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Danno da insidia stradale, anomalia sulla sede stradale

Danno da insidia stradale, esistenza di una anomalia sulla sede stradale, sufficiente a far presumere la colpa dell’ente proprietario.

Pubblicato il 13 February 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai Signori:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 124/2022 pubblicata il 27/01/2022

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.238 del Ruolo Generale delle cause dell’anno 2019.

TRA

XXX (c.f.:), rappresentata e difesa dall’avv.

– APPELLANTE- E

COMUNE di BRINDISI (p.iva:) in persona del sindaco p.t., rappresentato e diretto dall’avv.to

-APPELLATO-

All’udienza collegiale del 28/4/2021, celebrata nelle forme previste dall’art. 83, commi 6 e 7, lett. h), del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, poi convertito dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.2953/2018 del 10/9/2018, il Tribunale di Lecce definitivamente pronunciando sulla domanda risarcitoria proposta da XXX, con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti del Comune di Galatone, la rigettava, condannando l’attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell’ente convenuto.

Ed invero, per quanto d’interesse, la XXX evocava in giudizio il Comune di Galatone esponendo che: in data 9.07.2014, alle ore 13,00 circa, dopo aver parcheggiato la propria autovettura in via Gobetti, nell’abitato di Galatone, nel mentre attraversava la strada per dirigersi sul lato opposto della carreggiata, incappava in una buca esistente sul manto stradale e cadeva rovinosamente per terra; nell’occorso subiva la “frattura delle ossa proprie del naso” con prognosi, del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gallipoli, di giorni 20 e prescrizione di terapia; in data 10.07.2014 presso il medesimo Presidio Ospedaliero si procedeva alla riduzione della frattura, cui seguiva un periodo di convalescenza con prescrizione di terapia da parte dell’otorino di fiducia, per complessivi giorni 60; le suddette lesioni avevano comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta ad attendere alle ordinarie occupazioni, quale ITT, pari a 30 giorni, ed un periodo di inabilità temporanea parziale mediamente al 50%, quale ITP, pari a giorni 30 (trenta), nonché postumi invalidanti nella misura del 4%-5%; la responsabilità era da ascrivere al comune di Galatone, ex art. 2051 cod. civ o, in subordine, ex art. 2043 cod. civ., del quale se ne chiedeva la condanna alla somma complessiva di euro 8.480,00, salvo a quella diversa somma rimessa alla valutazione equitativa del Giudice anche a seguito di CTU.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Comune di Galatone, chiedendo il rigetto della domanda attorea; in particolare rilevava l’assenza di responsabilità ex artt. 2051 e 2043 c.c., posto che la buca era visibile e situata sulla via ove abitava l’attrice, la quale ben avrebbe potuto evitare di incapparvi se avesse prestato la dovuta attenzione.

Il giudizio, istruito mediante espletamento dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale, veniva definito dal Tribunale adito con la pronuncia innanzi riportata.

In particolare, il Tribunale, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, rigettava la domanda di parte attrice, ritenendo che il comportamento colposo o, quantomeno, negligente e superficiale e/o poco accorto, tenuto dall’attrice nella circostanza, avesse interrotto il nesso eziologico tra la causa (la buca) e il danno stesso.

Avverso la predetta sentenza, proponeva appello XXX, con atto notificato in data 8/3/2018, instando -in riforma della pronuncia di primo grado- per l’accertamento della responsabilità esclusiva dell’Ente comunale e la conseguente condanna risarcitoria dello stesso; con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Il Comune di Brindisi, costituendosi, chiedeva il rigetto dell’avverso gravame, con vittoria delle spese del presente grado.

All’udienza collegiale del 28/4/2021, celebrata nelle forme previste dall’art. 83, commi 6 e 7, lett. h), del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, poi convertito dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art.190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico, articolato, motivo di gravame, l’appellante censura l’insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie.

Deduce come il fatto storico illustrato in citazione, collimasse perfettamente con la diagnosi del referto del pronto soccorso del P.O. di Gallipoli, nonché con la relazione di servizio -corredata dai rilievi fotografici- redatta dagli agenti della Polizia Municipale di Galatone, che l’avevano confermata in sede di escussione testimoniale, e fosse sufficiente ad affermare la responsabilità della p.a. ex art.2051 c.c., a norma del quale non rileva il comportamento del custode, ma sono richiesti la prova del nesso causale, altresì pacificamente ricavabile dalle emergenze istruttorie, e la mancanza del caso fortuito.

