REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
ha emesso la seguente
SENTENZA n. 363/2023 pubblicata il 21/03/2023
nella causa civile n. 1437/2020 RGAC, trattenuta in decisione all’udienza del 23.11.2022 con la concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc, vertente
TRA
A.N.A.S. spa, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall’Avv.
domicilio Appellante
E
XXX, YYY, ZZZ, rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall’Avv.
Appellati
E
Comune di Montauro Appellato contumace Conclusioni:
Per l’appellante: Voglia l’Ecc. ma Corte d’Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, previa fissazione dell’udienza di comparizione parti dinnanzi a sé. In via preliminare
-Sospendere inaudita altera parte l’esecutività della Sentenza impugnata, per tutti i
motivi esposti in premessa, con ogni consequenziale statuizione Nel merito
1. Accertare e dichiarare la violazione di legge ex art 102 cpc in relazione all’art 354 c.p.c per aver il Tribunale omesso di disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Montepaone dichiarando la sentenza inutiliter data rimettendo la causa dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art 354 c.p.c. con ogni consequenziale statuizione
2. Nella denegata ipotesi di non accoglimento del primo motivo di appello accertare e dichiarare, in totale riforma della Sentenza di primo grado, la carenza di legittimazione passiva di ANAS e comunque in via subordinata accertare e dichiarare che alcuna responsabilità può essere configurata in capo all’ANAS, Ente Nazionale per le Strade, con ogni consequenziale statuizione.
3. Nella denegata ipotesi di non accoglimento del primo e secondo motivo di appello accertare e dichiarare, in totale riforma della Sentenza di primo grado l’esclusiva responsabilità del Sig. *** nella causazione del sinistro, o in subordine la prevalente responsabilità dello stesso per tutte le motivazioni già dedotte in premessa, con ogni consequenziale statuizione, anche in ordine alla rideterminazione delle somme eventualmente da riconoscersi;
4. Nella denegata ipotesi di non accoglimento del primo secondo e terzo motivo di appello accertare e dichiarare, in riforma della Sentenza di primo grado, che in applicazione delle Tabelle di Milano la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale iure proprio in favore di ZZZ non può essere superiore ad € 144.130,00 da cui decurtare il 30% di corresponsabilità per tutte le motivazioni già dedotte in premessa, con ogni consequenziale statuizione.
Per gli appellati: -In via preliminare, rigettare l’Istanza di inibitoria avanzata dall’appellante in quanto priva dei requisiti ex lege richiesti del fumus boni iuris e del periculum in mora e, per l’effetto, confermare l’esecutorietà della Sentenza n. 1068/2020;
– nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa nel presente atto, rigettare tutte le opposizioni e le richieste formulate dall’ANAS S.p.A. avverso il provvedimento impugnato in quanto infondate in fatto, prima ancora che in diritto, e per l’effetto confermare la Sentenza n. 1068/2020 emessa dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento RG n. 100259/2011.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre alla rifusione delle ulteriori spese di lite relative al primo grado di giudizio nella misura residua del 50% non liquidate.
FATTO E DIRITTO
§ 1. La sentenza impugnata
1.1. Con sentenza n. 1068/2020, notificata il 15.9.2020, il Tribunale di Catanzaro, decidendo la domanda di risarcimento danni proposta nel 2011 nei confronti dell’Anas spa da XXX, YYY, ZZZ, rispettivamente genitori e fratello di Federico Sgrò (di anni 27), deceduto a seguito di un sinistro stradale verificatosi sulla SS 106/E90 in data 1.1.2009, nella contumacia del Comune di Montauro (terzo chiamato in causa dall’Anas spa), ha accolto per quanto di ragione la domanda attrice. In sintesi, il Tribunale: ha respinto la richiesta d’integrazione del contraddittorio formulata dall’Anas in corso di causa (dopo la prova testimoniale) nei confronti del Comune di Montepaone con il quale era intercorsa una convenzione per la realizzazione di un sottopassaggio, non ricorrendo i presupposti per considerare il terzo chiamato in causa litisconsorte necessario ex art 102 cpc; ha sussunto la responsabilità fatta valere dai prossimi congiunti del giovane deceduto nell’ambito di applicazione dell’art 2051 cc siccome ricollegata al grave dissesto del manto stradale nel tratto teatro del sinistro e all’assenza di adeguata segnaletica; ha precisato che detta responsabilità (di natura oggettiva) è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza anche nei confronti della PA proprietaria di strade aperte al transito pubblico indipendentemente dalla sua estensione; ha evidenziato che la responsabilità da custodia non viene meno neppure laddove la strada sia stata oggetto di lavori di manutenzione affidati a terzi, dovendo il custode continuare a esercitare sull’opera l’opportuna vigilanza e i necessari controlli a tutela della sicurezza stradale;
