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Codice Civile
Codice Penale

Curatore, non adesione alla domanda formulata dal creditore

La contestazione sussiste in tutte le ipotesi in cui il curatore non esprima una integrale adesione alla domanda formulata dal creditore.

CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, composta dai magistrati :

ha emesso la seguente

SENTENZA n. 542/2023 pubblicata il 16/06/2023

nel procedimento n. 183/21 R.G. posta in decisione all’udienza del 16.01.2023

vertente tra

XXX nato a;

appellante

e

Fallimento della società YYY s.p.a. in persona del curatore pro tempore;

appellato contumace

oggetto: appello avverso la sentenza n. 1245/2020 emessa dal Tribunale di Messina in data 2.09.2020 e pubblicata in data 8.09.2020

conclusioni delle parti: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 9.1.2023 per parte appellante

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 101 L.F. (vecchio rito) depositato in data 5.05.2017 XXX, premesso di essere aggiudicatario dal Fallimento YYY s.p.a. dell’immobile, sito in catasto al fg. 11 part. 160 sub 120 (ex 72/b) chiedeva al G.D. l’ammissione tardiva, in prededuzione ex art. 11 L.F., al passivo fallimentare per la complessiva somma di euro 127.385,00, corrispondente al prezzo pagato per l’aggiudicazione dell’immobile , alle spese processuali sopportate in ed al risarcimento dei danni, patrimoniali e non , patiti.

Al riguardo, esponeva che , dopo l’aggiudicazione, avvenuta in data 23.07.2010, ma prima dell’emissione del decreto di trasferimento, avvenuta in data 23.11.1010, aveva appreso che sull’immobile pendeva, davanti al Tribunale di Patti, procedura esecutiva ad istanza di C.C.R.V.E. per le Province Siciliane, nell’ambito della quale in data 19.03.2010 era stata emessa ordinanza di vendita e fissato l’incanto per il giorno 14.10.2010.

Aggiungeva che in data 4.07.2013 il Tribunale aveva provveduto a rettificare il decreto di trasferimento , disponendo la cancellazione dei gravami inerenti il mutuo fondiario ma, ciò nonostante, il G.E. non aveva disposto l’estinzione della procedura esecutiva, condannandolo pure alla rifusione delle spese processuali

Lamentando irregolarità della procedura fallimentare ed omissioni della curatela, chiedeva il ristoro delle spese e dei costi sostenuti per ispezioni ipotecarie, registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento etc., spese di ristrutturazione dell’immobile ed il risarcimento dei danni subiti sia per inadempimento contrattuale sia per la mancata realizzazione del proprio progetto di vita abitativa, basato sulla seconda casa al mare.

Chiedeva, altresì, il risarcimento del danno biologico per i fastidi , le noie e l’ansia per il rischio di evizione di un bene regolarmente pagato, per la pendenza di procedura esecutiva , nonché del danno morale ed all’immagine.

Con sentenza n. 1245/2020 emessa in data 2.09.2020 e pubblicata in data 8.09.2020 il Tribunale rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza il XXX proponeva appello con atto di citazione regolarmente notificato.

Disattesa, a seguito della proposizione di separato ricorso, l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, all’udienza del 16.07.2021 la Corte ritenuta l’insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell’appello, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

All’udienza del 16.01.2023- precisate le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei temini di rito per il deposito degli atti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Curatela Fallimentare che non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica dell’atto introduttivo.

2.-Con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “erronea ricostruzione dei fatti di causa-omessa pronuncia- nullità della sentenza “, l’appellante ha lamentato che il primo decidente , ricostruendo i fatti di causa parzialmente e senza tenere conto della documentazione prodotta, aveva omesso di “argomentare integralmente in ordine alla rettifica del decreto di trasferimento arbitraria e nulla” , da cui era scaturita l’opposizione di terzo, definita con sentenza n. 449/2015 .

Tale omissione riguardava un fatto storico principale dal quale erano derivati tutti i danni lamentati e tutte le spese affrontate fino alla data di estinzione dell’esecuzione.

Secondo l’assunto dell’appellante, il Tribunale, pur avendo dato atto in sentenza di tutte le pronunce giudiziarie di cui esso XXX era stato destinatario, aveva omesso di attestare che tali provvedimenti avevano tutti come presupposto l’atto nullo di rettifica.

