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Credito nei confronti del fallimento

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA Sezione civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 104/2019 pubblicata il 30/01/2019 nella causa civile iscritta al n. r.g. /2014 promossa da: XXX SRL, con il patrocinio degli avv.ti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in […]

Pubblicato il 01 February 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 104/2019 pubblicata il 30/01/2019

nella causa civile iscritta al n. r.g. /2014 promossa da:

XXX SRL, con il patrocinio degli avv.ti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in

ATTORE IN OPPOSIZIONE

contro

FALLIMENTO YYY

CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratti – compensazione – cessazione materia del contendere

Conclusioni delle parti

Per parte attrice in opposizione (come da conclusioni contenute nel ricorso in riassunzione, richiamate all’udienza del 25.9.2018):

“Rigettata ogni diversa istanza,

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE e RICONVENZIONALE
I. ACCERTARE E DICHIARARE che XXX era/è creditrice del FALLIMENTO YYY della somma di euro 52.126,94

II. ACCERTARE E DICHIARARE la compensazione legale del credito della XXX con il credito del FALLIMENTO YYY azionato in fase monitoria a far data dall’ottobre 2013, o in subordine su punto II

III. ACCERTARE E DICHIARARE la compensazione legale del credito della XXX con il credito del FALLIMENTO YYY azionato in fase monitoria a far data dal marzo 2014 e conseguentemente

IV. ACCERTARE E DICHIARARE l’inesistenza del credito del FALLIMENTO YYY alla data di presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, e conseguentemente

V. REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto

IN VIA ALTERNATIVA e RICONVENZIONALE
VI. ACCERTARE E DICHIARARE che XXX è creditrice del FALLIMENTO YYY della somma di euro 42.727,00 oltre Iva, pari ad euro 52.126,94

VII. REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto

VIII. OPERARE la compensazione del credito vantato dalla XXX nei confronti del

FALLIMENTO YYY con quello vantato da quest’ultima verso la XXX con condanna del FALLIMENTO YYY al pagamento del residuo pari ad euro 8.351,88 oltre interessi decorrenti dalla data della compensazione

IX. DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE il FALLIMENTO YYY al pagamento della somma di euro 8.351,88 oltre interessi decorrenti dalla data della compensazione in favore di XXX

IN OGNI CASO
X. OPERARE la compensazione tra le somme accertate in corso di causa come credito della XXX s.r.l. verso il FALLIMENTO YYY con quelle azionate in via monitoria dalla medesima e con condanna di quest’ultima al pagamento del residuo risultante dalla compensazione pari ad euro 8.351,88, in favore della XXX

XI. DICHIARARE TENUTA E CONDANNARE il FALLIMENTO YYY al pagamento della somma di euro 8.351,88 oltre interessi decorrenti dalla data della compensazione in favore di XXX

IN OGNI CASO
Con favore di spese e competenze di lite ex D.M. n. 55 del 10/3/14, G.U n. 77 del 2/4/14 oltre accessori di legge”.

***

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione

1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, depositato in Cancelleria in data 20.6.2014, la società XXX S.r.l. ha proposto opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 641/2014 emesso dal Tribunale di Novara in data 17.4.2014 in favore della YYY S.r.l., notificato in data 6.5.2014, con il quale essa opponente era stata condannata al pagamento della somma di € 43.775,06, oltre interessi e spese liquidate per la fase monitoria, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta opposta.

In particolare la XXX S.r.l., rappresentando l’esistenza di pregressi rapporti commerciali con la YYY s.r.l. e, in special modo, di un accordo raggiunto nel 2010 per evitare ogni reciproca concorrenza nella fornitura alla ditta *** S.r.l. – subappaltante dalla *** Soc. Coop. di lavori pubblici relativi alla chiusura e recupero ambientale di un impianto di smaltimento sito a – di una particolare geomembrana, prodotta dalla casa madre *** e distribuita in Italia solo dalle odierne parti in causa, ha esposto di aver maturato, in forza di tali accordi, il diritto al riconoscimento di commissioni alla data del 31.12.2011 per € 42.727,00, come riconosciuto dalla medesima YYY in un documento spedito all’attrice opponente a mezzo fax in data 26.2.2012 (doc. n. 12 parte attrice opponente).

