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Creditore che ha iscritto ipoteca su beni di un debitore

Il creditore che ha iscritto ipoteca su beni di un debitore, anche senza consenso di quest’ultimo, può successivamente rinunciarvi. Il debitore non può opporsi a tale scelta né sindacare l’interesse del creditore a mantenere la garanzia reale.

Pubblicato il 23 November 2024 in Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

CORTE D’APPELLO DI SALERNO II

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.

Magistrati:

1. dott. COGNOME Presidente 2.

dott.ssa NOME COGNOME Consigliere 3. dott. NOME COGNOME Consigliere rel./est.

ha pronunciato all’udienza del 14 novembre 2024, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., la seguente:

SENTENZA N._988_2024_- N._R.G._00000029_2024 DEL_14_11_2024 PUBBLICATA_IL_14_11_2024

nella causa iscritta al n. 29/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili TRA , nata a Battipaglia il 27 agosto 1961 ed ivi residente, alla INDIRIZZO, cod. fisc. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all’atto di appello, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Battipaglia, alla INDIRIZZO;

appellante 1. “ , con sede legale in Bellizzi, alla INDIRIZZO, cod. fisc. e p. iva in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall’adv.

e dall’avv. NOME COGNOME presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO

appellata C.F. contumace AVENTE AD OGGETTO:

APPELLO

AVVERSO LA

SENTENZA

N. 2671/2023 DEL TRIBUNALE DI SALERNO – CANCELLAZIONE ISCRIZIONE IPOTECARIA;

SULLE SEGUENTI

CONCLUSIONI

per l’appellante (come da atto di appello) – “in via preliminare nominare ai sensi dell’art. 78 c.p.c., atteso il conflitto d’interessi tra la società e il suo socio accomandatario, un curatore speciale per nel merito in accoglimento del proposto gravame, in riforma dell’impugnata sentenza, accertare e dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2282 e 2283 c.c., l’insussistenza del diritto in capo alla già con sede in , INDIRIZZO ad assentire alla cancellazione dell’ipoteca iscritta in data 11 maggio 2017 – Registro Particolare 2250 Registro Generale  – sui diritti di piena proprietà pari ad 1/3 indiviso dell’intero sulle unità immobiliari analiticamente descritte nell’atto per notar del 3 maggio 2017; conseguentemente ordinare all’ – Ufficio Provinciale – Conservatoria Agenzia Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare … di non procedere alla cancellazione dell’ipoteca iscritta in data 11/05/2017, Registro Particolare 2250 e Registro Generale , sui diritti di piena proprietà pari ad 1/3 indiviso dell’intero sulle unità immobiliari analiticamente descritte nell’atto per notar del 3 maggio 2017;

condannare parte appellata al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione ai procuratori antistatari”;

per l’appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in via preliminare:

– ritenere inammissibile e/o rigettare la istanza di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per attesa la insussistenza di conflitto di interessi con il socio accomandatario per le ragioni tutte illustrate in narrativa.

Nel merito:

– rigettare il gravame avverso la sentenza n. 2761/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Salerno, II Sezione Civile, … in esito al giudizio R.G. n. 5185/2017, rep. n. 3398/2023, pubblicata il 15 giugno 2023, essendo i motivi tutti come dedotti da parte appellante infondati e pretestuosi, comunque inidonei a determinare la riforma della sentenza gravata che, pertanto dovrà risultare integralmente confermata – condannare l’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c. per i motivi tutti di cui in narrativa – con vittoria dispese, competenze ed onorari. sentenza n. 2671/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della e dell’ con atto di citazione notificato il 22 maggio 2017, così provvedeva:

1) rigettava la domanda proposta dalla debitrice della “ in forza del decreto ingiuntivo n. 533/2016, per sentir dichiarare l’inesistenza del diritto della convenuta di prestare l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca iscritta presso l’ l’11 maggio 2017, al n. 2250 R.P. e al n. 17846 R.G., a garanzia del suo credito, sulla quota di 1/3 di cespiti di proprietà dell’attrice;

2) rigettava la domanda riconvenzionale con la quale la “ aveva chiesto la condanna della al rimborso delle spese sostenute per la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria;

3) compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2024, assumendo che:

– contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, la “ non aveva un interesse meritevole di tutela ad assentire alla cancellazione dell’ipoteca volontaria iscritta in suo favore dall’attrice, soprattutto in ragione della persistenza del suo credito, il cui mancato soddisfacimento, del resto, precludeva all’amministratore della società, dott. ai sensi degli artt. 2882 e 2883 cod. civ., di chiedere la rimozione del gravame;

– in particolare, l’iscrizione dell’ipoteca volontaria di cui la aveva chiesto la cancellazione avrebbe garantito realizzazione, almeno parziale, del suo credito, giacché uno degli immobili ad essa assoggettati era stato alienato nell’ambito del procedimento espropriativo incardinato proprio da tale società, che, tuttavia, in luogo di incassare il ricavato della vendita, aveva contraddittoriamente depositato la rinuncia agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 629 c.p.c.;

