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Contratto di garanzia come autonomo o fideiussorio

Il tribunale ha stabilito che, in tema di fideiussioni, la previsione del pagamento “a prima richiesta” non è sufficiente a qualificare il contratto come autonomo di garanzia, essendo necessario accertare la volontà delle parti. Inoltre, ha ribadito che la conformità allo schema ABI, oggetto di provvedimento della Banca d’Italia, non comporta la nullità dell’intera garanzia ma solo delle clausole vessatorie.

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Pubblicato il 21 febbraio 2025 in Diritto Bancario, Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 21618/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21618/2023 Il Giudice, Viste le note scritte depositate;

Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:

Il Giudice dott. NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._801_2025_- N._R.G._00021618_2023 DEL_17_02_2025 PUBBLICATA_IL_17_02_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21618/2023 promossa da:

con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME e dell’avv. elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 10121 Torino, presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME contro con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 20121 MILANO presso il difensore avv. COGNOME NOME CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice Voglia l’Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via principale, nel merito:

accertare e dichiarare che l’ingiunzione proposta è illegittima e/o inammissibile per le ragioni di cui in narrativa e per l’effetto revocare, ovvero dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 5493/2023 del 2.10.2023 e in ogni caso accertare e dichiarare che nulla è dovuto dai sig.ri alla convenuta opposta, stante la decadenza ex art. 1957 cc e per le ragioni tutte di cui in narrativa, nonché respingere tutte le domande avversarie.

In via subordinata, nel merito:

nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, accertare che il credito della convenuta opposta risulta inferiore a quello ingiunto e, pertanto, revocare, ovvero dichiarare nullo, invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 5493/2023 del 2.10.2023 e limitare l’importo della condanna ad € 730.256,35 in linea capitale, per le ragioni di cui in narrativa.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e onorari di lite, compresi IVA, CPA, rimborso forfettario e successive occorrende.

In via istruttoria, omissis Per parte convenuta Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria domanda, istanza anche istruttoria ed eccezione disattesa così giudicare:

IN INDIRIZZO

concedere, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., per le ragioni espresse in atti ed in particolare in virtù della prova del credito azionato in sede monitoria e della sua esistenza, nonché della mancata specifica contestazione dello stesso, l’esecuzione provvisoria al decreto ingiuntivo opposto n. 5943/2023, emesso dal Tribunale di Torino all’esito del giudizio monitorio R.G. n. 11483/2023, per le seguenti somme, determinate all’esito degli incassi ad oggi conseguiti da nelle procedure esecutive immobiliari descritte in atti: 1) in relazione al credito portato dal mutuo del 17 luglio 2014 (rep. 3052//racc.

2409) per la somma di Euro 553.828,83=, oltre interessi convenzionali di mora da calcolarsi al tasso del 5,5% sulla somma di Euro 1.153.407,52 dal 9 gennaio 2022 al 17 aprile 2023, sulla somma di Euro 575.481,10 dal 17 aprile 2023 al 21 dicembre 2023, sulla somma di Euro 553.828,83 dal 21 dicembre 2023 sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande, oppure per la somma ritenuta di giustizia dal Giudicante;

2) in relazione al credito portato dal mutuo del 9 ottobre 2015 (rep. 56732//racc. 28391) per la somma di Euro 176.427,52= oltre interessi convenzionali di mora da calcolarsi al tasso del 5% sulla somma di Euro 387.303,16 dal 9 gennaio 2022 sino al 5 luglio 2023, sulla somma di Euro 358.009,43 dal 5 luglio 2023 al 31 ottobre 2024 e sulla somma di euro 176.427,52 dal 31 ottobre 2024 e sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande, oppure per la somma ritenuta di giustizia dal Giudicante.