I rigetti delle varie domande , volte ad ottenere l’estinzione della procedura esecutiva, erano riconducibili, infatti, “all’occultamento della verità dei fatti da parte dell’Ufficio Fallimentare nella persona del G.D. e del curatore” , posto che, in assenza di tale atto, nessuna azione sarebbe stata promossa al fine di far dichiarare l’estinzione della procedura.

Ne conseguiva che tutti i danni e le spese non potevano che porsi a carico della Curatela.

Il motivo è evidentemente infondato, smentito com’è dalla chiara motivazione della sentenza impugnata.

Il primo decidente ha, infatti, compiutamente ricostruito i fatti oggetto di causa, dando atto, per quel che qui rileva, dell’avvenuta assegnazione in favore del XXX in sede concorsuale del bene immobile gravato dalla procedura esecutiva n. 12/1983 RGE presso il Tribunale di Patti, giusta decreto di trasferimento del 23.11.2010, “successivamente emendato con l’ordine al Conservatore di cancellazione dell’ipoteca volontaria costituita in favore della Gestione di Credito Fondiario della Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Province Siciliane contro la YYY s.p.a. rinnovata in favore del Banco di Sicilia a garanzia di mutuo fondiario al nn. 12057 e 1471 del 6.05.1999 e della trascrizione di pignoramento n. reg. g.5655 reg. p. 4990 dell’8.3.1983 in rinnovazione ai nn. 21411 e 14437 dell’1.7.2010” .

Ha, quindi, adeguatamente esposto le ragioni per cui ha ritenuto di dover escludere la sussistenza del credito vantato dal XXX in conseguenza delle spese sostenute per evitare l’evizione del bene e dei danni asseritamente patiti a seguito dell’aggiudicazione del bene gravato.

Ha evidenziato, sotto il primo profilo, che “intervento del XXX per scongiurare l’evizione” non era stato necessario, posto che già con relazione del 10.09.2010 il professionista delegato alla vendita nell’ambito della procedura esecutiva individuale pendente presso il Tribunale di Patti aveva rappresentato che l’immobile in questione era stato aggiudicato in sede concorsuale; sotto il restante profilo, che le formalità pregiudizievoli erano state cancellate ed il bene venduto libero da pesi e vincoli.

Osserva, infine, la Corte che del tutto generiche risultano le doglianze in punto di nullità dell’atto di rettifica, non risultando basate su concreti elementi atti a configurare il vizio denunciato , che, peraltro, neanche risulta eccepito nel corso del giudizio di primo grado..

3.-Con il secondo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “nullità della sentenza : error in procedendo – violazione diritto difesa“, l’appellante ha premesso che il procedimento attivato, assoggettato alla disciplina di cui all’art. 101 L.F. , nel testo anteriore alla riforma del 2006, ratione temporis applicabile , constava di due fasi: una incidentale di verifica del credito, svolta personalmente dal curatore e dal G.D.; l’altra, eventuale e giudiziale .

Ciò posto, ha lamentato che, nella specie, la fase sommaria non si era svolta in conformità alla legge, poiché il curatore fallimentare, che alla prima udienza non si era opposto all’ammissione del credito, non era più comparso, essendo, invece, comparso su delega dello stesso e giusta autorizzazione del G.D., l’avv. ***.

Tale presenza in sede sommaria di verifica dei crediti, era, però, contraria ai principi legislativi vigenti in materia fallimentare, che imponevano che la fase sommaria fosse svolta personalmente dal curatore.

Ne conseguiva che le contestazioni all’ammissione del credito formulate dall’avv. *** in sede sommaria – per essersi la costituzione dello stesso perfezionata in data 7.04.2018 prima del mutamento di rito – era nulle, arbitrarie ed illegittime, di guisa che il G.D. non avrebbe dovuto tenerne conto ed ammettere il credito nella sua interezza.

Ha aggiunto l’appellante che il mutamento del rito non poteva essere disposto in assenza di una legittima opposizione del curatore e del G.D. né valendo a tal fine l’istanza presentata dal curatore al G.D. in data 20.09.2017 .

Questa, infatti, qualora interpretabile come richiesta di nomina di legale per contrastare le domande della parte ricorrente , poteva ritenersi valida dopo il mutamento del rito e non per giustificare tale opzione.

Nè era neanche sostenibile che il “mancato parere positivo del curatore” potesse dare luogo, quale conseguenza, alla costituzione in giudizio ed all’inizio della fase contenziosa , dato che questa poteva essere aperta solo a seguito di opposizione.

