, 8 e 32, come vessatorie o abusive e, sempre in relazione all’appello incidentale, ha formulato istanze di prova orale.

.1.

Ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello per genericità, ripetitività e sovrabbondanza di allegazioni, senza specifica censura delle argomentazioni del giudice di primo grado.

7.2.

Quanto al merito, per evitare eccessive ripetizioni, le difese, ove necessario, saranno riportate nella successiva parte motiva.

Il procedimento in appello 8.

Il procedimento è stato trattato nelle forme non partecipate di cui all’art. 127 ter cpc 8.1.

Con ordinanza dd.

21.3.2023 la Corte ha respinto l’istanza di sospensiva per carenza di specificità e prova del requisito del periculum in mora.

8.2.

In sostituzione della prima udienza meritale, originariamente fissata per il 30.5.2023, gli appellanti hanno depositato note scritte in data 18.5.2023 e parte appellata il 30.5.2023, contestando il contenuto diffuso delle note di controparte.

8.3.

All’udienza del 6.6.2023 la Corte ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 21.11.2023.

8.4.

Con provvedimento dd. 21.11.2023 il procedimento è stato ulteriormente rinviato, sempre per precisazione delle conclusioni e in forma non partecipata, per assenza del consigliere relatore.

8.5.

In data 5.3.2024 la Corte, dato atto del deposito delle note scritte autorizzate, ha trattenuto la causa in decisione all’esito dei termini ex art. 190 c.p.c. 8.6.

Parte appellante ha depositato, il 3.5.2024, la sola comparsa conclusionale.

Entrambe le parti hanno depositato comparse conclusionali e solo parte appellata, in data 27.5.2024, anche una memoria di replica.

RAGIONI DELLA DECISIONE 9.

L’appello è infondato e la sentenza impugnata merita integrale conferma.

9.1.

Prima di procedere con la trattazione dei motivi di appello, è opportuno premettere che gli appellanti hanno, in questa sede, formulato le proprie conclusioni parzialmente per relationem, facendo rinvio all’atto di citazione di primo grado (di cui è parte la sola , e, nella specie, a parti della motivazione dell’atto stesso (i richiami alle lettere A, B e C dello stesso atto).

Per dare un’idea della complessità ed antieconomicità di tale modo di operare si evidenzia che, nell’atto di citazione di primo grado, la parte contrassegnata con la lettera A va da pag. 3 a pag.16, quella della lettera B, da pag. 16 a pag. 19 e, della lettera C, da pag. 19 a pag.20.

Si esamineranno, pertanto, al di là della mera formulazione per relationem, i soli motivi effettivamente trattati in atto di appello, limitatamente, però, alle conclusioni rassegnate, che, come appena evidenziato, richiamano le sole conclusioni dell’attore in primo grado.

10. Infondati sono, anzitutto, i vari motivi a supporto della domanda di nullità del.1.

Esaminando, in primo luogo, i motivi di nullità attinenti il know-how, s’impongono, oltre alle valutazioni del giudice di primo grado, le seguenti considerazioni.

10.1.1.

Nel contratto di affiliazione tra le parti, a parere di questa Corte, il know-how è più che sufficientemente specificato.

Per know-how quale elemento del contrato di franchising, ex art.1 co.3 della legge 129/04, s’intende:

“un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall’affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato;

per segreto, che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile;

per sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili all’affiliato per l’uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l’organizzazione dei beni o servizi contrattuali;

per individuato, che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;

”.

A tale definizione corrisponde senza dubbio il contenuto contrattuale, comprensivo degli allegati, tutti prodotti in causa e sottoscritti dalle parti.

L’allegato sub B del contratto, ad esempio, illustra e descrive tre marchi dell’affiliante.

Contiene, poi, un format (punto 4) che comprende, tra l’altro:

una descrizione puntuale dell’ambiente di lavoro, dell’offerta gastronomica e dei principali elementi architettonici e di arredo presenti (ad es., e tra tanti:

banco bar, cassa bar, colonne, colorazioni delle pareti, tavolo con “caldera di rame”, panche, tipo di illuminazione, soffitti con travature in legno, finestroni con impianto birra a vista …) o di ulteriori elementi o oggetti volutamente esclusi (video, posate, tovaglia, caffè, vino e prosecco, altre radio in diffusione, tovaglie o tovaglioli di stoffa, slot machine).

Fa parte del detto format, anche l’utilizzo di una stazione radio via web predisposta ad hoc, che trasmette, su due canali differenziati, musica selezionata per creare un’atmosfera coerente con l’ambientazione voluta e con lo spirito dell’iniziativa, pensata appositamente quale ulteriore elemento utile a fidelizzare la clientela.

Seguono, ulteriormente, da pag. 39 a pag.50 degli allegati contrattuali, una serie di fotografie che rappresentano oggetti ed elementi di arredo, illustrativi di specifici aspetti del format.