Ciò non essendo peraltro l’opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione ed essendo, al contrario, smentita dalle allegazioni articolate e dalle prove documentali prodotte dalla convenuta opposta, comprovanti altresì le somme sino ad oggi incassate;

IN INDIRIZZO

accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in atti ed in particolare in virtù della prova del credito e della qualificazione delle garanzie rilasciate quali contratti autonomi di garanzia, la validità ed efficacia delle garanzie rilasciate dagli opponenti, l’infondatezza dell’opposizione proposta e, per l’effetto, rigettare la stessa, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 5943/2023, emesso dal Tribunale di Torino all’esito del giudizio monitorio R.G. n. 11483/2023, dichiarando lo stesso esecutivo ai sensi dell’art. 653 c.p.c. per le seguenti somme, determinate all’esito degli incassi ad oggi conseguiti da nelle procedure esecutive immobiliari descritte in atti: 1) Euro 553.828,83=, oltre interessi convenzionali di mora da calcolarsi al tasso del 5,5% sulla somma di Euro 1.153.407,52 dal 9 gennaio 2022 al 17 aprile 2023, sulla somma di Euro 575.481,10 dal 17 aprile 2023 al 21 dicembre 2023, sulla somma di Euro 553.828,83 dal 21 dicembre 2023 sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande in relazione al credito portato dal contratto di mutuo fondiario del 17 luglio 2014 (rep. 3052//racc. 2409);

2) Euro 176.427,52= oltre interessi convenzionali di mora da calcolarsi al tasso del 5% sulla somma di Euro 387.303,16 dal 9 gennaio 2022 sino al 5 luglio 2023, sulla somma di Euro 358.009,43 dal 5 luglio 2023 al 31 ottobre 2024 e sulla somma di euro 176.427,52 dal 31 ottobre 2024 e sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande in relazione al credito portato dal mutuo fondiario del 9 ottobre 2015 (rep. 56732//racc. 28391).

Il tutto, quindi, per complessivi Euro 730.256,35, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi, ai tassi previsti nei rispettivi contratti e secondo le modalità sopra indicate per ciascun rapporto, sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande.

In ogni caso accertare e dichiarare che creditrice, nei confronti dei Sig.ri – in forza delle garanzie personali denominate fideiussioni omnibus, ma da qualificare quali contratti autonomi di garanzia, prestate rispettivamente in data 22 dicembre 2003 e 4 marzo 2008, rilasciate a favore della società già all’esito delle somme sino ad oggi conseguite da nelle procedure esecutive immobiliari descritte in atti – delle somme indicate ai precedenti punti 1) e 2) delle presenti conclusioni in via principale.

Il tutto, quindi, per complessivi Euro 730.256,35, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi, ai tassi previsti nei rispettivi contratti e secondo le modalità sopra indicate per ciascun rapporto, sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande.

Per l’effetto, condannare gli attori opponenti al pagamento, a favore di dei suddetti importi.

IN INDIRIZZO

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse qualificare le garanzie prestate quali fideiussioni omnibus, accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in atti, la loro validità ed efficacia, l’avvenuta prova del credito, l’infondatezza dell’opposizione proposta e, per l’effetto, rigettare la suddetta opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 5943/2023, emesso dal Tribunale di Torino all’esito del giudizio monitorio R.G. n. 11483/2023, dichiarando lo stesso esecutivo ai sensi dell’art. 653 c.p.c. per le seguenti somme, determinate all’esito degli incassi ad oggi conseguiti da nelle procedure esecutive immobiliari descritte in atti:

1) Euro 553.828,83=, oltre interessi convenzionali di mora da calcolarsi al tasso del 5,5% sulla somma di Euro 1.153.407,52 dal 9 gennaio 2022 al 17 aprile 2023, sulla somma di Euro 575.481,10 dal 17 aprile 2023 al 21 dicembre 2023, sulla somma di Euro 553.828,83 dal 21 dicembre 2023 sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande in relazione al credito portato dal contratto di mutuo fondiario del 17 luglio 2014 (rep. 3052//racc. 2409);

2) Euro 176.427,52= oltre interessi convenzionali di mora da calcolarsi al tasso del 5% sulla somma di Euro 387.303,16 dal 9 gennaio 2022 sino al 5 luglio 2023, sulla somma di Euro 358.009,43 dal 5 luglio 2023 al 31 ottobre 2024 e sulla somma di euro 176.427,52 dal 31 ottobre 2024 e sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande in relazione al credito portato dal mutuo fondiario del 9 ottobre 2015 (rep. 56732//racc. 28391).