– l’amministratore della società, dott. aveva proposto nei confronti dell’attrice azioni giudiziarie in conflitto con gli interessi societari, come la domanda di revoca di atti di donazione dalla stessa stipulati in favore dei figli, giacché dirette non al recupero del credito, ma al perseguimento di finalità personali, sicché ricorrevano i presupposti per nominare, nel giudizio di appello, ex art. 78 c.p.c., un curatore speciale che rappresentasse effettivamente la il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado e la condanna della al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata. Di contro, sebbene ritualmente evocata in giudizio, restava contumace l’ La causa, nella quale, con decreto del 24 luglio/9 agosto 2024, veniva rigettato il ricorso spiegato dalla il 28 giungo 2024, ex art. 78 c.p.c., per la nomina di un curatore speciale della , è stata decisa all’odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..

L’appello è infondato e va rigettato.

In via preliminare, occorre osservare che, sebbene l’atto costitutivo d’ipoteca possa configurarsi come un negozio giuridico unilaterale e, dunque, constare della sola volontà del concedente, ai sensi dell’art. 2821, comma 1, cod. civ., senza che sussista la necessità, per la nascita del vincolo, dell’accettazione del creditore, che, invece, ove intervenuta, conferirebbe alla fattispecie struttura contrattuale, quale risultante di una scelta condivisa dalle parti, tuttavia, il beneficiario conserva pur sempre impregiudicato il diritto di valutare l’idoneità del gravame ad assicurare, in ragione della natura e della destinazione d’uso degli immobili individuati dal debitore o da un terzo senza il suo preventivo assenso, il soddisfacimento del diritto soggettivo di cui è titolare, con la conseguenza che è pacificamente legittimato a rinunciare alla garanzia reale, determinandone l’estinzione, ai sensi degli artt. 2878, n. 5, e 2879, comma 1, cod. civ., qualora non la ritenga funzionale alla realizzazione della sua pretesa patrimoniale. Né il debitore può sindacare la decisione del beneficiario di rinunciare all’ipoteca unilateralmente costituita sul presupposto che gli immobili ad essa assoggettati sarebbero sufficienti o utili a consentire il soddisfacimento del suo diritto, essendo tale valutazione rimessa esclusivamente al creditore, al quale soltanto compete la scelta dei beni da sottoporre a garanzia reale e, nell’ipotesi dell’altrui inadempimento, ad espropriazione forzata, a norma degli artt. 2740 e 2910 cod. civ..

Ed invero, l’ordinamento, nel prevedere gli istituti della riduzione dell’ipoteca (artt. 2872 e segg. cod. civ.) e del pignoramento (artt. 496 e 558 c.p.c.), della limitazione del cumulo dei mezzi espropriativi (art. 483 c.p.c.) e della cessazione della vendita forzata articolata in più lotti (artt. 504 c.p.c. e 163 disp. att. c.p.c.), consente al debitore, al fine di salvaguardare la propria sfera giuridico-patrimoniale, di contrastare l’eccesso nel quale di tutela, ma non di condizionarlo a priori nella selezione del bene o dei beni ritenuti maggiormente confacenti al soddisfacimento del suo diritto. In sostanza, il debitore può lamentare che il compendio immobiliare ipotecato e/o pignorato sia più ampio di quello necessario a consentire la realizzazione del diritto del creditore, ricorrendo ai rimedi giuridici disciplinati per ridurre la garanzia reale e/o il vincolo esecutivo o delimitare la vendita giudiziale, ma non anche che il creditore abbia scelto di ipotecare e/o di pignorare determinati beni piuttosto che altri.

Pertanto, non potendo il debitore, con l’atto unilaterale di costituzione di ipoteca, imporre al creditore l’immobile o gli immobili da destinare a garanzia del proprio diritto, quest’ultimo, ove non li reputi a tal fine adeguati, ha la piena ed incondizionata facoltà di rinunciare al gravame e di procedere alla cancellazione della relativa iscrizione dai pubblici registri, a norma dell’art. 2882, comma 1, cod. civ..

Ne deriva che la avendo costituito l’ipoteca senza il preventivo consenso della in ordine all’identificazione dei cespiti da vincolare alla garanzia del suo credito, non ha il diritto di contestare la decisione della società di abdicare al gravame e di richiederne la cancellazione all’ , né, comunque, può eccepire l’insussistenza di un suo reale interesse ad ottenerne l’estinzione.