In virtù dell’esistenza di tale credito, secondo l’attrice opponente, la convenuta opposta, che ebbe ad effettuare talune forniture alla XXX S.r.l. negli anni 2011, 2012 e 2013 per un ammontare pari a complessivi € 43.775,06, emise le fatture oggetto d’ingiunzione senza, tuttavia, mai pretenderne il pagamento.

Solo dopo che la XXX S.r.l. aveva chiesto l’invio dei conteggi per le provvigioni maturate per il successivo anno 2012, la convenuta chiese il pagamento delle fatture, vedendosi a quel punto opporre dalla XXX s.r.l. l’esistenza del precedente controcredito per € 42.727,00 (oltre Iva; l’attrice opponente, peraltro, sino a quel punto non aveva ancora emesso fattura).

Non avendo i successivi scambi di comunicazioni portato a una soluzione bonaria della vicenda, in data 3.3.2014 l’attrice opponente emise la fattura n. 44/2014 per l’importo complessivo di € 52.126,94; una volta ricevutala, la YYY procedette al deposito del ricorso monitorio.

La XXX Srl, dunque, ha agito in opposizione perché, previo accertamento dell’esistenza del proprio credito determinato dalle ragioni su esposte, credito che l’attrice opponente ritiene riconosciuto dalla debitrice sulla base del documento prodotto sub allegato 12 al proprio atto di citazione, sia dichiarata la compensazione legale con il credito vantato dalla convenuta opposta a far data sin dall’ottobre 2013 o dal marzo 2014, ovvero, in subordine, sia dichiarata la compensazione giudiziale fra le due pretese, con conseguente revoca del d.i. opposto.

L’attrice ha domandato, inoltre, in via riconvenzionale, la condanna della YYY s.r.l. al pagamento dell’eccedenza, oltre che degli interessi decorrenti dalla data della compensazione, con il favore delle spese di giudizio.

Si è costituita in giudizio la YYY S.r.l., contestando le eccezioni e domande avversarie, ritenute infondate in fatto e in diritto e, comunque, eccessive nel quantum, e chiedendo, pertanto, la conferma del d.i. opposto, con il favore delle spese di lite.

In particolare, la convenuta opposta ha contestato che nel documento prodotto da controparte sub allegato 12 possa individuarsi un riconoscimento di debito, in quanto non proveniente dal legale rappresentante della società, bensì da soggetto qualificatosi come “Alessandra”, non riferibile alla società, la cui sottoscrizione è stata disconosciuta, richiamando, dunque, l’onere gravante sulla controparte di provare l’esistenza, l’ammontare e l’esigibilità del credito opposto in compensazione. Quanto agli accordi fra le due società, la convenuta opposta non li ha negati, ma ha precisato che essi, lungi dal prevedere il pagamento di commissioni in favore della XXX, avrebbero avuto ad oggetto un patto di non concorrenza, di natura onerosa, a fronte del quale la XXX avrebbe maturato un compenso pari al 50 % dell’utile netto effettivamente realizzato da YYY all’esito delle forniture di geomembrana, compenso da determinarsi, dunque, solo in seguito all’effettivo incasso da parte della YYY del prezzo di vendita del materiale fornito all’appaltatrice dei lavori pubblici di cui sopra, detratti tutti i costi sostenuti per la fornitura. La convenuta opposta ha altresì rappresentato che, ancora alla data dell’opposizione, non aveva incassato tutto il dovuto, a causa della messa in liquidazione coatta amministrativa della società cui le geomembrane erano state fornite. Pertanto, l’eventuale credito di XXX s.r.l – ancora alla data dell’opposizione -non avrebbe potuto considerarsi certo, né tantomeno esigibile, essendo necessario attendere l’eventuale riparto dell’attivo della procura coatta amministrativa.

Con successiva ordinanza del 30.3.2015, il Tribunale, ritenuto che l’opposizione fosse fondata su prova scritta, rappresentata dal doc. 12 di parte attrice, salva ogni considerazione rispetto alla valenza della comunicazione ivi contenuta come riconoscimento di debito, rigettava l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà a norma dell’art. 648 c.p.c.