Il tutto, quindi, per complessivi Euro 730.256,35, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi, ai tassi previsti nei rispettivi contratti e secondo le modalità sopra indicate per ciascun rapporto, sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande.

In ogni caso accertare e dichiarare che è creditrice, nei confronti dei Sig.ri , – in forza delle garanzie personali prestate rispettivamente in data 22 dicembre 2003 e 4 marzo 2008, rilasciate a favore della società già all’esito delle somme sino ad oggi conseguite da nelle procedure esecutive immobiliari descritte in atti – delle somme indicate ai precedenti punti 1) e 2) delle presenti conclusioni in via principale subordinata.

Il tutto, quindi, per complessivi Euro 730.256,35, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi, ai tassi previsti nei rispettivi contratti e secondo le modalità sopra indicate per ciascun rapporto, sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande.

Per l’effetto, condannare gli attori opponenti al pagamento, a favore di dei suddetti importi.

IN INDIRIZZO SUBORDINATA:

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito dovesse qualificare le garanzie prestate dagli opponenti quali fideiussioni omnibus, dovesse ritenere le clausole di cui agli articoli 2, 6, 8, in esse contenute, conformi al modello ABI dell’ottobre 2002 e dovesse emettere pronuncia di nullità:

a) accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in atti, con riferimento alla garanzia prestata dalla Sig.ra in data 4 marzo 2008, che la stessa è pienamente valida ed efficace e, quindi, non è affetta da alcun tipo di nullità;

b) ferma restando l’eccezione per cui la garanzia prestata dalla Sig.ra è valida ed efficace e non è affetta da alcun tipo di nullità, nel caso di declaratoria di nullità, accertare che si tratta solo di nullità parziale delle sole clausole di cui agli articoli 2, 6, 8 delle garanzie prestate dagli opponenti, nonché accertare comunque l’avvenuta presentazione delle istanze di cui all’art. 1957 cod. civ. nei termini ivi previsti e l’insussistenza, nel presente caso, delle fattispecie disciplinate dalle clausole di cui agli articoli 2 ed 8, peraltro non oggetto di allegazioni degli opponenti e, per l’effetto, dichiarare la piena validità ed efficacia delle garanzie personali rilasciate da entrambi i garanti. Conseguentemente, accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in atti, l’infondatezza dell’opposizione proposta e rigettare la stessa, confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 5943/2023, emesso dal Tribunale di Torino all’esito del giudizio monitorio R.G. n. 11483/2023, dichiarando lo stesso esecutivo ai sensi dell’art. 653 c.p.c. per le seguenti somme, determinate all’esito degli incassi ad oggi conseguiti da nelle procedure esecutive immobiliari descritte in atti:

1) Euro 553.828,83=, oltre interessi convenzionali di mora al tasso del 5,5% da calcolarsi sulla somma di Euro 1.153.407,52 dal 9 gennaio 2022 al 17 aprile 2023, sulla somma di Euro 575.481,10 dal 17 aprile 2023 al 21 dicembre 2023, sulla somma di Euro 553.828,83 dal 21 dicembre 2023 sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande in relazione al credito portato dal contratto di mutuo fondiario del 17 luglio 2014 (rep. 3052//racc. 2409);

2) Euro 176.427,52= oltre interessi convenzionali di mora da calcolarsi al tasso del 5% sulla somma di Euro 387.303,16 dal 9 gennaio 2022 sino al 5 luglio 2023, sulla somma di Euro 358.009,43 dal 5 luglio 2023 al 31 ottobre 2024 e sulla somma di euro 176.427,52 dal 31 ottobre 2024 e sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande, in relazione al credito portato dal mutuo fondiario del 9 ottobre 2015 (rep. 56732//racc. 28391).

