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Codice Civile
Codice Penale

Cumulo soggettivo di domande, mera connessione

Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti.

Pubblicato il 19 November 2020 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dr.ssa Presidente Relatore estensore dott. Giudice dott. Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 7334/2020 pubblicata il 16/11/2020

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2018 promossa da:

XXX (C.F.), con il patrocinio dell’avv.;

ATTORE contro

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di, presso i cui uffici in è elettivamente domiciliato

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati per via telematica.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 14 e 16 marzo 2018 XXX ha convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano la Presidenza del Consiglio dei Ministri e YYY al fine di ottenere il riconoscimento della responsabilità civile dei magistrati, ai sensi della l. n. 117/1998, e della responsabilità professionale del dr. YYY quale CTU ai sensi dell’art. 64 c.p.c. Secondo le allegazioni dell’attore le responsabilità dei convenuti hanno causato il rigetto delle domande di risarcimento del danno da incidente stradale, così come formulate dal sig. XXX nei tre gradi di giudizio: nella causa di primo grado presso il Tribunale di Milano (R.G. /1999- dr.ssa), nella causa d’appello presso la Corte d’Appello di Milano (R.G. /2003- Giudice), nel giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione (R.G. /2012- Giudice). L’attore ha formulato nell’atto di citazione le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare per i motivi esposti la responsabilità civile ex L. 117/1998 cosi come modificata dalla L. 18/2015 dei magistrati assegnatari dei procedimenti civili R.G. /1999 Tribunale di Milano, Sezione undicesima civile, R.G. /2003 Corte d’Appello di Milano, Sezione quarta civile e R.G. /2012 Cassazione, tra le parti XXX e ***/*** Ass.ni spa (ex) e, pertanto, ai sensi della citata legge dichiarare la responsabilità civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore e, per l’effetto, condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri attualmente in carica, al risarcimento del danno in favore del Signor XXX, quantificato come nel capitolo “la quantificazione del danno” del presente atto, in complessivi € 5.013.680,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia; Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del CTU Dott. YYY ex art. 64 c.p.c. e 1176 c.c. per i motivi esposti e, per l’effetto, condannare il medesimo Dott. YYY al risarcimento del danno nei confronti del Signor XXX, quantificato come nel capitolo “la quantificazione del danno” del presente atto, in complessivi € 5.013.680,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia”.

Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, così concludendo: “Voglia l’Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, respingere tutte le domande ex adverso proposte, in primo luogo perché proposte innanzi al Giudice incompetente (tale essendo solo, per quanto detto nella narrativa del presente atto, il Tribunale di Brescia); in secondo luogo e in via subordinata perché inammissibili/improcedibili per mancata dimostrazione del verificarsi della condizione prevista dall’art. 4 II comma L. 117/1998 e, comunque, perché infondate e non provate nell’ an e nel quantum”.

Si è costituito il convenuto YYY, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all’Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in principalità, respingere pregiudizialmente ogni domanda dall’attore proposta nei confronti del Dott. YYY, siccome improponibile, essendosi estinto per prescrizione (ove mai sorto) il relativo diritto al risarcimento del danno; in subordine, nel merito: accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita al concludente Dott. YYY nella causazione dei danni per i quali l’attore reclama il risarcimento e quindi respingere, siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, ogni domanda proposta nei confronti del concludente medesimo; in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.

All’udienza ex art. 183 cpc in data 18.9.2018 il giudice relatore dr. ha sentito le parti sulla questione preliminare dell’incompetenza per territorio formulata dall’Avvocatura dello Stato. Il procuratore di parte attrice si è “rimesso” quanto alla competenza del tribunale milanese, chiedendo comunque un termine in caso declaratoria di incompetenza, insistendo tuttavia perché il processo sia mantenuto unitario anche nei confronti del consulente; in caso di declaratoria di incompetenza ha chiesto che la decisione sulle spese sia rinviata al termine del giudizio di merito; quanto all’eccezione di prescrizione formulata dal convenuto ha chiesto di poter replicare con i termini dell’articolo 183 o comunque in rispetto del contraddittorio anche con una semplice memoria.

