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Codice Civile
Codice Penale

Contratto poi dichiarato nullo, danno non in re ipsa

Possessore di un bene, che sia stato acquisito in forza di un contratto poi dichiarato nullo, il danno non è in re ipsa ma va provato.

Pubblicato il 23 August 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1576/2022 pubblicata il 03/08/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 200200/2007 promossa da:

XXX, YYY, ZZZ, KKK, JJJ, AAA, BBB, CCC, DDD, rappresentati e

difesi, giusta procura in margine all’atto introduttivo, dall’ Avv.to

ATTORI contro

EEE C,F. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico con il patrocinio dell’Avv.

CONVENUTO/I

E

FFF, GGG, HHH, III (eredi di LLL, erede di GGG); – MMM, NNN, JJJ, OOO (erede di PPP, erede di GGG), QQQ, RRR (eredi di GGG), rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall’Avv.to

CONVENUTI

SSS (erede di PPP, erede di GGG)

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno evocato in giudizio i convenuti in epigrafe indicati, eredi di GGG nonché EEE, contestando la nullità e l’efficacia dell’atto di compravendita a rogito del Notaio n. 32264 del 27.10.2004, con il quale veniva ceduta, senza valido titolo per trasferire, secondo le prospettazioni, a favore del EEE, la proprietà esclusiva dell’intera camera rurale e la relativa area antistante, con intervenuta modifica anche delle aree di confine in danno della loro proprietà, affinchè potessero ottenere una pronuncia diretta all’accertamento della proprietà per successione a titolo particolare ed al conseguente ripristino dell’esatto confine, alla restituzione del 50% della camera rurale, alla creazione dell’accesso al pozzo, ed alla condanna del EEE al risarcimento di tutti i danni la liquidarsi in via equitativa. Assumevano gli attori che il fu MMM, lasciava ai propri figli, *** ed ***, un terreno con fabbricati annessi, in Gaeta, Loc. S. Vito Fg. part., con testamento pubblico del 4.6.1942, per Notaio Dott., registrato il 2.7.1942 al n. e trascritto al n. presso la Conservatoria di S. Maria Capua Vetere. Deducevano che a ciascun figlio veniva assegnata per testamento la metà del detto fondo con parte del fabbricato rurale la cd “ camera rustica” ed il pozzo ivi esistente, pur rimanendo l’intera proprietà catastalmente indivisa, il cui confine veniva delimitato con “cippi”, stradello e muretto. Proseguivano esponendo che i germani, di comune accordo, avevano fatto apporre i pali della linea elettrica al confine delle proprietà. Deducevano gli attori, quali eredi di JJJ, di essere subentrati con successione nel possesso della consistenza immobiliare come descritta, utilizzando la metà del fabbricato rurale con la relativa area antistante sino al muretto, nonché il pozzo, ricadente nella proprietà di GGG. Evidenziavano che in data 7.10.2004 con n. 163899/04 ( prto. LT 0163899) LLL, erede di ***, ha proceduto ad effettuare il frazionamento del terreno indiviso in 2 quote, non rispettando, secondo le prospettazioni, l’effettiva assegnazione testamentaria, data l’assenza della menzione del diritto di proprietà degli attori sulla metà della camera rurale e il terreno antistante, ricaduti interamente nelle particelle n. 316, 317 e 318 (di proprietà dei convenuti), oggetto, di successivo atto di vendita a Rogito del Notaio del 27.10.2004, Rep. 32264, Racc. 8605 a favore di EEE. Deducevano che l’acquirente, poneva in essere una serie di atti in danno alla loro proprietà, apponendo una recinzione su margine del viottolo, inglobandolo nella proprietà esclusiva, impedendo l’accesso al pozzo attraverso la realizzazione di una recinzione. Evidenziavano, altresì, che dalla visura catastale, le particelle loro assegnate (313,314 e 315), risultavano per errore di proprietà nella misura dei 3/6 di GGG (deceduto). Esponevano di aver tentato bonari componimenti, anche a mezzo di sopralluogo avvenuto il 12.7.2006, ove tutte le parti convenute ( eredi di GGG e l’acquirente EEE) riconoscevano i diritti di proprietà degli attori, con impegno alla rettifica dell’atto di compravendita a rogito del Notaio del 27.10.2004, dei relativi aggiornamenti catastali ed al ripristino dello stato dei luoghi con contestuale arretramento della rete divisoria all’altezza dei pali dell’Enel. Evidenziavano, che vi era stato solo l’aggiornamento catastale diretto alla divisione della camera rurale in 2 porzioni, risultando tuttavia gli stessi ancora intestati al EEE. Contestavano, pertanto la nullità e l’inefficacia dell’atto notarile di vendita.

