fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Controversia contrattuale di franchising

In tema di franchising, il franchisor non ha un generale obbligo di controllo sulla concorrenza sleale posta in essere da altri franchisee. L’eventuale responsabilità del franchisor per inadempimento contrattuale presuppone la violazione di uno specifico obbligo contrattuale e non può fondarsi sulla clausola generale di buona fede.

Pubblicato il 20 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 46035/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA COGNOME

SEZIONE CIVILE

Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott.

NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._15016_2024_- N._R.G._00046035_2018 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_04_10_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46035/2018 e vertente tra:

(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 00198 Roma ITALIA presso il difensore avv. COGNOME (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 00198 Roma ITALIA presso il difensore avv. COGNOME;

OPPONENTE (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 00197 ROMA presso il difensore avv. COGNOME

NOME

OPPOSTO OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia contrattuale

CONCLUSIONI

come da note di trattazione scritta per l’udienza cartolare del 5/6/24 C.F. in proprio e nella qualità di Amministratore Unico, legale rappresentante pro-tempore, della società si è opposta al decreto ingiuntivo con il quale la era stata condannata al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE della somma di € 16.317,80, in solido con la Sig. quest’ultima fino alla concorrenza di € 6.100,00.

La condanna era conseguenza del mancato pagamento di somme dovute in adempimento del contratto con il quale l’opposta aveva concesso alla opponente la licenza per l’utilizzo del marchio RAGIONE_SOCIALE

A sostegno della opposizione hanno dedotto di avere segnalato alla opposta di aver subito atti di concorrenza sleale ad opera della (affiliato come l’opponente), condotte descritte nell’atto di citazione.

Hanno esposto che, vista la totale inerzia di rispetto agli illeciti come sopra denunciati, con lettera del 18.12.2017 avevano intimato alla “porre in essere ogni attività necessaria ad eliminare gli illeciti sopra indicati in danno degli Opponenti …con avvertenza che, in difetto, trascorso inutilmente il termine ultimativo e finale di 15 (quindici) giorni dalla presente, il contratto in oggetto dovrà ritenersi automaticamente risolto”.

Hanno esposto che l’opposta aveva risposto con nota del 3 gennaio 2018 senza fornire i dovuti riscontri cosicchè le opponenti, con lettera del 12 gennaio 2018, ritendendo oramai risolto di diritto per grave inadempimento il contratto di franchising in essere tra le parti, avevano chiesto la restituzione della somma di € 27.814,20, riservando di quantificare gli ingenti danni subiti e subendi.

Hanno sostenuto che il contratto di franchising richiede una stretta e leale collaborazione fra l’affiliante e l’affiliato, sia al momento della stipulazione, sia per tutta la durata del rapporto, cosicché il comportamento dell’affiliante che in costanza di rapporto svia a favore di altri affiliati la clientela e gli affari di pertinenza di un affiliato, integra un inadempimento contrattuale grave idoneo a giustificare la esposto che la stessa opposta si era resa responsabile di gravi atti di sviamento o distrazione di clientela, aveva tollerato i fatti sopra narrati e non aveva offerto la necessaria collaborazione anche in termini di facilitazione del recluting del personale più volte sollecitato. Hanno sostenuto pertanto, che le prestazioni eseguite dall’affiliato non avevano trovato compenso nelle prestazioni eseguite a suo favore dall’affiliante, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1458 c.c., e risoluzione del contratto a norma dell’art. 1453 e ss. c.c. Hanno concluso chiedendo:

nel merito, – annullare, revocare, dichiarare nullo, inefficace, tamquam non esset il Decreto Ingiuntivo opposto n. 10462/2018 (reso nel procedimento monitorio R.G. n. 27639/18) dell’intestato Tribunale, mandando comunque assolte le Opponenti da qualsiasi debenza o onere verso la per le ragioni tutte esposte in atti;

– accertare e dichiarare altresì che si è resa responsabile di gravi atti, anche omissivi, di sviamento di clientela e/o di concorrenza sleale in danno delle Opponenti e/o, comunque, si è comportata in violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e buona fede di cui alla Legge n. 129/2004 e/o ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1338, 1375 c.c. in danno di costoro e, più in generale, si è resa gravemente inadempiente, quale franchisor, agli obblighi scaturenti dal contratto di franchising del 19.5.2015 e del successivo subentro del 01.03.2017 per le ragioni tutte indicate in atti e, per l’effetto, – dichiarare risolto e/o risolvere per gravissimo inadempimento del Franchisor, ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., il contratto di franchising del 19/5/2015 e il successivo accordo di subentro del 01/03/2017 o, in subordine, annullare e/o dichiarare nulli, inefficaci i detti contratti di franchising del 19.5.2015 e di subentro del 01/3/2017 per violazione da parte del franchisor degli obblighi contrattuali e di legge a suo carico, avendo fornito false informazioni e/o carenti o di franchising del 19.5.2015 e del successivo subentro del 01.03.2017 di cui è causa, anche ai sensi degli artt. 4, 6 e 8 della L. n. 129/2004, degli artt. 1418, 1419, 1427 e ss. c.c. per le ragioni tutte meglio indicate in atti e, per l’effetto, – condannare a restituire ogni somma versata dalle Opponenti in forza dei predetti contratti di franchising e subentro pari ad € 27.814,20 (Iva inclusa) e/o al maggiore o minore importo  che sarà provato nel corso dell’istruttoria, oltre interessi e rivalutazione da ogni singolo pagamento al saldo; – condannare altresì anche ai sensi dell’art. 2598 n. 3 e 2043 c.c., a risarcire alle Opponenti in solido e/o, comunque, a ciascuna per quanto di ragione e specifica competenza, i danni tutti patiti e patiendi, compreso il danno all’immagine;

danni, che si quantificano in complessivi € 230.000,00 o nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso dell’istruttoria o, in difetto, equitativamente determinata.

