N. R.G. 6574/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6574/2023 tra appellante appellati
Oggi 14 novembre 2024 ad ore 12,55 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:
Per ’avv. COGNOME NOME il quale precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello;
Per l’avv. COGNOME la quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione;
si dà inizio alla discussione orale;
entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi contestando quelli avversari per quanto già dedotto in atti;
entrambi i procuratori si rimettono al Giudice per la liquidazione delle spese.
Il TRIBUNALE dato atto si ritira in camera di consiglio per la decisione;
all’esito dà lettura alle parti presenti della sentenza che viene immediatamente depositata in allegato al presente verbale ai sensi e per gli effetti dell’art. 281 sexies c.p.c. Il Giudice dott. NOME COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA Seconda Sezione Civile In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1963_2024_- N._R.G._00006574_2023 DEL_14_11_2024 PUBBLICATA_IL_14_11_2024
Nella causa civile in II grado iscritta al n. RG 6574-2023 decisa ex art. 281 sexies c.p.c. alla odierna udienza del 14/11/2024, e promossa da:
C.F. – P. Iva ), con sede in Minturno (LT) INDIRIZZO INDIRIZZO nella persona dell’Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del foro di Cassino ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Scauri di Minturno INDIRIZZOINDIRIZZO giusta procura in calce all’atto di citazione in appello depositato telematicamente in data 22.12.2023;
-appellante- CONTRO (P.IVA ), con sede in Falconara Marittima (AN), INDIRIZZO in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Senigallia (AN), INDIRIZZO giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 23.01.2024;
-appellata- OGGETTO: “appello avverso la sentenza n. 237/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona, dott. in data 18.05.2023, depositata ex art. 133 c.p.c. in data 23.05.2023 (R.G. n. 1625/2022) e non notificata:
opposizione a D.I. n. 281/2022 emesso dal Giudice di Pace di Ancona in data 4.04.2022 avente ad oggetto il pagamento della somma di €. 4.124,82”
CONCLUSIONI
All’odierna udienza del 14/11/2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 281/2022 (R.G. n. 430/2022) del 4/04/2022, depositato in pari data, il Giudice di Pace di Ancona ingiungeva a in persona del legale rappresentante p.t., di pagare nel termine di quaranta giorni dalla notifica, in favore della ricorrente in persona del legale rappresentante, la somma di € 4.124,82 oltre spese e interessi, derivante dal mancato pagamento della fattura n. 533 del 6.10.2020 emessa per la fornitura di merce (cfr. ricorso monitorio).
Con atto di citazione in opposizione dell’1.06.2022, notificato a mezzo pec in pari data, proponeva tempestiva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo chiedendo al Giudice di Pace di Ancona la revoca del d.i. opposto e nel merito il rigetto delle pretese di cui al ricorso perché infondate in fatto e diritto e comunque non provate (cfr. conclusioni rassegnate a pag. 3 dell’atto di citazione in opposizione in atti).
La difesa della società opponente, in sintesi, contestava e negava di essere debitrice della in quanto non aveva mai ricevuto alcuna merce dalla società opposta.
Riteneva, infatti, che nel DDT della merce non vi era alcuna firma per ricevuta riconducibile al personale della opponente.
Direttamente alla prima udienza del 20.07.2022 si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, affermando che:
– la merce oggetto del decreto ingiuntivo (“catarifrangente antiselvaggina blu completo di sistema per l’installazione”) era stata regolarmente consegnata presso l come indicato nel preventivo sottoscritto dalla opponente e mai disconosciuto;
– la fattura oggetto del ricorso monitorio risaliva all’anno 2020 e, pur essendo regolarmente pervenuta alla opponente, la prima contestazione era stata sollevata solo con la presente opposizione e non in precedenza, in occasione dell’invio di diversi solleciti di pagamento.