Concludevano chiedendo “ accertare che gli istanti, unici eredi JJJ hanno sempre posseduto come, in precedenza ha fatto il loro dante causa a seguito di acquisto, per testamento del genitore MMM, terreno con sovrastante porzione di “camera rurale” pari alla metà, in Gaeta, loc. San Vito, ex part. N. 72- Fg. 14, confinante da un lato con la proprietà ***, *** e strada vicinale e che si estende fino alla linea mediana del viottolo (rasola), contiguo al terreno di proprietà di EEE, nonché fino ad accorpare porzione di “camera rurale”, oggi in catasto Part. 325 . F. 14, con antistante striscia di terreno, delimitata da muretto, oggi in catasto Part. 327-Fg. 14; riconoscere il diritto di proprietà in capo agli istanti, per successione a titolo di eredità e per usucapione del suindicato immobile, nonché la comproprietà del pozzo, così come assegnato, al loro dante causa, JJJ, con testamento, da MMM; dichiarare la nullità o comunque l’inefficacia dell’atto di vendita per Notaio dott. rep. n.32264/racc. n.8605 dell’immobile, terreno agricolo, con sovrastante “camera rurale”, in Gaeta, loc. S. Vito in Catasto terreni, al Fg. 14, Part. n.316 ( ex 72/d) , n.317 ( ex 72/e), n.318( ex 72/f), in quanto i venditori, eredi di GGG, non avevano valido titolo per trasferire a EEE, la proprietà esclusiva dell’intera camera rurale (distinta, oggi, in Catasto, al Fg. 14, Part. n.325, e n.326) nonchè l’area antistante l’ingresso della porzione della camera rurale di proprietà degli istanti ( oggi, in Catasto, al Fg. 14, Part. n.327); di dichiarare in via subordinata, la nullità o l’inefficacia dell’atto di vendita per Notaio  rep. 32264- racc. 8605 del 27.10.2004, per non aver i venditori, eredi GGG, mai posseduto l’intera camera rurale di proprietà degli istanti, tutt’oggi entrambi, nel pieno rispetto del possesso degli istanti; – accertata l’occupazione della zona di confine, e di terreno degli istanti, da parte di EEE, condannare quest’ultimo al rilascio ed al ripristino, a sue spese della linea di confine, mediante l’arretramento della rete con i paletti, sulla linea mediana del viottolo (rasola), all’altezza del centro dei pali dell’Enel, ovvero nella posizione di giustizia nonché a lasciare un accesso al pozzo; condannare EEE al risarcimento dei danni, per illegittima e perdurante occupazione, subiti dagli istanti, da liquidarsi in via equitativa, il tutto nell’ambito di competenza del Giudice Adito ( per un valore allo stato non superiore ad € 26.000,00); ordinare al Conservatore dei RR.II. ed al Dir. dell’Ag. del Territorio competente di procedere alla cancellazione della trascrizione dell’impugnato atto di vendita, per Notaio, rep. n.32264/racc. n.8605, del 27/10/2004, ed alle trascrizioni conseguenti alla sentenza, il tutto a spese dei convenuti”

Alla prima udienza veniva dichiarata la contumacia dei convenuti in giudizio, poi revocata con ordinanza del 14.4.2008 a seguito di avvenuta costituzione.

Infatti, con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio il Sig. LLL, giusta procura speciale ed affari ( Rep. 95583, Racc. 14177 Notaio Dott.) prodotta in atti rilasciata dagli eredi di GGG, deducendo che effettivamente la proprietà ereditata dai germani Alessandro e JJJ veniva posseduta in modo indiviso dagli stessi, attraverso coltivazione del fondo, ognuno per la metà e con il possesso del 50 % della camera rurale e l’utilizzo del pozzo entrambi situati nel terreno di Alessandro. Evidenziava che il pozzo, dopo la morte di Alessandro, stante la ritenuta pericolosità, veniva coperto con un coperchio di cemento armato occultato con terreno. Confermava l’avvenuta stipula dell’atto notarile, con il quale egli stesso, in rappresentanza di tutti gli eredi, stante l’allegata procura speciale, cedeva a favore di EEE, la consistenza immobiliare ricevuta per testamento, evidenziando la presenza di due errori, ovvero l’assenza della dicitura “diritti al 50 % della camera rurale”, quale errore di trascrizione del notaio, stante la presenza del preliminare di vendita, e la dimenticanza dell’indicazione del viottolo antistante la camera rurale. Deduceva di essersi immeditatamente attivato, appena venuto a conoscenza dell’errore, formalizzando la propria disponibilità al ripristino dello status quo ante, attraverso una serie di raccomandate prodotte in atti. Evidenziava, che nonostante i solleciti, la rettifica dell’atto di compravendita non era avvenuta a causa della volontà di EEE. Deduceva di non aver dato incarico al frazionamento precedente all’atto di compravendita disconoscendo genericamente la firma apposta sull’istanza. Concludeva chiedendo, stante la ritenuta mancanza di responsabilità a suo carico, per gli errori contenuti nell’atto di compravendita del Notaio, l’imputazione della responsabilità al EEE, quale unico responsabile dei danni procurati agli eredi di JJJ.

