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Codice Civile
Codice Penale

Contratto di leasing, inadempimento, risoluzione del contratto

Leasing, non si configura un inadempimento dal momento che l’impossibilità di godere del bene non è imputabile alla concedente.

Pubblicato il 13 July 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Il Tribunale, nella persona del giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZAn. 1701/2016 pubblicata il 22/06/2016

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. promossa da:

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 21.6.2010 …………….. chiedeva che fosse ingiunto a ……………. il pagamento della somma di € 1.197.772,03, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Esponeva al riguardo che:
– con contratto in data 5.11.2009 la ricorrente aveva concesso in leasing al ………… un’imbarcazione a
– il …………. si era reso inadempiente al pagamento dei canoni ed …. aveva risolto il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa;
– ………… aveva diritto alla restituzione del bene ed al pagamento del debito maturato, pari ai canoni
scaduti, oltre a quelli a scadere compreso il riscatto attualizzati, debito pari ad € 1.197.772,03;
– il contratto di leasing era assistito dalla fideiussione prestata da ……………..
2. In data 5.7.2010 veniva emesso il decreto ingiuntivo richiesto (n. …. del Tribunale di Bologna),
provvisoriamente esecutivo.
II
Avverso il decreto proponevano opposizione ……………. e ………….., con atto di citazione notificato in data 11.10.2010.
Esponevano gli opponenti che:
– il bene concesso in leasing era stato fornito da ………….. che, secondo le notizia diffuse dalla stampa, aveva venduto la stessa imbarcazione a più persone o aveva venduto imbarcazioni di cui non era proprietaria;
– il ……………. non aveva mai visto il bene, essendosi di tutto occupato il …. di …….;
– …… non era in grado di provare di essere proprietaria dell’imbarcazione e non poteva garantirne il godimento, tanto che il bene era in sequestro;
– ………….. aveva illegittimamente iscritto ipoteca su beni immobili che facevano parte di un fondo patrimoniale, costituito con atto notarile del 21.11.2008, anteriormente alla stipula del leasing, ed annotato a margine dell’atto di matrimonio in data 11.12.2008.
Ciò premesso, gli opponenti chiedevano che fosse dichiarato il difetto di legittimazione attiva di ………… ovvero che …………….. fosse dichiarata inadempiente al contratto, con conseguente risoluzione;
in ogni caso chiedevano che fosse dichiarata la nullità o l’inefficacia dell’iscrizione ipotecaria, con provvedimento per l’Agenzia del Territorio di Bologna e Ravenna di cancellazione delle seguenti annotazioni: Registro Particolare ….. e …… di Registro Generale in data ….. – Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Bologna – Registro Particolare ….. e ……. di Registro Generale in data ….. – Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Ravenna.

Si costituiva in giudizio ……………….
Esponeva la convenuta che:
– il ….. aveva sottoscritto il verbale di consegna, dichiarando di aver ricevuto l’imbarcazione;
– …… era legittimata ad agire, in quanto parte del contratto di leasing;
– per il caso di evizione, era responsabile l’utilizzatore, secondo le cui indicazioni era stato concluso il contratto di vendita;
– l’iscrizione ipotecaria era legittima, poiché nel momento in cui, attraverso l’azione revocatoria ordinaria, fosse stata dichiarata l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo, ….. avrebbe potuto far valere il privilegio ipotecario.
Ciò premesso, la convenuta chiedeva che l’opposizione fosse respinta.
IV
La causa, respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e dichiarate inammissibili le istanze istruttorie degli opponenti, era istruita solo documentalmente ed all’udienza del 17.12.2015 era posta in decisione sulle conclusioni di cui al verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione non può essere accolta.
1. …. è certamente legittimata ad agire per il pagamento dei canoni di leasing, essendo la società che ha stipulato il contratto di leasing.
2. Non si configura un inadempimento di ….. al contratto di leasing, dal momento che l’impossibilità di godere del bene non è imputabile ad una condotta della società concedente, ma all’utilizzatore che, per sua stessa ammissione, ha sottoscritto il verbale di consegna, senza aver mai visto l’imbarcazione, ed ha stipulato il contratto di leasing senza essere “neanche lontanamente in grado” di sopportarne i costi, così rendendo palese di aver agito in accordo con il venditore (di tutto si è occupato il …. di ….., secondo le allegazioni degli opponenti stessi), assumendosi quei rischi relativi alla disponibilità del bene che derivano dal fatto del venditore.
3. Non può dirsi che l’iscrizione dell’ipoteca sia illegittima, non essendovi prova che il contratto di leasing sia stato stipulato per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra …………. e ………… contro ……………..
così provvede:
– respinge l’opposizione e per l’effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato (n. …… del Tribunale di Bologna);
– dichiara tenuti e condanna in solido ………… ………….. e ………………. al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, che liquida in € 27.388,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a. come per legge.

Bologna, 18 giugno 2016
il giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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