All’esito dell’udienza, con ordinanza emessa a scioglimento della riserva il Giudice ha ritenuto che, a fronte dell’eccezione d’incompetenza per territorio formulata dall’Avvocatura dello Stato, fosse opportuno rimettere al Collegio, competente in materia di responsabilità civile dei magistrati, la decisione sulla questione di competenza ex artt. 187 cpc ed invitare le parti a precisare “su tutto il merito della causa”, fissando a tal fine l’udienza del 2 aprile 2019. A tale udienza il giudice ha rilevato che non era stato dato l’avviso di cui all’art. 6 l. 117/1988 e, quindi, ha rinviato l’udienza di precisazione delle conclusioni al 9 luglio 2019 e, successivamente, al 8 ottobre 2019, per l’avviso a cura della Cancelleria ai magistrati indicati nella comunicazione della parte attrice del 1.7.2018. All’udienza del 8 ottobre 2019 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da fogli “presenti nel fascicolo telematico”, cioè quelli già depositati per l’udienza del 2.4.2019; il giudice relatore dr. ha assunto la riserva per la decisione del Collegio, assegnando i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica. In vista dell’ottenuto imminente trasferimento ad altro Tribunale il dr., con decreto depositato in data 9.12.2019, ha rimesso “gli atti in istruttoria fissando udienza per il 9 gennaio 2020”. Con decreto in data 19.12.2019 la presidente della Sezione, richiamato il provvedimento organizzativo conseguente al trasferimento ottenuto dal dr., ha riassegnato la causa a se stessa come relatore al Collegio, dando atto della composizione del Collegio ai fini della decisione; ha fissato dinnanzi a sé l’udienza del 19.3.2020, dando atto che in tale udienza- già scaduti i termini per il deposito delle conclusionali e repliche- avrebbe assunto la causa in riserva per la decisione del Collegio sulla base delle conclusionali e repliche già depositate. Nel frattempo i procuratori delle parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica nei termini assegnati dal giudice dr., ma l’udienza del 19.3.2020, data la sospensione dell’attività giudiziaria disposta con D.L. m.18\2020 per l’emergenza sanitaria, è stata differita al 17.9.2020 a norma dell’art. 83 comma 7 lettera h) d.l. 18/2020 e, successivamente, al 15 ottobre 2020; tale udienza è stata trattata dal presidente relatore “cartolarmente”, cioè per iscritto, a norma dell’art. 221 legge n. 77\2020 contenente le modifiche dell’art. 83 d.l. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27\2020.

Nelle note telematiche depositate in data 8 ottobre 2020 per l’udienza del 15 ottobre 2020 il procuratore dell’attore ha formulato le seguenti conclusioni: “ Il sottoscritto Avv. difensore del sig. XXX parte attrice come in atti nella causa in epigrafe indicata contro il dott. YYY, con l’Avv., e contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’Avvocatura dello Stato nella persona dell’Avv. , visto il provvedimento datato 06.09.20, richiamate integralmente le argomentazioni e le conclusioni già formulate nei precedenti scritti, rassegna nuovamente nell’interesse del sig. XXX le seguenti conclusioni “Voglia l’Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis IN VIA PRELIMINARE: rigettare l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dichiarare la competenza del Tribunale adito; in subordine, lo scrivente difensore si rimette sul punto ma insiste perché le posizioni dei convenuti vengano trattate avanti al medesimo Tribunale vista l’identità del petitum ed il cumulo soggettivo; Rigettare ogni altra eccezione preliminare sollevata dalle controparti; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare per i motivi esposti la responsabilità civile ex L. 117/1998 cosi come modificata dalla L. 18/2015 dei magistrati assegnatari dei procedimenti civili R.G. /1999 Tribunale di Milano, Sezione undicesima civile, R.G. /2003 Corte d’Appello di Milano, Sezione quarta civile e R.G. /2012 Cassazione, tra le parti XXX e ***/*** Ass.ni spa (ex) e, pertanto, ai sensi della citata legge dichiarare la responsabilità civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore e, per l’effetto, condannare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri attualmente in carica, al risarcimento del danno in favore del Signor XXX, quantificato come nel capitolo “la quantificazione del danno” in complessivi € 5.013.680,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia; Accertare e dichiarare la responsabilità professionale del CTU Dott. YYY ex art. 64 c.p.c. e 1176 c.c. per i motivi esposti e, per l’effetto, condannare il medesimo Dott. YYY al risarcimento del danno nei confronti del Signor XXX, quantificato come nel capitolo “la quantificazione del danno” in complessivi € 5.013.680,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, o nella minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia. All’esito dell’udienza del 15.10.20 si chiede che la presente causa sia trattenuta dal Giudice per la decisione”.