Si costituiva in giudizio anche il convenuto EEE, contestando integralmente la domanda attorea e chiedendone il rigetto. Deduceva l’assoluta buona fede dello stesso, acquirente dell’immobile per cui è causa, soggetto terzo rispetto le parti comuniste-ereditarie. Contestava specificatamente l’eccezione del pozzo, stante la vigenza della legge Galli, ritenendo tutte le acque demanio pubblico, evidenziando, altresì, la chiusura ultratrentennale del pozzo. Contestava la genericità della domanda rispetto la nullità ed efficacia dell’atto notarile, evidenziando la disponibilità a modificare la linea di confine in caso di positivo accertamento in corso di giudizio. Concludeva contestando la richiesta di risarcimento del danno, stante la dedotta buona fede e l’assoluta mancanza del nesso di causalità tra evento e danno.

La causa istruita documentalmente, attraverso prova testi e CTU, interrotta stante l’avvenuto decesso del convenuto LLL, veniva riassunta con la costituzione in giudizio di tutti i convenuti, tranne SSS, erede di PPP, deceduta nelle more del procedimento (9.6.2008), che veniva dichiarato contumace. La causa veniva per la prima volta assunta in decisione all’udienza del 2.5.2017, successivamente a seguito di ordinanza di remissione sul ruolo, la causa veniva definitivamente assunta in decisione all’udienza del 13.5.2021, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

L’azione proposta dagli attori è diretta ad accertare il possesso in capo agli stessi del terreno con porzione di camera rurale pari alla metà della stessa, sita in Gaeta, loc. S. Vito, in catasto terreni, come da successivo frazionamento, al FG. 14 , Part. n. 313, 314 e 315 con relativo riconoscimento del diritto agli istanti per successione a titolo di eredità e per usucapione, dell’immobile e del pozzo, come assegnato dal loro dante causa JJJ e per l’effetto dichiarare la nullità o l’inefficacia del contratto di vendita a rogito del Notaio, rep. 32264, racc. 8605 del 27.10.2004, con il quale i convenuti eredi di GGG, cedevano l’immobile terreno agricolo sito in Gaeta, loc. S. Vito, in catasto terreni FG. 14 , Part. n.316 ( ex 72/d) , n.317 ( ex 72/e), n.318( ex 72/f),con la piena proprietà della sovrastante casa rurale ( oggi in catasto al Fg. 14 partt. 325-326), in favore dell’altro convenuto EEE, nonchè dell’area antistante l’ingresso della porzione della camera rurale di proprietà degli istanti ( oggi, in Catasto, al Fg. 14, Part. n.327) e l’uso del pozzo, ritenendo di non averne titolo, chiedendo il ripristino dello status quo ante all’atto notarile per cui è causa, il relativo risarcimento dei danni per occupazione illegittima e le conseguenti trascrizioni alla conservatoria.

Orbene parte attrice chiede una pronuncia accertativa del diritto di proprietà per successione a titolo di eredità e per intervenuta usucapione della porzione di fabbricato rurale, la relativa area antistante e della comproprietà del pozzo, ceduto, senza titolo, al convenuto EEE per effetto del frazionamento ritenuto non corretto, prodromico e recepito dell’atto notariale di cui chiedono la dichiarazione di nullità o l’inefficacia.

