In data 25 maggio 2010 veniva concluso un contratto di noleggio a freddo dei ponteggi (con tutta la relativa attrezzatura), stipulato con riferimento a tre diversi cantieri.
Il canone di locazione era stato concordato per il nolo dei ponteggi dei tre cantieri nell’ammontare – da versare “a corpo” – di Euro 220.564,00, prevedendosi la corresponsione di un’ulteriore somma di Euro 14.000,00 mensili per ogni mese successivo, tutto sul presupposto che la posa in opera dei ponteggi sarebbe dovuta terminare entro il 30 giugno 2010.
Alla data del 26 luglio 2010, l’appaltatore aveva fornito in noleggio il solo materiale per allestire un ponteggio tale da consentire le lavorazioni di ripristino solo su metà di un cantiere, nel mentre per gli altri due viadotti non vi era stata alcuna fornitura di ponteggi.
Pertanto, la committente – a fronte di adempimento parziale – aveva versato, a titolo di acconto, la somma di Euro 44.640,00, procedendo, poi, a seguito della sospensione dei lavori e persistendo l’inadempimento dell’appaltatore, a commissionare l’esecuzione dei restanti lavori ad altra ditta, che subentrava alla prima (poi dichiarata fallita).
Quest’ultima introduceva la causa nei confronti della committente per far dichiarare il suo inadempimento e l’obbligo a corrisponderle l’importo di Euro 232.360,00, che, invece, il giudice di primo grado riduceva ad Euro 139.850,16, sulla base delle risultanze della relazione del c.t.u., il quale aveva ritenuto che, pur in presenza di un contratto stipulato a corpo per i primi tre mesi (differenziati su tre cantieri) e non a misura, la modalità di computo a corpo si sarebbe dovuta considerare superata in caso di accertata fornitura non completata (come nella specie), con il conseguente conteggio del prezzo dovuto in base al criterio della misura.
La Corte di appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado, condividendo l’impostazione del percorso motivazionale della pronuncia del Tribunale sulla individuazione del criterio da tenere presente per la determinazione del corrispettivo dovuto in favore dell’odierna ricorrente e sui profili relativi ai reciproci inadempimenti delle parti e sullo svolgimento del rapporto contrattuale oltre che sull’insussistenza della prova circa i pretesi danni da parte della committente.
Per quanto emergente sulla base del percorso argomentativo adottato dalla Corte di appello, con cui è stato recepito quello fatto proprio dal Tribunale, la soluzione raggiunta si pone in contrasto – così derivandone la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. (avuto, cioè riguardo ai criteri ermeneutici principali) e del principio generale dell’autonomia privata – con la volontà inequivoca che le parti avevano manifestato in sede di stipula del contratto, con il quale canone relativo al contratto di noleggio a freddo di tutta l’attrezzatura necessaria per l’allestimento di ponteggi sospesi destinati a tre diversi cantieri dell’autostrada era stato pattuito – secondo diverse cadenze periodiche – “a corpo” (e, quindi, sulla base del risultato effettivamente conseguito dietro il pagamento di un corrispettivo “a forfait”, secondo le scadenze concordate).
E’, infatti, da considerarsi errato in punto di diritto ritenere – in assenza di qualsiasi sopravvenuto accordo nel correlare la determinazione del corrispettivo sulla base di un diverso tipo di criterio – che non si sarebbe dovuto più applicare quello pattuito “a corpo”, sol perché l’appaltatore (allora “in bonis”) si era reso inadempiente nell’esecuzione del contratto, avendo provveduto soltanto alla parziale fornitura dei ponteggi per un solo viadotto, ragion per cui il correlativo prezzo andava, invece, quantificato sulla scorta del diverso criterio “a misura”, così come aveva ritenuto di operare il c.t.u. a cui erano state demandate le relative operazioni per la commisurazione del prezzo effettivamente dovuto in favore della società fornitrice.
In concreto, quindi, il giudice di merito ha inteso sostenere che – per effetto del ricordato parziale adempimento di detta società ed in difetto di qualsiasi diverso accordo pattizio successivamente intervenuto – si era venuta a produrre una parziale novazione oggettiva dell’originario contratto circa una sua modalità essenziale, attinente, cioè, all’individuazione di un diverso criterio di riferimento per la quantificazione del corrispettivo dovuto.
In conformità all’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, invece, va affermato il principio secondo cui, in caso di pattuizione contrattuale del pagamento “a corpo”, qualora il contratto di noleggio a freddo sia eseguito parzialmente, il corrispettivo dovuto per le opere realizzate deve sempre essere calcolato con il criterio “a corpo” e non può essere computato “a misura”, rimanendo irrilevante l’elenco dei prezzi contenuti nel computo metrico estimativo.
In altri termini, quando il corrispettivo sia stato fissato a corpo e non a misura, il prezzo viene determinato in una somma fissa ed invariabile che non può subire modifiche, se non giustificate da variazioni in corso d’opera; sicché, nel caso di parziale inadempimento dell’appaltatore, ove sia necessario determinare il suo compenso per i lavori già eseguiti, il dato di riferimento è sempre il prezzo concordato a corpo, con la conseguenza che da questo va detratto il costo dei lavori non eseguiti e non, invece, calcolato il costo di quelli realizzati (cfr. Cass. n. 9246/2012 e Cass. n. 21517/2019, le quali, seppure pronunciatesi in tema di appalto, hanno enunciato principi di carattere generale esportabili anche in materia di noleggio a freddo, alla stregua della natura, della funzione e dell’oggetto di questo tipo di contratto, che si concretizza come un sub-affidamento, il quale presenta delle connotazioni che richiamano, seppure solo in linea tendenziale, quelle del contratto di un subappalto di servizi ad esecuzione continuata).
Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Ordinanza n. 8038 del 21 marzo 2023
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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