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Codice Civile
Codice Penale

Crediti ceduti in factoring e competenza Tribunale fallimentare

Il Tribunale, evidenziando la necessità del litisconsorzio necessario del cedente fallito in una controversia tra ceduto e cessionario, revoca il decreto ingiuntivo e dichiara la competenza del Tribunale fallimentare. Si ribadisce che le azioni che incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, ricadono sotto la giurisdizione del Tribunale fallimentare.

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE N. 39/2022
R.G. VERBALE DI CAUSA

Oggi 5 settembre 2024 sono comparsi per l’opponente l’avv. COGNOME in sost.
avv. COGNOME per l’opposta l’avv. COGNOME per il Fallimento l’avv. COGNOME in sost. avv.
L’avv. COGNOME rileva che, contrariamente a quanto indicato dall’opponente a pag. 5 della nota conclusiva, il contratto di appalto è stato depositato solo il giorno precedente l’udienza del 6.7.23 e visto solo in udienza, onde sullo stesso si è potuto replicare solo con la nota conclusiva.
L’avv. COGNOME precisa le conclusioni come in comparsa.
Per il resto tutti i procuratori delle parti richiamano integralmente le note conclusive depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle ore 17:00.
Il Giudice dott. NOME COGNOME

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._3044_2024_- N._R.G._00000039_2022 DEL_05_09_2024 PUBBLICATA_IL_05_09_2024

nella causa iscritta al N. 39/2022 R.G. promossa da:
c.f.)
, con l’avv. COGNOME opponente contro (c.f. ), con gli avv.ti COGNOME e COGNOME opposta con la chiamata in causa di (c.f. ), con l’avv. COGNOME terza chiamata

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto in data 18.10.21 l’intestato Tribunale ingiungeva a il pagamento, in favore di della somma di € 420.076,95, oltre ad interessi e spese monitorie, derivante, secondo l’assunto della ricorrente, da fatture emesse da in bonis nei confronti dell’ingiunta, i cui crediti erano stati ceduti alla banca in forza di contratto di factoring.

Con atto di citazione notificato il 27.12.21 proponeva tempestiva opposizione avverso il provvedimento monitorio, chiedendo in via preliminare autorizzazione alla chiamata in causa del fallimento per formulare nei confronti della procedura domanda di garanzia e deducendo, nel merito, a motivi:

i) il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. per effetto di clausola compromissoria contenuta nel contratto di subappalto tra ;
ii) l’incompetenza territoriale dell’Ufficio adito con il monitorio;
iii) la formazione di giudicato tra cedente e ceduta per effetto della pronuncia di lodo arbitrale;
iv) il già avvenuto pagamento alla cedente, con effetto liberatorio nei confronti della cessionaria, della quasi totalità dell’importo ingiunto;
v) la compensazione dell’importo azionato con un credito dell’opponente nei confronti della cedente;
vi) l’invalidità delle cessioni.

L’opposta si costituiva ritualmente in giudizio, concludendo per il rigetto dell’opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.

La banca, in particolare, eccepiva la mancata produzione dell’asserito contratto di subappalto intercorso tra cedente e ceduta, l’inopponibilità alla cessionaria dei successivi accordi intercorsi tra cedente e ceduta, dei pagamenti effettuati da quest’ultima in favore di e del controcredito accertato con lodo arbitrale intervenuto tra le dette parti.

Negata la provvisoria esecutività al decreto opposto e autorizzata la richiesta chiamata del terzo, si costituiva il il quale eccepiva in via preliminare la competenza funzionale del Tribunale fallimentare e, nel merito, l’inopponibilità alla curatela della presunta cessione dei crediti allegata dalla banca, senza riscontro agli atti della procedura, aderendo alle eccezioni sollevate dall’opponente in punto difetto di giurisdizione, incompetenza territoriale e giudicato e chiedendo, comunque, il rigetto di qualsivoglia domanda formulata nei propri confronti. Con ordinanza del 28.9.23 la causa è stata rinviata all’udienza del 18.7.24, poi aggiornata al 5.9.24, per la precisazione delle conclusioni e discussione in ordine all’eccezione preliminare di incompetenza funzionale sollevata dal Eccezione, quest’ultima, che appare effettivamente fondata.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra ceduto e cessionario laddove si controverta di quale sia il soggetto (tra cedente e cessionario) effettivamente titolare del credito (così Cass. n. 11287/20;
Cass. n. 12972/04).

