REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 2 – COMMERCIALE CIVILE
Il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati dott. Giudice rel.
sciogliendo la riserva di cui alla udienza del 25.2.2021, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 519/2021 pubblicata il 08/03/2021
nella causa civile iscritta al n. R.G. n. /2020
tra
XXX s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in (comunicazioni all’indirizzo Pec:),
– creditore procedente nella proc. es. R.G. n. /2020 – contro
YYY, rappresentato e difeso dall’avv., ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in presso il suo studio sito in, (comunicazioni al n. fax, ovvero, all’indirizzo Pec:)
– debitore esecutato nella proc. es. R.G. n. 14/2020 –
Oggetto: “reclamo proposto, ex art. 630 co. 3 e 178 co. 3, 4 e 5 c.p.c.”.
FATTO
Con ricorso tempestivamente proposto, ex art. 630 co. 3 e 178 co. 3, 4 e 5 c.p.c., mediante deposito in Cancelleria del 16.12.2020, XXX s.r.l., creditore procedente nella procedura esecutiva R.G. n. 14/2020, proponeva reclamo avverso l’ordinanza pronunciata in data 7.12.2020 con la quale il G.E. dichiarava l’inefficacia del pignoramento n. /3448, eseguito in data 23.12.2019, per violazione dell’art. 557 c.p.c., deducendo quanto segue.
Premetteva il reclamante, in estrema sintesi, che a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo fondiario stipulato in data 03.06.2009 tra la Banca Popolare di *** e la *** sr.l., la Banca creditrice, in data 31.10.2019, notificava ai debitori ***, YYY, *** e *** atto di precetto per euro 152.221,92, mai opposto; su istanza della ricorrente l’Ufficiale Giudiziario, con atto cron n., sottoponeva a pignoramento i beni di proprietà di YYY, consistenti in: “unità Negoziale sita nel Comune di *** alla Via ***, Fgl. Part. sub. A7 n. vani ; Fgl. Part. sub. A7 n. vani 7 per il quale il predetto debi tore è proprietario dell’intero e unità negoziale sita nel comune di , Terreno fgl. part. consistenza are centiare, per il quale il predetto debitore è proprietaria di 1/12”; la procedura esecutiva immobiliare veniva iscritta a ruolo assumendo il n. R.G.Es. /2020; con provvedimento del 3.11.2020, il G.E. rilevava la mancanza tra gli atti depositati dell’attestazione di conformità ex art. 557 c.p.c. e pertanto fissava udienza cartolare, ex art. 83, d.l. n. 18/2020, per il 7.12.2020; nelle more, parte reclamante provvedeva a depositare l’attestazione chiedendo il prosieguo della procedura esecutiva; con ordinanza di pari data e notificata a mezzo pec in data 9.12.2020, il G.E. dichiarava l’ inefficacia del pignoramento con conseguente cancellazione della trascrizione dello stesso.
Tutto ciò premesso, deduceva a fondamento della domanda che l’omesso deposito della attestazione di conformità del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento costituisce una mera “irregolarità” sanabile attraverso il successivo deposito dell’attestazione di conformità, non mancando di sottolineare come la stessa sia in ogni caso inidonea ad inficiare l’intero procedimento con “l’inefficacia del pignoramento”, sanabile dal successivo deposito degli originali, in qualunque stato della procedura.
Sul punto, in particolare, rilevava che l’art. 488 c.p.c. consente al giudice, in qualunque stato della procedura attivata, di richiedere l’esibizione e il deposito del titolo in originale, pertanto non solo all’inizio del processo di espropriazione forzata. Ancora, che ai sensi dell’art. dell’art. 22, comma 3, del Codice dell’Amministrazione digitale “Le copie immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono state tratte se”, come nel caso di specie, “la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta”. Sottolineava, infine, la contrarietà della declaratoria di inefficacia del pignoramento ai principi di economia processuale, avuto riguardo alla necessità per il creditore procedente di rinnovare tutti gli atti e le notifiche già effettuate.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento del proposto reclamo, testualmente “revocare l’ordinanza emessa in data 7-9.12.2020 con la quale è stata dichiarata l’inefficacia del pignoramento nel giudizio R.G. n. /20 e per l’effetto, rimettere le parti davanti al Giudice Istruttore al fine di proseguire la causa medesima. Con vittoria di spese”.