Concessi i termini, le parti depositavano le memorie previste dall’art. 183, co. 6 c.p.c.

Con ordinanza del 13.9.2016 il Tribunale ammetteva in parte le prove orali dedotte dalle parti e disponeva procedersi a CTU al fine di verificare se risultasse, e in quale misura, sulla base degli atti di causa – e, in particolare, delle fatture già emesse da YYY a ***/***, un utile netto nella fornitura di geomembrane in capo alla YYY medesima.

Alla successiva udienza del 6.12.2016, fissata per il conferimento dell’incarico al consulente, la parte convenuta depositava sentenza n. 51/2016 emessa in data 13.9.2016 dal Tribunale di Novara per la declaratoria del fallimento della YYY S.r.l.

Notificato ricorso in riassunzione da parte dell’attrice opponente, alla successiva udienza dell’11.5.2017, verificata la regolarità della notifica, stante la mancata costituzione il Fallimento YYY S.r.l. in liquidazione veniva dichiarato contumace.

Alla medesima udienza l’opponente produceva il progetto di stato passivo del fallimento dal quale risulta l’ammissione al passivo del credito vantato dalla XXX in via riconvenzionale in questo giudizio, pari ad € 9.549,63, nonché copia della pec inviata dal curatore del fallimento dott. in data 10.3.2017, nella quale il curatore dichiara espressamente di ritenere inutile la riassunzione del presente giudizio stante l’avvenuto riconoscimento del credito di XXX in sede fallimentare.

La parte opponente, a fronte dell’avvenuto riconoscimento delle proprie pretese da parte del fallimento, chiedeva, pertanto, fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni o la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con condanna delle spese legali a carico del fallimento, insistendo solo in via subordinata per l’ammissione delle prove dedotte in sede di memorie istruttorie.

In data 25.9.2018, pertanto, XXX s.r.l. provvedeva a precisare le conclusioni come sopra riportate e il giudice tratteneva la causa in decisione, con l’assegnazione dei termini previsti dall’art. 190 c.p.c.

2. In primo luogo, va rilevata l’improcedibilità della domanda riconvenzionale che, pur in sede di riassunzione, l’opponente ha mantenuto nei confronti del fallimento.

E’ principio pacifico, infatti, che non è consentito agire in ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per il recupero dei crediti vantati verso il fallito, in quanto ai sensi dell’art. 52, co. 2, della legge fallimentare ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V, salvo diverse disposizioni di legge, vale a dire attraverso l’esclusivo procedimento di cui agli artt. 93 e seguenti della stessa legge fallimentare, volto a garantire che l’accertamento del credito avvenga nel rispetto della par condicio fra tutti i creditori.

Da tale normativa discende che la domanda diretta a far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito dell’accertamento del passivo, risulta inammissibile, se proposta nelle forme della cognizione ordinaria, ovvero improcedibile se formulata prima della dichiarazione del fallimento e riassunta nei confronti del curatore (Cass., SS.UU., n. 21499/2004; cfr. successivamente, a sezioni semplici, Cass. n. 10414/2005; n.17388 del 2007).

Tale causa di improcedibilità, quand’anche non opposta dal fallimento, è rilevabile dal giudice d’ufficio in ogni stato e grado, discendendo da norme inderogabilmente dettate a tutela del su richiamato principio della par condicio creditorum (Cass. n. 6659/2001; n. 1115/2014). Deve ritenersi, pertanto, che sussistendo un ostacolo in rito, sia precluso al Tribunale di entrare nel merito in relazione alla domanda riconvenzionale, seppure ai soli fini della valutazione in ordine alla cessazione della materia del contendere.

Diversa soluzione, invece, deve essere adottata quanto alla domanda di accertamento dell’inesistenza del credito oggetto del decreto monitorio per compensazione legale o giudiziale, con l’adozione delle conseguenti determinazioni quanto alla revoca del decreto monitorio medesimo e delle spese di giudizio.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall’opponente domanda riconvenzionale, non comporta l’improcedibilità del giudizio di opposizione e la rimessione dell’intera controversia alla sede fallimentare, dovendo il giudice dell’opposizione trattenere questa e su di essa decidere, previa separazione, se del caso, dei due procedimenti e salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell’opposizione medesima (cfr. Cass., n. 11749/2011; n. 19290/2007; n. 3397/2001).