Oltre a ciò, l’art.3 del contratto contiene la dichiarazione dell’affiliato di ricezione di copia integrale del Manuale Befed contenente “tutte le informazioni fondamentali e indispensabili per poter aprire, condurre e gestire uno RAGIONE_SOCIALE” (l’attività in questione, definita Small and RAGIONE_SOCIALE).

L’assunto difensivo dell’appellante, che ritiene priva di valore probatorio tale dichiarazione, asserendo trattarsi di “clausole di stile”, non è per nulla condivisibile.

Si tratta, al contrario, di dichiarazioni precise – laddove le clausole di stile portano con sé sempre un carattere generico -, rispetto alle quali non risulta un qualche tipo di “consuetudine”, chiaramente incorporate nel contratto e liberamente sottoscritte.

Si tratta di elementi che hanno il contenuto ed assumono la stessa valenza di un’attestazione di ricevuta o di una quietanza.

L’appellante, incontestabilmente firmatario del contratto, avrebbe dovuto allegare e provare, in modo convincente, gli elementi che lo avrebbero indotto a sottoscrivere dichiarazioni contenenti circostanze false.

Tale non è certamente l’asserita posizione di forza della controparte, trattandosi di rapporti tra imprese commerciali medio- piccole, di un mercato nel quale non risulta in alcun modo che abbia una posizione dominante, il tutto in assenza di una qualsiasi emergenza che costringesse a sottoscrivere in quel momento quel contratto.

10.1.2.

Per le ragioni appena evidenziate è pure da ritenersi infondata la prospettazione della nullità del contratto per mancanza dell’oggetto, elemento, in realtà, perfettamente esistente.

10.1.3.

Lamentano poi gli appellanti che il know-how non sarebbe stato trasmesso.

Ciò contrasta in modo evidente con più dichiarazioni scritte e sottoscritte in ambito contrattuale dalla stessa affiliata:

– nelle premesse contrattuali, infatti, il sig.

dichiara “di avere richiesto e ottenuto dall’affiliante prima della stipulazione, tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie, nonché completa ed esaustiva documentazione anche ai sensi di quanto disposto ex Lg. n. 129/2004…”;

– nel già citato art.3.1, l’affiliato dichiara di avere ricevuto copia integrale del manuale contenente le istruzioni integranti il know-how.

Come si è già evidenziato, anche solo questi elementi, dato conto del fatto che si tratta, comunque, di una contrattazione tra due imprenditori commerciali esercenti l’impresa in forma societaria, da un lato costituiscono prova dell’esistenza e della trasmissione del know-how, e, dall’altro, pongono a carico dell’appellante l’onere di fornire seri e convincenti elementi della falsità delle proprie formali dichiarazioni contrattuali.

Gli ulteriori elementi documentali indicati dal giudice di primo grado, relativi a corrispondenza via mail tra le parti antecedente e successiva alla stipula del contratto (doc.1, 60 e 61), costituiscono mero rafforzamento del quadro probatorio già sufficiente al rigetto dei motivi di appello in esame.

Tra le difese di in proposito, non vi è negazione della ricezione del messaggio apparentemente proveniente da , né disconoscimento del messaggio di risposta apparentemente proveniente dal sig. .

E si tratta di contestazioni che, per essere efficaci, avrebbero dovuto essere formulate dopo le produzioni documentali.

Ulteriore elemento logico, desumibile dal comportamento delle parti, che contrasta insanabilmente con le difese degli appellanti è dato dal fatto che, in tutto il periodo, di Part 4 mesi, di effettiva durata del rapporto contrattuale tra le parti (l’inaugurazione dell’attività risalirebbe al 18.11.2018, e già da una comunicazione mail dd. 27.2.2019 – doc. 43 di parte convenuta in primo grado – risulta che prendeva atto di un calo drastico degli ingressi al centro commerciale da dicembre, dovuto al cambio di itinerario dei mezzi pubblici e manifestava l’intenzione di cedere l’attività a terzi, intenzione di chiusura poi ribadita in successiva mail del 19.3.2019 – doc.56 di parte convenuta) non risulta mai allegata alcuna reazione ad un inadempimento, astrattamente molto grave e impeditivo anche dell’avvio dell’attività – quale sarebbe stato la mancata consegna del manuale operativo. Il tutto in un quadro nel quale, al contrario, come appena visto (le e-mail del 27.2.2019 e del 19.3.2019) lo stesso non aveva problemi a riferire esplicitamente all’affiliante la propria situazione di difficoltà economica e l’intenzione di cedere o chiudere l’attività.

10.1.4.

