REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai Magistrati:
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA n. 194/2020 pubblicata il 19/06/2020
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell’anno 2018 avente ad oggetto risarcimento danni promosso da
XXX, YYY , ZZZ, KKK, ZZZ, tutti elettivamente domiciliati in, presso lo studio dell’avv., che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce dell’atto di citazione;
-appellanti-
contro
COMUNE DI JJJ in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in, presso lo studio dell’avv. che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti giusta deliberazione della Giunta comunale n. del 13.9.2018;
-appellato- Contro
QQQ SRL in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo studio dell’avv. che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-appellata e appellante incindentale-
All’udienza del 17 gennaio 2020 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse di parte appellante: “…Ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinte,
2) in parziale riforma della sentenza n. 203/2018 del Tribunale di Sassari condannare il Comune di JJJ, in persona del Sindaco pro tempore, a risarcire agli appellanti i danni derivanti dalle infiltrazioni d’acqua nella misura di 5.046,20 così come determinati in sede di accertamento tecnico preventivo, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria,e, conseguentemente, 3) condannare il Comune di JJJ, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore degli appellanti della somma di € 1688,99 per spese di consulenza tecnica dell’accertamento tecnico preventivo e della somma di € 842, 00 oltre accessori di legge per spese legali del predetto procedimento, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria;
4) con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Nell’interesse dell’appellanto Comune di JJJ: “…1) in via preliminare, Voglia dichiarare l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., perché totalmente infondato;
2) nel merito, rigetti l’appello proposto dagli odierni appellanti, mandando conseguentemente assolto il Comune di JJJ, in persona del Sindaco in carica, da ogni avversa pretesa;
3) in via subordinata nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento, seppur parziale, dell’appello proposto dagli odierni appellanti, accerti e dichiari l’esclusiva responsabilità della società QQQ S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, , corrente in, nella causazione dei danni lamentati da parte appellante, provvedendo di conseguenza sulla domanda di risarcimento, e mandando assolto il Comune di JJJ, in persona del Sindaco in carica, da ogni avversa pretesa e sollevato da ogni spesa;
4) in via ancora più subordinata nel merito, accertata la misura ed il grado della responsabilità di ciascuna delle parti in causa nella determinazione dell’evento di danno lamentato da parte appellante, liquidi nella giusta misura e secondo quanto provato il danno, ponendolo in capo alle parti in misura percentuale alle rispettive responsabilità;
5) in ogni caso, rigettare l’eccezione di prescrizione e la domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata formulata dalla QQQ Srl;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, spese generali (15%), IVA e CPA come per Legge”.
Nell’interesse di QQQ srl : “… a) Voglia la Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, in riforma della sentenza di primo grado n. 203/2018 emessa dal Tribunale di Sassari, seconda Sezione Civile, in data 7.02.2018:
b) accertare e dichiarare l’intercorsa prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, cod.civ.;
c) accertare e dichiarare la nullità della CTU per violazione del principio del contradditorio ex art. 101 Cost., del diritto di difesa ex art. 24 Cost;
d) per l’effetto, mandare la QQQ assolta dall’azione di responsabilità esercitata dai sigg.ri XXX, YYY, ZZZ, KKK, ZZZ e/o dal Comune di JJJ;
e) con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Sassari convenendo in giudizio il Comune di JJJ e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (lesioni alla bocca del camino e infiltrazioni) riportati dalla propria abitazione sita in JJJ in in conseguenza dei lavori di ristrutturazione dell’adiacente immobile adibito ad auditorium comunale, concessi in appalto e iniziati nel 2007. Tali danni erano stati individuati in sede di accertamento tecnico preventivo e quantificati in euro 5446,29, talchè richiedevano la condanna del Comune al pagamento di tale somma, oltre al pagamento di euro 1688,99 per spese di Ctu e della spese processuali del giudizio di ATP.