Il tutto, quindi, per complessivi Euro 730.256,35, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi, ai tassi previsti nei rispettivi contratti e secondo le modalità sopra indicate per ciascun rapporto, sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande.

In ogni caso accertare e dichiarare che è creditrice, nei confronti dei Sig.ri , – in forza delle garanzie personali prestate rispettivamente in data 22 dicembre 2003 e 4 marzo 2008, rilasciate a favore della società già all’esito delle somme sino ad oggi conseguite da nelle procedure esecutive immobiliari descritte in atti – delle somme indicate ai precedenti punti 1) e 2) delle presenti conclusioni in via principale ulteriormente subordinata.

Il tutto, quindi, per complessivi Euro 730.256,35, oltre agli interessi convenzionali di mora maturati e maturandi, ai tassi previsti nei rispettivi contratti e secondo le modalità sopra indicate per ciascun rapporto, sino al saldo effettivo ed oltre alle spese maturate e maturande.

Per l’effetto, condannare gli attori opponenti al pagamento, a favore di dei suddetti importi.

IN OGNI CASO:

Con vittoria di spese, anticipazioni e compensi del presente grado di giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche intervenute oltre accessori di legge, nonché, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento dell’opposizione proposta, con condanna delle parti attrici opponenti anche al pagamento delle spese, anticipazioni e competenze della fase monitoria, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche intervenute, oltre accessori di legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 29.11.2023 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo 5943/2023 concesso dal Tribunale di Torino in data 2.10.2023 per l’importo di € 962.784,26 oltre interessi e spese contestando, in primo luogo, che la documentazione prodotta fosse idonea a provare il credito azionato ed eccependo, comunque, in merito alla quantificazione del credito, che, essendo lo stesso relativo agli importi dovuti per n. 2 mutui fondiari contratti dalla col il 17.7.2014 il 9.2.2015, per cui gli opponenti si erano resi garanti con fideiussioni prestate il 22.12.2003 per il e il 4.3.2008 per ed essendo già state avviate procedure esecutive immobiliari dalla stessa opposta non sarebbe stato dato atto del fatto che in relazione all’ultimo mutuo l’immobile oggetto di procedura era stato aggiudicato all’asta per € 750.132,00 e, contrariamente a quanto dichiarato nel ricorso, non aveva incassato l’importo di € 579.144,42 ma quello di € 700.000,00 dalla procedura esecutiva. Evidenziava, quindi, che avrebbe dovuto attendere l’esito delle diverse procedure esecutive immobiliari prima di procedere in sede monitoria così abusando dello strumento processuale in quanto con il decreto non avrebbe fatto altro che aggravare artificiosamente l’esposizione debitoria dei sigg.ri attraverso la moltiplicazione delle spese di esazione e degli interessi dovuti dagli stessi.

Sosteneva, ancora, la nullità delle fideiussioni per conformità delle stesse allo schema ABI dichiarato dalla Banca d’Italia contrastante con i principi di cui alla L. 287/1990 con specifico riferimento alle tre clausole, di reviviscenza, di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cc e di sopravvivenza riportiti dagli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale corrispondente ai medesimi articoli contenuti nelle fideiussioni sottoscritte dagli opponenti.

Eccepiva, in particolare, il mancato rispetto del termine di cui all’art. 1957

c.c. atteso che a seguito dell’intervenuta risoluzione comunicata in data 14.11.2020 la prima azione giudiziaria intrapresa nei confronti della debitrice principale è stato il pignoramento immobiliare notificato in data 10.11.2021.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.

