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Codice Civile
Codice Penale

Corrispettivo pattuito per la cessione di quote societarie

Il giudizio verte sulla compravendita di quote societarie e sull’impugnazione del prezzo. Il giudice ha affermato che l’onere della prova sulla simulazione del prezzo ricade sull’attore, che non ha fornito prove sufficienti. Inoltre, l’applicazione della garanzia per vizi della cosa venduta alle quote societarie richiede specifiche garanzie contrattuali o la prova del dolo, elementi non emersi nel caso in esame. Infine, la mancata presentazione di memorie istruttorie e la mancata partecipazione alle udienze successive da parte dell’attore hanno dimostrato un disinteresse a proseguire l’opposizione.

Pubblicato il 13 September 2024 in Diritto Commerciale, Diritto Societario, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA SECONDA
SEZIONE CIVILE N. 85/2022

R.G. Oggetto della causa: Vendita di cose mobili

All’udienza del 5 settembre 2024, alle ore 9.55, innanzi al Giudice dott. NOME COGNOME chiamata la causa tra ATTORE/I CONVENUTO/I sono comparsi:

Per essuno è comparso Per l’avv. COGNOME il quale precisa le conclusioni riportandosi a tutti gli scritti difensivi ed alle note conclusionali depositate il 10.4.2024 Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.

Quindi, alle ore 15.00 , in assenza dei procuratori delle parti, il Giudice definisce il giudizio con sentenza, che viene allegata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni in fatto e in diritto della decisione 2 / 10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PERUGIA SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del giudice Dott. NOME COGNOME all’esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente

SENTENZA N._1194_2024_- N._R.G._00000085_2022 DEL_05_09_2024 PUBBLICATA_IL_05_09_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 85/2022 R.G. promossa da RAGIONE_SOCIALE.I ,) in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, per mandato in calce all’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio, in Perugia, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata Opponente contro (C.F: ) rappresentato e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall’Avv. NOME COGNOME presso il cui studio in Terni, INDIRIZZO è elettivamente domiciliato

Opposto avente ad oggetto: vendita di cose mobili

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE C.F.

1.1 Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1909/2021, datato 9.11.2021, depositato il 9.11.2021, il Tribunale di Perugia ingiungeva a di pagare a l’importo di euro 5.633,94, oltre interessi di mora ai sensi del D.Lgs 231/2002 e spese della procedura monitoria quale saldo del prezzo convenuto nell’atto notarile di cessione della quota della con sede in Terni, stipulato presso il Notaio di Perugia il 18.11.2019, Rep. n. 39.357/18.009.

1.2
Avverso tale decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec il 22.11.2021 ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il 3.1.2022, iscrivendo tempestivamente la causa a ruolo il 7.1.2022, eccependo la intervenuta simulazione, ex art 1414 c.c., del prezzo di compravendita delle quote societarie in questione come si evincerebbe dallo scambio di mail intervenuto tra il consulente per conto degli acquirenti e l’avv. NOME COGNOME per conto della società cedente nelle quali il prezzo effettivamente pattuito ammonterebbe ad euro 80.000 per un importo a favore dell’opposto, titolare del 5,63% delle quote sociali alienate, pari ad euro 3.941,00, inferiore rispetto a quello preteso in sede monitoria in forza dell’accordo simulato ed inferiore anche alla somma già percepita dall’opposto a titolo di acconto pari ad euro 4.507,15. In subordine la società opponente eccepiva, ex art 1490 c.c., la sussistenza di vizi ed inadempienze in ordine alle quote societarie alienate non essendo stata consegnata integralmente la documentazione amministrativa e contabile necessaria per lo svolgimento dell’attività sociale come accertato nella perizia contabile di parte datata 14.7.2020 ed essendo, altresì, emersa la non veridicità dei dati aziendali trasmessi e la non corretta tenuta della contabilità aziendale ciò influendo negativamente sul valore della quota societaria ceduta per la quale l’opponente chiedeva la riduzione del prezzo. Per questi motivi la società opponente chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni “ Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:

IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:
Sospendere con decreto 4 / 10 inaudita altera parte ovvero con ordinanza all’esito della comparizione delle parti l’efficacia esecutiva del Decreto ingiuntivo n. 1909/2021 del 09/11/2021 RG n. 5328/2021 Repert.
n. 3328/2021 del 09/11/2021concessa ex art. 642 c.p.c., NEL MERITO:

Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo I) la simulazione e l’inefficacia del prezzo di acquisto delle quote e per l’effetto che nulla è dovuto alla opposta e per l’effetto revocare/annullare il Decreto ingiuntivo n. 1909/2021 del 09/11/2021 RG n. 5328/2021 Repert. n. 3328/2021 del 09/11/2021;
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (motivo II) gli inadempimenti e i vizi nella cessione delle quote e per l’effetto, previa riduzione del prezzo da determinarsi in via equitativa, revocare/annullare il Decreto ingiuntivo n. 1909/2021 del 09/11/2021 RG n. 5328/2021 Repert. n. 3328/2021 del 09/11/2021;
Accertare e dichiarare che in ogni caso in denegata ipotesi si ritenga dovuto integralmente l’importo ingiunto, lo stesso dovrà essere compensato con l’importo di € 10.000,00 di cui all’assegno circolare 28.01.2019 (cfr. doc. 9), con conseguente revoca/annullamento del Decreto ingiuntivo n. 1909/2021 del 09/11/2021 RG n. 5328/2021 Repert. n. 3328/2021 del 09/11/2021.
Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio.

1.3.
L’opposto si costituiva in data 24.6.2022 contestando l’opposizione avversaria ed osservando che in nessun atto societario la società alienante aveva deliberato la vendita delle proprie quote all’opponente per l’importo di euro 80.000 essendo, pertanto, efficace il prezzo convenuto nell’atto notarile di cessione del 18.11.2019.

L’opposto contestava le produzioni documentali avversarie e segnatamente la perizia contabile del Rag.
rappresentando che nel corso delle articolate trattative che avevano preceduto la vendita delle quote societarie era stata compiuta una lunga ed elaborata due diligence aziendale nel corso della quale tutta la documentazione aziendale era stata puntualmente consegnata ai consulenti della società opponente.

Per questi motivi l’opposto chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni “ …..
in via preliminare: confermare la provvisoria esecuzione del decreto opposto stante la mancanza dei presupposti di cui all’art. 649 c.p.c.;
nel merito:
– rigettare integralmente l’opposizione spiegata dalla perché destituita di ogni fondamento per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, e per tale effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
– rigettare tutte le domande svolte dall’opponente sia in via principale che in via subordinata, con integrale conferma del decreto opposto.
Condannare l’opponente al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre accessori di legge…”.

1.4
A seguito dell’udienza di prima comparizione del 28.7.2022 tenutasi in modalità cartolare veniva rigettata l’istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto assegnandosi alle parti i termini perentori ex art. 183, 6° comma c.p.c..

La causa era, quindi, istruita documentalmente, non avendo la società opponente depositato alcuna memoria istruttoria, e veniva rinviata all’odierna udienza ex art 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine per note.
*******

In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. Att. , non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.

Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui “la conformità della sentenza al modello 6 / 10 di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., e l’osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito” (Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.

La domanda proposta dall’odierna opposto con l’originario ricorso per decreto ingiuntivo è volta ad ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo pattuito nell’atto notarile stipulato presso il Notaio di Perugia il 18.11.2019, Rep. n. 39.357/18.009 e concernente la cessione della intera quota di partecipazione, pari al 5,63%, del capitale sociale della per un importo di euro 10.141,09 ( doc. 2 fascicolo della fase monitoria) avendo l’opposto già ricevuto a titolo di acconto in data 18.11.2019 l’importo di euro 4.507,15 ( doc. 3 fascicolo della fase monitoria).

Per quanto attiene al merito della pretesa azionata in giudizio si deve, in generale, osservare come la Corte di Cassazione abbia più volte precisato che l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice deve, non già stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, se il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria, che non importino l’insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura. L’insussistenza delle condizioni che legittimano l’emanazione del procedimento monitorio può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria (Cass., sez. III, 17.09.2013, n. 21169; Cass., sez. III, 12.01.2006, n. 419).

In altri termini, ciò significa, anche che, se nel procedimento di opposizione l’oggetto del giudizio verte, instauratosi il contraddittorio, non solo, e non tanto, sull’ammissibilità e sulla validità del procedimento monitorio, ma soprattutto sulla fondatezza della domanda di merito coltivata dall’opposto, il giudice è tenuto a pronunciarsi sulla stessa anche quando, nel caso di specie, riscontri una qualsivoglia ipotesi di nullità del ricorso per ingiunzione e del decreto reclamato, (che al più, potrà incidere sul regolamento delle spese) (Cass., sez. II, 18.04.2000, n. 4974; Cass., sez. III, 27.09.1999, n. 10704; Cass., sez. II, 17.11.1994, n. 9708).

