REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 2161/2020 pubblicata il 20/11/2020
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. cont. 2012, già RG del 2012 della soppressa sezione distaccata di Terracina
TRA
XXX, C.F., in proprio e quale erede di
YYY, C.F., anch’egli originario opponente, deceduto in corso di causa elettivamente domiciliato in, presso l’avv.
, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti
OPPONENTE
E
BANCA ZZZ SOC. COOP. A R.L., C.F., elettivamente domiciliata in, presso l’avv., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione
OPPOSTA
NONCHÉ
KKK SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE, C.F., e per essa, quale mandataria, JJJ s.p.a. (già JJJ s.r.l.), C.F.,
rappresentata e difesa dall’avv. giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 159 del 2012 della soppressa sezione distaccata di Terracina.
CONCLUSIONI: per parte opponente: “1) Dichiarare la litispendenza dell’azione monitoria proposta dalla banca opposta rispetto ai giudizi attualmente pendenti avanti la Suprema Corte di Cassazione iscritti ai nn. /2008 e /2008 RG e , per l’effetto, revocare il D.I. opposto.
2) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti al punto 2) del presente atto, l’inammissibilità della proposta domanda monitoria in quanto finalizzata ad ottenere una illegittima duplicazione dei titoli esecutivi e della pretesa creditoria nonché per carenza di interesse in capo alla banca opposta e, conseguentemente, revocare l’impugnata ingiunzione.
3) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto 3) della presente opposizione, l’inesistenza del diritto della Banca ZZZ soc. coop. a.r.l. , a richiedere ed ottenere dal sig. YYY il pagamento della somma ingiunta e conseguentemente dichiarare la nullità, l’inefficacia e l’illegittimità del Decreto Ingiuntivo impugnato ed emesso ai danni del predetto opponente.
4) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto 4) della presente opposizione, la simulazione relativa e la conseguente nullità ex art. 1414 c. 1 c.c., nonché in ogni caso, la nullità ex artt. 1325 n 2 e 1418 c.c. del contratto di finanziamento a lungo termine a rogito Notar del 20.11.1997, Rep. N, racc..
5) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto 5) della presente opposizione, l’inesistenza giuridica e/o la nullità dell’ipoteca iscritta presso la Conservatoria RR.II. di Latina, a garanzia del finanziamento sopra indicato, per violazione del principio di specialità ex art. 2809 –2839–2841 c.c..
6) In via strettamente subordinata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto 6) della presente opposizione, l’usurarietà del tasso applicato in relazione al contratto di finanziamento in questione e la conseguente non debenza degli interessi addebitati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 644 c.3 c.p. –1815 c.2 c.c..
7) In via gradata accertare e dichiarare: – per le ragioni esposte al punto 7 della presente opposizione, la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi in misura ultra legale contenuta nell’art. 2 lett. A) del contratto di finanziamento de quo per violazione degli artt. 1815 c.1 –1284 c.3 c.c. e degli artt. 2 -20 L. n 287/1990;- per le ragioni esposte al punto 8 della presente opposizione, la nullità della clausola di cui all’art. 4 del capitolato delle condizioni generali allegate al contratto di “ finanziamento a lungo termine” per violazione del divieto di anatocismo ex art 1283 c.c.; – per le ragioni esposte al punto 9 la non debenza degli interessi corrispettivi nel periodo successivo alla risoluzione del contratto di finanziamento avutasi per effetto dell’intimazione operata dalla banca opposta con racc. a.r. del 12.10.2004 e con il successivo atto di precetto notificato il 13.12.2004, – per le ragioni esposte al punto 10 la compensazione ex art. 1241 e segg. c.c. sino alla concorrenza della somma di e 118.569,25, oltre interessi al tasso legale dal 04.02.2005, del presunto credito asseritamente vantato dalla banca opposta, con il diritto di credito del sig. XXX, erede di ***, già erede di ***, derivante dalla sentenza n /2009 dell’intestato Ufficio”; per parte opposta: “Confermare l’opposto decreto ingiuntivo n. /12 e respingere l’opposizione ”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
YYY e XXX hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. del 2012, provvisoriamente esecutivo, emesso dalla sezione distaccata di Terracina del Tribunale di Latina su ricorso della Banca ZZZ soc. coop., con il quale è stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 551.850,00 oltre interessi al tasso del 7,625%, per debito residuo del finanziamento a lungo termine stipulato con atto pubblico a rogito notaio in data 20.11.1997, repertorio n. raccolta.
A seguito del decesso di YYY, il giudizio è stato interrotto con ordinanza del 4.5.2015 e successivamente riassunto da XXX, in proprio e in qualità di erede di YYY.