Si costituiva la convenuta contestando l’opposizione avversaria ed evidenziando in particolare la genericità della contestazione relativa alla mancanza di contestazione del credito.

Sosteneva che le garanzie prestate dovessero essere qualificate come contratti autonomi di garanzia per cui nessuna eccezione in merito alla fondatezza del credito poteva essere sollevata dai garanti.

Evidenziava, ancora come la distribuzione delle somme derivanti dalle procedure esecutive intraprese sia avvenuta successivamente alla richiesta del decreto ingiuntivo ed evidenziava che, a seguito di tale distribuzione con riferimento alla procedura esecutiva RGE 879/2021 l’importo relativo al credito derivante dal mutuo del 17.7.2014 si riduceva ad € 553.828,83 mentre per il mutuo del 9.10.2015 il credito ammontava al 5 luglio 2023 ad e 358.009,43.

Contestava che vi fosse stato un abuso dello strumento processuale non avendo l’opposta altro modo per fare valere le garanzie personali prestate dagli opponenti.

Contestava, ancora l’eccezione di nullità parziale delle fideiussioni prestate ed evidenziava che, comunque, la fideiussione della era stata prestata nel 2008 mentre il provvedimento della Banca d’Italia si riferisce al periodo compreso tra il 2002 e il 2005.

Evidenziava in ogni caso il rispetto del termine dell’art. 1957 c.c. atteso che, alla luce della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta, al fine di ritenere integrato il requisito della norma era sufficiente una richiesta stragiudiziale effettivamente avvenuta con la raccomandata del 14.11.2020.

Chiedeva, pertanto, che il decreto opposto fosse confermato nei limiti degli importi di € 553.828,83 per il mutuo 17.7.2014 e 358.009,83 per il mutuo del 9.10.2015.

Respinta l’istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto nonché le istanze istruttorie formulate la causa veniva fissata per la precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc. In merito alla eccezione della parte opponente relativa alla insufficiente prova del credito si rileva che la stessa è infondata e deve essere respinta.

A supporto della pretesa azionata parte opposta ha, infatti, depositato i contratti di mutuo del 17.7.2014 e 9.10.2015 in relazione ai quali sono maturate le morosità denunciate con gli annessi piani di ammortamento nonché gli estratti conto attestanti le somme addebitate.

A fronte di tali elementi la parte opponente si è limitata ad una contestazione del tutto generica senza neppure allegare e tanto meno provare alcun elemento specifico che possa indurre a ritenere che il saldo azionato fosse differente da quello indicato dalla parte opposta.

Per tali ragioni l’eccezione deve essere ritenuta infondata.

Analogamente infondata è l’eccezione relativa al denunciato abuso dello strumento processuale adottato dalla convenuta.

E’, infatti, pacifico e provato che le procedure esecutive sono state intraprese in ragione delle ipoteche rilasciate per i mutui fondiari azionati e per altri titoli personali non attinenti con quelli di cui al presente giudizio.

Oggetto dell’azione monitoria è invece la garanzia personale rilasciata dagli opponenti che rappresenta un titolo autonomo rispetto a quelli azionati in sede di esecuzione immobiliare.

Il fatto che in parte medesimi siano i rapporti garantiti, non incide sul fatto che diversi sono i titoli in forza dei quali per il debito relativo a tali rapporti gli opponenti vengono chiamati a rispondere.

Nessun comportamento abusivo può, pertanto, essere ravvisato nel fatto di aver agito per fare valere le garanzie personali rilasciate a fronte delle già azionate garanzie reali.

Anche tale eccezione deve essere ritenuta infondata.

In merito alla qualificazione delle garanzie rilasciate deve rilevarsi che non può ritenersi fondata la qualificazione proposta da parte opposta come contratti autonomi di garanzia.

In particolare, decisiva in tal senso non può considerarsi la previsione di cui all’art. 7 delle fideiussioni secondo cui il fideiussore è chiamato a pagare immediatamente a semplice richiesta scritta.

