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Contratto di leasing e mancata consegna dei beni

Se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna mancante od incompleta da parte del fornitore, invece di rifiutare la prestazione o far constare il rifiuto nel relativo verbale, egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere alle proprie obbligazioni verso il fornitore (tra le quali, principalmente il pagamento del prezzo) e non gli è consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa o che non è avvenuta.

Pubblicato il 08 September 2024 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

La società Ristorante XXX Snc proponeva opposizione al decreto ingiuntivo – con cui YYY, in qualità di concedente, aveva intimato, in relazione al contratto di locazione (leasing) intercorso tra le parti, il pagamento di tre canoni per la complessiva somma di Euro 8.554,84 – chiedendo che venisse accertata la nullità, per simulazione assoluta, del contratto di leasing e, comunque, l’inesistenza della pretesa creditoria e, in via gradata, la intervenuta risoluzione del contratto, in ragione del recesso operato con la comunicazione trasmessa in data 13 settembre 2016 e della conseguente accettazione della locatrice; in via ancor più gradata, che venisse dichiarato il grave inadempimento dell’opposta all’obbligazione principale di consegna della merce oggetto di fornitura, deducendo che dei beni oggetto di locazione (lampadine e condizionatori), venduti alla concedente dalla fornitrice *** Spa, erano stati consegnati diciannove scatoloni contenenti le sole lampadine.

Il Tribunale di Milano accoglieva l’opposizione, rilevando che la sola ricezione degli scatoloni contenenti le lampadine risultava supportata dalla circostanza che la opposta aveva ammesso di avere rinvenuto parte dei condizionatori presso la *** Spa e che l’apparente contestualità della sottoscrizione del verbale di consegna e del contratto di leasing era contraddetta dalla clausola n. 5 del contratto di locazione, da cui si desumeva che la consegna doveva avvenire in un momento successivo a quello di sottoscrizione dell’accordo, cosicché era contraria a buona fede la condotta dell’opposta, che non si era attivata presso il fornitore per far pervenire il bene alla conduttrice.

La Corte d’Appello di Milano accoglieva l’appello della società concedente, facendo applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19785/15, secondo cui “se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere il verbale di accettazione, consegna e collaudo senza riserve pur a fronte di una consegna mancata o incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione o far constare il rifiuto) pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore e non gli è consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa oppure non è avvenuta, né può legittimamente sospendere il pagamento dei canoni”.

Ha, in particolare, osservato che, essendo pacifico che l’utilizzatore avesse sottoscritto il verbale di consegna senza riserve, la utilizzatrice era tenuta al pagamento dei canoni, poiché non aveva assolto l’obbligo di informare il concedente della eventuale mancata consegna dei beni, né rifiutato di apporre la propria firma sul verbale, così tenendo una condotta non conforme a buona fede.

A tanto la Corte territoriale ha aggiunto che l’accoglimento dell’impugnazione costituiva il naturale effetto del contenuto delle clausole 3, 8 e 2 del contratto di leasing, le quali spostavano in capo al conduttore il rischio di mancata o ritardata consegna dei beni locati, cosicché a nulla rilevava che la concedente sapesse della presenza dei beni presso la *** Spa, essendo ciò avvenuto dopo l’adempimento dell’obbligazione di pagamento nei confronti del fornitore.

Il Ristorante XXX ricorreva per la cassazione della suddetta decisione.

A fronte della riconosciuta sottoscrizione del verbale di consegna, sia pure avvenuta contestualmente alla sottoscrizione del contratto di leasing, e della stipulazione del contratto di compravendita, ad esso collegato, concluso tra la società fornitrice e la controricorrente, la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio che, se l’utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna pure a fronte di una consegna mancante od incompleta da parte del fornitore, invece di rifiutare la prestazione o far constare il rifiuto nel relativo verbale, egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere alle proprie obbligazioni verso il fornitore (tra le quali, principalmente il pagamento del prezzo) e non gli è consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa o che non è avvenuta, né tanto meno può pretendere di sospendere il pagamento dei canoni (Cass., Sez. 3, 23/05/2012, n. 8101; Cass., Sez. U., 05/10/2015 n. 19785; Cass., Sez. 3, 23/05/2019, n. 13953).

Difatti, la scissione tra soggetto destinato a ricevere (dal fornitore) la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere (nei confronti del fornitore) l’obbligazione di pagamento del prezzo non consente al concedente di pagare il prezzo indipendentemente dall’avvenuta consegna, ma giustifica, sulla base dell’art. 1375 cod. civ., che il concedente stesso possa fare affidamento sull’autoresponsabilità dell’utilizzatore nel ricevere la consegna dal fornitore, atteso che utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione) (Cass., n. 8101/12, cit).

In altri termini, il collegamento negoziale che intercorre tra il contratto di locazione finanziaria ed il contratto di compravendita in vista della realizzazione di una causa concreta unitaria, ravvisata nell’interesse dell’utilizzatore ad ottenere il godimento della cosa, impone alle parti un dovere di reciproca cooperazione che si traduce per l’utilizzatore nell’obbligo di informare o di avvisare il concedente circa la eventuale mancata consegna del o dei beni, di rifiutare di sottoscrivere il verbale, ove la consegna non sia stata eseguita, e di far constatare la mancata consegna, proprio al fine di evitare alla società concedente il pagamento del prezzo al fornitore.

Nel caso di specie, i giudici di appello, in conformità a tali principi, avevano accertato che la ricorrente – che, secondo le previsioni contrattuali doveva ricevere i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria direttamente dalla fornitrice – non aveva tenuto un comportamento improntato a buona fede, al fine di salvaguardare l’interesse della concedente, per non avere tempestivamente comunicato all’odierna controricorrente la mancata consegna dei beni ed avevano, per l’effetto, ritenuto che alla concedente, che aveva fatto affidamento sulla situazione di apparenza creatasi in conseguenza della sottoscrizione senza riserve del verbale di consegna dei beni, non potesse essere addebitata la violazione dell’obbligo comportamentale di cui all’art. 1375 cod. civ.

E non avendo la ricorrente dimostrato che YYY fosse consapevole o avesse avuto contezza, prima di adempiere all’obbligo di pagamento del corrispettivo alla fornitrice, che la situazione di apparenza ingenerata dal verbale di consegna era falsa, la Corte d’Appello ha, implicitamente, pure escluso che si potesse pretendere che la concedente, in ragione della contestuale sottoscrizione del contratto di leasing e del verbale di consegna, fosse tenuta a chiedere conferma all’utilizzatrice, a distanza di qualche tempo, dell’avvenuta consegna dei beni oggetto di locazione.

Alla luce della ricostruzione della vicenda operata dalla Corte territoriale, non è stata, pertanto, ritenuta prospettabile la pretesa responsabilità della concedente.

Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza n. 20749 del 25 luglio 2024

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