Con memoria di risposta del 10.2.2021, si costituiva il debitore YYY (avv.) che chiedeva il rigetto dell’avverso reclamo con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore costituito in quanto antistatario, deducendo che, secondo il disposto di cui all’art. 557 c.p.c., è fatto obbligo al creditore procedente di depositare le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Asseriva inoltre che sempre ai sensi della disposizione richiamata il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. Rilevava, infine, che il richiamo all’art. 22 CAD risultava inconferente rispetto al caso di specie, atteso che l’ordinanza reclamata non muoveva dalla presunzione di un’assenza di conformità, quanto piuttosto dal dato oggettivo dal mancato deposito entro il richiamato termine perentorio di 15 gg , delle copie con la necessaria attestazione di conformità.
DIRITTO
In via preliminare, si rileva la tempestività del reclamo in quanto depositato in Cancelleria in data 16.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di venti giorni previsto dall’art. 630 co. 3 c.p.c., decorrente dalla data del 7.12.2020 di pronuncia dell’ordinanza reclamata.
Ciò premesso, il reclamo è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
La creditrice procedente, come rilevato dal giudice dell’Esecuzione con provvedimento del 3.11.2020, ha omesso di depositare l’attestazione di conformità delle copie del titolo esecutivo e del precetto entro il termine di 15 giorni previsto dall’art. 557 c.p.c., che decorre dalla data della consegna al creditore dell’originale del pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario.
Nelle more parte reclamante ha provveduto a depositare l’attestazione chiedendo il prosieguo della procedura esecutiva; ciò nondimeno, con successiva ordinanza del 7.12.2020 il G.E. ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento con conseguente cancellazione della trascrizione dello stesso.
Il provvedimento merita di essere confermato.
Come noto, il d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, ha modificato l’art. 557 c.p.c., dando concreta attuazione alle finalità legislative volte a realizzare un maggiore coinvolgimento del creditore nella fase di avvio del procedimento.
L’art. 557 c.p.c., nella sua rinnovata formulazione, prevede infatti che: “eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento.
Nell’ipotesi di cui all’art. 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore”.
Le copie di cui parla l’art. 557, comma 3, c.p.c. sono sicuramente le “copie conformi” di cui all’art. 557, comma 2, c.p.c. e non le mere copie dei medesimi atti, sicché il creditore non deve limitarsi a depositare una copia degli atti richiamati, bensì deve depositare copia conforme degli stessi; infatti, ove il creditore difettasse del possesso del titolo, l’ufficiale giudiziario non potrebbe eseguire il pignoramento (cfr. Corte d’Appello di Milano sentenza n. 146/2017).
Tale norma, pertanto, in caso di mancato o tardivo deposito della nota di iscrizione a ruolo e delle copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, sanziona l’inattività della parte comminando la sanzione dell’inefficacia del pignoramento, cui consegue l’estinzione della procedura esecutiva.
L’inefficacia del pignoramento, conseguente ad un’inattività della parte, è rilevabile d’ufficio dal giudice, al pari di tutti gli altri fatti estintivi del processo esecutivo. Ed invero, dopo la riforma dell’art. 630, comma 2, c.p.c. (rubricato “Inattività delle parti”) ad opera della legge n.69/2009, l’estinzione per le ipotesi di inattività delle parti previste dalla legge, tra cui vi rientra anche l’inefficacia del pignoramento, opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice dell’esecuzione, non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della stessa.
Tale inefficacia si verifica anche nel caso in cui il creditore abbia omesso, o non abbia tempestivamente depositato, l’attestazione di conformità del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento, con le modalità previste dalla normativa in materia di processo civile telematico, poiché l’omesso deposito dell’attestazione di conformità equivale, nei fatti, all’omesso deposito dei documenti per i quali l’art. 557 c.p.c. prescrive la relativa attestazione (cfr., Trib. Palermo, sentenza, n. 4044/2020).