Tale sembra, in effetti, il contenuto della domanda di garanzia svolta dall’opponente nei confronti del Fallimento cedente, avendo la difesa di espressamente precisato (atto di opposizione, pag. 3) che:

“Per quel che riguarda il merito della chiamata in garanzia, alla luce del fatto che estinto le proprie obbligazioni, si rende opportuna la chiamata in garanzia della Curatela Fallimentare in quanto soggetto che ha percepito le somme di cui si disputa nel presente giudizio, e che quindi dovrà essere dichiarata l’unica effettiva debitrice di comunque manlevare nella non creduta ipotesi che, all’esito del presente giudizio, venga accertato e dichiarato il credito della nella sua integralità o nella sua parzialità”. , come si evince dalle difese svolte, ha eccepito di aver già estinto con pagamenti in favore della cedente in bonis, con effetto liberatorio nei confronti della banca, i crediti azionati con il monitorio, chiedendo in subordine, per il caso di propria soccombenza nei confronti della banca e, quindi, laddove sia riconosciuta la titolarità in capo alla cessionaria dei crediti portati dalle fatture azionate, che la cedente ora in fallimento, in quanto concreto percettore delle somme di cui si discute in questo giudizio, tenga manlevata. Tale litisconsorzio necessario comporta l’attrazione al foro fallimentare dell’intera controversia oggetto del presente giudizio ed osta all’eventuale separazione delle cause (quella tra le parti del procedimento monitorio e quella tra opponente e fallimento) prospettata dall’opposta.

La giurisprudenza, come noto, ha precisato che “sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell’art. 24 legge fall., quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna” (così, testualmente, Cass. n. 17279/10 e, nello stesso senso, Cass. n. 22105/23; Cass. n. 4864/18; Cass. n. 6557/13; Cass. n. 25868/11).

Nel caso, pare evidente che l’eventuale accoglimento delle domande di pagamento della banca e l’eventuale accoglimento, per tale caso, della domanda di garanzia/manleva formulata dall’opponente nei confronti del fallimento possano comportare una pretesa (dell’opponente) nei confronti della massa, tenuta a restituire alla ceduta quanto già pagato da quest’ultima.

Non pare, quindi, conferente la pronuncia di Cass. n. 27700/23, citata sia dalla difesa dell’opponente che da quella dell’opposta, afferente il diverso caso in cui sia formulata unicamente una pretesa che non possa incidere sullo stato passivo fallimentare “in assenza di domanda di accertamento di crediti nei confronti della massa ma soltanto di domanda diretta legittimamente ad incidere sull’attivo della procedura concorsuale, attraverso l’accertamento dell’esistenza, o meno, del credito nel patrimonio del cedente alla data del suo fallimento”. Il litisconsorzio necessario del cedente-fallito osta, come detto, alla separazione delle cause, non assumendo rilievo la circostanza, evidenziata dall’opposta, che la banca alcuna domanda abbia formulato nei confronti del fallimento, il quale, in ogni caso, ha interesse a contraddire (ragione per la quale è litisconsorte necessario) nella controversia tra opponente ed opposta in ordine all’effetto liberatorio dei pagamenti allegati dalla ceduta giacché l’eventuale accoglimento delle domande della banca potrebbe comportare, come detto, una pretesa dell’opponente nei confronti della massa.

Non pare, quindi, persuasivo il rilievo dell’opposta secondo cui la “rimessione dell’intera causa al Tribunale fallimentare, avrebbe l’inammissibile effetto di sottoporre a verifica endoconcorsuale una controversia che nulla ha a che fare con l’accertamento del passivo, controvertendosi tra due soggetti in bonis (la ) e richiedendosi non l’accertamento di un credito da soddisfare in sede concorsuale ma la condanna di un soggetto in bonis al pagamento di un credito estraneo al concorso” (nota conclusiva opposta, pag. 6).

La controversia tra la banca e , infatti, per i motivi anzidetti, è idonea ad incidere sul passivo fallimentare.

Si ritiene dunque che la vis attractiva del foro fallimentare prevalga, in questo caso, sulla competenza, inderogabile e funzionale, del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo va, per l’effetto, revocato dichiarandosi la competenza funzionale, ex art. 24 L.F., del Tribunale fallimentare a decidere l’intera controversia.

Ogni ulteriore questione può ritenersi assorbita.

Quanto alle spese, nei rapporti tra l’opponente e l’opposta può disporsi un’integrale compensazione, essendosi entrambe le parti opposte alla rimessione al Tribunale fallimentare.

Le stesse andranno invece condannate alla rifusione delle spese in favore del , per la quota della metà ciascuna, liquidate come in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14, avuto riguardo all’importanza e qualità alle difese svolte dalla terza chiamata.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita: revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la competenza funzionale del Tribunale fallimentare, ex art. 24 L.F., a decidere dell’intera controversia compensa le spese tra l’opponente e l’opposta condanna l’opponente e l’opposta, in pari quota, alla rifusione delle spese di lite in favore del , che si liquidano in € 6.023,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Venezia, 5 settembre 2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Venezia, 5 settembre 2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME

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