Ed infatti, l’interesse della “ rinunciare alla garanzia reale risiedeva nella negativa valutazione espressa già in sede assembleare e nell’atto di assenso alla cancellazione dell’iscrizione in merito all’idoneità degli immobili ipotecati a soddisfare la propria pretesa creditoria, pari alla rilevante somma di euro 488.152,92 in linea capitale, avendo la società ragionevolmente evidenziato, tra l’altro, che tutti i predetti cespiti appartenevano alla nella sola misura di 1/3, sicché la loro espropriazione avrebbe comportato “tempi lunghi, alti costi e previsioni di vendibilità pressoché pari allo zero, atteso che la commerciabilità ossia la vendibilità di quota indivisa di proprietà immobiliare è praticamente nulla”, e che i beni ubicati “in agro di  costituiti per lo più da terreni … sono di scarsissimo valore e commerciabilità come pure gli immobili ubicati nel medesimo agro di  per cui non c’è domanda di acquisto”. Del resto, non può revocarsi in dubbio che l’espropriazione di immobili indivisi, comportando, di norma, l’introduzione dell’incidentale giudizio di scioglimento della incremento degli interessi moratori sulle ragioni creditorie azionate, renda meno celere, se non anche meno certo, il loro integrale soddisfacimento rispetto ai casi di esecuzione forzata di cespiti appartenenti per l’intero al debitore, sicché la “ poteva senz’altro rinunciare alla garanzia reale di cui trattasi per escutere beni diversi da quelli ipotecati in suo favore dalla

Né la può sostenere che l’iscrizione dell’ipoteca di cui la “ aveva chiesto la cancellazione avrebbe garantito la realizzazione, almeno parziale, del suo credito, per essere stato uno degli immobili ad essa assoggettati alienato nell’ambito del procedimento espropriativo incardinato proprio dalla società, che, tuttavia, in luogo di incassare il ricavato della vendita, aveva depositato la rinuncia agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 629 c.p.c..

In realtà, come emerge per tabulas, l’appartamento per civile abitazione ipotecato dalla era contraddistinto nel catasto fabbricati del Comune di  al foglio , particella 538, subalterno 10, piano 5-S1, categoria A/1, classe 2, vani 15, mentre quello pignorato dalla “ e liquidato nel corso del procedimento espropriativo n. 209/2017 era riportato nello stesso catasto al foglio 25, particella 540, subalterno 13, categoria A/2, classe 2, vani 11, sicché la vendita giudiziale, avendo riguardato un immobile completamente diverso da quello sottoposto alla garanzia reale, non poteva essere richiamata quale indice sintomatico dell’idoneità di tale gravame ad assicurare il soddisfacimento dell’avversa pretesa creditoria.

Destituito di fondamento, inoltre, è l’assunto della secondo cui il mancato soddisfacimento del credito della “ impediva al suo socio accomandatario e legale rappresentante, ai sensi dell’art. 2883, comma 2, cod. civ., di chiedere la rimozione della formalità pregiudizievole dai pubblici registri immobiliari, dal momento che l’assemblea dei soci, con deliberazione dell’8 maggio 2017, conferiva espressamente al dott. il potere “di prestare formale assenso alla cancellazione dell’ipoteca costituita con atto a rogito del Notaio in data 3 maggio 2017, rep. n. 28.722 racc. 163573”, legittimandolo al compimento di tale attività. Parimenti infondata, infine, risulta l’eccezione sollevata dalla in relazione al conflitto di interessi che sussisterebbe tra la “ e il suo socio accomandatario e legale rappresentante e che avrebbe reso necessaria

Ed invero, come già evidenziato dalla Corte con il decreto del 24 luglio/9 agosto 2024, con il quale veniva rigettato l’autonomo ricorso proposto dalla per la nomina di un curatore speciale della , le azioni giudiziarie intraprese dall’appellata nei confronti dell’appellante risultano preordinate esclusivamente al recupero del credito derivante dal decreto ingiuntivo n. 533/2016 del Tribunale di Salerno, non costituendo espressione del perseguimento di interessi personali del socio accomandatario divergenti da quelli societari.

Pertanto, i giudizi e i procedimenti espropriativi incardinati in danno della non disvelano la sussistenza di alcun contrasto tra le finalità del socio accomandatario, peraltro titolare del 99% del capitale sociale, e quelle della “ , ma, di contro, manifestano la perfetta comunanza dei loro interessi, univocamente diretti alla realizzazione dell’integrale soddisfacimento del consistente credito cristallizzato in un titolo esecutivo di formazione giudiziale.

Le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall’art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, in ragione della somma fino alla concorrenza della quale è stata eseguita l’iscrizione ipotecaria oggetto della richiesta di cancellazione, ed in rapporto all’attività difensiva espletata dalla “ , in euro 9.700,00 per compenso, di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell’allegata tabella. Non è meritevole di accoglimento, invece, la domanda risarcitoria spiegata dalla ai sensi dell’art. 96 c.p.c., atteso che l’appello, ancorché infondato, non costituisce espressione di mala fede o colpa grave nell’esercizio del diritto di impugnazione, disvelando, piuttosto, l’errore in cui è incorsa nel ritenere contestabile l’assenso prestato dal creditore alla cancellazione dell’ipoteca unilateralmente accesa in suo favore su beni immobili indivisi.

Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell’impugnazione integra, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell’appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo.

Q.M.

La Corte d’Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull’impugnazione proposta avverso la sentenza n. 2671/2023 del Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2024, così provvede:

1. rigetta l’appello;

2. condanna alla refusione, in favore della , delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 9.700,00 per compenso difensivo, di cui euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell’allegata tabella;

3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del disposto dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2024.

Il Consigliere estensore Il Presidente dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME

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