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Contributi dovuti alla Gestione Separata, prescrizione

Contributi dovuti alla Gestione Separata, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi.

TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO

Successivamente oggi, 03.08.2022, alle ore 09.00, il Giudice Onorario; visto il provvedimento di cui al verbale di udienza del giorno 05.07.2022 che dispone che l’udienza odierna si tenga con la modalità ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 221 della L. n. 77/2020 e s.m.i. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto; viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 21.07.2022;

visto che non risultano depositate e/o scaricate note di trattazione scritta da parte resistente;

decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell’art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.

Sono le ore 10.00

Il Giudice Onorario di Tribunale

 

TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Modena Dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 324/2022 pubblicata il 03/08/2022

nella causa iscritta al n° 218/2020 R.G., promossa da:

XXX

– ricorrente, con l’Avv. –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore

– resistente, con l’Avv. –

* * *

Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

IN PUNTO A: opposizione avverso l’avviso di addebito n., formato presso la sede I.N.P.S. di Modena in data 24.12.2018 e notificato tramite raccomandata al ricorrente in data 17.01.2020, recante intimazione di pagamento della somma di € 16.735,03 a titolo di contributi previdenziali obbligatori e relative sanzioni civili, dovuti alla Gestione Separata ex Lege 335/1995, per l’anno 2012.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mediante ricorso depositato in data 25.02.2020, il ricorrente Sig. XXX proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito n. , formato presso la sede I.N.P.S. di Modena in data 24.12.2018 e notificato tramite raccomandata al ricorrente in data 17.01.2020, recante intimazione di pagamento della somma di € 16.735,03 a titolo di contributi previdenziali obbligatori e relative sanzioni civili dovuti alla iscrizione d’ufficio del ricorrente, nella sua qualità di libero professionista, alla Gestione Separata ex Lege 335/1995, presso la Sede I.N.P.S. di Modena per l’anno 2012.

Il ricorrente eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto, l’erronea applicazione delle sanzioni comminate ed il fatto che l’opposto avviso di addebito risulta fondato su un’errata applicazione della normativa, nonché contrario a quanto sostenuto in Giurisprudenza; chiedeva, inoltre, sospendersi l’efficacia esecutiva dell’avviso di addebito in oggetto.

Letto il ricorso ed iscritto al n° 218/2020 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Dott.ssa fissava udienza di comparizione delle parti per il giorno 26.01.2021, sospendendo la provvisoria esecuzione dell’avviso di addebito opposto.

In data 16.01.2021 si costituiva l’I.N.P.S. contestando l’infondatezza delle contrarie eccezioni ed insistendo per il rigetto dell’avversa opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto.

La causa veniva assegnata al Giudice Dott..

All’udienza sopra menzionata i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti, contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedevano congiuntamente rinviarsi per decisione, con concessione di termine per il deposito di note. Il Giudice, previa dichiarazione di contumacia di parte S.C.C.I., rinviava per decisione al giorno 05.07.2022, con concessione del richiesto termine.

La causa veniva assegnata al Giudice Onorario di Tribunale Dott.ssa che la rimetteva in istruttoria ed all’uopo rinviava alla già fissata udienza del giorno 05.07.2022.

All’udienza suddetta, tenutasi con la modalità ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 221 della L. n. 77/2020 e s.m.i. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, viste le note depositate unicamente dal procuratore di parte ricorrente, la causa veniva rinviata per decisione al giorno 03.08.2022.

Terminata l’udienza sopra indicata, tenutasi con la modalità ex art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 221 della L. n. 77/2020 e s.m.i. e, quindi, con contraddittorio meramente scritto, il Giudice Onorario di Tribunale, viste le note depositate unicamente dal procuratore di parte ricorrente, si è riservato la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell’art. 429 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rilevato che il ricorso avverso l’avviso di addebito n., formato presso la sede I.N.P.S. di Modena in data 24.12.2018, è tempestivo, essendo stato lo stesso notificato al ricorrente tramite raccomandata in data 17.01.2020, ed essendo il ricorso stato depositato telematicamente in data 25.02.2020.

2. Ebbene, per quanto attiene alla eccepita prescrizione del credito contributivo dall’I.N.P.S. vantato, ritiene codesto Giudicante che la suddetta eccezione di prescrizione vada accolta, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.

Preliminarmente, occorre dare atto della ondivaga giurisprudenza sul punto che, in più occasioni, si è espressa in maniera discordante fino ad assumere, negli ultimi arresti, una posizione ferma e nettamente predominante in ordine, appunto, alla individuazione del termine di prescrizione.

Diversi orientamenti si sono, infatti, avuti sul punto della prescrizione, a partire dalle pronunce secondo le quali il termine decorre dalla presentazione della dichiarazione (ex multis, Cassazione, ordinanza 20.04.2016, n. 7836), a quelle secondo cui lo stesso decorre dalla data di scadenza del pagamento del contributo (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, sentenza 31.10.2018, n. 27950), fino a quelle che lo ritengono sospeso in costanza della mancata compilazione del quadro RR ritenendolo ipotesi di doloso occultamento del credito (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, 07.03.2019, n. 6677 e Tribunale di Bologna, sentenza emessa nel procedimento n. 596/2020 R.G.).

