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Codice Civile
Codice Penale

Credito spettante al lavoratore per differenze retributive

Accertamento del credito spettante al lavoratore per differenze retributive, lordo ritenute fiscali e previdenziali.

Pubblicato il 05 April 2023 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa

, ha pronunciato, all’udienza di discussione del 21.3.2023, la seguente

SENTENZA n. 231/2023 pubblicata il 21/03/2023

nella causa civile iscritta al n. 1133/2021 R.G., vertente

TRA

XXX s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avvocati

RICORRENTE e

YYY, rappresentato e difeso dall’avv.

RESISTENTE

 

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6.5.221 XXX s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 87/2021, notificato il 29.3.2021 con il quale era ingiunto alla società il pagamento della somma di € 6.516,95 oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio a titolo di differenze retributive spettanti in dipendenza della sentenza della Corte di Appello n. 211/2018 passata in giudicato, domandandone la revoca per la insussistenza del credito, previa sospensione della provvisoria esecuzione , con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la parte resistente che contestava gli assunti della parte opponente e domandava il rigetto della spiegata opposizione.

Il ricorso va accolto, revocando il decreto ingiuntivo, con accertamento in capo al ricorrente del minore credito come accertato dalla consulente tecnica di ufficio nominata, dott.ssa. Si procederà ad esaminare, secondo un ordine che è uno uno logico e metodologico: la vicenda processuale prodromica alla ingiunzione; il thema decidendum come delineato dalla società nell’atto introduttivo, ampliato dalle eccezioni e difese della parte resistente; l’elaborato peritale e le risultanze emerse dal compiuto accertamento.

L’analisi secondo la scansione innanzi delineata consente di rigettare, in quanto tardive ed eccedenti rispetto alle allegazioni contenute nella parte narrativa del ricorso, i rilievi e le osservazioni che, a dire della odierna opponente renderebbero l’elaborato inidoneo a sostenere la decisione.

1. La vicenda processuale.

YYY conveniva in giudizio la società XXX per l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori rispetto al suo inquadramento a far data dal 2005.

Il giudice delle prime cure, disattendendo l’eccezione di prescrizione articolata dalla società accoglieva la domanda con sentenza 32/2018 accertando il diritto alla retribuzione per le superiori mansioni da 2005.

La Corte di Appello, con successiva sentenza n. 211/2018 , passata in giudicato, riformava in parte la sentenza, accogliendo l’eccezione di prescrizione, stabilendo che la decorrenza del diritto dovesse essere individuata a far data dal 2009.

La società versava al ricorrente in esecuzione della sentenza, nel mese di giugno 2019 la somma di € 12.439,15 netti, con un complessivo lordo di € 14.523,81 come emerge dal prospetto di calcolo inserito nel corpo del ricorso.

Il ricorrente, sulla scorta di conteggi analitici ottenere un decreto ingiuntivo per la somma ancora dovuta, quantificata in € 6.516,95, somma della quale era ingiunto il pagamento.

2. Le argomentazioni sviluppate nel ricorso introduttivo e la prova documentale a sostegno.

Il resistente sosteneva l’opposizione sulle seguenti argomentazioni, sviluppate nella parte argomentativa dell’atto introduttivo: erroneo calcolo del dovuto al lordo e non al netto delle ritenute; non debenza delle voci: superminimo, ed aumento periodico di anzianità in quanto crediti prescritti maturati al 2001 o comunque in data anteriore al 2009, nonché “una tantum” festività, competenze accessorie ex festività e maggiorazione festivo .

Le argomentazioni non erano sostenute dal deposito della contrattazione collettiva, o da prospetti analitici di calcolo alternativo, documenti che la resistente in parte depositava con le note depositate in occasione della odierna udienza.

La parte creditrice, invece, depositava nella fase monitoria conteggi analitici, contrattazione collettiva applicabile e, nell’odierno giudizio anche i prospetti paga.

Nell’odierno ricorso introduttivo la parte non contesta l’applicabilità della contrattazione collettiva nazionale depositata, né indica quali sarebbero stati a suo giudizio le fonti contrattuali applicabili in forma alternativo o cumulativa rispetto a quelle depositate dal lavoratore.

A fronte della argomentazioni non era depositata contrattazione collettiva di settore, né latra documentazione a sostegno .

Passando all’esame delle argomentazioni sviluppate in ricorso, costituisce principio consolidato quallo in base al quale i crediti spettanti la lavoratore vanno calcolati al lordo e non al netto della ritenute di legge.