Alla medesima conclusione si giunge considerando che, per giurisprudenza ormai costante, anche nel giudizio ordinario promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l’accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. legge fall., atteso che tale eccezione – diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui petitum riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento o di condanna all’importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione – è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale (Cass., n. 30298/17; n. 14418/2013; n. 64/2012; n. 15562/2011; n. 287/2009).

Entrambi i principi di diritto convergono, dunque, nel senso che l’opposizione a decreto ingiuntivo, attraverso la quale la XXX S.r.l., quale debitore ingiunto, ha opposto la compensazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo con un proprio credito, non è improcedibile e può essere decisa da questo giudice.

Sul punto, alla luce delle dichiarazioni della parte opponente all’udienza dell’11.5.2017 e della documentazione ivi prodotta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, risultando il componimento della lite – quanto alla pretesa creditoria (ora) del fallimento e al riconoscimento della compensazione in favore dell’opponente – in sede di verifica nell’ambito della procedura fallimentare.

L’opponente ha fatto constare, dopo la riassunzione del giudizio, e ha ribadito in sede di comparsa conclusionale di avere ricevuto riconoscimento delle proprie pretese da parte del fallimento, producendo il progetto di stato passivo da cui risulta la proposta di ammissione della XXX s.r.l. per € 9.549,63, come da sua richiesta, espressamente riconosciuta la compensazione ai sensi dell’art. 56 l. fall.

Pur dovendosi rilevare che, per quanto consta da tale documentazione, non risulta avvenuta l’effettiva ammissione allo stato passivo, né a maggior ragione risulta che sull’ammissione si sia formata alcuna preclusione endofallimentare, va tuttavia considerato che il fallimento, pur rivestendo la posizione di attore in senso sostanziale nel presente giudizio per conto della società fallita, ha ritenuto di non costituirsi, anche in seguito all’avvenuta riassunzione da parte dell’opponente, così manifestando il proprio disinteresse a veder accertata la pretesa creditoria del fallimento a fronte delle eccezioni della controparte; ciò, espressamente, in considerazione dell’avvenuto riconoscimento delle ragioni della XXX s.r.l. in sede di verifica dei crediti, come dichiarato dal medesimo curatore fallimentare (doc. 2 prodotto dalla società attrice all’udienza dell’11.5.2017).

Poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la mancata costituzione del curatore, unitamente alle dichiarazioni provenienti dallo stesso, vanno lette nel senso della non persistenza alla data della riassunzione dell’interesse del fallimento rispetto all’accertamento della esistenza della pretesa creditoria già posta a base del decreto ingiuntivo, in ragione della ritenuta esistenza nella sede fallimentare dei presupposti per il riconoscimento della compensazione. Da ciò discende, evidentemente, altresì il disinteresse sopravvenuto dell’opponente a coltivare l’opposizione.

Dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto (sulla scorta del principio affermato con riferimento alla cessazione della materia del contendere nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo da Cass., n. 13085/2008; n. 15378/2000), potendo la sua conferma discendere esclusivamente dall’accertamento, nel contraddittorio delle parti, della (persistente) esistenza del credito nella misura fatta valere in sede monitoria.

3. Risulta necessario, in ogni caso, prendere in esame le ragioni di opposizione della parte attrice, al solo fine della decisione sulle spese di lite. In caso di pronuncia di cessazione della materia del contendere, infatti, la regolazione delle spese deve avvenire secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale (in tal senso, fra le più recenti, Cass., n. 14267/2017; Cass., n. 6016/2017; Cass., n. 24234/2016).

Secondo tale criterio il giudice deve stabilire, sia pure solo ai fini della pronuncia sulle spese, se la domanda, ove il giudice fosse entrato nel merito della decisione, sarebbe stata o meno fondata. Poiché, peraltro, si tratta di soccombenza virtuale e non di soccombenza reale, il relativo giudizio – che non è idoneo ad acquisire valore di giudicato in ordine a esistenza ed eventuale consistenza del diritto vantato dall’attore (Cass., n. 17312/2015) – dovrà avere carattere sommario, in quanto volto a pronosticare, in base a un mero criterio di verosimiglianza fondato sugli elementi raccolti, se il giudizio di merito, ove effettuato, si sarebbe probabilmente concluso con l’accoglimento o con il rigetto della domanda (in tal senso cfr. Cass., sez. II, 29.11.2016, n. 24234).