Afferma, in proposito, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte che “in materia di garanzie personali, la presenza nell’accordo di garanzia di una clausola a prima richiesta non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l’effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell’intervenuta stipulazione” (Cass. 4.12.2024 n. 31105). Ancora più recentemente si è affermato che “affinchè un contratto sia qualificato come autonomo di garanzia e non fideiussione è necessario che contenga una clausola di pagamento “senza eccezioni”.

La semplice presenza della clausola “a prima richiesta” è compatibile anche con la fattispecie fideiussoria e si traduce solo nell’esonero dall’azione nei confronti del debitore principale prevista dall’art. 1957 c.c.” (Cass. 10.1.2025 n. 678).

Sulla base di tali principi non è, pertanto possibile affermare la natura di contratto autonomo di garanzia in merito alle garanzie oggetto di causa non essendo prevista alcuna clausola di pagamento senza eccezioni e non essendo la clausola di pagamento a prima richiesta sufficiente a farle configurare come contratti autonomi.

I contratti in oggetto devono essere, pertanto, qualificati come fideiussioni omnibus avendo le stesse ad oggetto qualsiasi obbligazione del debitore principale entro il limite di € 1.300.000,00.

Ciò premesso gli opponenti eccepiscono la nullità delle fideiussioni in oggetto per essere le stesse conformi allo schema ABI dichiarato dalla Banca d’Italia lesivo della normativa antitrust.

Lo schema contrattuale contestato è stato predisposto dall’ABI per la costituzione di fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus).

Con provvedimento del 2 maggio 2005 la Banca d’Italia, previo parere espresso dall’AGCOM, ha disposto come gli artt. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del medesimo schema siano contrarie alle disposizioni contenute in provvedimenti comunitari e nella Legge n. 287/1990, poste a salvaguardia della libertà della concorrenza e del mercato.

Data comunque la rilevanza degli interessi coinvolti e un persistente contrasto giurisprudenziale sull’incisività della declaratoria di invalidità del provvedimento citato sul libero apprezzamento dell’autorità giurisdizionale, le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute con la sentenza n. 41994/2021, dove si legge come “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’ Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) e articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Legge succitata e dell’articolo 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. La conformità a tale schema nel caso di specie è pacifica e non emergendo una diversa volontà delle parti del contratto deve ritenersi che le clausole indicate siano affette da nullità senza, peraltro, che ciò infici la validità dell’intera garanzia prestata.

Ciò vale con particolare riferimento alla garanzia prestata nel 2003 dall’opponente atteso che quella sottoscritta dalla è in realtà di alcuni anni successiva al periodo preso in esame dal provvedimento della Banca d’Italia.

Si ritiene in proposito che il provvedimento n.55/2005 della Banca d’Italia costituisca prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso, e quindi solo per le fidejussioni stipulate nel periodo coperto dall’indagine effettuata dall’autorità di vigilanza, quindi anteriore alla pubblicazione del provvedimento 55/2005.

Per il periodo successivo, la parte che eccepisce l’invalidità è invece onerata dell’allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie d’illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all’art.2 della legge n.287/’90, dovendo essa dimostrare che “un numero significativo di istituti di credito, all’interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza” (cfr. Trib. Milano, Sezione Imprese, n. 294 del 19.1.2022). In aggiunta, ancora di recente la Suprema Corte, pronunciandosi sull’inapplicabilità della nullità in esame alle fidejussioni specifiche, ha affermato alcune considerazioni utili anche al caso in esame, che per chiarezza si riportano integralmente:

“La seconda ragione si lega alla richiamata giurisprudenza di questa Corte ed, in particolare, alla considerazione ancora sviluppata nel Provvedimento di Banca d’Italia al punto 78 in ragione della quale l’illiceità, per come argomentata dalle SS.UU. 41994/2021, delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sé, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente, esse possano ostacolare “la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante“. In buona sostanza ciò che giustifica l’espunzione delle clausole “incriminate” dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia.