Gli attori producono, a sostegno della propria domanda il testamento pubblico del 4.6.1942, per Notaio Dott. G., pubblicato il 28.6.1942, registrato, presso Ufficio del Registro di Formia, il 2.7.1942 al n. 18 e trascritto presso la Conservatoria di S. Maria Capua Vetere al n. 12762, con il quale MMM, lascia ai due figli, Damiano ed Alessandro, il terreno con sovrastante corpi accessori, sito in Gaeta, loc. San Vito, Fg. 14 part. 72, ove veniva precisato che la metà del fondo confinante con la proprietà ***, *** e strada vicinale era assegnato a Damiano, mentre l’altra metà confinante con ***, ***, strada vicinale e fossato era assegnata ad Alessandro, altresì, veniva lasciato ad entrambi la “camera rustica” e il pozzo esistente sul fondo. La proprietà veniva di fatto divisa, attraverso cippi di confine, stradello e muretto, apposto dai germani, risultando catastalmente intestata ad entrambi pro-quota sino al 7.10.2004. Veniva, altresì, prodotta in atti dichiarazione di successione del 3.1.1977 registrata a Formia il 10.1.1977, con la quale veniva data prova, a seguito dell’avvenuto decesso del loro dante causa, JJJ, il trasferimento dei diritti indivisi per ½ del terreno sito in Gaeta, contrada S.Vito, distinto al Fg. 14 part. 72 per cui è causa. Infine, veniva allegato atto di frazionamento prot. 163899 del 7.10.04, con il quale LLL, erede di GGG, avrebbe dato mandato, pur se genericamente disconosciuto in giudizio, al tecnico per il frazionato dell’originaria particella indivisa, 72 in più particelle, ossia la n. 313, 314 e 315 assegnata agli attori (eredi di JJJ) e la n. 316, 317 e 318, assegnata ai convenuti ( eredi di GGG) ed oggi di proprietà del EEE, senza menzionare il diritto di proprietà del 50% della camera rurale, della relativa area antistante e la comproprietà del pozzo insistente sulla sola proprietà convenuta. Ciò determinando, secondo le prospettazioni, nel successivo atto di compravendita, concluso nel 2004, l’erroneo trasferimento anche della proprietà a loro assegnata ( 50% del fabbricato rurale, area antistante e comproprietà pozzo). Gli attori hanno allegato le visure catastali comprovanti le relative proprietà. Risulta altresì, prodotto, successivo aggiornamento catastale, intervenuto dopo il sopralluogo sui fatti di causa ante-giudizio del 12.7.2006 per il quale è stato redatto verbale sottoscritto da tutte le parti in causa e non disconosciuto, e nel quale risulta accatastata sia la camera rurale nella misura del 50% individuata con la particella 325 ( secondo le prospettazioni di proprietà degli attori), la particella 326 ( secondo le prospettazioni di proprietà dei convenuti, ora di EEE) e l’area annessa al fabbricato rurale individuata con la particella 327. Ciò detto, la domanda di parte attrice risulta meritevole di parziale accoglimento.

Orbene, nei fatti per cui è causa con il testamento in atti, ex art. 734 il testatore, MMM, ha provveduto a ripartire i beni tra gli eredi impedendo, di fatto, il sorgere dalla comunione, assegnando il terreno identificato al Fg. 14 part. 72, per metà, indicandone gli esatti confini, agli attori ( eredi Damiano) e per l’altra metà ai convenuti ( eredi Alessandro), assegnando, altresì, la camera rurale al 50% tra le parti ed il pozzo in comproprietà. Rilevante giurisprudenza, condivisa, evidenzia che quando il testatore provvede alla ripartizione in quote tra gli eredi del suo patrimonio immobiliare, individuando i beni destinati a far parte di ciascuna di esse, come nei fatti per cui è causa, non si configura l’ipotesi della cosiddetta divisione regolata (art. 733 cod. civ.), che ricorre se il “de cuius” si limita a dettare norme per la formazione delle porzioni nello scioglimento della comunione ereditaria, in previsione del sorgere di tale status per effetto dell’apertura della successione, bensì si verte in tema di cosiddetta “divisio inter liberos” (art. 734 cod. civ.), ossia di divisione fatta dal testatore attraverso la specificazione dei beni destinati a far parte di ciascuna quota, che, avendo effetto attributivo diretto dei beni al momento dell’apertura della successione, impedisce il sorgere della comunione ereditaria ed il conseguente compimento di operazioni divisionali. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15501 del 14 luglio 2011).