Proseguendo nell’esame dei motivi di nullità, rammentato che non può aversi nullità testuale non espressamente prevista, è chiaramente infondato il motivo che, a tal fine, lamenta la mancata comunicazione dei motivi di recesso degli affiliati, in mancanza, pacificamente, di una norma che non solo preveda tale obbligo, ma che pure lo sanzioni con la nullità del contratto.

10.1.5.

Anche l’allegazione della mancanza o invalidità della causa del contratto è palesemente infondata.

Sono le stesse affermazioni degli appellanti che, lamentando la mera coincidenza parziale di compagini societarie tra affiliante e talune affiliate – nota a tutti l’autonomia soggettiva delle società di capitali rispetto ai relativi soci -, risultano inevitabilmente destinate a non raggiungere l’obiettivo ricercato.

Appare poi paradossale che dopo avere, come visto, esercitato l’attività di affiliato per pochi mesi, abbia rinvenuto elementi sufficienti per affermare che la formula di non offrirebbe la possibilità di una riduzione del rischio d’impresa.

L’affermazione è generica, in quanto mancante di qualsiasi metro di paragone.

Al contrario, i dati relativi al numero di affiliati (45 punti vendita aperti) e alla durata pluriennale dell’attività (i dati partono correttamente dal 1996 perché ciò che conta è l’esercizio della formula in concreto), rendono fisiologiche le 15 chiusure e i 5 subentri fino al 2018 (dati allegati al contratto).

E che le chiusure degli affiliati seguano fisiologiche dinamiche di mercato lo si ricava anche dalla distribuzione per annualità, che, dal 2011 al 2018, ha riguardato, un numero di soggetti in uscita variabili tra 1 (2011, 2014, 2017), 2 (2013, 2015, 2018), e 3 (2012, 2016), con andamento che non rappresenta alcuna anomalia o trend o concentrazione particolare.

10.1.6.

Palesemente infondato è, ancora, il motivo riguardante la nullità per mancanza di altri elementi richiesti dalla legge.

)

Quanto ai costi di investimento e alle spese di ingresso, basti evidenziare che:

la stipula del contrato di affitto è anteriore di vari mesi alla firma del franchising, la premessa n.6 del contratto dà conto della consegna del business plan e l’art.7 del contratto specifica in modo analitico l’ammontare di costi e spese.

2) Quanto alle modalità di calcolo delle royalties, sempre l’art. 7 del contratto, rubricato “Corrispettivi, Royalties e Contributi” contiene un’analitica esposizione di tali elementi, mentre l’affermazione dell’appellante, in proposito, è generica e non si confronta con il testo contrattuale.

3) Quanto alle caratteristiche dei servizi di assistenza tecnica e commerciale, e formazione, ancora una volta, sottoscrivendo il contratto di affiliazione, ha dato atto di avere ricevuto ogni informazione necessaria ed i servizi accessori forniti sono chiaramente indicati nell’art.4 del contratto.

10.1.7. Infondato è anche il motivo riguardante asserite violazioni del diritto antitrust.

Insuperata è l’osservazione secondo la quale nulla è stato allegato per far ritenere che , società medio-piccola, sia in posizione dominante nel mercato nel quale, seppure per pochi mesi, ha operato Anzi, sono gli stessi dati, non indifferenti ma chiaramente limitati, del numero di affiliati a rendere del tutto evidente il contrario.

In secondo luogo, non corrisponde al vero che vi fosse un obbligo di acquisto di arredi da RAGIONE_SOCIALE e di trattandosi di rivenditori meramente consigliati.

Le indicazioni relative all’acquisto di birra e degli altri prodotti alimentari caratterizzanti, costituiscono, poi, parte integrante del format o del know-how che l’affiliata ha consapevolmente accettato.

Pretendere di entrare a far parte di una rete di affiliati senza sottostare alle regole di tale rete è condotta che fuoriesce dal tipo contrattuale in esame.

10.2.

Anche le domande di annullamento del contratto sono infondate.

In primo luogo, si richiamano le valutazioni operate in ordine all’infondata asserzione della mancata consegna tempestiva in anticipo dei documenti contrattuali.

Quandanche tale asserzione fosse veritiera, non risulta che la legge preveda, in tal caso, l’annullabilità del contratto.

Sostiene, poi, l’appellante, che il contratto sarebbe annullabile per errore indotto dall’affiliante mediante false informazioni (art. 8 legge 129/04).

In particolare l’affiliante avrebbe fornito un prospetto rappresentativo di irrealistici (eccessivi) guadagni in caso di affiliazione.

Manca l’allegazione, richiesta dall’art. 1439 c.c., che ove si fosse conosciuta la verità il contratto non sarebbe stato stipulato.

L’affermazione di “irrealisticità” di guadagni prospettati – afferente calcoli probabilistici e modelli necessariamente non “esatti”, è ben diversa, logicamente, da quella di false informazioni, e, nel caso di specie, gli appellanti non hanno allegato e quali dei dati assunti a fondamento delle potenzialità imprenditoriali contenute nel business plan, fossero false.