sulla base delle deposizioni rese in corso di causa dal teste dell’attore e dagli stessi testi di parte convenuta, del rapporto dei Carabinieri di Soverato, della documentazione fotografica in atti e della ctp degli attori, ha ritenuto accertata la dinamica del sinistro prospettata nell’atto introduttivo: il giovane Federico, mentre viaggiava a bordo della moto Honda tg *** sulla SS 106, destinata allo scorrimento veloce di alti flussi di traffico, in prossimità di un sottopasso, aveva perso il controllo del mezzo per la presenza di buche sul manto stradale (determinate dal cedimento dei moduli di gomma del giunto di dilatazione, privi di ancoraggio alla pavimentazione) ed era andato a impattare contro il guardrail, finendo la sua corsa a 200 metri dal punto d’urto; ricoverato presso l’ospedale di Soverato per le gravissime lesioni subite, perdeva subito dopo la vita;
ha ritenuto non dimostrato dall’Anas il caso fortuito; ha attribuito la responsabilità del sinistro all’Anas spa nella misura del 70% e al giovane motociclista nella misura residua del 30%, poiché, guidando a una velocità non commisurata allo stato dei luoghi in violazione dell’art 141 cds, aveva innescato il sinistro e così contribuito al suo verificarsi;
ha, da ultimo, liquidato all’attualità i danni patrimoniali e non patrimoniali, al netto della quota di responsabilità della vittima, considerando l’età della vittima (27 anni), l’età dei genitori (60 e 59 anni) e del fratello (31 anni), la convivenza e il normale atteggiarsi dei rapporti affettivi tra i componenti del nucleo familiare, nel seguente modo:
€ 175.000 in favore di ciascun genitore per la perdita del rapporto parentale sulla base delle tabelle milanesi;
€ 105.000 in favore del fratello Luca per la perdita del rapporto parentale;
€ 3.347 per le spese funerarie in favore del padre, XXX;
€ 2.232,14 in favore di ciascun congiunto per il contributo economico perduto. Su dette somme il Tribunale ha conteggiato gli interessi legali sulla base dei criteri indicati da Cass. SU 1712/1995 e ha liquidato in dispositivo le seguenti somme finali:
– in favore di Sgrò Bruno la somma di euro 182.221,51;
– in favore di YYY la somma di euro 178.509,69;
– in favore di ZZZ la somma di euro 107.998,67 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Ha, infine, compensato le spese di lite per la metà, ponendo la restante metà a carico dell’Anas spa.
§2.L’appello
L’Anas spa ha proposto appello affidato a quattro motivi:
1. erroneo rigetto della richiesta d’integrazione del contraddittorio; violazione dell’art 102 cpc;
2. erroneo riconoscimento della responsabilità dell’Anas spa; violazione degli artt 115,116 cpc e 2697 cc;
3. erronea attribuzione della responsabilità prevalente in capo all’Anas spa; violazione degli artt 115 e 116 cpc;
4. erronea applicazione dello scaglione delle tabelle di Milano in relazione al danno liquidato iure proprio in favore di ZZZ, fratello della vittima. Gli appellati si sono costituiti per chiedere il rigetto del gravame, rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Precisate le conclusioni all’udienza cartolare del 23.11.2022, mediante il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini di cui all’art 190 cpc.
Entrambe le parti in causa hanno depositato la comparsa conclusionale e la memoria di replica.
§ 3. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo l’Anas spa deduce la nullità della sentenza di primo grado e chiede la rimessione della causa in primo grado ex art 354 cpc sul presupposto che il Tribunale, violando l’art 102 cpc, non ha accolto la sua richiesta d’integrare il contraddittorio nei confronti del terzo responsabile del sinistro (Comune di Montepaone) il quale aveva realizzato nel tratto di strada ove si è verificato il sinistro i lavori di sottopasso sulla base di una convenzione con essa stipulata.
Secondo l’appellante, essendosi verificata l’estensione automatica della domanda attrice nei confronti del soggetto indicato dal convenuto come unico responsabile del sinistro, il Tribunale avrebbe dovuto disporre anche in corso di causa l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile.
Il motivo non è fondato.