La difesa di chiedeva -quindi- l’accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni:
“Piaccia On.le Giudice di Pace di Ancona, contrariis reiectis:
NEL MERITO:
-rigettare l’opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n°281/2022 emesso dal Giudice di Pace di Ancona in data 04/04/2022, in quanto infondata sia in fatto, che in diritto per i motivi di cui tutti alla narrativa e conseguentemente confermare in toto il predetto decreto monitorio;
-condannare parte opponente al risarcimento del danno per lite temeraria
ex art. 96 c.p.c. per i motivi tutti di cui sopra, da liquidarsi d’ufficio in via equitativa;
IN INDIRIZZO
si chiede che il Giudice adito voglia ordinare alla società opponente ex art. 210 e 212 c.p.c, la produzione delle proprie scritture contabili relative all’anno 2020 onde verificare se la fattura oggetto del decreto monitorio sia stata contabilizzata e ciò per gli effetti di cui all’art. 2710 c.c.
Il tutto con vittoria di spese, compenso professionale e rimborso forfettario 15%”” (conclusioni rassegnate alle pagg. 4-5 della comparsa cit.).
All’udienza del 7.10.2022 il Giudice di Pace rinviava la causa all’udienza del 16.12.2022 concedendo termine fino all’udienza per il deposito delle memorie istruttorie ex art 320 c.p.c. A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 16.12.2022, con ordinanza n. 13/2023 del 18.01.2023, il Giudice di Pace, ritenuta la causa documentalmente istruita, non ammetteva le prove richieste dalle parti nelle memorie istruttorie, e rinviava la causa all’udienza del 7.04.2023, con termine sino alla stessa per il deposito di memorie conclusionali. All’udienza del 07.04.2023 i difensori delle parti depositavano le note conclusive e il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione.
Con sentenza n. 237/2023 depositata in data 23.05.2023, il Giudice di Pace di Ancona rigettava l’opposizione proposta da contro perché infondata;
confermava il decreto ingiuntivo n. 281/2022 e condannava la società opponente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’opposta.
Il Giudice di Pace, nella motivazione, ha testualmente affermato che:
– “L’opposizione non è fondata e va rigettata.
– Il d.i. veniva concesso sulla base di una fattura emessa nell’ambito di una vendita di un catarifrangente antiselvaggina.
– La consegna della merce avveniva presso il Magazzino del centro di manutenzione INDIRIZZO di Teramo.
– La in questa sede contesta l’avvenuta consegna a proprio favore, nonostante ci sia un preventivo da lei sottoscritto per accettazione.
Va detto che detto preventivo non viene impugnato, né viene disconosciuta la sottoscrizione.
Pertanto deve darsi per ammesso l’esistenza di un accordo scritto tra le parti.
– La circostanza poi che il materiale sia stato consegnato presso un magazzino va ricondotta al fatto che quest’ultima aveva appaltato alla dei lavori di ripristino urgente delle condizioni di sicurezza e di manutenzione lungo le strade del Centro RAGIONE_SOCIALE di Teramo, ed altre strade, come dal contratto depositato dalla stessa parte ricorrente.
– Risulta quindi logico e conseguente che il catarifrangente oggetto della fattura azionata sia stato consegnato presso il magazzino del centro di manutenzione B di Teramo, che risulta l’appaltatore delle opere e che aveva dei centri di stoccaggio per il materiale.
– Nessuna valenza può rivestire, di conseguenza, la mancata riconducibilità all’opponente della firma apposta sul documento di trasporto, proprio per i motivi di cui sopra.
– È necessario ricordare che nei casi si faccia valere un credito, è sufficiente che il creditore dimostri l’esistenza dello stesso ed il mancato adempimento del debitore.
Spetterà, all’inverso, a quest’ultimo, dare la prova dell’inesatto o del mancato adempimento di controparte, oppure dell’impossibilità sopravvenuta di adempiere alla propria obbligazione, o ancora dell’estinzione del credito.
– L’opposizione in definitiva va rigettata.
– Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e liquidate sulla base del DM 1472022, tenendo conto dell’importanza dell’affare, delle questioni trattate, del decisum come da dispositivo” (cfr. motivazione pagg. 3-4-5 sentenza in atti).