Ebbene dagli atti risultano elementi per ritenere che l’opposizione sarebbe stata accolta nei seguenti termini.

Va premesso che non può attribuirsi valore di riconoscimento di debito alla dichiarazione di cui al doc. 12 della parte opponente.

Secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale al riconoscimento di debito deve attribuirsi natura di negozio unilaterale recettizio, (Cass., n. 15575/2000; n. 130/1998; n. 10253/1994). Da ciò consegue che il riconoscimento deve provenire da un soggetto il quale abbia la disponibilità del negozio giuridico sui si riferisce (Cass., n. 1438/1984). In particolare, la Cassazione ha precisato che “ricognizione di debito e promessa di pagamento, sebbene non abbiano natura giuridica di confessione (le prime essendo dichiarazioni di volontà, la seconda di scienza: cfr. Cass. n. 259 del 1997), devono pur sempre provenire dal soggetto legittimato (in senso sostantivo) a disporre del patrimonio su cui incide l’obbligazione dichiarata (cfr Cass. n. 6473 del 2012 e Cass. n. 28711 del 2008), per cui, riferita ad un ente collettivo, una ricognizione di debito proveniente da soggetto non munito dei relativi poteri rappresentativi è una contraddizione in termini” (Cass., n. 6283/2015).

In ogni caso, anche a considerare il contenuto della dichiarazione alla luce di quanto complessivamente risultante dagli atti, va escluso che essa rappresenti un riconoscimento di debito, alla stregua di quanto si chiarirà poco oltre.

Nella propria memoria ex art. 183, co. 6 n. 1 c.p.c., l’opponente, sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione in atti, ha formulato una serie di conteggi volti a stabilire l’utile netto ricavato dalla YYY s.r.l. dalle forniture alla ***/*** e, conseguentemente, il compenso spettante alla XXX srl, pari alla metà di tale utile netto.

In particolare, dalle fatture di acquisto dalla casa madre ***, prodotte dalla convenuta opposta sub doc. n. 6, l’opponente ha ricavato la quantità di merce acquistata dalla convenuta opposta in vista della fornitura alla ***/*** e l’importo a tale titolo corrisposto alla casa madre; dai propri documenti nn. 7 e 8, contenenti gli ordini effettuati dalla *** alla YYY, ha ricavato il prezzo di vendita della medesima merce al cliente finale; infine, ha detratto i costi di trasporto, sulla base della documentazione fornita dalla convenuta opposta.

Tali conteggi – peraltro basati, come si è detto, in buona parte su documentazione proveniente dalla medesima YYY – non sono stati da quest’ultima contestati se non sotto i seguenti profili:

– in primo luogo, l’attrice opponente non avrebbe tenuto conto dello sconto del 3% applicato sul prezzo unitario di vendita di € 3,05 mq. del materiale geomembrana sp. 1,5 mm;

– in secondo luogo, la fornitura delle membrane aventi faccia liscia/liscia sarebbe stata esclusa dall’accordo del 2010 e, dunque, i relativi ricavi dovrebbero essere esclusi dai conteggi;

– infine, la XXX non avrebbe considerato i costi sostenuti da YYY per interessi e spese legali.

Ebbene, posto che nessun rilievo pare potersi attribuire a tale ultima contestazione, in quanto generica e completamente sfornita di documentazione, va rilevato che, procedendo al ricalcolo tenendo conto delle residue osservazioni della convenuta opposta, risulterebbe, comunque, un compenso in capo a XXX Srl pari a € 57.163,98 per le forniture alla ***/*** del 2011 e del 2012 (€ 21.342,43, pari al compenso computato sull’utile netto per la fornitura della membrana *** ridotto del 3%, ossia dello sconto effettuato al cliente finale, più € 35.821,55, pari al compenso computato sull’utile netto per la fornitura della membrana ***/***, non contestato).