Anche in tal caso, poi, non paiono superate le dichiarazioni contenute nel contratto, sempre liberamente sottoscritte da , dalle quali risulta, al contrario, la consapevolezza che il business plan era basato su dati medi e, ovviamente, non forniva alcuna garanzia di raggiungimento degli obiettivi economici possibili.

10.3.

Anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è infondata.

Come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, senza che l’atto di appello abbia apportato elementi nuovi di valutazione, del tutto infondate si sono rivelate le lamentele in merito al know-how e al rischio d’impresa.

Quella che chiama “personalizzazione” del contratto, altro non era che una modifica dei termini contrattuali che, per i principi generali, non può che essere concordata, e sorretta dalla libera volontà di entrambe le parti, non potendo, quindi, l’assenza di tale volontà, costituir mai un inadempimento.

10.4.

Del tutto infondate

appaiono, a seguire, le eccezioni e difese degli appellanti in merito a clausole contrattuali vessatorie o abusive.

In primo luogo, il rapporto negoziale intercorre tra imprenditori commerciali e riguarda l’esercizio dell’impresa, il che osta all’applicazione della disciplina consumeristica.

In secondo luogo, le clausole contrattuali indicate da parte appellante all’art.7 – corrispettivi, royalties e contributi- e 32 – responsabilità dei soci e dell’amministratore dell’affiliato – non rientrano tra quelle previste nell’elenco tassativo di cui all’art. 1341 c.c. Quanto al contenuto dell’art.8 – approvvigionamento del punto vendita – esclusiva -, le esclusive di fornitura previste integrano restrizioni alla libertà contrattuale, ma, oltre ad essere elementi funzionali del tipo contrattuale, sono state regolarmente sottoscritte separatamente nel contratto. 10.5.

Sebbene gli appellanti, in questo grado di giudizio, non abbiano formulato specifiche conclusioni in merito alle domande riconvenzionali di accolte dal Tribunale di Pordenone, dalla lettura dell’atto introduttivo si ricavano (motivo n.11, pagg. 34-36) alcuni motivi di doglianza al riguardo.

Si tratta di rilievi infondati.

E’ sufficiente, oltre al richiamo della sentenza di primo grado, da confermare anche sul punto, rimarcare che:

– è pacifico che si sia resa inadempiente all’obbligo di pagamento delle royalties, eccependo, anche in questa sede, l’inadempimento di controparte;

una volta ritenuta l’infondatezza di tale eccezione permane – non più giustificabile – l’inadempimento grave, idoneo a configurare motivo di risoluzione;

– è documentale che tale violazione fosse tra quelle previste dalla clausola penale di cui all’art.18.1 del contratto.

Tanto basta a rendere evidente l’infondatezza della difesa svolta, pur in assenza di.6.

Vanno, a questo punto, esaminate le ulteriori due domande che gli appellanti hanno formulato, per la prima volta, in questa sede (atto di appello, pag. 36, ultime 7 righe, con identica limitata trattazione che si ritrova nella comparsa conclusionale depositata il 3.5.2024, a pag.35, ultime 3 righe e pag. 36, prime 4 righe).

10.6.1.

La domanda di riduzione della penale contrattuale per eccessività, pur ammissibile per la prima volta in appello, non è supportata da concrete allegazioni dalle quali si dovrebbe poter formulare il giudizio di manifesta eccessività (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 19320 del 19/07/2018 (Rv. NUMERO_DOCUMENTO).

10.6.2.

La domanda volta alla non applicazione della rivalutazione monetaria è, oltre che sprovvista di motivazione, anche infondata, trattandosi di una somma di denaro dovuta e liquidata a titolo risarcitorio.

11.

Da quanto sopra discendono:

il rigetto integrale dell’appello, la conferma della sentenza di primo grado, l’irrilevanza dell’appello incidentale subordinato di parte appellata, la condanna degli appellanti alle spese – liquidate su valori medi del parametro di riferimento (in misura di quanto ritenuto in sentenza), al minimo quanto a trattazione, in mancanza di istruttoria, in appello e su valori intermedi tra minimo e medio per la fase conclusionale – nonché la debenza del doppio contributo unificato.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 54/2023 RG, così decide:

– rigetta integralmente l’appello proposto da , e, per l’effetto:

– conferma la sentenza del Tribunale di Pordenone n.7/2023, pubblicata il 9.1.2023;

– condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, a favore dell’appellata delle spese di lite del presente grado, che liquida in Euro 10.551,00 per compensi (di cui: €.2.977,00 per studio, €.1.911,00 per fase introduttiva, €. 2.163,00 per trattazione e €.3.500,00 per fase conclusionale), oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, oltre iva e cpa ex lege.

Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell’appellante.

Trieste, 12.8.2024.

Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME

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