Tuttavia, la particella assegnata dal de cuius, ossia part. 72 Fg. 14, necessitava del successivo frazionamento al fine di consentire il perfezionamento della titolarità. Detto frazionamento risulta effettuato solo in data 7.10.2004, per altro in modo erroneo, come riconosciuto da tutte le parti, nel verbale sopralluogo ante causa del 12.7.2006, a seguito del quale veniva concordato il ripristino dello stato dei luoghi con contestuale correzione del frazionamento e del successivo atto notarile, e confermato anche dal convenuto LLL nei propri scritti difensivi, nonché dai testi escussi in udienza e dalla espletata CTU. Invero, le parti ( LLL, n.q. di rappresentante degli eredi GGG, EEE, il tecnico di parte  EEE, *** e CCC, in rappresentanza degli eredi JJJ e il tecnico di parte ***) al sopralluogo del 12.7.2006, di cui come detto risulta allegato in atti verbale sottoscritto e non contestato o disconosciuto, rilevavano “le parti preso atto dello Stato dei luoghi, gli eredi di JJJ ribadiscono quanto già a suo tempo più volte contestato al EEE fin dall’acquisto, la cattiva apposizione della recinzione che non è apposta sull’esatto confine e cioè la proprietà è identificabile con la linea passata per la mezzaria dei pali di metallo posti a suo tempo dall’Enel per la fornitura dell’energia elettrica. Oltre a quanto sopra con la richiamata recinzione è stato escluso il diritto di attingere dell’acqua del pozzo ricadente nelle particelle degli eredi GGG. Inoltre si fa rilevare che il passaggio costituito che faceva di proprietà per raggiungere la metà del fabbricato rurale spettate agli eredi JJJ. Il signor EEE fa rilevare che allo stato attuale e fin dall’acquisto il pozzo e risulta coperto da lastra in calcestruzzo. La controparte eredi JJJ ribadisce che l’accesso al pozzo prima dell’apposizione della recinzione era perfettamente accessibile e l’apposizione della lastra in calcestruzzo facilmente rimovibile è stata apposta congiuntamente agli eredi GGG di comune accordo. Il signor *** conferma quanto ora assentito dal CCC. Dovrà essere ripristinato il varco per l’accesso e (omissis) al pozzo. Le parti riconoscono sui luoghi le dividendi materializzate fin dai JJJ e *** e confermano tali dividendi. Dovrà essere espletata da parte da parte dei tecnici la verifica della rete apposta dal signor EEE nel caso di cattiva ubicazione non corrispondente a quanto sempre posseduto tra le parti che cioè il centro dei pali Enel, il signor EEE a sua cura e spese provvederà alla ricollocazione delle stesse in posizione corretta, impegnandosi fin d’ora ad eseguire l’esatta collocazione entro inoltre il 15 ottobre 2006. Il signor EEE già nel corso del sopralluogo ha incaricato il suo tecnico di fiducia di procedere alla redazione di tutti gli atti di aggiornamento catastali e conseguenti al fine di ripartirsi l’esatta situazione dei luoghi anche catastalmente. Dette operazioni dovranno essere espletate entro il 30 luglio 2006 ivi compreso l’atto di rettifica notarile. Il signor EEE insiste apporvi salvo complicazioni. Si specifica e si definisce fin d’ora che le spese per la l’accatastamento completo anche di procedura docfa e il frazionamento per scorporare la zona di proprietà degli eredi JJJ mediante la quale si accede alla metà di loro pertinenza sono tutte a carico del signor EEE ivi compresi diritti tutti i …(omissis)… per ripristinare l’esatta dividente sui luoghi. Sono comprese quindi non escluse tutte le spese conseguenti per la rettifica notarile. Tutte le operazioni sopracitate sono finalizzate alla rettifica del precedente atto notarile di compravendita tra eredi GGG e il signor EEE”.

Dalla documentazione in atti, pertanto, risultano riconosciute ante causa le pretese attoree, confermate dal convenuto LLL nei propri scritti difensivi, ove espressamente rileva l’erroneo accatastamento delle consistenze patrimoniali ricevute dal de cuius MMM a favore dei figli *** e ***, precisando, altresì, come anche l’atto notarile intercorso con il convenuto acquirente EEE, sia gravato da errore, per non aver riportato il trasferimento della quota pari al 50% della casa rurale e dei diritti sul pozzo, con l’esatta linea di confine tra le proprietà delle parti. Tale avvenuto riconoscimento risulta, altresì, provato, dalla corrispondenza prodotta in atti dal convenuto LLL, diretta proprio alla correzione degli errori già detti, ed azionati dagli attori con il presente giudizio, nonché dal preliminare di vendita ( allegato da parte attrice) ove vengono indicati anche, quali oggetto di trasferimento, la parte di terreno (metà) con l’esatta individuazione nelle proprietà confinanti e i diritti pari alla metà della camera rurale ivi esistente, non accatastata. Il detto preliminare risulta sottoscritto dai convenuti LLL e EEE, non contestato né disconosciuto.

Circostanze, le quali, risultano ulteriormente provate e confermate dalle evidenze istruttorie.