Nelle note telematiche depositate in data 6 ottobre 2020 il procuratore del convenuto YYY ha così concluso: “- visto il decreto del 6 settembre 2020 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell’udienza del 15 ottobre 2020, con termine sino a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito di note, – richiamati tutti i propri scritti difensivi ed in particolare la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. da ultimo depositate, chiede che la causa sia trattenuta in decisione sulle (già rassegnate) seguenti conclusioni Piaccia all’Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, preliminarmente, in rito, disporre la separazione delle domande dall’attore cumulativamente proposte nei confronti del Dott. YYY e della Presidenza del Consiglio dei Ministri; in principalità, respingere pregiudizialmente ogni domanda dall’attore proposta nei confronti del Dott. YYY, siccome improponibile, essendosi estinto per prescrizione (ove mai sorto) il relativo diritto al risarcimento del danno; in subordine, nel merito: accertare e dichiarare che nessuna responsabilità può essere attribuita al concludente Dott. YYY nella causazione dei danni per i quali l’attore reclama il risarcimento e quindi respingere, siccome infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, ogni domanda proposta nei confronti del concludente medesimo; in ogni caso con vittoria delle spese di lite”.

Con le note telematiche depositate in data 8 ottobre 2020 l’Avvocatura dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha così concluso: “Visto il decreto del 7 settembre 2020 con cui l’Ill.mo Giudice Dott.ssa ha motivatamente rinviato la causa – già fissata per il 17.09.2020 – all’udienza del 15 ottobre 2020 disponendo nella specie la trattazione scritta della stessa con “…scambio di note scritte contenenti solo le istanze e le conclusioni….” delle parti entro il termine di cinque giorni prima della predetta udienza, l’esponente Difesa, richiamate integralmente le contestazioni e argomentazioni già operate nei precedenti scritti, rassegna quindi nuovamente, nell’interesse della convenuta Presidenza del Consiglio dei Ministri, le seguenti CONCLUSIONI “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere tutte le domande proposte nei confronti della Presidenza del Consiglio dall’attore XXX, in primo luogo perché promosse innanzi a un Giudice incompetente (tale essendo soltanto il Tribunale di BRESCIA così come osservato e argomentato dalla convenuta sia nella comparsa di risposta che nei successivi scritti difensivi); in secondo luogo e in via subordinata perché comunque inammissibili e/o improcedibili per mancata dimostrazione del verificarsi della condizione prevista dall’art. 4 II comma L. 117/1998 e, infine, perché infondate e non provate nell’ an e nel quantum. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.

All’udienza del 15 ottobre 2020 la presidente relatrice ha assunto la causa in riserva per la decisione del Collegio, sulla base delle comparse conclusionali e memorie di replica già depositate dai procuratori delle parti.

Ciò premesso, il Collegio deve definire il presente giudizio anche nei confronti del convenuto YYY, con sentenza a norma dell’art. 279 n. 2 cpc, per quanto di seguito rilevato.

1)- L’Avvocatura dello Stato ha contestato analiticamente nel merito il fondamento delle domande proposte dall’attore nei confronti della Presidenza del Consiglio del Ministri e, preliminarmente, ha eccepito l’incompetenza territoriale e funzionale del Tribunale di Milano a decidere sulla responsabilità di magistrati del Distretto della Corte d’Appello di Milano e della Cassazione, dedotta dall’attore con riferimento ai tre gradi del medesimo giudizio, RG. /1999- Tribunale di Milano, RG. /2003 Corte d’Appello di MILANO, RG. – Cassazione.

Dev’essere accolta in via preliminare l’eccezione d’incompetenza, data la disposizione dell’art. 4 1° comma Legge 13 aprile 1988 n. 117 e successive modifiche: “Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d’appello, da determinarsi a norma dell’articolo 11 del codice di procedura penale e dell’articolo 1 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 2711”. A norma dell’art. 11 c.p.c. “I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d’appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge”.

Per quanto riguarda le domande formulate dall’attore nei confronti dello Stato per la dedotta responsabilità dei Magistrati del Distretto della Corte d’appello di Milano, a norma del chiaro combinato disposto degli artt. 4 Legge n. 117\1988- 11 codice procedura penale è, dunque, competente il Tribunale di Brescia. Il Tribunale di Brescia è altresì competente a decidere sulle domande formulate dal sig. XXX per la dedotta responsabilità di Magistrati della Corte di Cassazione nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, considerato che “nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, quando più giudici, di merito e di legittimità, cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell’ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all’art. 11 c.p.p., richiamato dall’art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati della Corte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell’art. 25 c.p.c. secondo la regola del “forum commissi delicti”, sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cui e sorta l’obbligazione” (Cass. Sez. Unite n. 14842 del 07/06/2018).