Va, tuttavia, considerato che la convenuta opposta ha allegato che, secondo i patti, la YYY avrebbe corrisposto alla XXX S.r.l. il compenso dovuto solo a pagamento avvenuto da parte della ***/***, allegazione che l’opponente – limitatasi a dichiarare in sede di opposizione che a fronte dell’accordo la YYY avrebbe riconosciuto alla XXX “una commissione pari al 50 %”, senza precisare su quale ammontare – non ha specificamente contestato, né contrastato tramite l’offerta di prova volta a dimostrare che, invece, gli accordi prevedessero il pagamento del compenso spettante alla XXX anche anticipatamente e a prescindere dalla effettiva realizzazione dell’utile netto su cui il compenso avrebbe dovuto essere calcolato.

Fermi, dunque, i conteggi effettuati dall’opponente e condivisi, con i correttivi su apportati, dalla convenuta opposta, si deve tener conto, tuttavia, del fatto che ancora alla data della proposizione della stessa la YYY, pur avendo erogato le forniture comprese nei conteggi, non aveva ancora ottenuto il saldo integrale delle medesime, residuando in capo alla *** un debito di € 55.438,88, per cui la convenuta opposta aveva ottenuto decreto ingiuntivo non portato ad esecuzione a causa della messa in liquidazione coatta amministrativa della debitrice.

I conteggi della XXX, effettuati sull’utile netto virtuale, devono pertanto essere ulteriormente corretti tenendo conto del solo utile reale, decurtando, pertanto la somma su indicata (di € 57.163,98) della metà del mancato ricavo da parte di YYY, pari a € 27.719,44.

Alla luce di quanto appena osservato, si chiarisce, altresì, per quale ragione la dichiarazione contenuta nel doc. 12 non potrebbe, comunque, essere considerata un riconoscimento di debito, quand’anche proveniente dal legale rappresentante della convenuta, in relazione al contenuto della medesima. In essa risulta quantificato l’importo di € 42.727 oltre iva come “maturato di Vs. competenza alla data del 31.12.2011”, ma non risulta che detto importo fosse, già a quella data, effettivamente dovuto, in quanto esigibile (il che, peraltro, spiega altresì perché la dichiarazione non sia stata sottoscritta dal legale rappresentante, dovendosi intendere come un mero riepilogo contabile e non come un impegno a corrispondere).

Alla data della richiesta del decreto ingiuntivo, dunque, il credito della XXX, da quest’ultima opposto in compensazione, era già esistente – certo, liquido, ed esigibile secondo i patti – per la somma di € 29.444,54 (€ 57.163,98 meno € 27.719,44); non ancora certo ed esigibile, sebbene liquido, per la residua somma opposta in compensazione. Tale situazione persiste a tutt’oggi, sulla base degli atti acquisiti nel presente giudizio.

Tale conclusione non contrasta con l’avvenuto riconoscimento per intero della compensazione da parte del fallimento, non essendo noto sulla base di quali presupposti e di quale documentazione, eventualmente entrambi diversi rispetto a quelli di cui alla presente opposizione, il riconoscimento sia avvenuto.

In conclusione, deve ritenersi virtualmente che l’attore in opposizione avrebbe ottenuto in parte accoglimento delle proprie ragioni, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna parziale al pagamento della somma non opponibile in compensazione, neppure giudiziale, in quanto non ancora dovuta dalla convenuta opposta.

Tale conclusione, unitamente alla considerazione che l’opponente, ricorrente in riassunzione verso il fallimento, ha coltivato la domanda riconvenzionale nei confronti di quest’ultimo sebbene improcedibile, porta a ritenere equa l’integrale compensazione delle spese di lite, compensazione da intendersi effettuata sia per la presente fase di opposizione, sia per la fase monitoria, stante la revoca del decreto ingiuntivo che dovrà essere in questa sede disposta.

PQM

Il Tribunale di Novara in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa R.G. n. 2381/2014:

– dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale di condanna proposta da XXX S.r.l. avverso il Fallimento YYY s.r.l. in liquidazione;

– dichiara cessata la materia del contendere quanto alle rimanenti domande e, per l’effetto,

– revoca il decreto ingiuntivo opposto;

– dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.

Novara, 30 gennaio 2019

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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