Tanto osservato, ritiene il Collegio che le suesposte considerazioni non vengano smentite dalle argomentazioni spese dal reclamante che, per escludere la conseguenza dell’inefficacia del pignoramento in caso di omesso deposito dell’attestazione di conformità, valorizza argomenti sistematici ( l’art. 22, comma 3, del codice dell’amministrazione digitale equipara l’efficacia probatoria delle copie per immagine su supporto informatico ai documenti formati in originale su supporto analogico), formatisi in seno a una risalente giurisprudenza di merito (cfr. ad es. Trib. Bologna, 22.10.2015; Trib. Bari, 04.05.2016; Trib. Caltanissetta, 01.06.2016).
A tacer d’altro, infatti, basta considerare che gli artt. 4, comma 2, del D.P.C.M. 13.11.2014 e 22, comma 3, c.a.d., secondo cui la copia per immagine su supporto informatico di documenti originali analogici può essere sottoscritta con firma digitale ed ha la stessa efficacia probatoria degli originali se la stessa non è espressamente disconosciuta, disciplina il regime degli atti amministrativi e non di quelli processuali.
Nel caso di specie, pertanto, la citata disciplina si dimostra fuori contesto, in quanto il mancato o tardivo deposito dell’attestazione di conformità delle copie degli atti indicati dall’art. 557 c.p.c. integra un’omissione, che non ha nulla a che vedere con la validità o l’invalidità dei predetti atti. In altri termini, si tratta del mancato compimento di un atto entro il termine perentorio prescritto dalla norma, la cui perentorietà si desume dalla sanzione dell’inefficacia del pignoramento comminata dalla legge.
Ed invero, lo scopo del deposito degli atti accompagnati da attestazione conformità consiste in quello di consentire un ordinato svolgersi del processo esecutivo, senza inutili rallentamenti o situazioni di quiescenza, laddove il mancato deposito degli atti muniti della suddetta attestazione determina un rallentamento nello svolgimento del processo esecutivo e, complessivamente, dell’attività dell’amministrazione della giustizia, rischiando di incidere sulla ragionevole durata del processo per espropriazione.
L’art. 557, comma 3, c.p.c., infatti, intende sanzionare il negligente comportamento della parte processuale che, pur potendo mettere l’ufficio dell’esecuzione in grado di svolgere ordinatamente e tempestivamente il proprio compito, vi frapponga un ostacolo, mancando di depositare agli atti telematici un documento equipollente agli originali a sue mani, di cui cioè abbia il possesso (Cfr. trib. Tivoli, ordinanza del 15.09.2018 n.1273; Trib. Milano, ordinanza 29.6.2016).
Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, in aderenza all’orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. Trib. Pesaro 10.06.2015; Trib. Napoli Nord 15.01.2017; Trib. Milano 29.06.2016; Trib. Marsala 19.05.2017, Trib. Trapani 07.11.2017, Corte d’appello di Milano 05.12.2016; Trib. Palermo 30.08.2017; Trib. Palermo 01.09.2017) il reclamo va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si dà atto inoltre che, per effetto della odierna decisione di rigetto del reclamo, sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, a carico del reclamante, dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando nella reclamo iscritto al n. 5805/2020 del Ruolo
Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il reclamo proposto da XXX s.r.l. nei confronti di YYY avverso l’ordinanza resa dal g.e. in data 7-9.12.2020;
- dichiara tenuto e condanna il reclamante XXX s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore del reclamato YYY che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 1.350,00 (fase introduttiva del giudizio e di trattazione, con riduzione del 50% a norma dell’art. 4, co. 1, d.m. n. 55 del 2014 in ragione della complessità delle questioni trattate), oltre rimborso forfettario, iva e cassa, da porsi in favore del procuratore costituito avv. in quanto dichiaratosi antistatario;
- dà atto che, per effetto della odierna decisione di rigetto del reclamo, sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, a carico del reclamante, dell’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 bis d.P.R. n. 115 del 2002.
Si comunichi.
Trani, così deciso nella camera di consiglio del 25.2.2021.
Il Giudice relatore Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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