Infatti tutti i testi escussi i Sig.ri ***, il geometra *** e ***, confermano la proprietà/possesso in capo agli attori ( eredi JJJ) del 50 % del fabbricato rurale con relativa area antistante, l’ubicazione della linea di confine tra i fondi individuata dai pali Enel, così come concordato dai germani eredi Alessandro e Damiano, sostitutivi dei “cippi” con l’esistenza di uno stradello “rasola”, allo stato attuale inglobato nella proprietà del EEE per effetto dell’apposta recinzione oltre il confine delineato dai germani deceduti. Confermano, infine anche l’esistenza del vecchio pozzo sulla proprietà del GGG ma utilizzato, come da testamento, anche dagli eredi di JJJ, ivi confermando anche l’avvenuta apposizione di copertura in calcestruzzo amovibile per ragioni di sicurezza.

Ulteriore conferma della fondatezza delle domande attore deve essere individuata nella CTU che questo giudice ritiene rilevante ai fini del decidere in quanto tecnicamente supportata ed adeguatamente motivata.

Il consulente incaricato, Geometra, rileva “il primo frazionamento dell’anno 2004 è stato eseguito per riportare in mappa la linea di divisione tra i terreni assegnati ai due figli di MMM JJJ e GGG come vedremo appresso questo non si è dimostrato corretto poiché non riportava il fabbricato rurale esistente sul quale entrambi gli eredi avevano diritto.” Il consulente, pertanto, conferma l’avvenuto frazionamento in modalità non corretta rispetto alle disposizioni testamentarie e quanto posseduto dagli eredi. Prosegue specificando, che seppur vero che il detto frazionamento individua le particelle assegnate a ciascuna parte, “in catasto terreni al foglio 14 del Comune di Gaeta particella 72 prende dei nuovi identificati la proprietà di Annunziata di parte attrice ex JJJ prende i numeri di mappa 313, 314 e 315 di cui 314 corrisponde alla fascia stradale mentre la proprietà EEE, di parte convenuta ex GGG, prende i numeri di mappa 316 317 e 318 di cui 317 corrisponde alla fascia stradali” non individua il fabbricato rurale, il cui accatastamento avviene, come rilevato dal consulente incaricato, solo con il successivo frazionamento, astrattamente in esecuzione del verbale di sopralluogo del luglio 2006, al quale, secondo gli accordi avrebbe dovuto seguire anche la rettifica dell’atto notarile. Il CTU incaricato rileva, “ successivamente con il frazionamento e tipo mappale (inserimento e mappa di un fabbricato) del 13/12/2006 n. 69.749 si è frazionata l’area di sedime del fabbricato rurale esistente con le rispettive corti di attinenza e stradello di accesso. Dall’esame di questo frazionamento e tipo mappale riscontriamo..(omissi)… si rileva la costituzione della particella 327 del foglio 14 di Gaeta di aree 0,30 (m q 30) che rappresenta il passaggio per raggiungere la porzione di fabbricato rurale corrispondente alla camera rurale spettante alla parte attrice cioè agli eredi JJJ contraddistinto con la particella 325; introduzione mappa dell’intero fabbricato rurale suddiviso in due specifiche ed indipendenti porzioni corrispondente a due distinte camere rurali con rispettive corti di pertinenza distinte con numeri di mappa 325 di proprietà di parte attrice, eredi di JJJ e numero di mappa 326 di proprietà di parte convenuta GGG ora di proprietà EEE.” Evidenzia, pertanto, la non correttezza del primo frazionamento e la correttezza solo tecnica del secondo, non essendo seguito dalla modifica dell’atto notarile, risultando infatti le particelle intestate al EEE.

Pertanto, conclude, precisando che “ va eseguito un atto di rettifica dell’atto di compravendita sopra indicato per intestare correttamente la porzione di fabbricato rurale con le rispettive pertinenze alla parte attrice cioè gli eredi di *** corrispondente la particelle distinte con i numeri di mappa 327 di aree 0,30, terreno riguardante il passaggio e il numero di mappa 325, camera rurale e corte di pertinenza”.

Ciò detto, in parziale accoglimento della domanda attorea, questo giudice accerta la proprietà in capo agli attori istanti delle particelle 313, 314, 315, 325 e 327 e Fl. 14 Comune di Gaeta relative, alla proprietà assegnata nel testamento, alla camera rurale, corte di pertinenza e stradello, per successione testamentaria e per l’effetto deve ordina al convenuto EEE la rettifica dell’atto notarile così come indicato dal CTU in risposta al quesito n. 2 nella consulenza in atti, diretta alla intestazione delle particelle distinte con i numeri di mappa 327 di aree 0,30, terreno riguardante il passaggio e il numero di mappa 325 camera rurale e corte di pertinenza, con le conseguenti trascrizioni.

