REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 391/2019 pubblicata il 10/05/2019
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C. dell’anno 2013 promossa
DA
XXX SPA IN PROPRIO E QUALE MANDATARIA (C.F.), con il patrocinio dell’avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
PARTE ATTRICE CONTRO
YYY SPA (C.F. ), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l’azione ex 1669 cc).
CONCLUSIONI
All’udienza del 06/11/2018 le parti hanno concluso come da verbale d’udienza qui richiamato e trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2013 la XXX SPA, in opposizione al decreto ingiuntivo n. /2013, notificatole in data 27.11.2013, chiedeva:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE: di dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Terni, con declaratoria a conoscere della causa del Tribunale Civile di Roma e, per l’effetto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto invalido e/o inammissYYYle, poiché emesso da organo incompetente;
2) IN VIA PRINCIPALE: di accertare e dichiarare l’inesistenza e/o invalidità del decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto, revocarlo;
2) NEL MERITO: di accertare e dichiarare l’inammissYYYlità e/o infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, per l’effetto, revocarlo;
3) IN VIA RICONVENZIONALE: di accertare e condannare la YYY al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da ZZZ, in conseguenza del grave inadempimento della prima, da quantificarsi come indicato nella narrativa del presente atto e degli altri scritti difensivi e/o come ritenuto provato e/o secondo giustizia, con gli interessi e la rivalutazione dal dì della domanda e, nella denegata ipotesi di riconoscimento di somme in favore della YYY, disporre la compensazione delle stesse con il maggior credito vantato da ZZZ o comunque fino a concorrenza per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
Con vittoria di spese competenze ed onorari.
A sostegno delle proprie domande deduceva i seguenti motivi:
1) Incompetenza territoriale del giudice adito come risulta dal contratto di appalto stipulato fra le parti in data 4.10.2010 che prevede, in via esclusiva, la competenza del Foro fi Roma;
2) Inesistenza e/o invalidità del decreto ingiunto per violazione dell’art. 641 c.p.c. per mancata indicazione dei “giusti motivi” per la riduzione del termine – venti giorni della notifica del presente decreto” – per proporre opposizione, nonché per violazione dell’art. 156, comma 2 c.p.c. poiché privo dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo;
3) Carenza di legittimazione della YYY per intervenuta cessione di azienda alla *** spa con atto del 21.1.2011 comprendente anche il contratto di appalto stipulato con la parte opponente;
4) Inesistenza del credito della YYY in quanto il pagamento della fattura è stato richiesto solo in data 2.7.2013, oltre due anni dalla risoluzione del contratto per fatto e colpa della YYY. In ogni caso, la fattura non avrebbe valore probatorio in merito alla pretesa creditoria nell’ambito del giudizio di opposizione in quanto l’opponente avrebbe dovuto fornire gli elementi dimostrativi della pretesa. In ogni caso, anche se si ritenesse fondato il credito, la YYY non ha mai presentato tutta al documentazione di legge, quale il DURC obbligatorio per legge.
5) Sulla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno pari ad euro 3.602.952,73 corrispondente alla maggiore somma versta da ZZZ al nuovo aggiudicatario in conseguenza del grave inadempimento della YYY per l’esecuzione dei lavori, nonché pari ad euro 6.212.219,00 a titolo di mancato conferimento ed avvio delle operazioni di trattamento del rifiuto *** utilizzato nei processi di termovalorizzazione dell’impianto ed euro 7.743.151,00 a titolo di mancata rendita da produzione di energia elettrica. In subordine chiedeva che gli importi riconosciuti alla YYY venissero compensati con il maggior credito vantato dalla parte opponente a titolo di risarcimento del danno.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.5.2014 la YYY SPA chiedeva:
1) di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di XXX spa, dichiarando inammissibile l’opposizione e definitivo il decreto ingiuntivo n. /2013;
2) di rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte opponente;
3) di accertare la fondatezza del credito della YYY spa, confermando il decreto ingiuntivo opposto o, comunque, condannando l’opponente al pagamento della somma di euro 498.811,95, oltre interessi legali, interessi moratori ex rt. 4 d.lg.s n. 231/2002 a decorrere dal 16 giugno 2011 fino al soddisfo;
4) Di rigettare la domanda riconvenzionale di parte opponente in quanto infondata.
A sostegno delle proprie domande ed eccezioni deduceva:
1) la carenza di legittimazione ad agire in capo alla XXX spa in quanto titolata ad agire sarebbe la sola società ZZZ srl subentrata alla società *** firmataria del contratto di appalto con la YYY spa. Il decreto ingiuntivo veniva infatti emesso solo nei confronti di ZZZ srl, unico soggetto investito dell’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, pertanto, visto il disposto degli artt. 77 e 81 c.p.c., la XXX non poteva agire né “in proprio” né quale mandataria di ZZZ srl in quanto il rilascio di un mandato con rappresentanza non è utile a conferire al mandatario la legitimatio ad causam essendo necessario un mandato che conferisca potere rappresentativo anche con riferimento al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Il mandato conferito ad XXX, invece, non ha portata sostanziale ma solo processuale con l’effetto di rendere invalida la procura alle liti.