La Corte di Cassazione ha, poi, affermato che configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come giudizio ordinario di cognizione e svolgendosi lo stesso seconde le norme del procedimento ordinario incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Ciò premesso rispetto al credito residuo azionato da parte opposta ed indicato nell’atto notarile di cessione di quote depositato in giudizio la società opposta ha eccepito, quale fatto estintivo/modificativo della propria obbligazione di pagamento, l’intervenuta simulazione relativa ex art. 1414 c.c. del prezzo di vendita allegando che lo stesso fosse stato effettivamente pattuito in euro 80.000 rispetto ai 180.000,00 indicati nell’atto notarile di vendita.

Nel merito, va osservato che, secondo il principio generale contenuto nell’art. 2697 cod. civ., secondo il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, l’onus probandi nella simulazione incombe a chi, parte contraente o erede o avente causa di esso, creditore o terzo, ne allega l’esistenza.

Come noto, in materia di simulazione, diverso è il regime della prova, a 8 / 10 seconda che la domanda sia proposta dai contraenti ovvero da terzi.

Invero, a norma dell’art. 1417 c.c., la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi, e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti.

Se la domanda è, dunque, proposta da una delle parti, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale di cui agli artt. 2721 e ss. c.c., poiché le parti hanno la possibilità e l’onere di munirsi delle controdichiarazioni (ex multis Cass. civ. 10743/2008; Cass. civ. 23974/2004).

Nel caso di specie, la domanda è stata proposta dalla società opponente parte del contratto, non è volta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, e, dunque, non possono ritenersi prova della simulazione le comunicazioni a mezzo mail intervenute in data 5.9.2019 tra il dott. e l’avv. COGNOME e le successive risposte avvenute con mail del 10.9.2019 e del 24.9.2019 ( doc.ti 6-7-8 fascicolo dell’opponente) le quali costituiscono una fase delle trattative, intercorse tra l’altro con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, soggetto giuridico diverso rispetto all’attuale società opponente, che non sono giunte alla stipulazione di un definitivo accordo di vendita il quale, secondo quanto indicato dalla società alienante, avrebbe dovuto concludersi non oltre il giorno 5.10.2019. Difettando, pertanto, la prova scritta dell’atto dissimulato la eccezione formulata dalla società opponente è infondata e non può trovare nessun accoglimento.

La società opponente ha, inoltre, richiesto l’applicazione dell’art 1490, 1 ° comma c.c. deducendo che la società alienante non avrebbe consegnato tutta la documentazione amministrativa e contabile in proprio possesso onde consentire l’inizio dell’attività sociale richiedendo, pertanto, una riduzione del prezzo di acquisto corrisposto.

Orbene la determinazione del corrispettivo nel trasferimento di partecipazioni sociali (che consistono in un bene complesso, comprensivo anche di diritti e doveri patrimoniali ed amministrativi inerenti allo status di socio) è rimessa all’autonomia contrattuale delle parti e l’eventuale errore sul valore delle stesse non può rilevare in assenza di dolo della controparte o di rilascio di una specifica garanzia.

Costituisce, 9 / 10 infatti, orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che “La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta.

Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei ben ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare l’annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell’art.1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6537 del 09/09/2004, nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16031 del 19/07/2007). Nel caso di specie l’opponente non ha allegato la presenza di una specifica garanzia contrattuale, ovvero di dolo in capo all’alienante, per integrare i requisiti per l’applicabilità, alla cessione delle quote di partecipazione di una società, della disciplina relativa alla garanzia per i vizi della cosa venduta ex artt 1490, 1492 c.c. ( Corte di Appello Milano 24.1.2003; Trib.
Milano 2.1.2023).

Si deve, infine, rilevare che successivamente all’udienza in cui è stata respinta la istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto la società opponente non ha più formulato alcuna difesa omettendo di produrre le memorie istruttorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. e di partecipare alle successive udienze dimostrando così di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione proposto.

In conclusione, l’opposizione deve essere rigettata con conseguente definitiva conferma del decreto ingiuntivo opposto rimanendo assorbita ogni ulteriore domanda ed eccezione.

La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c e l’opponente deve, dunque, essere condannata a rimborsare all’opponente le spese di lite, che vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore Della controversia e dell’attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all’epoca in cui si è esaurita l’attività difensiva (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).

il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l’opposizione proposta da e, per l’effetto, conferma definitivamente il decreto ingiuntivo opposto;
condanna a pagare all’opposto le spese di lite che si liquidano, in assenza di notula in euro 2.800,00 oltre spese generali, CI ed Iva come per legge.
Perugia, 5 settembre 2024 Il giudice Dott. NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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