In ordine al pozzo, il CTU rileva il mancato riscontro sui luoghi del “vecchio pozzo” per cui è causa, ma di un nuovo pozzo realizzato dal EEE. Orbene, il pozzo oggetto di causa, come detto, è stato espressamente indicato nel testamento dal de cuius MMM, ed assegnato in comproprietà agli eredi. Dall’esame della documentazione in atti e dall’espletata istruttoria, risulta provata l’esistenza del pozzo sulla proprietà assegnata agli eredi GGG, sempre utilizzata dagli attori, come confermato dall’escussione testi, poi coperta per ragioni di sicurezza da un coperchio in calcestruzzo amovibile, circostanza ulteriormente confermata nel verbale di sopralluogo del 12.7.2006 redatto tra le parti e non contestato o disconosciuto, nel quale proprio il convenuto EEE rileva l’esistenza del pozzo con la relativa copertura. Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il Sig. EEE deve essere condannato al ripristino dell’accesso al vecchio pozzo in favore di parte attrice.

In ordine all’individuazione dell’esatta linea di confine tra le parti, questo giudice condivide le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU incaricato, tecnicamente motivate e supportate. Il Geometra rileva, confermando le deduzioni attoree, uno sconfinamento, se pur di poco rilievo, della recinzione apposta dal EEE, rispetto a quanto concordato tra i germani defunti. Attesta, infatti rispetto ai pali di legno Enel esistenti “la posizione dei pali si discosta poco dall’allineamento i pali che costituiscono la recinzione” evidenziando concludendo “Tenendo presente l’allineamento tra i due pali Enel, la recensione posta dal signor EEE, considerando l’asse dei pali il legno infissi nel terreno occupa circa 2 mq e ½”.

Pertanto, deve accogliersi la domanda attorea di individuazione della linea di confine come indicato dal CTU, con arretramento della recinzione di circa mq 2 e ½ in favore della proprietà di parte attrice, e per l’effetto deve condannarsi il convenuto EEE all’arretramento della recinzione con il rilascio di parte del fondo attoreo come individuato dal CTU per circa mq 2 e ½.

Non merita accoglimento la richiesta attorea di risarcimento del danno, in quanto la parte non ha neppure allegato un qualsivoglia danno subito per il mancato od il parziale godimento della striscia di terreno in contestazione.

Sul punto va detto che una parte della giurisprudenza è favorevole alla configurabilità, in casi come quello di specie, di un danno “in re ipsa”. Deve, invece, ritenersi maggiormente condivisibile il contrapposto orientamento (Cass. 24 settembre 2009, n. 20608), secondo cui la violazione delle norme codicistiche sulle distanze legali ovvero della proprietà secondo le norme del codice civile, se legittima la condanna alla riduzione in pristino, non costituisce di per sé fonte di danno risarcibile, essendo al riguardo necessario che chi agisca per la sua liquidazione deduca e dimostri l’esistenza e la misura del pregiudizio effettivamente realizzatosi.

Il danno c.d. “in re ipsa”, infatti, appare scarsamente coerente col sistema di responsabilità aquiliana tracciato dal legislatore del 1942, in cui il danno risarcibile è il c.d. danno conseguenza, ossia il pregiudizio causalmente connesso alla violazione di una situazione giuridica soggettiva ritenuta meritevole di tutela (cfr. Cass., Sez. Un., 11 settembre 2008 nn. 26972-26975). Inoltre, il rimedio del risarcimento del danno mira, in generale, a garantire il ristoro integrale del pregiudizio sofferto, senza alcuna possibilità di locupletazione a favore del danneggiato che, quindi, in ogni caso deve dare modo al giudice di valutare la consistenza e l’entità del danno subito. D’altra parte, pur ammettendosi un danno “in re ipsa” nella sua ontologica esistenza, difetterebbe nel caso di specie ogni prova (anche solo a livello presuntivo) o allegazione da parte del danneggiato che si è limitata a genericamente dedurre nel proprio atto di citazione un danno da mancato godimento dell’area quale posto auto. Altresì, nei fatti per cui è causa, il convenuto EEE risulta acquirente terzo in buona fede in forza del contratto di acquisto da rettificare con l’emananda sentenza. Sul punto, giurisprudenza condivisa precisa che il possessore di un bene, che sia stato acquisito in forza di un contratto poi dichiarato nullo, resta soggetto ai principi generali fissati dagli artt. 1147 e 1148 c.c. con la conseguenza che, ove sussista la buona fede, da presumersi, alla data dell’acquisto, la buona fede non deve ritenersi esclusa dalla mera proposizione della domanda ed il possessore sarà tenuto a restituire i frutti solo a partire dalla data della domanda. Il danno non è in re ipsa ma va provato. ( Corte di Cassazione, ordinanza 19.7.2019 n. 19502). Il danno, non risulta provato nel presente giudizio.