Sulla scorta di tali argomentazioni, l’appellante ha eccepito la nullità della fase contenziosa e della sentenza , avendo l’error in procedendo , costituito dal mutamento del rito disposto in difformità della normativa codicistica, comportato l’error in iudicando.

Il motivo è infondato.

Giova premettere che- come esattamente osservato dall’appellante – la disposizione di cui all’art. 101 L.F. nel regime vigente prima della novella introdotta dal D.Lgs. 5/2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie de qua- prevede che il procedimento instaurato con la richiesta di ammissione tardiva dl credito consista di una fase cd amministrativa , destinata a concludersi con un decreto di ammissione del credito, ove non sorgano contestazioni , e nella eventuale fase contenziosa, aperta a seguito delle contestazioni del credito da parte del curatore e regolata dalla disciplina ordinaria del codice di rito.

L’art.101 cit. prevede, pertanto, due possibili forme di accertamento e dichiarazione tardiva del credito: la prima , di carattere sommario, si conclude, in presenza della duplice condizione della non contestazione da parte del curatore e dell’accertamento da parte del giudice della fondatezza dello stesso, con un decreto di ammissione al passivo assunto dal G.D. ; la seconda , che si conclude con la sentenza , presuppone che l’ammissione del credito, di cui si chiede l’insinuazione tardiva, sia contestata dal curatore ed in ragione di tale contestazione si trasforma automaticamente in un procedimento ordinario di cognizione (Cass. 55/2000).

Se, infatti, all’udienza, nella quale devono comparire il creditore ed il curatore, quest’ultimo non contesta l’ammissione del nuovo credito ed il giudice lo ritenga fondato, il credito è ammesso con decreto; altrimenti, il giudice provvede all’istruzione della causa a norma degli artt. 175 ss. c.p.c.

Orbene, nella specie, a seguito della notifica sia del ricorso introduttivo sia del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza del 28.09.2017 per la comparizione della parti , il curatore, con istanza del 21.09.2017, ha chiesto al G.D. di nominare l’avv. *** quale procuratore della Curatela, in ragione della “approfondita conoscenza delle circostanze di fatto e di diritto su cui si fonda l’istanza di ammissione al passivo”, per avere assistito la medesima Curatela nel giudizio di opposizione di terzo promosso dal XXX davanti al Tribunale di Patti.

Risulta ancora che alla prima udienza del 28.09.2017 il curatore, presente personalmente, lungi dal dichiarare di non opporsi all’accoglimento della domanda , si è riservato di esaminare la documentazione prodotta e chiesto che la causa fosse decisa all’udienza successiva..

Avendo il G.D. nelle more disposto in conformità alla richiesta della Curatela di nomina del procuratore , del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto che la costituzione del curatore in data 7.04.2018 , con il ministero del nominato difensore , in uno al mancato pregresso parere positivo in punto di ammissione (v. udienza del 28.09.2017) , equivalessero a contestazione del credito, idonea a comportare l’automatica trasformazione del procedimento da sommario a contenzioso.

Giova, sul punto , evidenziare che la contestazione sussiste in tutte le ipotesi in cui il curatore non esprima una integrale adesione alla domanda formulata dal creditore per ciò che attiene all’esistenza, alla quantità , alla qualità degli accessori del credito medesimo in quanto fatti valere nel giudizio di dichiarazione tardiva (Cass. 6937/1995; 15072/2018) ..

Nella specie, proprio in della mancata adesione alla domanda da parte del curatore deve ritenersi corretta l’affermazione del primo decidente, secondo cui la costituzione manifestava “’opposizione della procedura concorsuale alla istanza di insinuazione tardiva”.

Del resto, la facoltà del curatore fallimentare di contestare personalmente i crediti per i quali sia stata presentata istanza di ammissione tardiva non esclude che il curatore possa essere autorizzato dal G.D. a costituirsi con il ministero di un difensore, il quale, una volta che sia stato nominato ed abbia ricevuto il mandato, deve ritenersi legittimato, nel costituirsi, a contestare la pretesa creditoria , con la conseguenza che il G.D. deve procedere all’istruzione della causa nelle forme ordinarie (Cass. 2934/1980).

Per completezza, va aggiunto che , come bene evidenziato dal giudice di prime cure, l’ammissione in via amministrativa è condizionata al duplice presupposto della mancata contestazione da parte del curatore e dalla ritenuta fondatezza del credito da parte del G.D., di guisa che – contrariamente all’assunto dell’appellante , la asserita mancata contestazione non sarebbe stata da sola sufficiente a giustificare la chiusura della vertenza in fase sommaria.

