REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
– SEZIONE LAVORO –
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa, all’esito dell’udienza del 14 Maggio 2020, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell’art. 83, comma 7, lett. h), del D.L. n. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L 24 aprile 2020 n. 27, come da verbale redatto in pari data, ha emesso ex artt. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA n. 1234/2020 pubblicata il 14/05/2020
Nella causa civile iscritta al n. del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2019 e vertente
TRA
XXX, nato a, c.f., residente in; YYY, nata a, c.f., residente in; ZZZ, nato a, c.f., residente in; KKK, nata a, c.f., tutti nella qualità di eredi di ***, nato a ed ivi deceduto in data, tutti elettivamente domiciliati in, presso lo studio dell’avv., che li rappresenta e difende per mandato allegato all’atto introduttivo del giudizio.
Ricorrenti
CONTRO
L’ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (I.N.P.S.), nonché quale mandataria della SOCIETÀ di CARTOLARIZZAZIONE CREDITI dell’I.N.P.S., (S.C.C.I. S.p.A.), ai sensi dell’art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio, n. del, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in, presso l’avvocatura provinciale dell’Istituto e rappresentati e difesi dall’avv., per mandato generale alle liti n. del, a rogito n. in Notar.
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. (già SE.RI.T. SICILIA S.p.A.), Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in, presso lo studio dell’avv., che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di risposta.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione a ruolo e cartelle di pagamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato l’1.07.2019, i ricorrenti nella loro qualità di eredi premettevano che a seguito di richiesta esitata il 22.05.2019 ricevevano dalla società di riscossione ulteriore copia degli estratti di ruolo relativi alla posizione personale del de cuius, attraverso i quali venivano a conoscenza dei seguenti atti:
a) cartella di pagamento n., ruolo n., relativa a contributi IVS per operai a tempo determinato, periodo di competenza 1998, pari ad € 13.840,25 oltre somme aggiuntive, aggio di riscossione, interessi di mora ed oneri accessori.
b) cartella di pagamento n., ruolo n., relativa a contributi IVS coltivatori diretti, periodo di competenza 1993, pari ad € 3.391,29 oltre somme aggiuntive, aggio di riscossione, interessi di mora ed oneri accessori.
c) cartella di pagamento n., ruolo n., relativa a contributi IVS per operai a tempo determinato, periodi di competenza 1999 e 2000, pari ad € 7.537,91 oltre somme aggiuntive, aggio di riscossione, interessi di mora ed oneri accessori.
d) cartella di pagamento n., ruolo n., relativa a contributi IVS coltivatori diretti, periodo di competenza 2001, pari ad € 3.152,18 oltre somme aggiuntive, aggio di riscossione, interessi di mora ed oneri accessori.
e) cartella di pagamento n., ruolo n. , relativa a contributi IVS coltivatori diretti, periodo di competenza 2003, pari ad € 3.620,54 oltre somme aggiuntive, aggio di riscossione, interessi di mora ed oneri accessori.
f) cartella di pagamento n., ruolo n., relativa a contributi IVS coltivatori diretti, periodo di competenza 2002, pari ad € 3.473,58 oltre somme aggiuntive, aggio di riscossione, interessi di mora ed oneri accessori.
I ricorrenti sostenevano che le suddette cartelle di pagamento non erano mai state ritualmente notificate né al defunto, ***, né tantomeno ai suoi eredi e quindi, poiché riguarderebbero contributi INPS relativi agli anni 1993, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, l’intervenuta prescrizione per la mancanza di atti interruttivi e ne chiedevano l’annullamento.
Con decreto del 09.07.2019 di fissazione dell’udienza di discussione, il sottoscritto giudicante veniva delegato alla trattazione e decisione del presente giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente l’I.N.P.S., il quale eccepiva la tardività dell’opposizione per violazione dell’art. 24 del D.Lgs. 46/1999 essendo state regolarmente notificate le cartelle di pagamento nonché la propria carenza di legittimazione passiva, contestava l’intervenuta prescrizione e spiegando ulteriori difese chiedeva il rigetto dell’opposizione.