Si costituiva il Comune di JJJ eccependo la nullità dell’atto citazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 cpc, contestava la fondatezza della domanda attrice allegando la mancata prova dei danni e del nesso causale coi lavori concessi in appalto, e comunque l’eccessiva quantificazione. In ogni caso il Comune chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa della QQQ srl aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione dell’Auditorium affermando la esclusiva responsabilità della stessa nella causazione dei danni, in forza della autonomia dell’appaltatore nello svolgimento dei lavori commissionati e dell’intervenuto trasferimento in capo alla stessa impresa, per il tempo di esecuzione dell’opera, del dovere di custodia e di vigilanza sull’immobile.
La QQQ srl si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la nullità dell’atto di citazione; altresì eccependo la prescrizione quinquennale della pretesa risarcitoria ex art 2947 comma 1 c.c.; e nel merito contestandone la fondatezza e specificamente l’assenza del nesso causale tra i lavori e i danni, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e acquisizione della consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede di procedimento ex art 696 c.p.c., veniva decisa con sentenza n. 203/2018 pubblicata il 7.2.2018 con la quale veniva rigettata la domanda nei confronti del Comune di JJJ e veniva parzialmente accolta la pretesa risarcitoria nei confronti della QQQ per il minore importo € 400 con condanna della stessa anche al pagamento delle spese processuali.
Il tribunale, respinte le eccezioni di nullità per indeterminatezza dell’atto di citazione, nonché l’eccezione di prescrizione sollevata dalla sola QQQ srl in ragione del fatto che il rapporto intercorrente tra Comune e terza chiamata era di tipo contrattuale con conseguente applicazione della prescrizione decennale e non di quella quinquennale invocata dalla società, riteneva raggiunta la prova dei danni limitatamente a quelli posti all’altezza della bocca del camino dell’edificio, ciò alla luce delle prove testimoniali espletate ed in particolare alla luce di quanto riferito dai testimoni ***, ***. Difatti osservava il primo giudice che non trattandosi di danni direttamente riconducibili ad un dinamismo causale insito nella cosa, il Comune di JJJ restava esente da responsabilità non avendo il danneggiato neppure prospettato a suo carico alcuna una culpa in eligendo nell’affidare i lavori in appalto, né allegato che l’appaltatore avesse operato come nudus minister o si fosse delineata un’ampia ingerenza dell’ente committente nell’esecuzione dell’opera e trovando conclusivamente applicazione il principio per cui “l’autonomia dell’appaltatore, il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione e apprestandone i mezzi, nonché curandone la modalità e obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera. ( Cass 12971/2010). Ne derivava che soltanto la QQQ srl, fosse il soggetto responsabile, essendole ascrivibile una inadeguata predisposizione, nel corso dei lavori di demolizione per la costruzione dell’Auditorum Comunale di JJJ, delle cautele necessarie a prevenire i danni ai fabbricati attigui. Rilevava il tribunale che i danni di cui la società era tenuta a rispondere erano soltanto quelli riferiti dai testimoni poiché l’ accertamento tecnico preventivo svolto solo nel contraddittorio con il Comune di JJJ implicava che la consulenza non fosse opponibile alla ditta appaltatrice; la stessa poteva in ogni caso essere utilizzata quale prova atipica al fine di estrapolarvi il costo per l’eliminazione degli inconvenienti pari a € 400,00. Condannava quindi l’impresa al pagamento della somma predetta con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, regolando le spese processuali secondo soccombenza tra la stessa società e la parte attrice e compensandole nei rapporti con il Comune.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello XXX, YYY , ZZZ, KKK, ZZZ osservando, con unica sostanziale censura, che il principio dell’autonomia dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera posto a fondamento della decisione, non potesse escludere la responsabilità del Comune convenuto, proprietario del bene, venendo piuttosto a configurare una responsabilità aggiuntiva solidale a favore del danneggiato e valevole, al più, ai fini della rivalsa dell’ente nei rapporti con l’impresa; il tribunale aveva quindi errato nel ritenere il Comune esente da responsabilità per i danni i quali, come accertato in sede di ATP dovevano ritenersi comprensivi anche di quelli da infiltrazioni ugualmente provati in giudizio, tanto più che vertendosi in ipotesi di appalto pubblico, il Direttore dei lavori avrebbe dovuto vigilare sulla realizzazione delle opere perché ne fosse garantita l’esecuzione a regola d’arte e secondo capitolato, soprattutto quanto alle impermeabilizzazioni, spesso interessate da difetti da cattiva esecuzione. Concludeva quindi per la riforma della sentenza affinché il Comune di JJJ in accoglimento integrale della domanda proposta, fosse condannato al pagamento di tutti i danni, nonché alle spese di consulenza e alla rifusione delle spese processuali come da conclusioni sopra trascritte.