Ne consegue che il Tribunale di Milano è incompetente a decidere sulle domande proposte dal sig. XXX nei confronti dello Stato, essendo il Tribunale di Brescia inderogabilmente competente per territorio.

Il Collegio rimette al Tribunale di Brescia la valutazione dell’adempimento della comunicazione ai magistrati ex art. 6 legge n. 117\1988 ai fini dell’eventuale loro intervento, consentito in ogni fase e grado del procedimento, in quanto il precedente giudice relatore nell’udienza del 2.4.2019 ha fatto riferimento ai “magistrati indicati nella comunicazione della parte attrice del 1.7.2018”, mentre alla data della decisione la comunicazione non si rinviene nel fascicolo cartaceo di parte e neppure nel fascicolo d’ufficio.

2)- Riguardo alle domande proposte dall’attore contro YYY, il convenuto ha formulato preliminarmente istanza di separazione delle domande cumulativamente proposte nel presente giudizio, nei confronti del dr. YYY quale ex CTU a norma dell’art. 64 cpc e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in base alla legge n. 117\1988, per evitare la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Brescia ed ottenere più rapidamente sentenza di rigetto delle domande nei suoi confronti. Il convenuto ha chiesto al Tribunale di Milano, previa separazione delle domande, di respingerle nel merito per prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, insussistenza di responsabilità quale CTU, difetto di nesso di causa tra la dedotta responsabilità del CTU ed il pregiudizio lamentato dall’attore, infondatezza della domanda e mancanza di prova.

Nella comparsa conclusionale il convenuto richiama le argomentazioni espresse dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 124\2005 di declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 legge n. 117\1988, riguardo al fatto che l’esigenza del simultaneus processus “non è elevata a regola costituzionale, ma si configura quale mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all’economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori»; deduce di non poter essere “privato del suo Giudice naturale innanzi al quale è stato ritualmente convenuto, per eventuali ragioni di connessione con la causa distinta per la quale è stata eccepita l’incompetenza”.

L’attore si è opposto all’istanza del convenuto di separazione delle domande, così replicando nella memoria ex art. 190 cpc: “le domande attoree (rivolte al CTU e alla presidenza del Consiglio dei Ministri) lungi dal poter essere considerate domande autonome e distinte tra loro, devono essere trattate unitariamente, atteso che il petitum è il medesimo, ossia il risarcimento del danno, e che trattasi di cumulo soggettivo (v. ordinanza di codesto Tribunale del 02.04.19, doc. in atti)”.

2.1- Il Collegio rileva che le domande cumulate dall’attore nel medesimo giudizio si differenziano, oltre che per i soggetti convenuti, per la causa petendi, avendo l’attore dedotto a fondamento della domanda risarcitoria la “rispettiva responsabilità civile” dello Stato ex lege n. 117\1988 e di YYY quale ex CTU a norma dell’art. 64 c.p.c.; coincidente è il petitum avente ad oggetto la condanna dei convenuti al risarcimento dei medesimi danni, indicati nell’importo complessivo di € 5.013.680,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Secondo i principi enunciati dalla Cassazione in materia di cumulo di domande e di connessione fra cause: Il cumulo soggettivo di domande è espressione di una mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti e la separazione delle cause è sempre possibile, con l’unico rischio di una contraddizione tra giudicati, e non consente la deroga alla competenza per territorio in favore di fori speciali, né la deroga al rito in favore di quello speciale, ove le cause non siano connesse o collegate da rapporto di evidente subordinazione, venendo leso, diversamente, il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 Cost. (Cass. Sez. VI, 12 marzo 2014, n. 5705; Sez. L, Sentenza n. 14386 del 10/08/2012; Cass. Sez. I, 25 marzo 2003, n. 4367).

Si tratta, quindi, di verificare se le domande- come proposte dall’attore nei confronti dei convenuti ed a prescindere da qualsivoglia valutazione nel merito da parte del Collegio- implichino una mera connessione “per coordinazione” tale di rendere possibile la separazione delle cause ex art. 103, II comma cpc., come richiesto dal convenuto YYY.