Si costituiva, inoltre tempestivamente, l’Agente della Riscossione, il quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di successivi atti interruttivi, come da documentazione che produceva, ed insisteva per il rigetto dell’opposizione.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata, previa concessione di termine per il deposito di note conclusive, per la discussione e decisione.
Con provvedimento del 03.05.2020, comunicato alle parti il 04.05.2020, questo Giudice ha disposto lo svolgimento dell’udienza del 14.05.2020 secondo le modalità previste dall’art. 83, comma 7, lettera h) del D.L. n. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L 24 aprile n. 27, ovverosia “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”.
Entrambe le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera h) entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni; di tale circostanza è stato dato atto nel verbale telematico di “udienza cartolare ex art. 83, co. 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla L 24 aprile n. 27 del 13 maggio 2020”; indi, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Va preliminarmente verificata l’ammissibilità dell’opposizione, che va esaminata d’ufficio dal giudice, anche nell’ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l’impugnazione della cartella esattoriale dall’art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d’ufficio della inammissibilità dell’opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l’art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l’art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l’esecuzione, davanti al giudice indicato nell’art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un’opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all’art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un’opposizione agli atti esecutivi, inerente l’irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l’opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all’art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all’art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione temporis”), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l’indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Sul punto va rilevato come l’Agente della Riscossione, costituendosi in giudizio ha dato prova di aver notificato le cartelle di pagamento n., n., n.,.n., n..
Infatti, la n., risulta notificata in data 22.03.2001 personalmente al de cuius; la n. in data 28.04.2001, personalmente al de cuius; la n. in data 17.04.2002 personalmente al de cuius; la n. in data 11.05.2005 a mani di “***, dipendente t.q.”; la n., con raccomandata ordinaria n., ricevuta il 30.01.2006 personalmente al de cuius.
Con riguardo alla cartella di pagamento n., va rilevato che la stessa risulta notificata in data 28.02.2005, mediate il deposito nella casa comunale ai sensi dell’art. 140 c.p.c., senza che sia stata inviata la conseguente raccomandata che notiziava il destinatario del predetto deposito. Pertanto, tale notificazione è affetta da nullità.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione delle suindicate cartelle di pagamento (n., n., n., n., n.) il merito della pretesa contributiva – e il riferimento è all’eccezione di prescrizione dei crediti ipoteticamente maturata prima della loro notifica – non è più contestabile.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l’intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all’art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l’inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l’iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l’ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell’ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass. n. 6674/08).
All’ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l’ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l’affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l’attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall’altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo c/o dell’esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell’onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l’opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l’ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall’ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993). Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l’utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario; con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l’opposizione da parte dell’interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall’intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all’art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla notificazione delle predette cartelle di pagamento, era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva è incontestabile, ad eccezione della n., la cui notifica è da ritenersi appunto nulla.
Giova, infine, evidenziare che al debitore dei contributi è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell’incaricato della riscossione) a procedere all’esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell’opposizione all’esecuzione avente ad oggetto l’accertamento del diritto di procedere in executivis tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell’azione nascente dal giudicato di cui all’art. 2953 c.c.
L’orientamento fino ad oggi seguito dall’intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, recentemente è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l’opposizione, pur determinando la decadenza dall`impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l’azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n. 335/1995.
In proposito va ancora evidenziato come la Cassazione confermando il proprio orientamento afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva), l’ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto, ed è altresì rilevabile d’ufficio e senza che l’assicurato abbia il diritto a versare contributi previdenziali prescritti” (Cfr.: Cass., Sez. Lav., n. 9600 del 18.04.2018; Cass. n. 21830 del 15.10.2014; Cass. n. 23164 del 07.11.2007; n. 23116/2004).
Orbene la notifica delle cartelle di pagamento n. , n. , n. , n. , n. , è avvenuta il 22.03.2001, 28.04.2001, 17.04.2002, 11.05.2005 e il 30.01.2006, che ha interrotto il termine di prescrizione e da tale data è cominciato a decorrere nuovamente.