Regolarmente costituito in giudizio il Comune di JJJ ha puntualmente replicato all’appello chiedendone declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., nel merito chiedendone il rigetto per avere il giudice fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia ed in ogni caso riproponendo, in via condizionata, domanda di rivalsa nei confronti della QQQ srl rispetto alla quale alcuna prescrizione si era realizzata ed evidenziando comunque la mancata prova dei danni lamentati dagli attori come risultato all’esito della consulenza resa in sede di ATP, concludendo come sopra trascritto.
Regolarmente costituita la QQQ srl ha proposto appello incidentale avverso la sentenza deducendone: (i) l’erroneità nella parte in cui il tribunale aveva respinto l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2947 1 comma c.c. assiomaticamente affermando la natura contrattuale del rapporto intercorso tra il Comune e l’impresa e nonostante fosse stata inequivocamente azionata una pretesa risarcitoria ex art. 2043 c.c., talché la motivazione risultava resa in violazione dell’art. 112 c.c., nonché illogica e contraddittoria anche sotto il profilo della contemporanea qualificazione della responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale nell’iter motivazionale del decisum; (ii) l’erroneità nella parte in cui il tribunale non pronunciava sulla nullità della consulenza tecnica per violazione del contraddittorio nei confronti della impresa non partecipe del procedimento per ATP sicché anche la domanda di riforma degli appellanti principali in punto di spese di consulenza, ove accolta, era da respingere nei suoi confronti; (iii) l’erroneità della sentenza nella valutazione delle prove testimoniali dalle quali non emergeva il nesso di causalità tra i danni lamentati e l’attività e le opere realizzate dalla società, in quanto i testimoni non avevano assistito alla causazione del danno.
Ha quindi rassegnato le conclusioni di cui sopra.
La causa è stata trattenuta a decisione all’udienza del 17.1.2020 con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., rimasti sospesi nei tempi indicati dall’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27 ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28. Va premesso che, in assenza di specifici motivi di impugnazione, la sentenza deve ritenersi passata in giudicato quanto alla pronuncia di rigetto delle eccezioni di nullità della citazione formulate dal Comune e dalla QQQ srl; quanto invece alle questioni controverse enucleate nei motivi di appello ritiene la Corte che le stesse vadano trattate secondo il loro ordine logico e ove occorra unitariamente.
Sull’eccezione di prescrizione dell’azione risarcitoria (appello incidentale)
La QQQ srl, con appello incidentale, ha lamentato che la causa petendi ed il petitum a base della pretesa risarcitoria avanzata dagli XXX, YYY, ZZZ, KKK, ZZZ nei confronti del Comune di JJJ era la responsabilità extracontrattuale per fatto illecito ex art. 2043 cod. civ. e il Comune di JJJ, nel costituirsi in giudizio e resistere alla domanda, l’aveva convenuta in giudizio ex art. 106 c.p.c., non con un’autonoma causa petendi, ma semplicemente estendendo la medesima domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale azionata dai danneggiati. Sicchè il tribunale avrebbe dovuto ritenere che la prescrizione operante nella fattispecie era quinquennale e non decennale e la stessa era già decorsa alla data del 25.5.2015 di evocazione in giudizio da parte del Comune, essendo trascorsi cinque anni dalla ultimazione dei lavori intervenuta l’8.3.2010 come poteva evincersi da certificato di fine lavori prodotto in causa.