Ed infatti, come è noto “…L’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo…” ( cfr. Cass. n. 18044/2015 espressione di un indirizzo consolidato ma anche la recente ordinanza Cass. n. 18897/2019)

Rigettato il rimo argomento difensivo, va esaminata la consulenza tecnica espletata in corso di causa.

3. La consulenza tecnica e la determinazione del credito residuo in capo la lavoratore

La nominata CTU, dott.ssa, è stata chiamata a determinare il credito residuo, in base alla sola documentazione esistente agli atti, comprensiva anche della contrattazione collettiva per il tempo applicabile, della sentenza della Corte di Appello e dei prospetti paga.

In base ai documenti ritualmente prodotti dalle parti l’ausiliare accertava che il credito lordo residuo in capo all’odierno resistente è pari ad € 6.356,76 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La consulente, correttamente, dopo avere esaminato oltre 100 prospetti paga, partendo dall’anno 2009 ( dies a quo del calcolo come da giudicato) nel quantificare i minimi tabellari dovuti, ma anche le ulteriori voci retributive, evinte dalla contrattazione collettiva depositata ritualmente in giudizio, ha certato che al ricorrente spettava la somma lorda di € 19.795,91 in dipendenza del giudicato e che, pertanto, sottraendo da tale somma quella erogatagli dalla società, il residuo credito ammonta ad € 6.536,76, oltre interessi legali sulla predetta somma via via annualmente rivalutata dal dovuto, al saldo.

L’elaborato è estremamente analitico, in quanto il consulente individua le voci retributive spettanti, che poi sono indicate nel quadro di sintesi di cui alla pag. 11 della relazione con puntuale riferimento alle voci indicate nella contrattazione collettiva, la cui disciplina è anche per sintesi riportata, nonché dai dati desunti dai prospetti paga , documenti che provengono dal datore di lavoro, soffermandosi sulla disciplina pattizia per ciascuna delle voci calcolate. ( cfr, sul contestato sovraminimo pag. 10 nella quale si analizza come esso risultasse dai prospetti paga del 2009)

Già in sede di esame peritale il consulente della società evidenziava che a suo dire, la consulente non avrebbe esaminato alcune fonti contrattuali e non avrebbe tenuto conto della provenienza del Pace dal Pubblico Impiego che avrebbe reso al medesimo applicabile delle convenzioni specifiche, mai prodotte agli atti e la cui esistenza, in ricorso , come innanzi descritto non era stata neanche allegata.

Il medesimo consulente eccepiva altresì che la dott.ssa non avrebbe esaminato gli “ accordi di armonizzazione”, prodotti dalla resistente con le note depositate il 15.3.2022.

E’ evidente come la consulente non potesse che considerare la documentazione ritualmente depositata dalle parti e non ulteriori prove documentali frnite alla stessa dal CTP, senza alcuna autorizzazione, nel corso dell’esame peritale.

D’altronde, della rilevanza di tale documentazione non vi è alcuna traccia nelle allegazioni a sostegno del ricorso, le quali delineano l’odierno thema decidendum.

4. Conclusioni

Ritenuto, pertanto, che l’elaborato del CTU vada integralmente condiviso nella parte in cui accerta il minor credito in capo al resistente di € 6.356,76, il decreto ingiuntivo va revocato, e, per l’effetto, la parte ricorrente condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della predetta somma, oltre ad interessi legali sulla stessa, via via annualmente rivalutata, dal dovuto al saldo.

In merito alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, stante l’accertamento di un credito pressochè identico, per ammontare, vanno poste a carico della opponente ed in favore della parte opposta, ( sul tema ex plurimis Cass. n. 15916/2021 , 17854/2020)

Esse sono liquidate in € 3.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, in base al valore ed alla natura della controversia, alle attività processuali svolte, ai criteri tariffari di cui al D.M. 147/2022.

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico della parte ricorrente in via definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da XXX s.p.a., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, accertato il minor credito in capo al resistente di € 6.356,76, condanna la ricorrente al pagamento della predetta somma, con interessi legali sulla stessa, via via rivalutata, dal dovuto al saldo;

2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge;

3) Pone a carico della parte ricorrente, in via definitiva, le spese di CTU, liquidate con separato decreto.

Potenza 21.3.2023

Il giudice del lavoro

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