Occorre quindi verificare se il decorso di tale nuovo termine sia stato nel tempo interrotto mediante la notifica di ulteriori atti. Dall’esame della documentazione prodotta dalla società di riscossione emerge chiaramente che con riferimento alla cartella di pagamento n. è stata in data 28.4.2015 notificata l’intimazione di pagamento n., mediante messo notificatore e deposito dell’atto presso la casa comunale, nonché con spedizione della raccomandata n., di avviso di deposito, ricevuta il 05.05.2015; con riferimento alla cartella di pagamento n. è stata notificata personalmente al de cuius il 16.04.2003 l’intimazione di pagamento n. e poi in data 28.4.2015 notificata l’intimazione di pagamento n., mediante messo notificatore e deposito dell’atto presso la casa comunale, nonché con spedizione della raccomandata n. , di avviso di deposito, ricevuta il 05.05.2015; con riferimento alla cartella di pagamento n. è stata in data 28.4.2015 notificata l’intimazione di pagamento n., mediante messo notificatore e deposito dell’atto presso la casa comunale, nonché con spedizione della raccomandata n., di avviso di deposito, ricevuta il 05.05.2015; con riferimento alla cartella di pagamento n. è stata in data 28.4.2015 notificata l’intimazione di pagamento n., mediante messo notificatore e deposito dell’atto presso la casa comunale, nonché con spedizione della raccomandata n., di avviso di deposito, ricevuta il 05.05.2015; con riferimento alla cartella di pagamento n. è stata notificata con raccomandata postale ordinaria n. a mani di “***, dipendente t.q.” il 29.09.2010 l’intimazione di pagamento n. e poi in data 28.4.2015 notificata l’intimazione di pagamento n., mediante messo notificatore e deposito dell’atto presso la casa comunale, nonché con spedizione della raccomandata n., di avviso di deposito, ricevuta il 05.05.2015; riferimento alla cartella di pagamento n. è stata notificata con raccomandata postale ordinaria n. personalmente al de cuius il 09.03.2010 l’intimazione di pagamento n. e poi in data 28.4.2015 notificata l’intimazione di pagamento n., mediante messo notificatore e deposito dell’atto presso la casa comunale, nonché con spedizione della raccomandata n., di avviso di deposito, ricevuta il 05.05.2015.
Dall’esame di tali atti interruttivi, emerge che il termine di prescrizione è stato validamente interrotto, successivamente alle cartelle di pagamento che risultano regolarmente notificate per come sopra detto, soltanto per le cartelle di pagamento n. (ad opera l’intimazione di pagamento n. il 16.04.2003) e n. (ad opera l’intimazione di pagamento n. il 29.09.2010) e da tale data per queste è nuovamente iniziato a decorre il termine prescrizionale.
Quindi, alla data del 22.05.2019 di conoscenza dei ruoli e delle predette cartelle da parte degli eredi, il termine prescrizionale quinquennale era nuovamente decorso relativamente a tutte le cartelle qui impugnate.
Infatti, v’è ulteriormente da rilevare come tutte le notificazioni delle intimazioni di pagamento avvenute il 28.04.2015 sono affette da nullità.
Le suddette e contestuali notificazioni sono state eseguite dal messo notificatore, il quale ha, in assenza del destinatario e delle altre persone indicate dall’art. 139 c.p.c., depositato gli atti presso la casa comunale, provvedendo a spedire una comunicazione cumulativa per tutti gli atti notificati al destinatario notiziandolo di tale deposito con la raccomandata n., per come si evince dall’elenco depositato dall’agente della riscossione in cui vi sono menzionati gli atti depositati.
Tuttavia della spedizione e ricezione di tale raccomandata negli atti depositati dalla Riscossione Sicilia S.p.A. non vi è traccia, risultando viceversa depositata la diversa raccomandata n..
In disparte anche il rilievo che tale notificazione è avvenuta dopo che il termine di prescrizione era ormai abbondantemente maturato e quindi anche qualora tali notificazioni fossero state rituali erano improduttivi di effetti.
Pertanto, poiché non risultano documentati atti interruttivi successivi alla notificazione delle cartelle di pagamento n. (22.03.2001), n. (17.04.2002), n. (11.05.2005), delle intimazioni di pagamento n. (16.04.2003) [relativa alla cartella n.], n. (29.09.2010) [relativa alla cartella di pagamento n.] e stante la nullità delle notificazioni del 28.04.2015, il termine di prescrizione alla data del 22.05.2019 era nuovamente decorso.