La domanda va, dunque, rigettata

Quanto alle deduzioni di parte conventa (EEE) circa la carenza di interesse in relazione al pozzo stante il regime pubblico di tutte le acque sotterranee , introdotto dalla l.36/1994 abrogata e sostituita dalla L. 152 /2006, dobbiamo rilevare che trattasi di pozzo di antica fattura sicuramente antecedente alla data del testamento (04.06.1942) epoca in cui era consentito l’attingimento dell’acqua dai pozzi per uso domestico senza autorizzazione alcuna , e poiché il testamento assegna la comproprietà del pozzo e non soltanto una servitù di attingimento è irrilevante verificare l’uso effettivo che di tale pozzo attualmente possono fare i comproprietari ; per cui l’eccezione non può trovare accoglimento , eccezione peraltro non coltivata nelle memori conclusionali.

.Quanto alle diverse responsabilità dei convenuti , è evidente come parte venditrice sia incorsa in un errore , errore peraltro immediatamente riconosciuto , ma che non poteva essere sanato stante l’indisponibilità dell’acquirente alla rettifica.

Anche l’acquirente deduce la sua perfetta buona fede, senonché , dobbiamo rilevare che non risulta contestata la circostanza che nel preliminare i diritti da cedere fossero stati individuati correttamente e per errore non correttamente riportati nell’atto di vendita . Si aggiunga che nel verbale sottoscritto in data 12.07.2006, il EEE riconosceva i buoni diritti degli attori impegnandosi a sua cura e spese sia a correggere il frazionamento che l’atto notarile .

In sostanza le spese della procedura sono addebitabili per intero al comportamento del EEE, che non ha ottemperato al proprio obbligo .

Non rileva la circostanza che il venditore potesse essere più attento al momento della stipula a verificare l’operato del tecnico (il cui incarico ha disconosciuto) ed il contenuto dell’atto , in quanto il regime delle spese legali è diverso da quello della responsabilità concorrete per danni, domanda che nello specifico è stata rigettata .

Le spese della procedura e della CTU sono poste definitivamente a carico di EEE , sia nei confronti degli attori che degli eredi di LLL i e per metà solidalmente a carico di FFF, GGG, HHH, III, MMM, NNN, JJJ, OOO, QQQ, RRR e SSS risultata soccombente.

Esse sono liquidate come da dispositivo -sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/14, tenuto conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero ed importanza delle questioni trattate e dell’istruttoria svolta, in favore del procuratore di parte attrice dichiarato antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona del dott., così provvede:

– Accoglie parzialmente la domanda attorea ed accerta la proprietà in capo a XXX, YYY, ZZZ, KKK, JJJ, AAA, CCC e DDD, BBB delle particelle 313, 314, 315, relative al terreno, nonché delle particelle 327 e 325 Fl. 14 Comune di Gaeta relative alla camera rurale, corte di pertinenza e stradello, per successione testamentaria, con le conseguenti trascrizioni;

– Condanna parte convenuta EEE, FFF, GGG, HHH, III, MMM, NNN, JJJ, OOO, QQQ, RRR e SSS alla o rettifica dell’atto del Notaio  n.  del 27.10.2004 così come indicato al quesito n. 2 della CTU, con intestazione delle particelle distinte con i numeri di mappa 327 di aree 0,30, terreno riguardante il passaggio e il numero di mappa 325 camera rurale e corte di pertinenza, in favore di parte attrice e il trasferimento delle restanti particelle, con ordine di eseguire le conseguenti trascrizioni;

o al ripristino dell’accesso al vecchio pozzo in favore di parte attrice;

o al ripristino della linea di confine come indicato dal CTU, con arretramento della recinzione di circa mq 2 e ½ in favore della proprietà di parte attrice.

– Rigetta la domanda di parte attrice di risarcimento del danno.

– Condanna parte convenuta EEE al pagamento delle spese di lite così liquidate in € 210,00 per spese, € 650,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria e € 900,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore di parte attrice dichiaratosi antistatario.

– Condanna parte convenuta EEE al pagamento delle spese di lite così cumulativamente liquidate in, € 650,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria e € 900,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a. in favore dei signori

FFF, GGG, HHH, III (eredi di LLL, erede di GGG); – MMM, NNN, JJJ, OOO (erede di PPP, erede di GGG), QQQ, RRR (eredi di GGG),

– Pone definitivamente a carico di parte convenuta EEE le spese di CTU, così come liquidate

, con rimborso alla controparte delle stesse se ed in quanto dalla stessa anticipate in tutto od in parte.

Latina, 3 agosto 2022

Il Giudice dott.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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