4.- Con il terzo motivo di gravame, rubricato “nullità della costituzione della Curatela Fallimentare”, l’appellante, nel ribadire l’eccezione de qua, ha lamentato che il passaggio della motivazione dedicato alla questione sollevata non era esplicativo del dettato normativo né esaustivo delle eccezioni sollevate “di ben più ampia portata “.

Ha osservato che non era comprensibile come le “deduzioni di un terzo estraneo alla procedura fallimentare “ potessero manifestare “l’opposizione della procedura concorsuale “, posto che non era questa, ma, piuttosto, il curatore o il G.D. ad opporsi all’ammissione del credito.

Ha aggiunto che , nella specie, tali opposizioni erano inesistenti, non potendo quella del G.D. individuarsi nell’autorizzazione della Curatela alla difesa tecnica.

Sotto altro profilo, ha evidenziato che alla data dell’istanza del 20.09.2017 il curatore sconosceva le ulteriori domande formalizzate con istanza depositata all’udienza del 28.09.2017, di guisa che non vi era alcuna richiesta ed alcuna autorizzazione alla costituzione in giudizio del legale in relazioni a tali ulteriori domande. Neanche tale motivo, nei termini in cui è formulato, merita accoglimento.

Va, innanzitutto, rilevato che il riferimento alle eccezioni di ben più ampia portata, che l’appellante assume aver sollevato nel giudizio di primo grado, non è evidentemente sufficiente ad estendere a dette eccezioni, richiamate per relationem, il vaglio della Corte, che deve ritenersi limitato alle ragioni di censura specificamente riproposte con i motivi di impugnazione.

Così delimitato il perimetro delle questioni esaminabili, è sufficiente richiamare quanto già esposto a proposito della costituzione della Curatela , che “..è stata effettuata sulla base di una procura rilasciata dal curatore in relazione al presente giudizio evocato nella procura medesima” .

In tale cornice, l’opposizione, correttamente individuata nella detta costituzione , è certamente riconducibile alla Curatela e non già , come ritenuto dall’appellante, ad un soggetto estraneo.

Deve, infine, evidenziarsi che con la costituzione in giudizio , la Curatela ha proposto la non ammissione del credito ed il rigetto delle istanze, ivi comprese quelle avanzate in data 28.09.2017, così comportando anche in relazione a queste l’automatica trasformazione del procedimento.

5.-Con il quarto motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “violazione del diritto di difesa” l’appellante ha lamentato che la propria domanda era stata esaminata da un terzo estraneo al fallimento, con lesione del diritto di difesa , della par condicio creditorum e della concorsualità.

Neanche tale motivo merita accoglimento, alla luce delle argomentazioni sopra svolte circa la ritualità della costituzione della curatela con il ministero del difensore, conseguentemente legittimato a contestare la pretesa creditoria (Cass. cit.).

Non coglie nel segno neanche il profilo di doglianza che fa leva sulla concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. in luogo della fissazione dell’udienza di trattazione ai sensi dell’art. 180 c.p.c..

Ed invero, a prescindere dal fatto che la richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c. – che ha comportato il superamento della normale sequenza procedimentale – risulta essere stata avanzata proprio dalla difesa del XXX, nessuna censura l’appellante ha formulato avverso la motivazione adottata sul punto nella sentenza impugnata.

Il primo decidente ha , infatti, escluso la violazione del diritto di difesa non avendo detta parte dimostrato di non aver potuto “esplicare appieno le proprie contestazioni ed istanze”

6.-Con il quinto motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “nullità della sentenza per vizio di nullità della procura”, l’appellante ha ribadito l’eccezione di irritualità della costituzione anche in ordine alla procura rilasciata dal curatore in difformità delle norme del codice di rito, lamentando l’omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure.

Ha, in proposito, sostenuto che il curatore, pubblico ufficiale, non avrebbe potuto delegare funzioni proprie a terzi estranei , peraltro, senza autorizzazione del comitato dei creditori.

Sotto altro profilo, ha rilevato che i vizi eccepiti non potevano che travolgere”l’intero negozio giuridico” e che insufficiente doveva ritenersi l’affermazione del Tribunale, secondo cui la procura era stata rilasciata per il procedimento de quo.

Anche tale motivo è infondato, attesa la – più volte richiamata – facoltà del curatore (Cass. cit) di costituirsi con il ministero del difensore su autorizzazione del G.D.