Contesta che la condotta dell’attrice, per quanto disattenta, potesse ritenersi idonea ad interrompere il nesso causale, mancando quella connotazione di imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità, necessarie ad integrare –secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale – il caso fortuito, e ad escludere la responsabilità della p.a. ex art.2051 c.c. .

2. Dette doglianze sono infondate.

In materia di responsabilità da cosa in custodia, è noto l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, per cui :

– la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c., prescinde dall’accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; – tale responsabilità prescinde, altresì, dall’accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l’insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (cfr, ex multis, Cass. 7 aprile 2010 n. 8229 e Cass. 5 dicembre 2008 n. 28811).

Ed ancora “in tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia dimostrata l’esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far presumere sussistente la colpa dell’ente proprietario il quale potrà superare tale presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi sul piano causale il comportamento di quest’ultimo. (cfr., Cass. 15375/2011; nella specie un automobilista era deceduto fuoriuscendo dalla sede stradale, precipitando nel canale di scarico delle acque di una vicina centrale elettrica. La Corte, applicando l’enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell’ente proprietario della strada, sul presupposto che lo stato di dissesto, la mancanza di barriere, nonché di segnaletica di pericolo, non apparissero dotate di autonoma efficienza causale rispetto all’incidente, essendo piuttosto risultata determinante la repentina e non necessaria manovra di guida della vittima verso il margine opposto della strada).

In tema di danno da insidia stradale, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente-danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso (cfr., da ultimo, Cass. 287/2015.)

Ed invero, se sussiste una responsabilità del Comune verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia: l’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o di prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento di lui viene ad incidere nel dinamismo causale, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso (cfr. per tutte Cass. 22 ottobre 2013 n. 23919). Orbene, con una maggiore attenzione la XXX (classe 1956), avrebbe potuto evitare la caduta in oggetto – posto che la caduta è avvenuta alle ore 13,00 circa, di una giornata di luglio, nel mentre l’attrice, dopo avere parcheggiato la propria autovettura, nell’attraversare la strada in corrispondenza della propria abitazione, incappava in una buca del manto stradale, nei pressi di un tombino della fognatura – impiegando semplicemente un livello di diligenza non inferiore rispetto a quella “particolare attenzione” richiesta per salvaguardare la propria incolumità, in virtù del principio di auto responsabilità affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156/99.

La condotta dell’appellante ha indiscutibilmente integrato una ipotesi di caso fortuito ex art. 2051 c.c. (altresì comprensivo del fatto colposo del danneggiato), determinando di per sé il verificarsi dell’evento, ed elidendo la responsabilità dell’amministrazione appellata, considerate le condizioni di visibilità, la perfetta conoscenza dello stato dei luoghi, le dimensioni della buca (50 cm. x 15 cm. con profondità di 5 cm).

Né vale a ridimensionare la responsabilità dell’attrice la circostanza, evidenziata dalla difesa di parte appellante, per cui la stessa fosse in procinto di effettuare una particolare manovra – l’attraversamento della sede stradale – attenta a guardare a destra e sinistra per poter attraversare senza rischio e pericolo, ciò in quanto, viceversa, tale affermazione conferma la scarsa attenzione prestata dall’attuale appellante alle condizioni del manto stradale “notoriamente” dissestato.

3. All’esito del presente gravame conseguono, pertanto, la conferma dell’impugnata sentenza nonché la condanna dell’appellante al pagamento, in favore del comune appellato, delle spese del presente gravame, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.55/2014, applicabile ratione temporis.

Al rigetto integrale dell’appello, introdotto successivamente al 31.1.2013, consegue, altresì, la condanna dell’appellante al versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a

quello dovuto per l’impugnazione, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del T.U. Spese di Giustizia.

P.Q.M

La Corte d’Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, con atto notificato in data 8/3/2018, da XXX, nei confronti del Comune di Galatone, in persona del sindaco p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2953/2018, così provvede:

a) rigetta l’appello, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza;

b) condanna XXX al rimborso, in favore del Comune appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in complessivi euro 1.830,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa, nella misura del 15%;

c) dà atto che ricorrono le condizioni perché l’appellante sia tenuto al versamento dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del T.U. Spese di Giustizia.

Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte di Appello, il 17 gennaio 2021

Il Consigliere estensore Il Presidente

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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