L’inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d’Italia si renda applicabile alle sole fideiussoni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate.

Si ha cosi ragione di una lettura restrittiva della portata del Provvedimento di Banca d’Italia che trova anche il conforto nella disciplina del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, con cui si è proceduto a dare attuazione sul piano interno alla direttiva 104/2014/UE cd. “private enforcement” ai sensi dell’art. 7, comma 2, nel quale, nel dare seguito ad un principio generale di prova privilegiata (ai fini risarcitori) per l’accertamento anticoncorrenziale operato da un’autorità nazionale, ovvero dalla Commissione, si precisa, con significative ricadute interpretative appunto in funzione di un’applicazione circoscritta degli effetti sanzionatori, che tale prova è limitata all’accertamento “per l’autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove” (cfr. Cass. 21841/2024). Questo percorso argomentativo, in sostanza, pare applicabile anche alle garanzie rilasciate successivamente al provvedimento del 2005, soprattutto se a distanza di tempo significativa, e questo in realtà pare abbastanza ovvio, perché la nullità parziale può trovare fonte di prova privilegiata nel provvedimento della Banca d’Italia solo per le fidejussioni rilasciate nel periodo coperto dalla sua indagine, non certo per comportamenti successivi che in alcun modo sono stati investigati dall’autorità di vigilanza. Per questo periodo, la parte attrice dovrà allora dimostrare che l’intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo, e tale prova non potrà essere dedotta dalla semplice presenza di clausole analoghe a quelle ritenute nulle, posto che esse non sono vietate di per sé (salvo eventualmente nei rapporti consumeristici) ma solo in quanto frutto di intesa anticoncorrenziale.

Per tali ragioni l’istanza di esibizione dei moduli utilizzate da altre banche, prodotti come doc. 10, che contengono tutti clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, è da ritenersi, pertanto, irrilevante atteso che tali documenti non hanno un significativo valore probatorio, non essendo, comunque, provato che siano il frutto di un’intesa tra gli istituti di credito.

Sulla base di tali considerazioni la nullità derivante dalla conformità allo schema ABI di cui al provvedimento 55/2005 della Banca d’Italia è da ritenersi relativa solo alle clausole di cui alla fideiussione prestata nel 2003 dal Sulla base di queste premesse va, quindi, evidenziato che, con riferimento alla fideiussione concessa dall’opponente assume rilievo l’invalidità della clausola di deroga dell’art. 1957 c.c. che deve essere, pertanto, ritenuto applicabile ed in relazione al quale la parte opponente ha eccepito l’intervenuta decadenza non avendo la banca creditrice agito giudizialmente nel termine di 6 mesi contro il debitore principale. Peraltro, la stessa fideiussione all’art. 7 prevede che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente al a semplice richiesta scritta.

In base all’interpretazione della Suprema Corte data a partire dalla sentenza n. 7345/1995 (e più volte confermata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, Cass. 26.9.2017 n. 22346, Cass. 27.12.2024 n. 34678, Cass. 9.8.2016 n. 16825) “la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore «a semplice richiesta» o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l’onere di avanzare istanza entro il termine di cui all’art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un’azione giudiziaria), nel senso che l’osservanza dell’onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un’azione giudiziaria”. Il principio è stato ancora ribadito dalla più recente pronuncia della Cassazione sopra già citata la quale ha affermato che “La semplice presenza della clausola “a prima richiesta” è compatibile anche con la fattispecie fideiussoria e si traduce solo nell’esonero dall’azione nei confronti del debitore principale prevista dall’art. 1957 c.c.” (Cass. 10.1.2025 n. 678).