La censura è fondata.
Dall’esame delle argomentazioni e difese delle parti contenute nei rispettivi atti introduttivi emergeva con estrema chiarezza e inequivocabilità che l’azione proposta dagli XXX, YYY, ZZZ, KKK, ZZZ nei confronti del Comune, quale proprietario dell’immobile in cui erano in corso i lavori di realizzazione dell’Auditorium concessi in appalto, avesse per oggetto il risarcimento dei danni causati dall’esecuzione delle attività edili posti in essere dalla società appaltatrice, sicché i lavori appaltati rappresentavano evidentemente la mera occasione dalla quale il pregiudizio era derivato, con la conseguenza che, da un punto di vista sistematico, il tribunale avrebbe dovuto coerentemente restare nell’ambito delle regole proprie della responsabilità extracontrattuale, incluse quelle previste per i termini di prescrizione applicabili all’azione di manleva. Il termine da considerare avrebbe dovuto quindi essere quello ordinario quinquennale e non decennale come ritenuto nella sentenza impugnata (cfr. in caso similare Cass. Sez. 3 – , Sentenza n. 16830 del 26/06/2018).
Ciò posto, emerge per tabulas che l’esecuzione dei lavori da parte della QQQ S.r.l. dell’appalto bandito a seguito di Determina n. 220 del 27.12.2006 per la realizzazione dell’Auditorium comunale di JJJ – esecuzione alla quale va materialmente ricollegato l’evento dannoso restando irrilevante la formale certificazione di regolare esecuzione dei lavori del 25/5/2010 – aveva avuto termine certo in data 8 marzo 2010 (cfr. verbale di ultimazione dei lavori doc 1 allegato alla comparsa della società). Il dato dell’ultimazione dei lavori ha pure trovato riscontro nelle risultanze testimoniali; invero il teste ***, Direttore Lavori, ha riferito di avere redatto il predetto certificato confermandone la veridicità ed anzi chiarendo che i lavori oggetto di causa erano stati conclusi a fine anno 2008; anche il testimone ***, Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, confermava la circostanza che i lavori erano stati conclusi nel 2008 ed in particolare che nel mese di febbraio era stata conclusa la demolizione del muro di confine interposto fra la proprietà degli XXX, YYY, ZZZ, KKK, ZZZ e il giardino dell’Auditorium.
Analogamente, il teste *** riferiva che l’ultimazione dei lavori era avvenuta entro la fine dell’anno 2008.
E’ poi indubbio che solo in data 25.5.2015, veniva notificato alla QQQ S.r.l. l’atto di chiamata in causa del Comune di JJJ, quindi oltre il quinquennio dall’ultimazione dei lavori come certificata in atti (doc 1), quando il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria era già interamente decorso ex art. 2947, co. 1, cod.civ. Infatti, deve evidenziarsi come l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. (era stato instaurato dagli XXX, YYY, ZZZ, KKK, ZZZ nel 2011 nei confronti del solo Comune di JJJ mentre un’altra richiesta risarcitoria da parte dei danneggiati era stata ricevuta dal solo Comune appellato in data 12.3.2013, mentre nei confronti della QQQ S.r.l. non risulta documentata la richiesta di risarcimento, né giudiziale, né stragiudiziale neppure in via di rivalsa da parte dell’ente.
Ne consegue che, in riforma della sentenza sul punto, deve dichiararsi estinta ex art. 2947, co. 1, cod. civ l’azione formulata anche in manleva dal Comune nei confronti della QQQ S.r.l.. , ciò rendendo superfluo l’esame di qualunque ulteriore questione oggetto di appello incidentale.
Sui danni e sulla responsabilità del Comune committente.
Quanto all’appello principale ritiene la Corte che lo stesso sia fondato per le ragioni che seguono. La questione di diritto che viene posta con la censura formulata dagli appellanti è quella dei presupposti necessari per affermare la responsabilità del committente per i danni subiti da terzi nel corso dell’esecuzione di un appalto di lavori edili, con particolare riguardo all’appalto di opere pubbliche.