La controversia è stata trattenuta in decisione all’udienza del 27.12.2018, e rimessa sul ruolo con ordinanza del 15.4.2019, del seguente tenore:
“considerato che, a seguito della declaratoria di interruzione del giudizio, pronunciata con ordinanza del 4.5.2015, in conseguenza del decesso di YYY, l’opponente XXX ha tempestivamente depositato ricorso in riassunzione, “in proprio ed in qualità di erede di YYY”; rilevato che XXX ha depositato certificazioni anagrafiche dalle quali risulta che egli è figlio di ***, sorella di YYY, premorta al medesimo (essendo deceduta in data 6.5.2008, mentre YYY è deceduto in data 8.8.2012), cosicché (in assenza di parenti più prossimi) egli è chiamato all’eredità di YYY per rappresentazione della madre, ex art. 468 c.c.; ritenuto che il deposito del ricorso in riassunzione da parte di XXX, anche in qualità di “erede” di YYY (qualità espressamente indicata nel ricorso e nella allegata procura, sottoscritta dal medesimo XXX) comporti necessariamente l’accettazione dell’eredità del defunto YYY da parte del medesimo (accettazione peraltro formulata in forma espressa, nelle forme previste dall’art. 475 c.c.); rilevato che il deposito del ricorso in riassunzione è stato effettuato nel termine previsto dall’art. 305 c.p.c., con la conseguenza che l’eccezione di estinzione sollevata dall’opposta appare infondata (posto che l’eventuale mancata notifica ad altri eredi non comporta alcuna estinzione, se non in caso di omessa ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica stessa, ipotesi non ricorrente nel caso in esame); rilevato, tuttavia, che la procura al difensore, a margine dell’atto di citazione in opposizione risulta conferita dal solo XXX, mentre non risulta alcuna procura sottoscritta da YYY; ritenuto, pertanto, che debba essere assegnato all’erede XXX termine per il rilascio della procura al difensore ai fini della proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. (non potendosi ritenere che la procura allegata al ricorso in riassunzione sia idonea a sanare l’iniziale difetto di procura, in assenza di assegnazione del termine previsto dall’art. 182 c.p.c.); ritenuta, altresì, la necessità che XXX depositi documentazione attestante l’eventuale esistenza di altri chiamati all’eredità di YYY, nonché l’eventuale accettazione dell’eredità dello stesso, al fine di verificare se sia necessario notificare il ricorso in riassunzione a tutti gli eredi;
p.q.m.
rimette la causa sul ruolo e fissa per gli incombenti di cui in motivazione l’udienza del 13.6.2019 ore 9,00, assegnando a XXX, quale erede di YYY, termine fino al 31.5.2019 per il deposito di procura alle liti riferita alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo”.
All’udienza del 13.6.2019 è stato dato atto del deposito della procura conferita al difensore da YYY (allegato 7 all’atto di citazione). Non essendo emersa l’esistenza di altri eredi di YYY (né avendo la banca esperito actio interrogatoria ex art. 481 c.c. nei confronti di ulteriori chiamati, quale deve ritenersi, ad esempio, il fratello di XXX, della cui esistenza l’istituto di credito fa menzione negli scritti conclusivi), deve ritenersi che il contraddittorio sia integro.
L’istanza di sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione del giudizio penale cui fa riferimento l’istituto di credito opposto nella prima comparsa conclusionale, depositata in data 21.2.2019, non è stata riproposta nel prosieguo del giudizio, onde deve ritenersi oggetto di rinuncia.
In ogni caso, la stessa è evidentemente destituita di fondamento, non sussistendo alcun rapporto di pregiudizialità tra il presente giudizio, che ha ad oggetto la pretesa creditoria della banca opposta in relazione al contratto di mutuo a rogito notaio del 20.11.1997, repertorio, raccolta, ed il procedimento penale menzionato dall’opposta, relativo a pretese sottrazioni di beni, impeditive della possibilità, per la banca, di agire esecutivamente.
Deve pertanto procedersi alla disamina del merito dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo di opposizione si lamenta l’illegittima duplicazione di titoli esecutivi in ordine alla medesima pretesa creditoria (in ragione della natura esecutiva del contratto di mutuo ipotecario posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo), nonché la carenza di interesse della banca ad agire in via monitoria, essendo la stessa già munita di titolo esecutivo per il medesimo credito.