2) L’infondatezza della eccepita incompetenza territoriale del giudice adito in quanto la pretesa creditoria della YYY spa trova origine nel recesso da parte di ZZZ srl dal contratto di appalto stipulato fra le parti e dalla sottoscrizione dello “stato consistenza lavori” del 18 febbraio 2011 che costituisce l’unico valido presupposto negoziale ed il titolo di credito sorto in favore della convenuta. Pertanto, non essendo più in vigore il contratto sottoscritto fra le parti viene meno la deroga pattizia alla competenza territoriale contenuta nel contratto stesso.
3) L’infondatezza della rilevata inesistenza e/o invalidità del decreto ingiuntivo per omessa motivazione in merito alla riduzione dei termini per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c., in quanto sussiste un contrasto giurisprudenziale in merito alla necessità di motivare tale riduzione da parte del giudice del monitorio e, comunque, l’opponente non ha subito alcuna lesione del proprio diritto di difesa.
4) L’infondatezza della eccepita carenza di legittimazione attiva della YYY spa, in quanto la cessione dell’azienda alla *** spa avveniva dopo la comunicazione del recesso da parte di ZZZ dal contratto di appalto e pertanto la cessione dell’azienda non ha riguardato il suddetto contratto e, comunque, il credito azionato in monitorio non è fondato sul contratto ma bensì sullo stato di consistenza dei lavori redatto in contraddittorio in data 18 febbraio 2011. In ogni caso, la cessione riguarderebbe solo le prestazioni ancora da eseguire, non essendovi peraltro prova che dell’azienda ceduta avesse fatto parte anche il credito in questione. Ad ogni modo sia la cessione aziendale ovvero dei crediti derivanti dal contratto dalla YYY spa in favore della *** spa devono ritenersi inefficaci in quanto non autorizzate da ZZZ srl ai sensi dell’art. 116, 117 e 118 del d.lgs. n. 163/2006. come anche l’obbligo di motivazione
5) L’infondatezza della eccepita inesistenza del credito della YYY spa in quanto il credito azionato tra origine dal citato “stato di consistenza lavori” approvato dallo stesso direttore dei lavori ex art. 138 del d.lgs. n. 163/2006 e che, comunque, il DURC doveva essere acquisito d’ufficio dalla stazione appaltante come previsto delle circolari ministeriali in materia.
6) L’inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto non collegata al petitum dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo della YYY e comunque infondata in assenza di colpa della YYY spa che, a sua volta, ha subito le illegittime conseguenze dell’informativa antimafia poi annullata in via definitiva dal Consiglio di Stato. La domanda è poi inammissibile per genericità ed omesso assolvimento dell’onere della prova,.****
Con ordinanza del 26.6.2015 veniva dato atto della regolarizzazione della costituzione di parte opponente ex art. 182 c.p.c., veniva rinviata al merito l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata da parte opponente e veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato avanzata da parte opposta.
Rinviato il giudizio più volte per motivi d’ufficio, con ordinanza del 7.6.2017, il precedente giudice assegnatario rigettava la richiesta istruttoria di parte opponente e rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 17.4.2018.
Assegnato il procedimento allo scrivente in data 16.2.2018, la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 6.11.2018.
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Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di incompetenza per territorio avanzata da parte opponente nel ricorso introduttivo.
L’eccezione è fondata.
Invero, l’art. 28 c.p.c., sotto la rubrica “Foro stabilito per accordo delle parti” dispone testualmente quanto segue: “La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell’art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”.
Inoltre, l’art. 29 c.p.c., sotto la rubrica “Forma ed effetti dell’accordo delle parti”, prevede poi quanto segue: “L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto. L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”.
Nel caso di specie, nel contratto per l’affidamento dell’appalto per cui è causa (cfr. doc. 1 fasc. opponente) le parti concordavano espressamente che “per qualsiasi controversia relativa al presente contratto si stabilisce la competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma”.
Dunque, nel caso di specie le parti avevano espressamente indicato il Foro di Roma quale “foro convenzionale”, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c.