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21/12/2023 ha proposto appello avverso la citata sentenza, chiedendo l’accoglimento delle seguenti e testuali conclusioni:
“piaccia all’On.le
Tribunale adito, previa ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalla con sue note istruttorie depositate il 16/12/22, ribadite nelle note autorizzate depositate il 07/04/23, apportare alla sentenza del Giudice di primo grado le modifiche richieste con i singoli motivi di appello e in riforma totale della sentenza impugnata, ancora rigettare la domanda di pagamento di cui al ricorso per D.I. n. 281/22 del G.d. INDIRIZZO Ancona perché del tutto infondate, in fatto e in diritto, e comunque non provate e, per l’effetto, condannare la alla restituzione ed immediato pagamento a favore della appellante della somma di € 7.480,79 oltre agli interessi commerciali sulla sorte capitale di € 5.3149,35 e gli interessi legali sulle altre somme.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio” (conclusioni rassegnate a pag. 10-11 dell’atto di citazione in appello).
L’impugnazione della sentenza si fonda sui seguenti motivi di appello:
1) “errata ricostruzione del fatto:
malgoverno delle prove”.
L’appellante contestava la consegna della merce, affermando di non averla mai ricevuta, nonostante l’apparente ordinativo della merce dato dalla sottoscrizione e accettazione del preventivo;
l’opposta, a fronte della contestazione dell’opponente in merito alla mancata consegna della merce, non aveva prodotto in giudizio alcuna prova volta a dimostrare l’effettiva avvenuta consegna del materiale di cui al preventivo del 15.11.2019 alla essendosi limitata a produrre il DDT relativo a “catarifrangente antiselvaggina di colore blu completo di sistema per l’installazione” dal quale risultava che era stato emesso in data 23.10.2017 e che il cliente e destinatario della merce ivi riportata era l Adriatica e che il luogo di consegna era il magazzino RAGIONE_SOCIALE” Teramo. L’appellante aveva preso possesso del cantiere solo il 16.09.2019 a seguito della sottoscrizione del relativo contratto con l e i lavori furono ultimati il 9.06.2021, come da certificato di ultimazione dei lavori allegato.
Quindi aveva errato il giudice di prime cure nell’affermare che “la circostanza che il materiale sia stato consegnato presso un magazzino ricondotta al fatto che quest’ultima aveva appaltato alla dei lavori di ripristino urgente delle condizioni di sicurezza … come da contratto depositato dalla stessa ricorrente”.
2) “violazione di legge:
violazione dell’art. 2697 c.c. e dei relativi principi giurisprudenziali”.
Il Giudice di Pace avrebbe erroneamente effettuato una inversione dell’onere della prova affermando che sarebbe a carico dell’opponente “dare la prova dell’inesatto adempimento di controparte”.
L’opponente – appellante ha eccepito che, a fronte della negazione da parte della della esecuzione della prestazione da parte della quest’ultima, ai sensi dell’art. 2967 c.c., aveva l’onere di provare l’esatto adempimento della prestazione di cui chiedeva il pagamento e di dimostrare quindi l’avvenuta consegna della merce, che non poteva essere quella consegnata presso il magazzino di Teramo il 23.10.2017, ovvero due anni prima rispetto al preventivo sottoscritto tra le parti e datato 15.11.2019 con prima fattura datata 18.11.2019 e seconda fattura azionata datata 6.10.2020 (cfr. atto di citazione in appello). Con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 23.01.2024, si è costituita formulando le seguenti e testuali conclusioni:
“Piaccia all’Ecc.mo Tribunale di Ancona, contrariis reiectis:
In via preliminare:
-dichiarare inammissibile l’appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ancona n. 237/23, ex art. 348 bis cpc, per i motivi tutti descritti nel presente atto;
-dichiarare comunque inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ancona n. 237/23 emessa il 23/05/2023, ex art.342 cpc, per i motivi tutti descritti nel presente atto;
Nel merito:
-rigettare in ogni caso l’appello proposto dalla avverso la sentenza del Giudice di Pace di Ancona n. 237/23 emessa il 23/05/2023 in quanto infondato sia in fatto che in diritto per i motivi tutti esposti nel presente atto” (conclusioni formulate a pag. 13 della comparsa).