2.2- I fatti costitutivi delle rispettive responsabilità civili, allegati dall’attore a fondamento delle domande, sono così riassunti in sintesi nella comparsa conclusionale:

– quanto alla responsabilità civile dei magistrati ex lege n. 117/1988, “per aver pedissequamente accolto le conclusioni del CTU nonostante queste fossero in contrasto sia con la documentazione medica prodotta dal XXX sia con le sentenze emesse dal Tribunale del lavoro (sent. n. 4827/10, v. doc. 11 fascicolo di secondo grado) e dalla Corte dei Conti (sent. n. 106/10, v. doc. 10 fascicolo di secondo grado) emesse in favore dello stesso XXX e riguardanti il medesimo sinistro del gennaio 1997. La responsabilità civile in capo ai magistrati è dunque ravvisabile in quanto si lamenta la negazione di fatti che risultano essersi palesemente verificati dalla documentazione prodotta in giudizio, nonché il travisamento degli stessi fatti e delle prove fornite dall’attore, il tutto conseguente a un acritico accoglimento delle erronee conclusioni del CTU”;

– quanto alle responsabilità civile del CTU YYY ex art. 64 cpc, per il fatto di: “aver riconosciuto solo dodici giorni di inabilità temporanea assoluta nonostante il XXX, a causa del sinistro subito per cui pendeva perizia, veniva definitivamente collocato fuori servizio per inabilità permanente assoluta (nonostante la documentazione attestante l’inabilità permanente e assoluta alla professione di insegnante sia stata allegata agli atti e messa a disposizione del CTU stesso), e di aver escluso la sussistenza di un nesso causale tra l’intervento chirurgico del 13.09.00 (e le conseguenti spese mediche per protesi di 6 elementi dentari superiori e inferiori) e il sinistro del 09.01.97, ritendo la problematica corretta con tale intervento correlata ad una preesistente malformazione (assolutamente non risultante in atti (!), semplicemente perché mai avuta, essendo la problematica maxillofacciale dovuta al sinistro del 09.01.97)”.

L’attore ancora argomenta: …Sembra che il CTU “scarichi” dunque ogni responsabilità al magistrato di primo grado, e a quelli successivi, in ordine al mancato suo “richiamo per chiarimenti”. L’imperizia e la negligenza evidenziata hanno causato ingentissimi danni all’attore il quale, per un ventennio si è dovuto difendere per vedersi riconosciuta giustizia. Senza l’imperizia e la negligenza del CTU nell’elaborazione della perizia tecnica, e senza la preclusione dei giudicanti al richiesto rinnovo della stessa CTU si sarebbe certamente evitato il danno patito dal XXX (meglio descritto con i precedenti atti) per il quale oggi si chiede integrale ristoro… Anche nel caso che ci occupa v’è assoluta sproporzione di valutazione tra l’elaborato peritale del Dott. YYY e quello di altri esperti medici legali – doc. prodotti in atti (si ripete, solo per citar l’esempio più eclatante, vennero riconosciuti solo dodici giorni di inabilità temporanea assoluta, a fronte del riconosciuto collocamento fuori servizio per inabilità permanente da parte delle commissioni mediche ministeriali, ecc…)”. Nella memoria di replica ex art. 190 cpc l’attore afferma: “Quanto alla invocata prescrizione da parte della difesa del CTU, poi, si rileva quanto dedotto anche con la propria comparsa conclusionale, ovvero di come trattasi nel caso di specie di illecito permanente e non di danno istantaneo, secondo cui l’imperizia e la negligenza non si sono tradotte in un singolo atto ma si sono susseguite nel corso nel tempo, in più stati e gradi di giudizio, di talché il diritto di parte attrice non risulta ancora prescritto”.

Quanto alla difesa dell’Avvocatura, l’attore nella memoria ex art. 190 cpc replica: “Così smarcandosi dalle proprie responsabilità, si cerca di non affrontare la problematica secondo la quale all’iniziale errore del CTU (che con negligenza e imperizia ebbe a confezionare una relazione non corrispondente alla realtà di danno emergente dalla chiara documentazione medica offerta in atti – come riconosciuto da tutte le altre commissioni mediche) ha fatto certamente seguito l’assoluta colpa grave dei giudicanti che ebbero a negare la rinnovazione della CTU nonostante le fondate e reiterate argomentazioni della difesa XXX. Certamente la causa de quo, come insegnato dal pronunciamento della Corte Costituzionale sent. n. 164/17, riconoscerà il diritto del soggetto ingiustamente danneggiato da un provvedimento giudiziario ad ottenere il ristoro del pregiudizio patito, posto che una legge che nega al cittadino danneggiato dal giudice qualunque pretesa verso l’amministrazione statale sarebbe contraria a giustizia, e ciò nel delicato bilanciamento con l’interessi contrapposto della salvaguardia delle funzioni giurisdizionali”.

