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Contratto di mutuo e indeterminatezza interessi

La sentenza conferma il principio per cui un contratto di mutuo non è affetto da indeterminatezza se, nonostante la variabilità del tasso corrispettivo, il piano di ammortamento allegato consenta di calcolare l’importo delle rate. Viene altresì ribadito il principio di soccombenza per le spese processuali.

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Pubblicato il 14 febbraio 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta:

NOME COGNOME de COURTELARY Presidente NOME COGNOME Consigliere NOME COGNOME Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._640_2025_- N._R.G._00005302_2023 DEL_30_01_2025 PUBBLICATA_IL_30_01_2025

nella causa civile in grado d’appello iscritta al numero 5302 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell’anno 2023, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all’udienza del giorno 20.1.2025 tra (cod. fisc.:

(cod. fisc.: , elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che le rappresenta e difende per procura in calce all’atto di cita- zione in appello;

-appellanti- (cod. fisc. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-appellata- OGGETTO:

contratti bancari.

CONCLUSIONI

DELLE PARTI per :

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Ap- pello di Roma, contrariis reiectis:

(…) in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n.12296/2023 le conclusioni avanzate in primo grado, che qui si riportano integral- mente trascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellata dinanzi all’intestato Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.

Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese ge- nerali oltre IVA e CPA come per legge relativi per doppio grado di giudizio”;

per “Voglia l’Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa verifica dei fatti esposti in comparsa e negli scritti difensivi e delle ragioni di diritto evidenziate in favore dell’appellata:

(…) b) nel merito rigettare l’appello proposto da parte appellante in quanto in- fondato in punto di fatto e di diritto e, comunque, non provato e per l’effetto confermare la sentenza di primo grado;

d) con vittoria delle spese processuali e compensi del doppio grado di giu- dizio”.

FATTO E DIRITTO hanno convenuto in giudizio in- nanzi al Tribunale di Roma la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento delle presenti domande, contrariis reiectis:

In via principale -Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. 4108184 per l’omessa indicazione dell’indicatore Sintetico di Costo (ISC) o Taeg e conse- guentemente dichiarare la gratuità del contratto di mutuo ed il venir meno di tutte le garanzie connesse al credito, così come meglio specificate nelle premesse;

accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo n. 410884 per inde- terminatezza e indeterminabilità dell’oggetto, conseguentemente, dichia- rarne la gratuità;

accertare e dichiarare che l’entità del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo fondiario n. 410184, come ricavabile dalle clausole contrattuali origine del contratto de quo, conseguentemente, dichiarare la natura usu- raria del contratto di mutuo fondiario n. NUMERO_DOCUMENTO e quindi l’illegittimità del tasso d’interesse convenuto quanto alla sua entità e alle modalità applicative;

-per l’effetto, condannare la , in per- sona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione della somma di € 27.752,35, o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di di- ritto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;

-ancora per l’effetto, condannare la convenuta a elaborare un nuovo piano di ammortamento pro futuro;

in via subordinata – nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della do- manda principale, accertare e dichiarare l’illegittimità del tasso di interesse applicato e per l’effetto, ordinare la riduzione del tasso applicato al saggio legale, anche nell’ipotesi di usura sopravvenuta e, conseguentemente, con- dannare l al pagamento di quanto indebitamente corrisposto.

In ogni caso, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 8 comma 4 bis, del DLgs 28/2010 al pagamento della somma di € 518,00 valore del contributo uni– ficato del presente giudizio per non aver partecipato al procedimento di me- diazione, senza aver addotto alcun giustificato motivo”.

A fondamento delle proprie domande le attrici, facendo riferimento a quanto risultante dalla perizia di parte prodotta in sede di costituzione in giudizio, hanno dedotto che il tasso di interesse pattuito, per come indicato nelle clausole contrattuali, sarebbe diverso da quello effettivamente applicato dalla convenuta, e che quest’ultimo sarebbe superiore al tasso soglia vigente all’epoca della pattuizione, con conseguente gratuità del rapporto;

e che, segnatamente, la somma indebitamente versata a titolo di interessi sa- rebbe pari ad € 27.752,35, di cui hanno chiesto la restituzione.

Si è costituita nel giudizio di primo grado la che ha contestato la fondatezza delle domande attoree e ha concluso per il rigetto delle stesse.