Del pari va dichiarata la prescrizione anche delle somme portate dalla cartella di pagamento n., con riferimento alla quale va rilevata l’originaria nullità della sua notificazione per violazione dell’art. 140.c.p.c. e la nullità derivata che ha travolto la regolare notificazione dell’intimazione di pagamento n. il 09.03.2010.
Per mero tuzionismo, riguardo all’eccepita decadenza dall’iscrizione a ruolo, si rileva che il termine di cui all’art. 25 del D. Lgs. 46/1999, come espressamente previsto dall’art. 36 dello stesso decreto legislativo e come del resto risulta dai principi generali (art. 11 preleggi), si applica soltanto ai crediti e ai premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data della sua entrata in vigore (01.07.1999).
Sul punto la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. lav., 17.01.2006 n. 781) ha già affermato che alla stregua di un’interpretazione conforme a Costituzione della disciplina transitoria recata dall’art 36, comma 6, D. Lgs. 46/1999 che ha introdotto, in tema di riscossione dei contributi mediante ruolo, un termine di decadenza dall’iscrizione al ruolo, deve ritenersi non ammissibile la retroattività di tale termine, non imponendo, il sistema precedente, alcun onere di tempestività dell’iscrizione a ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali, né potendo pretendersi, dall’istituto di previdenza, un determinato comportamento prima ancora che venisse contemplato dall’ordinamento.
Tale data è stata prorogata al 1° gennaio 2001 dall’art. 1, comma 20, del D.L. 346/2000, che ha modificato in tal senso l’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 46/1999 citato.
Detta proroga è stata ribadita dall’art. 78, comma 34, della legge 388/2000, che al comma 33 ha fatto salvi gli effetti prodotti dal decreto legge citato, e successivamente è stata estesa alla data dell’1.01.2003 dall’art. 38, comma 6, della legge 289/2002. L’art. 4, comma 25, della legge 350/2003 ha ulteriormente prorogato i termini anzidetti, stabilendo che i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali decorrano dal 1° gennaio 2004.
Ne consegue che i crediti sorti a partire dal 1° luglio 1999 fino al 31.12.2003 non sono soggetti ai termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo e vanno assimilati ai crediti sorti anteriormente al 1° luglio 1999, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 46/1999.
Quindi se è pur vero che l’art. 25 cit. prevede un termine di decadenza, tuttavia tale termine, peraltro successivamente prorogato, si applica solo – come espressamente contempla il successivo art. 36, comma 6 – ai contributi e premi non versati ed agli accertamenti notificati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo D. Lgs. 46/1999; pertanto tale norma non si applica ai contributi di cui al presente giudizio anteriori a tale data ovvero a quelli fino alla data del 31.12.2003, pertanto è da ritenersi legittima l’iscrizione a ruolo dei crediti azionati con le cartelle opposte che riguardano i periodi antecedenti al 31.12.2003 (Cfr.: Cass. Civ., sez. lav., 22.11.2006 n. 247).
Le spese di giudizio trovano compensazione per metà, stante la parziale infondatezza dei motivi di opposizione anche riguardo alla mancata notifica delle cartelle e di alcuni atti interruttivi, e la restante metà va posta a carico della Riscossione Sicilia S.p.A. unica responsabile del processo notificatorio degli atti impugnati dopo l’iscrizione a ruolo a cura dell’ente impositore.
>P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 01.07.2019 da XXX, YYY, ZZZ, e KKK, tutti nella qualità di eredi di ***, nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (I.N.P.S.), nonché quale mandataria della Società di Cartolarizzazione Crediti dell’I.N.P.S., (S.C.C.I. S.p.A.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., e della Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara estinto per prescrizione il credito portato dalle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione in questo giudizio.
2. Compensa le spese processuali nella misura di metà tra i ricorrenti e la Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., e condanna la società di riscossione a rifondere ai ricorrenti, in solido tra loro, la residua metà, che al netto della già operata compensazione, liquida in complessivi € 2.506,80 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. se dovuta e nelle misure di legge.
3. Compensa le spese di giudizio tra i ricorrenti e l’INPS.
Così deciso in Catania all’udienza del 14.05.2020
Il Giudice Onorario
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.