Nella specie, il tribunale, pur accertando la responsabilità dell’impresa appaltatrice dei lavori ancorché per una parte di danni confermata dai testimoni ritenendo non opponibile alla stessa gli esiti dell’ATP instaurato solo nei confronti del Comune, aveva invece escluso ogni responsabilità del Comune committente sulla scorta del consolidato indirizzo della Suprema Corte, dal quale neppure questo Collegio intende discostarsi, in base al quale, in caso di danni arrecati a terzi nel corso di esecuzione di un appalto di lavori edili, di regola, risponde nei confronti dei terzi esclusivamente l’appaltatore, in quanto questi svolge in piena autonomia la sua attività; se tuttavia il terzo danneggiato dimostra che il committente si è ingerito con specifiche direttive che hanno limitato, sebbene non del tutto escluso, l’autonomia dell’appaltatore, rispondono in concorso sia l’appaltatore che il committente; e se le direttive e l’ingerenza del committente sono così specifiche da rendere l’appaltatore un nudus minister, risponde esclusivamente il committente; ed ancora il committente risponde infine anche per culpa in eligendo, laddove si sia avvalso di impresa palesemente inadeguata a svolgere l’attività affidata (cfr., in proposito, ex multis, ad es.: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016, -; Sez. 3, Sentenza n. 6296 del 13/03/2013, Sez. 3, Sentenza n. 17697 del 29/08/2011, Sez. 3, Sentenza n. 7356 del 26/03/2009, Sez. 3, Sentenza n. 24320 del 30/09/2008,;Sez. 3, Sentenza n. 13131 del 01/06/2006,; Sez. 3, Sentenza n. 5133 del 09/11/1978). E tuttavia , il tribunale nel fare applicazione di tali principi ha errato nel ritenere che fosse la parte attrice danneggiata a dover prospettare e dimostrare – ai fini di ottenere il risarcimento del danno dal Comune che questi avesse scelto un appaltatore inadeguato ovvero che avesse impartito specifiche direttive sull’esecuzione dell’appalto o che comunque disponesse di un potere di controllo assoluto sull’attività dell’appaltatore; tale onere al contrario, ricadeva sul committente nella sua qualità di proprietario dell’immobile interessato dal contratto di appalto che, per esonerarsi dalla propria responsabilità di custode della cosa, ai sensi dell’art. 2051 c.c. “… avrebbe dovuto dimostrare di avere scelto un appaltatore adeguato, di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e vigilanza sull’attività dello stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno potesse ritenersi causato da una condotta dell’appaltatore non prevedibile e/o evitabile (e quindi in sostanza riconducibile all’ipotesi del caso fortuito costituito dalla condotta del terzo” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3 , n. 23442/2018 del 29.9.2018)
Tali circostanze non sono state neppure prospettate dal Comune convenuto nei termini indicati e non hanno trovato riscontro alcuno nell’istruttoria ciò escludendo che potesse operare l’esonero da responsabilità del committente custode e proprietario dell’immobile oggetto dei lavori di appalto.
