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Contributi previdenziali e avviso bonario di pagamento

In tema di riscossione di contributi previdenziali, l’avvenuta notifica di un avviso bonario di pagamento esclude la necessità di una specifica motivazione nella successiva cartella esattoriale. Le imputazioni di pagamento effettuate dall’ente creditore in base al criterio cronologico non sono contestabili dal debitore se non fornendo prova contraria.

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Pubblicato il 30 gennaio 2025 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

Fascicolo n. 10/2024

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA – NOME

DEL RAGIONE_SOCIALE ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._15_2025_- N._R.G._00000010_2024 DEL_09_01_2025 PUBBLICATA_IL_09_01_2025

con motivazione contestuale nel procedimento deciso all’udienza del 9.1.2025 PROMOSSO DA avv. NOME, C.INDIRIZZO Salerno CONTRO avv.ti COGNOME NOME COGNOME NOME, c/o , INDIRIZZO Pescara avv. NOME COGNOME NOME, P.INDIRIZZO Pescara

OGGETTO: OPPOSIZIONE AD INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ED A PRESUPPOSTI AVVISI DI ADDEBITO ESPOSIZIONE DELLE

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)

La controversia ha ad oggetto l’opposizione proposta da (con ricorso depositato in data 3.1.2024, in riassunzione a seguito di Ordinanza di incompetenza territoriale del Tribunale di Chieti) avverso una intimazione di pagamento (n.NUMERO_CARTA notificata in data 24.8.2023) emessa dall’ISPETTORATO TERRITORIALE RAGIONE_SOCIALE di Chieti-Pescara e recante l’ingiunzione del pagamento della complessiva somma di €25.878,47 per contributi previdenziali (oltre oneri accessori) ed avverso i seguenti presupposti avvisi di addebito (per un valore complessivo di €8.137,49, l’opposizione non interessando invece gli altri atti presupposti -cartelle di pagamento- pure menzionati nell’intimazione): • n. NUMERO_CARTA notificato in data 27.4.2019 per un importo residuo dovuto di €4.938,20 relativo a DM/10 anni 2018/2019;

• n. NUMERO_CARTA notificato in data 13.6.2019 per un importo residuo dovuto di €290,64 relativo a DM/10 anni 2018/2019;

• n. NUMERO_CARTA notificato in data 30.7.2019 per un importo residuo dovuto di €483,35 relativo a DM/10 anni 2018/2019;

• n. NUMERO_CARTA notificato in data 15.10.2019 per un importo residuo dovuto di €61,90 relativo a DM/10 anni 2018/2019;

• n. NUMERO_CARTA notificato in data 23.11.2019 per un importo residuo dovuto di €36,00 relativo a DM/10 anno 2019;

• n. NUMERO_CARTA notificato in data 19.11.2021 relativo a DM/10 anni 2016 e 2019.

La parte opponente eccepiva:

• la già avvenuta riscossione delle somme ingiunte, a seguito di atto di pignoramento dei crediti verso terzi art.72-bis D.P.R. 602/1973

n.NUMERO_CARTA per complessivi €52.559,86 e del conseguente versamento della somma di €31.113,76 effettuato il 14.6.2022 dal terzo Banca Popolare delle Province Molisane SCPA, sicchè erroneamente era stato intimato il pagamento delle somme portate dai medesimi avvisi di addebito considerati nel precedente atto esecutivo;

• la violazione dell’art.7, comma 2, L.212/2000 (Statuto del contribuente), per il difetto, nell’intimazione di pagamento opposta, delle indicazioni imposte dalla suddetta disposizione.

Istruita documentalmente, la controversia, all’esito della discussione tenuta mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.

*** Va preliminarmente ritenuta la tardività del secondo motivo di impugnazione, che individua una opposizione agli atti esecutivi che, dunque, doveva essere proposta nel termine di 20 giorni (considerato che la ricevuta di consegna prodotta da attesta la data 26.7.2023 di consegna della PEC e che il ricorso è stato depositato oltre 20 giorni dopo, in data 3.10.2023 -originariamente presso il Tribunale di Chieti-).

Si richiamano gli orientamenti della S.C. con riferimento alla tipologia di censura all’esame:

“Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l’opposizione agli atti esecutivi – con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell’atto – è prevista dall’art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall’art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all’opposizione sul merito della pretesa di riscossione.