Il motivo è infondato, atteso che il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria a garanzia del proprio diritto non perde l’interesse ad agire in via monitoria, sia perché l’ipoteca giudiziale iscritta a seguito dell’emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l’ipoteca volontaria ed acquisiti successivamente, sia perché la stabilità tipica dell’accertamento giudiziale assicura alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile opposizione da parte del debitore (Cass. n. 23083 del 10/10/2013)
Con gli ulteriori motivi gli opponenti lamentano, in primo luogo, oltre alla illegittimità dell’ingiunzione in ragione della dedotta litispendenza tra la domanda proposta in via monitoria ed i giudizi di opposizione a precetto pendenti all’epoca di introduzione del giudizio (su cui infra):
1) l’insussistenza della qualità di fideiussore in capo a YYY, essendo il medesimo esclusivamente terzo datore di ipoteca;
2) la nullità del contratto di finanziamento a rogito notaio del 20.11.1997, repertorio, raccolta, in quanto dissimulante la prestazione di una garanzia reale per debiti preesistenti;
3) l’inesistenza e/o la nullità dell’ipoteca per violazione del principio di specialità, stante l’indeterminatezza del tasso di interesse, parametrato al Prime Rate ABI;
4) l’usurarietà del tasso di interesse e la conseguente non spettanza delle somme richieste dalla banca a titolo di interesse;
5) la nullità delle clausole di determinazione degli interessi corrispettivi in misura ultra legale;
6) la nullità della clausola di cui all’art. 4 del capitolato delle condizioni generali allegate al contratto di finanziamento a lungo termine, che prevede l’applicazione degli interessi moratori alle scadenze delle rate,
7) la non debenza degli interessi corrispettivi nel periodo successivo alla risoluzione del contratto;
8) in via subordinata, la compensazione tra il credito affermato dalla banca opposta e quello vantato da *** nei confronti della stessa in virtù della sentenza n. /2009 del Tribunale di Latina.
I primi sette motivi di opposizione, innanzi elencati, hanno altresì formato oggetto dei giudizi di opposizione a precetto separatamente introdotti tanto da YYY quanto da XXX, definiti in primo grado con le sentenze n. 117 del 2007 e 118 del 2007 del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, entrambe di rigetto dell’opposizione, che hanno formato oggetto di ricorso per cassazione (come si rileva dalla lettura dei ricorsi per cassazione depositati dagli opponenti in allegato all’atto di citazione).
Il ricorso per cassazione proposto da YYY è stato integralmente rigettato con sentenza n. /2014 della Corte di Cassazione; quello proposto da XXX è stato accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Tribunale di Latina, limitatamente al motivo relativo all’indebita applicazione della capitalizzazione degli interessi moratori, e rigettato nel resto, con sentenza n. 28666/2013 pure della Corte di Cassazione (depositate dall’opposta in data 8.4.2016, in allegato alla comparsa di costituzione a seguito di riassunzione del giudizio).
XXX non ha dedotto alcunché in ordine alla riassunzione, nel termine previsto dall’art. 392 c.p.c., della causa di opposizione a precetto dallo stesso proposta, a seguito della parziale cassazione della sentenza n. 118 del 2007 della sezione distaccata di Terracina, né del suo eventuale esito.
Deve pertanto ritenersi che XXX non abbia provveduto a riassumere il giudizio, con conseguente estinzione del giudizio di opposizione a precetto (ex art. 393 c.p.c.).
In ogni caso, XXX, quale erede di YYY, è vincolato, sulla base del disposto dell’art. 2909 c.c., dal giudicato formatosi sull’opposizione proposta dal proprio dante causa a titolo universale (stante il rigetto del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. del 2007 della sezione distaccata di Terracina), comprensiva del rigetto del motivo di opposizione riferito alla capitalizzazione degli interessi, in base all’art. 4 delle condizioni generali di contratto.
Ne discende che in ordine ai motivi di opposizione innanzi elencati dal numero 1) al 7), si è formato il giudicato, nel senso dell’infondatezza delle relative prospettazioni, analoghe a quelle proposte in sede di opposizione al precetto fondato sul contratto di finanziamento a rogito notaio del 20.11.1997, repertorio, raccolta.
Orbene, l’esistenza del giudicato esterno è, a prescindere dalla posizione assunta in giudizio dalle parti, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata [o, nella specie, nel corso del giudizio di primo grado], trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem“, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione (Cass. n. 16847 del 26/06/2018).
Ne discende che i motivi di opposizione, in ordine ai quali si è formato il giudicato, devono essere ritenuti inammissibili, non potendo essere ulteriormente esaminati nel presente giudizio.