Secondo le allegazioni dell’attore- si ribadisce, a prescindere da qualsivoglia valutazione del Collegio circa la loro fondatezza- l’epilogo della complessiva vicenda giudiziaria è causalmente riconducibile sia alla negligenza ed imperizia del CTU, sia alla responsabilità dei Magistrati nei tre gradi di giudizio e, pertanto, risultano oggettivamente inscindibili le domande risarcitorie proposte cumulativamente dal sig. XXX sul presupposto dei pur diversi titoli di responsabilità dei convenuti.

Tale rilievo è avvalorato dalle difese che, in subordine, ciascuno dei convenuti ha dedotto nel contestare il nesso di causalità tra i titoli di responsabilità allegati dall’attore e gli asseriti danni.

L’Avvocatura dello Stato ha, infatti, così dedotto nella comparsa conclusionale: “Sempre in subordine rispetto a quanto già osservato anche su tale punto si precisa in ogni caso che la “responsabilità civile per fatto illecito” del (pure convenuto) ex perito d’ufficio Dott. YYY appare disciplinata dall’art. 64 c.p.c. per cui solo quest’ultimo, quale Ausiliario del Giudice, potrebbe semmai essere chiamato a risarcire i danni in pretesa causati dalla sua condotta “colposa” e non il Magistrato che lo aveva all’epoca nominato né tanto meno la Presidenza del Consiglio, non potendo essi rispondere (né essere “garanti”) di eventuali obbligazioni risarcitorie riconosciute in capo allo stesso consulente (v. ex mult. Cass. 18.09.2015 n. 18313)”.

Il convenuto YYY, a propria volta, ha affermato: “Non risulta in alcun modo provato – risulta anzi chiaramente smentito per tabulas – l’assunto che il Dott. YYY abbia agito “senza la dovuta diligenza … con colpa grave o, quantomeno, con negligenza, imprudenza ed imperizia”. Ma ove anche (in ipotesi) così fosse stato, in nessun caso potrebbe essergli ascritta la responsabilità per il “mancato pieno riconoscimento di tutte le voci di danno subite dall’odierno attore, nonché [per i pretesi] … danni conseguenti” alle pronunce rese dall’Autorità Giudiziaria (tra i quali la compensazione delle spese di lite in secondo grado e la decisione di porre a suo carico “i due terzi delle proprie spese di lite” per la “netta differenza tra il petitum ed il decisum”, giacché “il danno effettivamente subito” sarebbe stato “di molto superiore non solo a quello liquidato in sentenza ma anche a quello inizialmente richiesto dallo stesso attore”). È infatti palese la mancanza di nesso di causa, tra la condotta censurata ed il danno lamentato; la (pretesa) responsabilità nella determinazione di tale danno non può dunque in alcun modo essere ascritta al Dott. YYY”.

Per quanto allegato dall’attore e dedotto dai convenuti, ad avviso del Collegio il cumulo soggettivo delle domande proposte dal sig. XXX non implica una “mera connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti”.

Il cumulo implica, invece, oggettivamente una stretta connessione delle domande quanto ai fatti costitutivi dell’asserita responsabilità dei convenuti, tale da rendere inscindibili le cause, anche ai fini della valutazione della decorrenza della prescrizione eccepita dal convenuto YYY.

Si deve respingere, quindi, l’istanza del convenuto di separazione delle domande ed affermare l’incompetenza del Tribunale di Milano a decidere in merito alle domande nei confronti di YYY, proposte da XXX cumulativamente con quelle formulate nei confronti della Presidenza del Consiglio ex lege n. 117\1988, trattandosi di domande strettamente connesse ed inscindibili per causa petendi e petitum.

3- Il Collegio ritiene opportuno rimettere al Tribunale di Brescia- all’esito del giudizio di merito- la statuizione sulle spese processuali del presente giudizio, considerato che la sentenza emessa dal Tribunale di Milano attiene unicamente all’incompetenza per territorio. P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata:

1) respinge l’istanza del convenuto YYY di separazione delle domande proposte nei suoi confronti da XXX;

2) dichiara che il Tribunale di Milano è incompetente a decidere sulle domande proposte da XXX nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di YYY, essendo competente per tutte il Tribunale di Brescia, dinnanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto entro tre mesi;

3) rimette al Tribunale di Brescia la statuizione sulle spese processuali del presente giudizio.

Milano, Camera di Consiglio in data 10 novembre 2020.

Presidente relatore estensore dr.ssa

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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