Ne consegue che l’opposizione agli atti esecutivi prima dell’inizio dell’esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell’art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l’assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l’esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008-Rv. 604527);

Del resto la S.C. ha avuto modo di affermare che una specifica motivazione della cartella esattoriale può essere richiesta solo qualora essa costituisca il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, e non qualora sia la conseguenza di uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente:

“La cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l’unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l’indicazione del contenuto essenziale dell’atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente.

(Fattispecie relativa a contributi consortili di bonifica, in cui la cartella è stata preceduta dalla notifica di un avviso bonario di pagamento, atto autonomamente impugnabile nella specie, effettivamente impugnato dal contribuente)” (Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21177 del 08/10/2014-Rv. 632486; v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11722 del 14/05/2010-Rv. 613233 – 01);

“Il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso sulla base di cartelle di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali è correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione all’atto impugnato” (Cassazione, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8423 del 26/03/2019, Rv. 653388 – 01).

ogni modo il difetto delle indicazioni previste dell’art.7, comma 2, L.212/2000 non costituisce motivo di radicale nullità, non trattandosi di adempimenti disposti ex lege a pena di nullità.

*** L’opposizione è nel merito infondata.

Deve premettersi che l’atto pignoramento presso terzi n.NUMERO_CARTA riguardava i seguenti avvisi di addebito notificati via PEC, corrispondenti a quelli presupposti alla intimazione di pagamento impugnata (relativi a crediti maturati dal 2018 in poi), tranne il primo e più antico n.NUMERO_CARTA di seguito menzionato per complessivi €31.243,49, relativo a precedenti crediti contributivi relativi agli anni 2016 e 2017 e non menzionato nella intimazione di pagamento impugnata • n. 33220180001197919000 notificato il 26.7.2018 di €31.243,49 relativo a crediti contributivi per gli anni 2016 e 2017; • n. NUMERO_CARTA notificato in data 27.4.2019;

• n. NUMERO_CARTA notificato in data 13.6.2019;

• n. NUMERO_CARTA notificato in data 30.7.2019;

• n. NUMERO_CARTA notificato in data 15.10.2019;

• n. NUMERO_CARTA notificato in data 23.11.2019;

• n. NUMERO_CARTA notificato in data 19.11.2021.

L’atto di pignoramento presso terzi riguardava inoltre i crediti di cui alle seguenti cartelle esattoriali, anch’esse non costituenti oggetto della presente opposizione:

• n. NUMERO_CARTA;

• n. NUMERO_CARTA;

• n. NUMERO_CARTA;

ha documentato che le somme oggetto di pignoramento presso terzi e versate dal terzo in complessivi €31.113,76 sono state imputate, per €557,85 alla cartella n.NUMERO_CARTA e per €30.555,91 all’avviso di addebito n.NUMERO_CARTA.

cartella (recante un “debito residuo” pari ad €578,87 alla data del 3.4.2024, inferiore all’originario “carico iscritto a ruolo” di €1.064,88) e del suddetto avviso di addebito (recante un “debito residuo” pari a zero).

ha altresì documentato che il suddetto avviso di addebito era stato oggetto di rateazione, su istanza della società opponente, che aveva provveduto al versamento dei ratei fino a Settembre 2019 e che tali versamenti sono stati analogamente quietanzati.

Pertanto:

• nella pregressa intimazione di pagamento n.NUMERO_CARTA sottesa all’atto di pignoramento presso terzi, erano menzionati i predetti avviso addebito n.NUMERO_CARTA cartella n.NUMERO_CARTA

• invece, nell’intimazione opposta nel presente giudizio non compare affatto l’avviso di addebito n.NUMERO_CARTA essendo invece menzionata la cartella n.NUMERO_CARTA tuttavia azionata solo per l’importo residuo di €576,46.

Le imputazioni di pagamento sono state dunque correttamente effettuate ex art.1193 (Imputazione del pagamento)

c.c. ss. in relazione ai debiti più antichi *** L’opposizione va pertanto rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la riduzione consigliata dalla applicazione analogica dell’art.151, comma 2, disp. att. c.p.c. (nella parte in cui dispone che “Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell’unitaria trattazione (…)”), considerato che altra opposizione analoga, decisa all’odierna udienza, è stata proposta per i medesimi motivi, sia pure contro intimazione di pagamento diversa.

Il TRIBUNALE DI PESCARA – RAGIONE_SOCIALE – così provvede:

– rigetta l’opposizione;

– condanna a rifondere all’ e all’ le spese del giudizio che liquida, per ciascuna delle predette parti convenute, in €1.200,00 oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Pescara in data 9.1.2025.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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