Tra tutti i predetti orientamenti, si ritiene di potere pacificamente individuare tale termine decorrente dalla data di scadenza del pagamento del contributo, dando in tal modo continuità ad uguale orientamento, ormai da considerarsi diritto vivente.

A suffragio di quanto argomentato, si veda la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, 23.02.2021, n. 4899, allorquando statuisce “L’inadempimento dell’obbligo di versare i contributi alla Gestione Separata I.N.P.S., si verifica nel momento in cui, alla scadenza fissata, il contribuente omette il versamento. Solo da quel momento I.N.P.S. può esercitare il suo diritto di credito, non essendo rilevanti né la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica), né l’epoca temporale per detto adempimento”. Ed ancora “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo“ (ex plurimis, Cassazione – Sezione Lavoro, 11.02.2021, n. 3367). Ancora, “In tema di contributi dovuti alla Gestione Separata, il termine di prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo“ (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, 09.07.2020, n. 14638). Ad abundantiam, “In tema di contributi a percentuale, posto che il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dall’avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito professionale, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini di pagamento per il versamento delle relative somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi“ (ex multis, Cassazione – Sezione Lavoro, 31.10.2018, n. 27950).

Dunque, nel caso di specie, essendo i contributi riferiti all’anno 2012, il termine di pagamento aveva scadenza in data 08.07.2013 e da tale data decorreva, quindi, la prescrizione.

Da quanto sopra argomentato, consegue inevitabilmente che l’atto interruttivo della prescrizione ricevuto mediante consegna della lettera raccomandata del 26.07.2018 di invito bonario al pagamento delle somme riferite ai contributi 2012 è da reputarsi del tutto intempestivo, escludendo anche, tutti i predetti elementi, che possa delinearsi, sul piano oggettivo, nel comportamento in concreto adottato dal ricorrente, l’intenzionale, doloso occultamento del debito contributivo in questione.

3. Infine, occorre considerare che l’opposizione all’avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, cosicché l’accertamento deve essere compiuto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell’onere della prova in forza delle quali, ex art. 2697 c.c., grava sull’Ente previdenziale l’onere di provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo (ex multis, Cassazione Civile, n. 5763/2002 e Cassazione Civile, n. 23600/2009).

A conferma di tutto quanto sopra dedotto, sovviene anche il consolidato orientamento del Giudice di legittimità allorquando sostiene che “Nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’I.N.P.S. l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva“(ex plurimis, Cassazione – Sezione Lavoro, n. 14965 del giorno 06.09.2012 e Cassazione – Sezione Lavoro, n. 22862 del 10.11.2010).

4. La declaratoria di prescrizione del credito contributivo vantato dall’I.N.P.S., esonera dall’esame delle ulteriori eccezioni delle parti in applicazione del principio processuale “della ragione più liquida”. Infatti la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole scrutinio – pur se logicamente subordinata -, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis, Cassazione-Sezioni Unite, n. 29523/2008; Cassazione-Sezioni Unite, n. 24882/2008; Cassazione, n. 21266/2007; Cassazione, n. 11356/2006; Tribunale di Belluno, 30.12.2013; Tribunale di Reggio Emilia, 29.11.2012; Tribunale di Piacenza, 22.11.2011, n. 885; Tribunale di Torino, 21.11.2010 n. 6709). Principio ribadito recentemente dalle Sezioni Unite allorquando statuiscono che “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al Giudice esaminare un motivo, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (CassazioneSezioni Unite, sentenza n. 9936 del giorno 08.05.2014; Cassazione, Sezione 6 – L, sentenza n. 12002 del 28.05.2014).

5. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: 1) delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata; 2) dell’importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell’affare; 3) delle condizioni soggettive del cliente; 4) dei risultati conseguiti; 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del giorno 08.03.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 96 del 26.04.2018, in vigore 27.04.2018).

In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle suddette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), e si determina in € 1.776,00 il compenso complessivo. A questo si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% (espressamente reintrodotto dall’art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta; esaminati gli atti ed i documenti di causa; consultata la normativa vigente; così provvede:

ACCOGLIE il ricorso in opposizione proposto dal ricorrente Sig. XXX avverso l’avviso di addebito n., formato presso la sede I.N.P.S. di Modena in data 24.12.2018 e notificato al ricorrente tramite raccomandata in data 17.01.2020 che, per l’effetto, viene dichiarato nullo ed annullato integralmente e dichiara non dovuti dal ricorrente all’I.N.P.S. i contributi.

CONDANNA parte resistente I.N.P.S. al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in € 1.776,00 per compensi, oltre contributo unificato, rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Modena, il giorno 03 agosto 2022.

Il Giudice Onorario di Tribunale

 

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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