Alla prima udienza del 04/04/2024, su richiesta delle parti veniva fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. l’udienza del 14.11.2024.
Si giungeva all’odierna udienza del 14.11.2024 senza lo svolgimento di attività istruttoria.
L’appello proposto da è infondato e pertanto va rigettato e la sentenza impugnata va confermata alla luce delle motivazioni che seguono.
Si perviene a tale conclusione in ragione delle considerazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
I due motivi posti a fondamento dell’appello vengono trattati congiuntamente vista la connessione delle questioni trattate.
Dalla istruttoria svolta e quindi dalla documentazione prodotta nel giudizio risulta che:
Con preventivo del 11.11.2019 avente ad oggetto “catarifrangente antiselvaggina blu completo di sistema per l’installazione”, inviava a un preventivo di € 4.105,50 oltre iva al 22% al netto dello sconto del 15%;
tra le condizioni di vendita indicate nel preventivo di spesa era previsto, oltre al pagamento del su citato importo mediante bonifico bancario, la destinazione della merce presso l questo preventivo è stato sottoscritto per accettazione dalla (la circostanza è pacifica perché non contestata oltre che risultante per tabulas);
quindi è pacifico che fra la società intercorso un contratto di vendita avente per oggetto l’acquisto del catarifrangente antiselvaggina blu completo di sistema per l’installazione (doc. n. 2 all.to fasc. monitorio e doc. n. 1 all.to memoria ex art. 320 cpc dell’opposta).
La fattispecie va inquadrata nell’alveo dell’art. 1376 c.c., secondo cui “nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, la consegna, che “non può non concretarsi, laddove l’acquirente non abbia già la disponibilità del bene, in una attività materiale, non può farsi coincidere con l’effetto traslativo del contratto, costituendo un obbligo ulteriore e specifico del venditore, come facilmente si evince dalla sua esplicita enucleazione ad opera della legge (art.1476 cod. civ.; cfr. Cass 2008 n. 1960).
Nella vendita ad effetti reali, una volta concluso il contratto, l’acquirente consegue immediatamente, e senza necessità di materiale consegna, non solo la proprietà ma anche il possesso giuridico (“sine corpore”) della “res vendita”, con l’obbligo del venditore di trasferirgli il possesso materiale (“corpus”), che si realizza con la consegna e che, quanto al tempo della sua attuazione, ben può essere regolato dall’accordo dell’autonomia delle parti. (cfr. fra le tante in motivazione Cass, n. 569/2008).
Nel caso di specie con la stipula del contratto del 15/11/2019 (a seguito della sottoscrizione del preventivo del 11/11/2019) la odierna opponente è senza dubbio divenuta proprietaria del su citato bene.
L’accordo delle parti prevedeva che il bene venisse consegnato presso l Tale consegna è stata indicata nel preventivo sottoscritto per accettazione dalla opponente e quest’ultima non lo ha mai disconosciuto, né ha mai chiesto (neppure in sede stragiudiziale) la risoluzione del contratto per inadempimento per asserita mancata consegna del bene presso il luogo pattuito.
Pertanto, quando, come nel caso di specie, dal contratto risulta il luogo della consegna presso un terzo, deve ritenersi che le parti abbiano inteso che a carico del venditore sussiste l’obbligo di provvedere alla consegna presso il luogo indicato.
L’opponente – odierno appellante doveva – quindi- contestare e dimostrare che la consegna del bene da parte della era avvenuta in violazione degli accordi contrattuali (ovvero avrebbe dovuto contestare l’omessa consegna del bene presso la sede quale inadempimento contrattuale).
Invece la contestazione dell’opponente ha riguardato la mancata consegna del bene presso di sé, e non la mancata consegna del bene presso l luogo contrattualmente pattuito.