Com’è noto, costituisce consolidato orientamento della Corte Suprema che, per “controversie derivanti dal contratto” o “relative al contratto”, devono intendersi tutte quelle che hanno origine dal contratto come fatto storico, non rilevando la natura eventualmente extracontrattuale dell’azione, né il fatto che i soggetti della causa siano parzialmente diversi dalle parti del contratto.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “Dire, infatti, “tutte le controversie derivanti dal contratto o relative al contratto” equivale ad assumere come oggetto di regolamentazione tutte le controversie che in qualsiasi modo abbiano a che fare con il contratto in senso statico e dinamico (cioè nel corso della sua esecuzione), questo essendo il senso dell’inerenza. Di modo che il contratto non assume necessariamente la funzione di fatto costitutivo dell’azione, che, quindi, debba essere di fonte contrattuale, bensì quella di fatto statico o dinamico in riferimento al quale debba essere insorta la controversia” (Cass., SS.UU., 24906/2011, cfr, anche Cass. n. 24869/2010 secondo cui “…La clausola con la quale le parti di un contratto demandino ad un foro convenzionale “tutte le controversie inerenti il contratto”, e non già le sole controversie “fondate sul” o “scaturenti dal” contratto, deve essere interpretata nel senso che attraverso essa le parti abbiano inteso derogare alla competenza ordinaria sia per le controversie in cui il contratto sia fonte della pretesa, sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo della pretesa, congiunto ad altri. Ne consegue che ove una delle parti invochi contro l’altra tanto la responsabilità aquiliana quanto quella contrattuale, fondandole ambedue sui medesimi fatti materiali, resta devoluta alla competenza del foro convenzionale sia l’azione contrattuale, sia quella extracontrattuale” e Cass. n. 1962/2000 ove si afferma che “L’accordo con il quale le parti di un rapporto contrattuale stabiliscono convenzionalmente il foro territorialmente competente a conoscere <<ogni eventuale controversia riflettente i rapporti regolati dal presente contratto>> è applicabile a tutte le controversie a qualsiasi titolo connesse con l’operatività del contratto stesso (nella specie, la S.C. in sede di regolamento di competenza ha ritenuto operante la clausola anche in relazione all’azione revocatoria ordinaria)” (Cass. 1962/2000).
Pertanto, la tesi difensiva di parte opposta – secondo cui la pretesa creditoria della YYY spa trova origine nel recesso da parte di ZZZ srl dal contratto di appalto stipulato fra le parti e dalla sottoscrizione dello “stato consistenza lavori” del 18 febbraio 2011 che costituisce l’unico valido presupposto negoziale ed il titolo di credito sorto in favore della convenuta – non può essere condivisa.
Infatti, la presente controversia, avente ad oggetto il credito azionato da parte opposta, trae indiscutibilmente origine dal predetto contratto di appalto stipulato fra le parti in data 4 ottobre 2010 ove era apposta la clausola derogativa della competenza (cfr. doc. 1 fasc. opponente): lo “stato di consistenza lavori”, redatto in data 18 febbraio del 2011 nel contraddittorio delle parti, consegue proprio dall’esecuzione – seppur parziale – del predetto contratto di appalto e, quindi, la YYY doveva agire presso il foro convenzionalmente indicato dalle parti per il recupero del suo incontestato credito.
Ciò posto, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, la revoca quest’ultimo.
E’ ben vero che, ai sensi dell’art. 279, 1° comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa”.
Senonché, tale norma non può trovare applicazione nell’ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo.
Infatti, la giurisprudenza prevalente ha sempre sostenuto che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare sia l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest’ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 – Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio. 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile , sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una sentenza.
Inoltre, la tesi in esame è già stata seguita anche dalla Corte di Cassazione la quale, in una fattispecie successiva alla predetta modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, in motivazione ha affermato testualmente quanto segue: “Il primo motivo – con il quale si deduce la violazione dell’art. 279 cod. proc. civ., giacchè il Tribunale avrebbe deciso la questione di competenza con sentenza anzichè con ordinanza, come imposto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che ha sostituito il citato art. 279, comma 1 e modificato il n. 1) del comma 2 – è infondato; infatti, la previsione della forma terminativa dell’ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod. proc. civ., non si applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell’autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594 ).
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dall’attore-opponente:
– dev’essere dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di Terni ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di ROMA;
– per l’effetto, dev’essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev’essere revocato;
– infine, dev’essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di ROMA, ai sensi dell’art. 50 c.p.c.
Tenuto conto dei rilievi svolti, restano assorbite e superate le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti.
In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., la convenuta-opposta dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo secondo i parametri medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria relative allo scaglione di valore compreso tra euro 260.000,01 ed euro 520.000,00, ridotti anche oltre al 50% attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. /2013 R.G., nel contraddittorio delle parti:
1) dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di TERNI ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di ROMA e, per l’effetto, dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Terni n. /2013 che, pertanto, revoca.
3) fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di ROMA.
4) condanna parte convenuta-opposta, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare a parte attriceopponente le spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 5.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%) iva e cpa come per legge Terni, 10.5.2019
Il Giudice dott.
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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