Nel caso di specie è la stessa parte opponente a produrre la comunicazione della banca tanto alla società debitrice quanto ai fideiussori opponenti del 14.11.2020 con cui è stata disposta la revoca degli affidamenti ed è stato contemporaneamente intimato il pagamento del debito maturato.

Alla luce del principio sopra richiamato deve, pertanto, ritenersi rispettata la previsione di cui all’art. 1957 c.c.

Per quanto attiene la posizione dell’opponente deve invece ritenersi che, essendo la fideiussione dell’anno 2008 e, pertanto, successiva al periodo preso in esame dal provvedimento della Banca d’Italia, sulla base della valutazione sopra effettuata la stessa sia valida ed efficacie anche nella parte in cui deroga all’art. 1957 c.c. In proposito, peraltro, ulteriore questione oggetto di contestazione tra le parti è la natura o meno di consumatrice dell’opponente In merito si rileva che la stessa risulta essere socia non maggioritaria della che ha stipulato i contratti di mutuo per cui è causa e non risulta dalla documentazione prodotta avere mai ricoperto ruoli amministrativi della società. Tali elementi inducono a ritenere che la stessa, detentrice di una quota non maggioritaria della società, non abbia un ruolo legato alla gestione della stessa per cui debba essere qualificata come consumatrice.

Essendo la parte Faure qualificabile come consumatrice, peraltro, va evidenziato che la clausola di deroga all’art. 1957 c.c. è, comunque, da considerarsi come vessatoria in quanto comportante la rinuncia del fideiussore a fare valere l’estinzione della fideiussione (Tribunale Torino 15.3.2024, C.A Milano 27.7.2021).

La clausola di pagamento immediato a semplice richiesta scritta è stata ritenuta dalla giurisprudenza di merito vessatoria in quanto si concretizzerebbe in una clausola solve et repete in violazione dell’art. 33 co. 2 lett. t) del codice del consumo.

Peraltro, nel caso di specie non viene in discussione tale clausola come limite temporale alla possibilità di proporre eccezioni solo a seguito del pagamento ma unicamente il fatto che la previsione della sola semplice richiesta scritta comporta che il termine del 1957 c.c sia soddisfatto dalla sola richiesta stragiudiziale scritta di pagamento al fideiussore o al debitore principale, senza necessità di intraprendere l’azione giudiziale.

In questi termini non si ravvisa alcuno squilibrio nella posizione del consumatore che giustifichi un giudizio di vessatorietà della previsione.

Nel caso di specie, inoltre, le richieste della banca sono poi state diligentemente coltivate atteso che nel corso dell’anno 2021 sono state iniziate le procedure esecutive immobiliari che hanno portato ad una riduzione del debito dei fideiussori.

Per tali ragioni nessuna invalidità si ritiene sussista neppure con riferimento alla fideiussione prestata dall’opponente Sotto tali profili, pertanto, l’opposizione deve essere ritenuta infondata.

In merito all’importo oggetto di ingiunzione entrambe le parti danno atto del fatto che a seguito delle esecuzioni immobiliari intraprese il debito si è ridotto ad € 730.256,35 di cui € 553.828,83 in relazione al mutuo del 17.7.2014 ed € 176.427,52 in relazione al mutuo del 9.10.2015.

Afferma la Suprema Corte che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all’accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell’emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione – l’opponente che eccepisca l’avvenuto pagamento con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l’eccezione deve revocare “in toto” il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo al momento dell’emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo” (Cass. 17.10.2011 n. 21432). Nel caso di specie il decreto opposto deve essere revocato e gli opponenti devono essere condannati in solido al pagamento dell’importo di € 730.256,35, oltre interessi come da domanda.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5943/2023;

Condanna gli opponenti a pagare all’opposta l’importo di € 730.256,35, oltre interessi come da domanda.

Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 19.000,00 (di cui € 3500,00 per fase studio, € 2500,00 per fase introduttiva, € 7000,00 per fase istruttoria ed € 6000,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Torino, 17 febbraio 2025

Il Giudice dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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