Quanto al restante profilo di doglianza, è sufficiente osservare, a confutazione delle contrapposte argomentazioni dell’appellante, che la procura è stata rilasciata in data 5.04.2018 dal curatore, avv. ***, in forza dell’autorizzazione del G.D. ed in relazione al giudizio 5185/17, in essa espressamente indicato.

Non si comprende, né sono state esplicitate dal XXX, quali sarebbero le carenze dell’atto, tali da renderlo non conforme al modello delineato dalle disposizioni codicistiche.

7.-Con il sesto motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “nullità della sentenza affetta da vizio di extra ed ultra petizione a norma dell’art. 112 c.p.c.” , l’appellante ha lamentato che, nonostante la rinuncia alle domande volte ad ottenere la revoca dell’aggiudicazione e l’annullamento del decreto di trasferimento e, quindi , la restituzione del prezzo di vendita dell’immobile e delle spese sostenute per la relativa ristrutturazione, il primo decidente si era egualmente pronunciato, incorrendo in vizio di ultrapetizione.

Il motivo è infondato, non adducendo argomenti critici coerenti con la motivazione della sentenza impugnata, con la quale il primo decidente ha limitato il proprio vaglio alla domanda di ammissione al passivo , formulata ex art. 101 L.F. .

Nessun passaggio della motivazione riguarda, infatti, le domande che il XXX assume rinunciate, al di di là del fugace riferimento alla “ regolarità dell’intero trasferimento in capo al XXX “, fatto dal primo decidente a sostegno della ritenuta infondatezza della domanda di ammissione del credito (v. sentenza sub paragrafo 4.4)

8.- Con il settimo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione “, l’appellante ha lamentato la mancata esplicitazione da parte del primo decidente degli elementi sulla scorta dei quali aveva escluso la responsabilità della curatela e del Tribunale fallimentare .

Anche tale doglianze è infondata.

Posto che “eventuali condotte degli organi della procedura asseritamente causative di pregiudizio non possono farsi valere in sede processuale concorsuale “, il primo decidente ha esaminato la domanda di ammissione tardiva, escludendo, per quanto di specifico rilievo nel presente giudizio, la sussistenza del credito vantato .

Ha osservato, in particolare, “che l’immobile è stato legittimamente aggiudicato e trasferito al XXX, non è mai stato venduto in altre sedi e nessuno ha mai messo in dubbio né contestato la legittimità dell’acquisto”.

Ha aggiunto che nessun rischio di evizione aveva subito il predetto, posto che, nonostante la pendenza della procedura esecutiva davanti al Tribunale di Patti, il professionista incaricato dalla vendita già con relazione del 10.09.2010 aveva rappresentato al G.E. e che l’immobile era stato aggiudicato in sede concorsuale e che con ordinanza del 13.09.2010 il G.E. ne aveva sospeso la vendita e che, infine, il bene era stato trasferito libero da pesi e vincoli, attesa l’avvenuta cancellazione delle formalità pregiudizievoli.

In coerenza con tali premesse, correttamente il primo decidente ha escluso la rilevanza, ai fini della chiesta ammissione, delle spese processuali affrontate dal XXX per proporre opposizione di terzo e instaurare il giudizio di merito ( concluso con declaratoria di inammissibilità con sentenza del Tribunale di Patti 495/15 per difetto di interesse proprio in conseguenza dell’avvenuta cancellazione delle formalità pregiudizievoli già in data precedente alla citazione ).

9.- Con l’ultimo motivo di gravame, l’appellante, dopo aver insistito nella liquidazione di tutte le voci indicate nell’atto introduttivo, ha contestato la regolamentazione delle spese liquidate in favore della Curatela, che, per quanto già detto, doveva ritenersi contumace.

Anche tale motivo deve ritenersi infondato, tenuto conto della rituale costituzione della curatela e del principio di soccombenza.

Attesa la contumacia della Curatela in questo grado di giudizio , nessuna statuizione spetta alla Corre in ordine alle spese, che restano a carico della parte che le ha anticipate.

Atteso il rigetto dell’appello , va dato atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell’appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l’ appello, giusta quanto disposto dall’art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Messina , Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 183/2021, sull’appello proposto da XXX avverso la sentenza n. 1245/20 emessa dal Tribunale di Messina in data 2.09.2020 e pubblicata in data 8.09.2020, così provvede:

1) rigetta l’ appello ;

2) nulla sulle spese;

3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell’ appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello e manda la Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.

Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) addì 9.06.2023

Il Consigliere est. Il Presidente

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