I danni, come ulteriormente censurato dalla parte appellante, non debbono poi ritenersi limitati a quelli verificatisi sulla bocca di fuoco del camino (fessurazioni evidenti nella cappa) determinati, come accertato in sede di ATP, dalla demolizione del muro di confine poi ripristinato dalla stessa QQQ e di importo di € 400,00 riconosciuti nella sentenza impugnata, poiché l’esito dell’ATP svolto nel contraddittorio con il Comune, aveva evidenziato, sia al piano primo che al piano secondo dell’immobile di proprietà XXX, YYY, ZZZ, KKK, ZZZ, evidenti segni di copiose infiltrazioni d’acqua piovana provenienti dalla linea di separazione tra la copertura di proprietà XXX, YYY, ZZZ, KKK, ZZZ e la nuova copertura dell’Auditorium comunale nella parete comune alle due proprietà (cfr. pagg. 5,6,7 della consulenza tecnica dell’Ing. ***) la cui causa era stata individuata nella inadeguatezza delle impermeabilizzazioni nei punti di giunzione delle baldelle tra l’Auditorium e l’immobile di proprietà XXX, YYY, ZZZ, KKK, ZZZ con esclusione certa della causa nelle fessurazioni esistenti ed il cui costo di rirpistino era stato determinato in € 5.046,20 da sommarsi alla somma di € 400 già riconosciuta. Vero è che il Ctu, Ing. ***, aveva posto in rilievo il pessimo stato conservativo dell’immobile e la mancanza di manutenzione escludendo chiaramente l’eziologia tra i lavori di realizzazione dell’auditorium e le numerose fessurazioni ai solai del locale deposito e ai solai e agli architravi di porte e finestre ai piani, nonché ai muri di tutto lo stabile; ma il nesso causale tra i lavori concessi in appalto e le lesioni alla bocca del camino e da infiltrazioni – per i quali soltanto gli appellanti avevano agito nel giudizio di merito – è rimasto assolutamente dimostrato dagli esiti dell’ATP neppure contestati nell’apposita sede e parzialmente riscontrato nella prova per testi, talché deve essere disattesa ogni odierna difesa dell’ente sul punto.
In conclusione in riforma totale della sentenza impugnata deve essere rigettata, per intervenuta prescrizione, la domanda di condanna al risarcimento danni proposta nei confronti della QQQ srl mentre il Comune di JJJ deve essere condannato al pagamento in favore degli appellanti dell’importo complessivo di € 5.446,20 per i danni indicati, nonché trattandosi di debito di valore, al pagamento degli accessori ossia interessi legali e rivalutazione monetaria, escluso il cumulo, a far data dall’accertamento e quantificazione dei danni in sede di ATP (ottobre 2011) alla presente pronuncia, oltre interessi legali sino al saldo.
Le spese processuali del primo grado di giudizio che del presente sostenute dagli appellanti, seguono la regola della soccombenza e, determinate secondo i parametri di cui al DM 55/14 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa e ai compensi minimi in assenza di complesse questioni di fatto e diritto, sono interamente poste a carico del Comune appellato; lo stesso deve essere condannato a rifondere ali appellanti le spese di lite e di consulenza tecnica sostenute in sede di ATP e pari rispettivamente a € 842,00 oltre accessori di legge e a € 1688,99 per onorari al consulente.
Il Comune di JJJ va pure condannato al pagamento delle spese di lite, determinate come sopra, sostenute dalla QQQ srl per entrambi i gradi di giudizio.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, commi 1 bis e 1 quater, DPR n. 115/2002 mod. dalla L. n. 228/12.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento dell’appello principale proposto da XXX, YYY, ZZZ, KKK, ZZZ e di quello incidentale proposto da QQQ srl avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 203/2018 pubblicata il 7.2.2018 e in riforma della stessa,
– condanna il Comune di JJJ, in persona del Sindaco in carica, a risarcire agli appellanti i danni quantificati nella misura di € 5.446,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall’ottobre
2011 alla presente pronuncia, e interessi legali sino al saldo effettivo;
– rigetta la domanda di condanna formulata nei confronti della QQQ srl;
– condanna il Comune di JJJ, in persona del Sindaco in carica, a rifondere agli appellanti e alla QQQ srl le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio che, per il primo grado, liquida in favore dei primi in € 3.580,00, per compenso comprensivo delle spese per ATP, oltre spese esenti, spese generali e accessori di legge, nonché al pagamento delle spese di CTU pari a € 1688,99; ed in favore della seconda in € 2.738,00 per compenso oltre spese generali e accessori di legge; e che, per il secondo grado, liquida in € 1889,00 in favore di ciascuna delle parti, oltre spese esenti, spese generali e accessori di legge
Così deciso in Sassari, nella camera di Consiglio del 15.6.2020
Il Consigliere est.
Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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