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Codice Civile
Codice Penale

Controversie in materia di invalidità civile

La pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., riguarda solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario)

Pubblicato il 05 March 2019 in Diritto Previdenziale, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l’art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente

sentenza n. 2081/2019 pubblicata il 04/03/2019

nella causa iscritta al n. /2018 R.G. controversie lavoro promossa

da

XXX, rappresentato e difeso dall’avv., per procura in margine al ricorso,

RICORRENTE

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv., giusta procura generale alle liti per atto Notaio,

RESISTENTE

OGGETTO: indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980, assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge 118/1971.

CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nel verbale di udienza del 4 marzo 2019.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di ricorso depositato il 20/02/2018 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante protempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall’art. 445 bis c.p.c. – decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico-legale resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo – domandando di accertare il proprio stato di invalido civile in misura sufficiente ad integrare il requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980, nonché dell’assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge n. 118/1971.

A sostegno della domanda, il ricorrente precisava di essere affetto dalle patologie indicate in ricorso, che lo rendono totalmente inabile al lavoro, o quantomeno inabile in misura pari al 74%, specificamente contestando le risultanze della c.t.u. espletata nel procedimento di accertamento preventivo dello stato invalidante.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l’I.N.P.S., contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

La causa veniva istruita con l’acquisizione del fascicolo dell’accertamento tecnico preventivo e dei documenti prodotti dalle parti, nonché con il rinnovo della C.T.U..

Assegnato termine per il deposito di note scritte, all’odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi e nei verbali di udienza, la controversia è stata decisa.

Il ricorso è solo in parte fondato, nei termini di cui in prosieguo.

L’art. 445 bis c.p.c., introdotto dall’art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall’1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696 – bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195”.

Ai sensi del sesto comma dell’art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione.

Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.

E se la mancanza di contestazioni comporta l’inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U.; il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U..

In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018).

Nel merito, parte ricorrente ha censurato in modo specifico la perizia resa nel corso dell’accertamento tecnico preventivo e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla c.t.u., sicché non residuano dubbi sull’ammissibilità del presente procedimento.

Disposto il rinnovo della perizia medico-legale, il consulente tecnico d’ufficio nominato in questa fase processuale ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente, in ragione delle patologie da cui è affetto, ad una disamina complessiva del quadro invalidante e con applicazione del metodo riduzionistico, applicando le tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992, presenta, a decorrere dal settembre 2018, un grado di riduzione permanente della capacità lavorativa pari all’80%.

Giova osservare che le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise, poiché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.

Peraltro, a fronte della completezza e dalla esaustività della relazione peritale, le parti non hanno sollevato contestazioni sotto alcuno specifico profilo sanitario, né evidenziato errori o incongruenze nell’elaborato peritale.

Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente – che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti – può affermarsi che il ricorrente è in possesso, a decorrere dal settembre 2018, del requisito sanitario per beneficiare dell’assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge n. 118/1971, mentre non integra il requisito sanitario per beneficiare della indennità di accompagnamento ex art. 1 legge n. 18/1980.

Posto che il diritto di parte ricorrente all’una delle due prestazioni assistenziali richieste è stato riconosciuto sussistere con decorrenza non solo successiva alla domanda amministrativa, ma anche alla introduzione del procedimento di a.t.p. ed alle operazioni peritali ivi disposte, ed altresì alla introduzione del presente giudizio di opposizione – sicché quando la parte ben avrebbe potuto presentare una nuova domanda amministrativa – mentre il requisito sanitario per beneficiare dell’altra prestazione è risultato non sussistente, ritiene il decidente che si versi in ipotesi di soccombenza reciproca e sussistano gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del presente giudizio, in quanto di opposizione alla fase di a.t.p. (cfr. Cass., 24 giugno 2009, n. 14846, Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009 e Cass. 30 marzo 2011, n. 7307).

Vanno poste, infine, definitivamente a carico dell’I.N.P.S. le spese della consulenza tecnica d’ufficio resa nella fase di a.t.p., già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per beneficiare dell’assegno mensile di assistenza ex art. 13 legge n. 118/1971, con decorrenza dal settembre 2018.

Rigetta, per il resto, il ricorso.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.

Pone definitivamente a carico dell’Istituto le spese delle consulenze tecniche d’ufficio, già liquidate. Roma, 4 marzo 2019.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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