In primis, va rilevato che l’appellante muove da un assunto non corretto, non distinguendo quelli che sono gli effetti della chiamata in causa del terzo ove autorizzata (estensione automatica al terzo chiamato della domanda risarcitoria formulata dall’attore nei confronti del convenuto chiamante) da quelle che sono le modalità e i termini per la chiamata del terzo responsabile. L’art 269 cpc (ante riforma Cartabia) stabilisce che il convenuto che intenda chiamare il terzo in causa deve farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere contestualmente lo spostamento della prima udienza.
Di tanto, peraltro, ha mostrato di essere avvertita la stessa Anas spa che con la comparsa di risposta ha chiesto di chiamare in causa il Comune di Montauro ex art 106 cpc e di differire la prima udienza, salvo poi rinnovare la richiesta nella fase istruttoria ex art 102 cpc essendosi avveduta, sulla scorta della prova testimoniale, che il Comune da chiamare in causa in limine litis dovesse essere individuato nel Comune di Montepaone e non di Monaturo (rimasto contumace). E’, dunque, evidente che la richiesta, siccome tardiva, non poteva essere accolta dal Tribunale; né vi era margine per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo responsabile ex art 102 cpc, non essendo detto terzo litisconsorte necessario nella causa risarcitoria promossa dal danneggiato nei confronti del proprietario della strada. Come ha diffusamente motivato il giudice di prime cure, il litisconsorzio necessario si verifica solo laddove la sentenza, per raggiungere il suo scopo e per non essere inutileter data, deve necessariamente essere emessa nei confronti di tutti i soggetti che sono parti del rapporto unico e inscindibile dedotto in giudizio.
Tale situazione, all’evidenza, non ricorre nel caso di specie, dal momento che il rapporto tra l’attore e l’Anas è di natura extracontrattuale e nasce dal potere di custodia esercitato dall’Anas sulla strada pubblica; quello tra l’Anas e il terzo responsabile nasce da un rapporto di tipo contrattuale in forza del quale il comune (terzo) ha realizzato dei lavori nel tratto di strada teatro del sinistro. In sostanza, la sentenza di condanna dell’Anas spa al risarcimento del danno subito dalla vittima del sinistro è utiliter data anche senza la partecipazione del terzo ritenuto responsabile nei confronti del quale, come non ha mancato di precisare il Tribunale, l’Anas poteva agire con un giudizio autonomo e separato in via di regresso o di manleva. Diversamente, laddove il Tribunale avesse accertato la responsabilità del Comune indicato come esclusivo responsabile avrebbe dovuto limitarsi a definire la causa rigettando nel merito la domanda proposta nei confronti dell’Anas.
Del resto, in un recente arresto relativo a una fattispecie analoga (Cass. 2395/2020 non massimata) la Cassazione ha precisato che nel caso in cui il convenuto in un giudizio risarcitorio prospetti l’esclusiva responsabilità di un terzo per il danno allegato dall’attore, non si determina affatto un’ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c. con il terzo indicato quale responsabile, ma semmai di litisconsorzio facoltativo. In tali evenienze, chiarisce la Suprema Corte, la chiamata in causa può essere richiesta dal convenuto ai sensi dell’art. 106 c.p.c. o può essere eventualmente disposta dal giudice, nell’esercizio dì una sua facoltà discrezionale non sindacabile in sede d’impugnazione, ai sensi dell’art. 107 c.p.c. La Suprema Corte ha, anche, affermato che solo laddove effettivamente avvenga la chiamata in giudizio del terzo (il che non è avvenuto nel presente giudizio) si determina non un’ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 c.p.c., ma un’ipotesi d’inscindibilità di cause, per dipendenza, e quindi di litisconsorzio necessario meramente processuale (secondo alcuni meglio definito alternativo) con tutte le conseguenze sull’individuazione dei soggetti che devono partecipare al giudizio d’impugnazione.
2.2. Il secondo e il terzo motivo di gravame, esaminabili congiuntamente perché connessi, attingono la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha attribuito la responsabilità prevalente all’Anas spa (70%). Assume l’appellante che il Tribunale con detta statuizione avrebbe fatto mal governo delle risultanze processuali e dei principi elaborati dalla giurisprudenza, avendo omesso di considerare che quel tratto di strada era stato concesso in appalto al Comune di Montepaone con conseguente declino di ogni responsabilità in capo all’Anas e, in ogni caso, che il motociclista andava considerato responsabile, in via esclusiva o quantomeno prevalente, per avere mantenuto una velocità eccesiva rispetto ai limiti imposti in quel tratto di strada per via dei lavori in corso, pur segnalati.
Il motivo è infondato in entrambi i profili in cui si articola.
Sotto il primo profilo, va decisamente condivisa la statuizione impugnata laddove afferma la responsabilità custodiale dell’ente proprietario della strada anche nell’ipotesi in cui la strada pubblica sia stata affidata a terzi per l’esecuzione di lavori (pag 9 della sentenza), è ciò per due ordini di ragioni: la prima è che l’Anas spa, consentendo il traffico veicolare sulla strada teatro del sinistro, ha mostrato di non avere dismesso il potere di custodia sulla strada; la seconda è che negli appalti pubblici (ammesso che nella specie di tanto si tratti, non rinvenendosi in atti la convenzione alla quale la difesa di Anas ha fatto più volte riferimento) in capo al committente persistono specifici e pregnanti poteri di controllo e di vigilanza sui lavori; i quali poteri – come afferma la
Corte di Cassazione – escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente (Cass. 25408/2016). Deve, poi, considerarsi che eventuali patti contrattuali di esonero di responsabilità del committente non sono opponibili ai danneggiati che a quel contratto sono rimasti estranei.
Sotto il secondo profilo, la sentenza non si presta a critiche, poiché se è vero che il motociclista ha tenuto una condotta di guida imprudente e che non è riuscito a governare la motocicletta, arrestandola, per via della velocità eccessiva rispetto all’unico limite di velocità di 40 Km/h (del segnale di riduzione della velocità da 40 a 20 km/h non vi è traccia nei verbali degli agenti di PG), è pur vero che il sinistro non si sarebbe verificato se la strada (in quel tratto rettilineo, asfaltato e asciutto) non si presentasse al momento del suo passaggio in uno stato di forte dissesto (evidente avvallamento in corrispondenza del giunto stradale che interessa la strada per tutta la sua larghezza), come documentato dalle fotografie in atti e accertato dai Carabinieri intervenuti sul posto. Trattasi, peraltro, di un dissesto noto all’Anas come non ha mancato di evidenziare il giudice di prime cure, esaminando il fascicolo di parte dell’Anas.
2.3. Con il quarto motivo la difesa dell’Anas assume che il Tribunale non avrebbe fatto corretto uso delle tabelle milanesi, avendo liquidato a ZZZ per la perdita del fratello, al lordo della quota di responsabilità della vittima, l’importo di € 150.000 ossia un importo che supera il valore massimo della forbice prevista in tabella (da € 24.020,00 a € 144.130,00).
Il motivo non è fondato; il Tribunale senza incorrere nel dedotto errore di scelta dello scaglione applicabile per la perdita di un fratello ha dato ampio conto delle ragioni per le quali si è discostato, in misura minimale, da quello che mediamente è il valore massimo liquidabile. Il Tribunale, invero, ha messo in evidenza la dolorosa e irrimediabile perdita dell’affettività di cui si è dovuto fare carico il giovane Luca (di anni 31) per la morte dell’unico fratello convivente di anni 27.
In ogni caso, e in via dirimente, l’Anas non ha un concreto interesse alla riderminazione del danno da perdita del rapporto parentale subito da ZZZ; se si dovesse procedere oggi al ricalcolo, tale danno dovrebbe essere liquidato non più con le tabelle milanesi (edizione 2018) utilizzate dal primo giudice – ritenute inidonee dalla Corte di Cassazione, in quanto non fondate sul sistema a punto variabile (Cass. 10579/2021) – ma con l’unica tabella che già al momento della decisione di primo grado conteggiava tale tipo di danno con il sistema a punti (tabelle romane); tabelle che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, avrebbero portato alla liquidazione di un importo superiore a quello liquidato in sentenza rispetto al quale opera il divieto di riformatio in peius per mancanza di appello incidentale.
2.4. Da ultimo, va rilevato che la mancanza di appello incidentale sul capo relativo alla compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura della metà osta alla liquidazione della restante metà pretesa dalla difesa degli appellati.
§ 3. Le spese di lite
3.1. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, applicati nei valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione da € 260.001 a € 520.000) per le fasi in concreto espletate (studio, introduttiva e decisionale), ridotte della metà per la scarsa complessità delle questioni trattate.
3.2. Ricorrono i presupposti per imporre all’appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002
PQM
La Corte d’Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull’appello proposto da Anas spa, con atto di citazione notificato il 14.10.2020, avverso la sentenza n. 1068/2020 emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 3.9.2020, notificata il 15.9.2020, così provvede:
1. Rigetta l’appello.
2. Condanna l’Anas spa al pagamento delle spese di lite in favore degli appellati che liquida in € 7.120,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore ex art 93 cpc.
3. Dà atto della ricorrenza dei presupposti per imporre all’appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.3.2023
Il Presidente est
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