La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- Con sentenza n. 12296/2023 pubblicata in data 17.8.2023 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha così statuito:

“respinge la domanda proposta da nei confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.

Condanna parte attrice al pagamento delle spese di questo giudizio, liqui- date a favore della convenuta nella misura di € 5.077,00 per compensi pro- fessionali, oltre spese generali i.v.a e c.p.a come per Legge.

Pone definitivamente a carico delle soccombenti le spese liquidate per la C.T.U.”.

Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello , che hanno svolto le censure ripor- tate di seguito e hanno concluso come in epigrafe.

Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dalle appellanti e ha concluso per il rigetto dell’impugnazione.

2.

Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ritiene che il contenuto della clausola degli interessi pattuita nel contratto di mutuo stipulato tra le parti presenti elementi di indetermi- natezza, e segnatamente laddove il giudice di primo grado osserva che “sulla presunta indeterminatezza degli interessi corrispettivi il CTU ha concluso che, dalla ricostruzione del piano di ammortamento originario e di quello predi- sposto, applicando la variabilità del tasso corrispettivo, è stato possibile ac- certare che il contenuto della clausola degli interessi pattuita nel contratto non presentava elementi di indeterminatezza, poiché dalla sua analisi si con- figurava un contenuto univoco contenente la puntuale specificazione e de- terminabilità del tasso di interesse”. In particolare, le appellanti deducono che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Roma, “le condizioni contrattuali relative alla determinazione del tasso d’interesse del contratto de quo siano del tutto illegittime anche in ragione alla palese violazione dell’art. 1346 c.c.”, rinviando al riguardo “a tutto quanto già ampiamente spiegato nell’atto di citazione al punto 3”.

Nello svolgere la censura, in esame parte appellante richiama tutto quanto dedotto nell’introdurre il giudizio di primo grado, e disatteso dal giudice di prime cure.

Nello specifico, poi, rileva che “le clausole di determinazione dei tassi di interesse, pur apparendo di per se analitiche da un punto di vista matematico finanziario, sono state formulate con enunciati che non danno luogo ad un’univoca applicazione, ma richiedono la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportanti l’ap- plicazione di tassi di interesse diversi e pertanto, non determinate o deter- minabili nel loro oggetto cosi come richiesto dagli artt. 1418 e 1346 c.c. (cfr. artt. 3, 4, 8 del contratto di mutuo)”. Nel caso in esame, tuttavia, i parametri di riferimento utilizzati per pervenire al tasso applicato nella determinazione della quota di interessi di ciascuna rata sono tutti specificamente determinati nel contratto di mutuo sottoscritto dalle odierne appellanti.

Infatti, in tale contratto sono univocamente deter- minate le condizioni contrattuali e il piano di ammortamento allegato è stato anch’esso sottoscritto dalle parti.

Dunque, l’ammontare delle rate e la com- posizione delle stesse per interessi e capitale erano ben noti alle odierne appellanti sin dalla stipula del contratto.

In altri termini, non si pongono problemi di determinatezza delle pattuizioni contrattuali:

infatti, una volta raggiunto l’accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito e sul rimborso mediante un numero predefi- nito di rate costanti, la misura della rata discende matematicamente dagli indicati elementi contrattuali.

Dunque, il rimborso di un mutuo acceso per una certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate co- stanti, può avvenire soltanto mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto richiede semplice- mente che siano identificati i criteri oggettivi in base ai quali fissare, anche facendo ricorso a calcoli di tipo matematico, l’esatto contenuto delle obbli- gazioni dedotte, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità, men- tre non rileva la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale ne’ la perizia richiesta per la sua esecuzione (cfr. Cass. civ., Sez. III, Nel caso in esame, il piano di ammortamento, allegato al contratto di mutuo e sottoscritto dalle parti, fornisce una dettagliata rappresentazione dei costi del finanziamento e delle modalità di restituzione (importo, numero e perio- dicità delle rate), essendo dunque predeterminato l’ammontare da corrispon- dere ratealmente in sede di restituzione. In particolare, la modalità di deter- minazione della quota interessi di ciascuna rata (interessi su capitale residuo) è chiaramente determinata.

Né è possibile affermare che le regole di trasparenza richiedano la prospet- tazione di regimi finanziari alternativi, non oggetto di proposta né di tratta- tiva, o la discussione critica del regime finanziario applicato.