La formazione del giudicato in riferimento al giudizio di opposizione a precetto introdotto da YYY, e l’estinzione del giudizio di opposizione a precetto proposto da XXX, fanno venire meno il presupposto del motivo di opposizione relativo alla litispendenza tra i suddetti giudizi ed il presente, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine al suddetto motivo.
Con l’ultimo motivo di opposizione, XXX ha eccepito la compensazione parziale tra il credito vantato dalla banca nei suoi confronti e quello vantato da *** nei confronti dell’istituto di credito.
La prospettazione, in ordine alla quale la banca opposta nulla ha dedotto, è fondata.
Non è dubbio, infatti, che *** avesse nominato la moglie *** quale erede universale (cfr. il verbale di pubblicazione di testamento olografo dell’8.11.2006 del notaio, depositato dalla stessa banca opposta come allegato 5 alla comparsa di costituzione) e che quest’ultima avesse a sua volta nominato erede universale il figlio XXX, odierno opponente (cfr. il verbale di pubblicazione di testamento olografo del 17.5.2008 del notaio, pure depositato dalla banca opposta come allegato 6 alla comparsa di costituzione), cosicché i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo a sono stati trasferiti, a titolo universale, a XXX.
L’opponente ha inoltre depositato la sentenza n. del 2009 del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, emessa a definizione del giudizio RG del 2005, con la quale la Banca ZZZ è stata condannata al pagamento, in favore di ***, della somma di € 118.569,25, oltre interessi legali dalla domanda (4.2.2005, data della notifica dell’atto di citazione introduttivo, come si rileva dal testo completo della sentenza, depositato dall’opponente in data 12.6.2017) al saldo effettivo, nonché di € 4.800,00 a titolo di rifusione delle spese legali.
L’appello avverso la sentenza n. del 2009 della sezione distaccata di Terracina è stato integralmente rigettato, da ultimo, con sentenza n. del 2017 della Corte d’Appello di Roma, depositata da XXX in data 12.6.2017, né consta che la sentenza di primo grado sia stata riformata in successivi gradi di giudizio (nessuna delle parti ha chiarito se la pronuncia di appello sia passata in giudicato; tuttavia tale verifica appare superflua, atteso che la pronuncia di primo grado era già provvisoriamente esecutiva, ex art. 282 c.p.c., e che la stessa è stata confermata in grado di appello).
L’importo della condanna portata nel decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere diminuito a seguito della compensazione tra la somma ingiunta ed il credito vantato da XXX, quale successore a titolo universale di ***, nei confronti della Banca ZZZ.
Alla data di notifica del decreto ingiuntivo (28.5.2012), il credito vantato da XXX nei confronti della Banca ZZZ ammontava a complessivi € 138.475,89 (€ 118.569,25 per sorte capitale di cui alla sentenza n. 39 del 2009 ed € 19.906,64 per interessi al tasso legale dalla notifica dell’atto di citazione del 4.2.2005).
Poiché l’eccezione di compensazione è stata limitata, dall’opponente, alla sola somma di € 118.569,25 oltre interessi, nessuna ulteriore compensazione può essere effettuata con gli importi ai quali la banca opposta è stata condannata a titolo di rifusione delle spese di lite.
Ne discende che, in accoglimento del decimo motivo di opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna di XXX, in proprio e quale erede di YYY, al pagamento dell’importo di € 413.374,11 (€ 551.850,00 – 138.475,89), oltre agli interessi su tale somma, al tasso previsto dal decreto ingiuntivo opposto (7,625%, annuo, senza capitalizzazione), decorrenti dalla data di notifica del decreto ingiuntivo (28.5.2012).
Avuto riguardo alla reciproca soccombenza parziale delle parti, le spese del presente giudizio devono essere compensate per la metà, mentre il restante 50%, liquidato come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00, ai valori medi relativi a tutte le fasi, non sussistendo ragioni per discostarsene), segue la prevalente soccombenza di XXX nei confronti dell’opposta e dell’intervenuta ex art. 111 c.p.c., liquidate in misura onnicomprensiva per entrambe, stante la mancata estromissione dell’originaria opposta Banca ZZZ.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
in accoglimento per quanto di ragione dell’opposizione, nei termini di cui in motivazione, revoca il decreto ingiuntivo opposto; condanna XXX, in proprio e quale erede di YYY, al pagamento, in favore della Banca ZZZ soc. coop. a r.l, della somma di € 413.374,11, oltre interessi al tasso del 7,625% annuo, a decorrere dal 28.5.2012; condanna XXX alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore della Banca ZZZ e dell’intervenuta KKK srl società unipersonale, che liquida in complessivi € 10.693,00 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa.
Latina, 19/11/2020
Il Giudice
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