E’ documentalmente provato l’esistenza di un accordo scritto tra le parti che ha comportato l’acquisto e il trasferimento della proprietà del bene da parte dell’acquirente con obbligo di pagamento del prezzo.
Il contratto si è pacificamente concluso e quindi ai sensi dell’art. 1376 c.c. l’opponente è divenuta proprietaria del bene;
vi è stato il trasferimento della proprietà di questo bene in capo all’opponente mediante la consegna presso il terzo indicato (circostanza quest’ultima mai contestata né in questa sede, vedasi atto di citazione in opposizione, né in sede stragiudiziale.
Infatti, la società non ha mai contestato nulla con riferimento alla omessa consegna del bene a seguito del pacifico ricevimento delle fatture e dei diversi solleciti di pagamento né ha mai chiesto la risoluzione del contratto.
Non solo, la , a seguito del ricevimento della fattura n. 797 del 18/11/2019 originariamente emessa dalla appellata per il pagamento del presso, la società opponente ha chiesto l’applicazione dello sconto concordato con mail del 06/10/2020 senza nulla dire con riferimento alla consegna del bene.
A seguito della citata mail la provvedeva allo storno richiesto della citata fattura e procedeva alla emissione della fattura n. 533 del 2020 rimasta impagata; cfr. doc. nn. 3, 4 e 5 allegati alla memoria di cui all’art. 320 c.p.c. della odierna appellata).
Vista l’assenza di contestazione relativa alla omessa consegna presso l non vi era l’obbligo processuale del venditore di dare la prova dell’effettiva consegna al terzo.
Per cui ogni contestazione sul punto è del tutto ininfluente (ad abundantiam va evidenziato che non vi è alcuna prova dell’attinenza del bene per cui è causa con il contratto stipulato fra l’odierna opponente e in data 05/09/2019 e terminato secondo quanto emerge dal doc. n. 4 prodotto dall’opponente in data 15/09/2022.
Mentre appare evidente che il DDT n. 736 del 23.10.2017 prodotto nel giudizio di I grado dalla difesa di parte appellante in allegato alla memoria istruttoria ex art. 320 c.p.c., sub doc. n. 2, non può essere con evidenza riferito al contratto per cui è causa del 15/11/2019 e fra l’altro in esso viene indicato come cliente l e non la.
Ne consegue l’inammissibilità delle prove per testi articolate nella su citata memoria e correttamente non ammesse dal Giudice di Pace.
Viste le deduzioni difensive dell’appellante appare doveroso evidenziare che nel preventivo del 11/11/2019 è riportato il CIG n. NUMERO_DOCUMENTO che viene poi inserito nella fattura n. 533 del 2020 azionata in sede monitoria;
il n. CIG del DDT del 2017 è assolutamente diverso).
Quindi l’opposizione proposta da è stata correttamente rigettata perché infondata.
In conclusione -dunque- l’appello va integralmente respinto e la sentenza appellata confermata stante l’infondatezza di tutti i motivi addotti.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano in favore della parte appellata ex D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (ed in via equitativa in assenza di nota spese), come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia (per cui lo scaglione di riferimento è quello fino ad E. 5.200,00), in relazione ai parametri medi e alle attività processuali effettivamente svolte (per cui l’importo relativo alla fase “trattazione-istruzione” non viene liquidato in assenza della relativa attività e quello relativo alla fase decisoria liquidato al 50% in ragione della mera attività di discussione orale imposta dal rito decisionale prescelto). Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N 6574/2023, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:
Visto l’art. 281 sexies c.p.c. RIGETTA l’appello proposto da avverso la sentenza n. 237/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona perché infondato per le causali di cui in motivazione;
per l’effetto, CONFERMA la sentenza n. 237/2023 emessa dal Giudice di Pace di Ancona ivi appellata, CONDANNA la società appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che si liquidano – per le causali di cui in motivazione- in E. 1275,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, se dovuti, come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Ancona, 14/11/2024
Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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