Si è costituita l’opposta che ha contestato le argomentazioni dell’opponente.

Ha premesso che il franchisee e l’attività da questo svolta sono integralmente autonome e che, di conseguenza, lo stesso non può affatto qualificarsi come un agente del franchisor;

non vi erano, pertanto, ragioni per le quali l’opposta avrebbe dovuto rispondere di condotte di terzi.

Ha esposto che il franchising concesso con il contratto in oggetto è una licenza non esclusiva e non trasmette né implica alcun diritto di proprietà relativo al territorio, al mercato, alla zona e che ogni affiliato era libero di svolgere la propria attività di intermediazione senza vincoli territoriali.

Ha sostenuto che nessun inadempimento contrattuale era di conseguenza, imputabile alla odierna esponente Ha concluso per il rigetto di tutte le domande.

L’opposizione è infondata.

Pacifico che la parte opponente non abbia versato quanto dovuto in forza del contratto di franchising.

Sostiene, però, l’opponente che il contratto deve intendersi attivata per impedire comportamenti scorretti di altri licenziatari del medesimo marchio.

La difesa dell’opponente non può essere accolta posto che questa si fonda sull’esistenza, a carico della parte opposta, di obblighi non previsti in contratto.

Sul punto viene in particolare in rilievo l’art. 5.3 e 5.3.1 (Non Esclusività), in forza del quale “il franchising concesso con il presente Contratto è una licenza non esclusiva, e riguarda solo l’ di cui all’articolo 5.1, e non Le trasmette né implica alcun diritto di proprietà relativo al territorio, al mercato, alla zona.

Il presente Contratto non Le garantisce alcun diritto di acquistare un franchising addizionale, o priorità sull’ubicazione territoriale di un eventuale franchising addizionale che potremmo concedere.

Se Le concederemo un franchising per un’altra ubicazione, questo avverrà sia in base ai termini del presente Contratto, sia ad altri accordi che potremmo al momento definire.

Noi e le nostre Parti Correlate serbiamo tutti i diritti relativi ai Marchi, al Sistema e su altre Agenzie immobiliari, ivi inclusi i diritti:

di gestire e/o di concedere ad altri il diritto di gestire attività immobiliari all’interno o all’esterno della zona nella quale Lei svolge la sua attività, secondo termini e condizioni che noi o le nostre Parti Correlate reputiamo appropriate;

in ogni caso non concederemo ad altri il diritto di aprire un’agenzia immobiliare identificata dai Marchi entro l’area del Comune di ubicazione dell’ufficio, ovvero qualora si prevedano più agenzie all’interno del singolo Comune, nell’area evidenziata in giallo nella mappa allegata al presente Contratto quale Allegato D, Documento “Zona di rispetto”.

Dunque, nel contratto non vi è alcuna esclusiva di zona e non è previsto un obbligo di controllo degli altri affiliati.

D’altro canto, la parte opponente non indica quale sia la norma contrattuale espressamente violata e sul punto come è evidente non è sufficiente richiamare la clausola generale di buona fede che non ha la funzione di introdurre obblighi non complessivo tenore di quest’ultimo, nel quale viene espressamente ribadita l’autonomia e l’indipendenza delle attività dei licenzatari, rende evidente che il franchisor non aveva alcun potere né obbligo di intervenire su condotte sleali di altri franchisee.

Quindi alcuna responsabilità per omesso controllo è ipotizzabile non essendovi alcun obbligo di controllo in capo all’opposto.

L’opposto potrebbe essere tenuto a rispondere solo di atti direttamente compiuti e sotto questo profilo l’atto di opposizione è del tutto lacunoso e carente.

Avuto riguardo, infatti, alle contestazioni contenute nell’atto di citazione queste attengono, come detto, nella quasi totalità alla condotta inerte della opposta rispetto a condotte di concorrenza sleale o comunque illecita di altri licenzatari.

Per queste non può assumersi una responsabilità da inadempimento contrattuale a carico della opposta.

L’unica condotta attiva della opposta contestata in citazione si rinviene al punto 6.1) dell’atto introduttivo.

La descrizione del fatto è evidentemente indeterminata posto che la parte opponente attribuisce una certa condotta, definita in modo generico come raccomandazione, a non definiti vertici della RAGIONE_SOCIALE

Allo stesso modo generico si presenta il capo di prova richiesto su tale circostanza.

In ragione di quanto premesso l’opposizione, che si fondava sull’esistenza di condotte inadempienti della parte opposta, deve essere respinta.

Il decreto opposto acquista, pertanto, definitiva efficacia esecutiva ex art. 654 cpc Le spese di lite liquidate in dispositivo, secondo lo scaglione di valore della domanda principale e di quella riconvenzionale, seguono la soccombenza.

Il Giudice definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:

1) Respinge l’opposizione e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;

2) Respinge le domande avanzate dall’opponente;

3) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione che liquida in €. 14.000,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;

Roma 2/10/24 Il Giudice Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati