N. R.G. 8528/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZ. SPECIALIZZATA DIRITTO SOCIETARIO-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME presidente dott. NOME COGNOME giudice dott. NOME COGNOME giudice relatore all’esito dell’udienza del nel procedimento ai sensi dell’art. 2367 c.c. iscritto al n. r.g. 8528/2024 promosso da:
(C.F. ) con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME ricorrente/i contro (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in PRESSO AVV. NOME COGNOME NOME COGNOME 2 41100 MODENA presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME (C.F. ) con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO BOLOGNA presso il difensore avv. COGNOME resistente/i ha emesso il seguente
DECRETO N._R.G._00008528_2024 DEL_10_10_2024 PUBBLICATO_IL_11_10_2024
a socio unico ha chiesto che, ai sensi dell’art. 2367 c.c., fosse ordinata la convocazione dell’assemblea dei soci di per deliberare sul seguente ordine del giorno:
“Esclusione dell’azionista NOME COGNOME dalla società ai sensi dell’art. 11 dello statuto in conseguenza delle gravi inadempienze e degli atti concorrenziali dalla medesima compiuti in pregiudizio della società, già oggetto di contestazione da parte di tramite mail del 19.06.2024 e lettera raccomandata A/R del 25.06.2024 dell’Avv. NOME COGNOME.
Decisioni e RAGIONE_SOCIALE era socia di con una quota del 37,91%;
il restante 62,09 % delle azioni apparteneva alla socia NOME COGNOME;
– in data 28.06.2024 aveva invitato il consiglio di gestione a convocare con urgenza un’assemblea dei soci di con uno specifico ordine del giorno, comprensivo anche della discussione e decisione in ordine alla possibile esclusione del socio di maggioranza ex art. 11 dello statuto societario per grave inadempienza e atti concorrenziali ai danni della società;
– il consiglio di gestione, a protezione della socia di maggioranza, nell’adunanza del 1 luglio 2024, accampando scuse inconferenti perché attinenti al merito della materia da discutere e votare in assemblea, aveva rifiutato di inserire tale o.d.g.
nella convocanda assemblea;
– il consiglio di sorveglianza era rimasto inerte;
– la ricorrente aveva diritto alla convocazione dell’assemblea, affinché si deliberasse sulla questione sopra indicata.
II.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
III.
E’ intervenuta volontariamente in giudizio ai sensi dell’art. 105 c.p.c. COGNOME NOMECOGNOME chiedendo il rigetto del ricorso.
IV.
All’udienza del 1.10.2024 sono stati sentiti la presidente del consiglio di gestione, il presidente del consiglio di sorveglianza, un componente del medesimo consiglio e il ricorrente personalmente.
La causa è stata quindi discussa e trattenuta in riserva.
V.
Il ricorso deve essere accolto.
Ai sensi dell’art. 2367 c.c. 1. “.
Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare (2).
.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve presiederla.
…”.
che il socio vuol sottoporre all’assemblea sia illecita o impossibile o estranea alla competenza assembleare.
Come si legge in giurisprudenza, ciò che gli amministratori possono e devono valutare è unicamente la legittimazione del socio, la correttezza procedurale dell’istanza, l’assenza di abuso manifesto allo stato degli atti, la completezza e la legittimità degli argomenti proposti all’ordine del giorno (cfr. Tribunale di Milano sez. spec.
impresa 2.4.2016, richiamata anche dalle parti).
2.
Nella riunione del consiglio di gestione del 1.7.2024, la richiesta di di convocazione dell’assemblea per deliberare in ordine all’esclusione della socia COGNOME è stata respinta per tre motivi e cioè:
a) perché sussistono dubbi circa la nullità dell’art. 11 dello statuto, in quanto l’esclusione del socio è prevista dalla legge per la s.r.l. e non per la s.p.a. e tra i due tipi di società esiste una radicale differenza concettuale;
b) perché non appaiono sussistere allo stato i requisiti previsti dallo statuto per la esclusione del socio di maggioranza e il consiglio di gestione non ha facoltà di decidere in merito;
il consiglio dalle indagini eseguite non ha riscontrato alcuna attività di concorrenza da parte del socio di maggioranza;
c) perché non può sostenere sul piano patrimoniale e finanziario il costo della liquidazione della partecipazione del 62% e ciò renderebbe inefficace la delibera come previsto dall’art. 11 dello statuto.
3. A giudizio del collegio il rifiuto di convocazione dell’assemblea non è giustificato.
La giustificazione sub a) riguarda la validità della clausola statutaria di esclusione, che è un aspetto del merito della questione (riguarda cioè il diritto di escludere e non quello di convocazione), che potrà essere esaminato in sede assembleare ed eventualmente nella successiva sede contenziosa.
Non può dirsi invece che il giudizio sulla validità della clausola rientri nel potere, che gli amministratori hanno, di controllare preventivamente la regolarità dell’attività assembleare, perché il controllo preventivo deve arrestarsi alla verifica della conformità dell’attività al modello statutario, senza giungere alla disapplicazione dello statuto in ipotesi non conforme al modello legale, perché in tal modo si attribuirebbe agli amministratori un potere (non conforme né alla legge né allo statuto) di modificazione degli accordi sociali. Anche la giustificazione sub b) riguarda il merito della richiesta del socio, concernendo in sostanza statuto la decisione sulla richiesta di esclusione, e cioè sulla sussistenza dell’attività di concorrenza contestata alla socia COGNOME
spetta all’assemblea, mentre il rifiuto di convocare l’assemblea per insussistenza dell’attività contestata trasferisce la decisione agli amministratori.
Non può poi dirsi che la regolarità formale della richiesta nasconda un abuso del diritto:
la fuoriuscita di personale dipendente e la perdita di alcuni contratti sono dati di fatto pacifici e astrattamente idonei a legittimare la richiesta di verificare la sussistenza degli estremi per l’esclusione, mentre le ragioni, le modalità e le conseguenze di tale fenomeno sono controverse e devono poter essere discusse nell’assemblea dei soci, secondo la previsione statutaria, e non risolte, come in sostanza è avvenuto, dal consiglio di gestione.
Peraltro, allo stato, la mail dell’avvocato del 19.6.2024 attesta precisamente l’esistenza di un accordo “di non belligeranza e di collaborazione” tra “la proprietà” (COGNOME) e un imprenditore concorrente (RAGIONE_SOCIALE), che può in astratto (la mail è contestata dalla difesa della COGNOME) suffragare i sospetti della ricorrente.
Quanto alla difficoltà economica di rimborsare la quota, deve osservarsi che il rimborso da parte della società è solo un’eventualità (potendo esso in teoria avvenire anche mediante acquisto da parte dell’altro socio o di un terzo) e comunque attiene all’opportunità della delibera di esclusione, che è anch’essa di competenza dell’assemblea e non del consiglio di gestione.
4. Ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale l’assemblea è convocata “nel comune ove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia”.
Pare opportuno convocarla in Bologna presso lo studio del notaio dottor che il collegio designa a presiederla.
5.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
p.q.m.
– ordina la convocazione a cura del consiglio di gestione dell’assemblea ordinaria di con il seguente ordine del giorno:
“Esclusione dell’azionista NOME COGNOME dalla società ai sensi dell’art. 11 dello statuto in conseguenza delle gravi inadempienze e degli atti concorrenziali dalla medesima compiuti in pregiudizio della società, già oggetto di contestazione da parte di tramite mail del 19.06.2024 e lettera raccomandata A/R del 25.06.2024 dell’Avv. NOME COGNOME.
Decisioni e deliberazioni conseguenti.
”.
– fissa per l’adunanza il giorno 6.11.2024 ore 9,30 presso lo studio del notaio in Bologna, INDIRIZZO piano INDIRIZZO;
– dispone che il presente decreto sia notificato al notaio a cura della ricorrente;
– dichiara tenute e condanna in solido e NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 98,00 per anticipazioni ed € 2833,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a.
e i.v.a.
come per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del 2.10.2024 l’estensore dott. NOME COGNOME il presidente dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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