3. Con il secondo motivo di appello si censura l’integrale condanna delle attrici al pagamento delle spese di lite, ponendo a carico delle stesse anche le spese di c.t.u. In particolare, le odierne appellanti deducono che “Ai fini della soccombenza, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rilevare l’esito del giudizio nel suo complesso”, e quindi “avrebbe dovuto valutare la pro- posta transattiva fatta da parte attrice con la previsione della rinuncia al giu- dizio, la compensazione delle spese legali nonché l’accollo per intero delle spese di CTU”. Il motivo è privo di pregio.

Nel porre le spese del giudizio integralmente a carico di parte attrice il giu- dice di primo grado ha fatto applicazione della regola della soccombenza, di cui all’art. 91 c.p.c., avuto riguardo alla ritenuta infondatezza delle domande proposte da.

Non è dato compren- dere per quale ragione, a seguito di una valutazione complessiva dell’esito giudizio, che ha visto integralmente soccombenti le attrici, il giudice mono- cratico del Tribunale di Roma avrebbe dovuto procedere a una regolazione delle spese di lite disattendendo il principio della soccombenza, senza che, peraltro, parte appellante deduca che, nel caso in esame, fosse integrata alcuna delle fattispecie in cui è possibile disporre, in tutto o in parte, la com- pensazione delle spese del giudizio. Neanche è possibile dedurre che la appellata non avrebbe aderito alla proposta transattiva formulata dalle odierne appellanti, dovendosi semmai ha rilevato il giudice di primo grado, nella motivazione della decisione appellata, infatti, “Alla luce di tale perizia, che rendeva assolutamente insus- sistenti le ragioni in fatto e in diritto espresse dalle attrici, questo Giudice, all’udienza fissata per la discussione della CTU tentava una conciliazione in- vitando le parti a voler formulare una proposta conciliativa che avrebbe suc- cessivamente valutato ai fini di questo giudizio. Occorre dare atto che parte convenuta provvedeva a formulare la proposta nei seguenti termini:

‘1) formale rinuncia della parte attrice agli atti ed alle azioni;

2) spese di CTU a carico integrale della parte attrice;

3) rifusione delle spese di lite del presente giudizio in favore della nella misura di € 1.800,00 oltre accessori di legge’.

Parte attrice non formulava alcuna proposta nei termini assegnati, limitandosi a dichiarare in udienza di essere disposta ad abbandonale la lite con la com- pensazione integrale delle spese di causa ad esclusione di quelle liquidate al CTU.

” Non merita censura, pertanto, la condotta processuale della che, con- venuta in giudizio dalle odierne appellanti e avendo dovuto sostenere le spese dello stesso, in cui è stata anche espletata una c.t.u. contabile, ha ritenuto di non abbandonare il giudizio senza almeno un contributo per le spese legali, richiesto in misura inferiore al compenso spettante in applica- zione dei medi della Tariffa e di quanto liquidato dal giudice con la sentenza appellata.

possono dedurre che, a seguito delle risultanze sfavorevoli della c.t.u., avrebbero tentato, invano, di definire bonariamente il giudizio con la rinuncia allo stesso, ma che la parte conve- nuta ha opposto un rifiuto ingiustificato, e che ciò doveva essere valutato attentamente dal giudice di prime cure nella liquidazione delle spese.

Le odierne appellanti deducono – in buona sostanza – di avere introdotto il giudizio senza avere adeguatamente valutato la fondatezza dei propri as- sunti, avvedendosi soltanto all’esito della c.t.u. disposta nel corso dello stesso dell’infondatezza della domanda di accertamento e di condanna alla ripetizione di indebito proposta.

Senza che, peraltro, nel caso in esame gli parte attrice non avrebbe potuto condurre prima dell’introduzione del giudizio.

4. In conclusione, l’appello proposto da avverso la sentenza n. 12296/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 17.8.2023 deve essere rigettato.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell’attività difensiva espletata dalle parti, anche in ragione della decisione della causa alla prima udienza di trattazione.

La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all’art. 13, co. 1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall’art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.

PNOMERAGIONE_SOCIALE

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede:

rigetta l’appello proposto da avverso la sentenza n. 12296/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, il 17.8.2023;

condanna , in solido tra loro, a rimborsare alla le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;

dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Roma, 20.1.2025 IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE NOME COGNOME NOME COGNOME de Courtelary

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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