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Codice Civile
Codice Penale

Danno patrimoniale futuro patito dai genitori

Liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui.

Pubblicato il 14 September 2020 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE

in persona del giudice monocratico Dott., ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 738/2020 pubblicata il 11/09/2020

Nella causa civile iscritta al n. del RGC dell’anno 2015 avente ad oggetto domanda di risarcimento danni e vertente

TRA

XXX (C.F.), YYY (C.F.), ZZZ (C.F.), KKK (C.F.) JJJ (C.F.) e PPP (C.F.), rappresentati e difesi dall’avv.

ATTORI

E

SSS S.p.A. (C.F. ), in persona del l.r.p.t., in qualità di impresa designata ex art. 286 d. lgs. 209/2005, rappresentata e difesa dall’avv.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come in atti

FATTO E DIRITTO

1.1. Gli attori hanno convenuto SSS, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a causa del sinistro stradale occorso in data 6 settembre 2011, alle ore 11,00 circa, in, allorquando ***, figlio di YYY e ZZZ e fratello di KKK e JJJ (conviventi), nonché di XXX ed PPP, a bordo del ciclomotore *** tg. ***, percorrendo viale *** in direzione viale ***, nei pressi del civico n., al fine di evitare l’impatto frontale con un’auto BMW di colore scuro rimasta non identificata e proveniente dalla direzione opposta, la quale avrebbe effettuato una manovra di sorpasso ad alta velocità, invadendo la corsia di marcia seguita dal ciclomotore, nel tentativo di effettuare una manovra di emergenza avrebbe urtato il cordolo dell’aiuola posta al margine destro della carreggiata, perdendo il controllo del mezzo e finendo contro un albero.

A causa delle lesioni riportate *** ha perso la vita alle ore 12,35 del medesimo giorno.

In particolare, è stato richiesto iure hereditario il danno biologico patito dalla vittima, nonchè iure proprio i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori.

1.2. Si è costituita SSS, eccependo il difetto di legittimazione attiva degli attori e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda, in quanto la responsabilità sarebbe da ascrivere in via esclusiva alla condotta di guida di ***.

2. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva degli attori, in quanto già con l’atto di citazione è stata prodotta una certificazione di stato di famiglia, attestante i rapporti di parentela come sopra indicati.

Tale documentazione risulta più che sufficiente al fine di provare le rispettive qualità di genitori (e di eredi) e di fratelli e sorelle della vittima.

3. Nel merito si osserva quanto segue.

Per quel che riguarda la dinamica del sinistro, deve rilevarsi che dall’esame delle risultanze istruttorie acquisite in corso di giudizio è emerso che, nelle suindicate circostanze di tempo e di luogo, ***, a bordo del proprio ciclomotore, è stato costretto a tentare una manovra di emergenza a causa del sopraggiungere dalla direzione di marcia opposta di un’auto BMW rimasta non identificata, la quale, nell’effettuare un soprasso a velocità elevata, peraltro in un punto abbastanza stretto della carreggiata, ha invaso la corsia opposta. Nel tentativo di evitare l’impatto avvicinandosi al margine destro della carreggiata, tuttavia, il conducente del ciclomotore ha urtato il cordolo dell’aiuola ivi presente, perdendo il controllo del mezzo, finendo contro un albero e riportando lesioni che ne hanno determinato il decesso.

Tale ricostruzione risulta dalle dichiarazioni del teste oculare *** (alla guida della propria auto nella medesima direzione seguita dalla BMW, la quale lo ha sorpassato poco prima del sinistro), da ritenersi pienamente attendibile, in quanto la versione fornita, ben dettagliata, è identica a quella resa in sede di s.i.t. alla Polizia Municipale di *** nell’immediatezza dei fatti (il sinistro si è verificato alle ore 11,00 e le dichiarazioni in esame sono state verbalizzate alle ore 15,15).

La deposizione di detto teste è, poi, confermata dallo stato dei luoghi risultante dalle fotografie allegate alla CTP di parte attrice, non specificamente contestate da parte convenuta, le quali evidenziano come nel punto in cui si è verificato l’evento la carreggiata fosse abbastanza stretta.

Infine, anche la relazione di p.g. redatta dalla Polizia Municipale di *** e fondata non soltanto sulle dichiarazioni acquisite dai testi sentiti, bensì anche sui rilievi effettuati a seguito dell’ispezione sui luoghi e sul mezzo, si colloca nella medesima direzione della narrazione fornita dal ***.

3.1. Così ricostruita la dinamica dell’incidente, merita in primo luogo osservare che il veicolo rimasto ignoto non ha urtato il ciclomotore condotto dal ***, il quale ha impattato il cordolo dell’aiuola posta sul margine destro della carreggiata nel tentativo di evitare lo scontro frontale con la BMW.

Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l’applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2 ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1 cit. articolo, poichè tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all’altro veicolo. La prova del nesso di causalità, che grava a carico dell’attore, si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda (Cass. n. 8249/1998, conforme a Cass. n. 2786/1978); nè – alla luce di tale condivisibile principio – potrebbe ritenersi sufficiente (come parrebbe ritenere il ricorrente) che il danno si sia verificato nell’ambito della circolazione, giacchè l’onere del convenuto di fornire la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” può sorgere soltanto una volta che sia stato dimostrato (dall’attore) che il danno è stato “prodotto” (ossia causato) dall’asserito responsabile” (Cass. civ. Sez. III, 27 febbraio 2020, n. 5433).

Inoltre, “se il principio della presunzione di uguale concorso di colpa, di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, è estensivamente applicabile anche all’ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, ciò è consentito solo quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, e sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro (cfr. Cass. n. 3704/2012, n. 10751/2002, Cass. n. 3131/96)” (Cass. civ. Sez. III, 31 luglio 2013, n. 18337).

In buona sostanza, in linea di principio in assenza di scontro tra due veicoli non trova applicazione la presunzione di cui all’art. 2054, comma II, c.c., la quale viene in questione soltanto nel caso in cui sia accertato in concreto un concorso di responsabilità.

Al contrario, ove non venga accertato alcun concorso e sussista la prova del nesso eziologico tra la condotta di guida di uno dei conducenti e i danni subiti dal conducente dell’altro veicolo, risulta applicabile la presunzione di cui all’art. 2054, comma I, c.c.

Ciò premesso, nel caso di specie non è emerso alcun elemento idoneo a dimostrare profili di responsabilità in capo a ***, il quale viaggiava del tutto correttamente seguendo la propria corsia di marcia ed è stato costretto a tentare una disperata manovra di emergenza consistente nell’avvicinarsi al margine destro della carreggiata, in un punto in cui la stessa è ristretta, al fine di evitare lo scontro frontale con un auto sopraggiungente a velocità elevata in senso contrario, la quale ha invaso la corsia opposta nel corso di una manovra di sorpasso.

Sussiste, invece, il nesso di causalità tra la condotta di guida del conducente della BMW e il sinistro, in quanto la condotta medesima, così come descritta, deve ritenersi non soltanto altamente imprudente e rischiosa perché posta in essere in un centro abitato e in un punto in cui la carreggiata è ristretta, ma anche in contrasto con le norme del codice della strada, le quali non consentono l’invasione della corsia opposta nel caso in cui la linea di mezzeria è continua, il che, nel caso di specie, risulta in maniera inequivocabile dalla documentazione fotografica allegata alla CTP di parte attrice.

Appurata, quindi, l’assenza di profili di responsabilità da parte del *** e l’esistenza del nesso eziologico tra la condotta del conducente dell’auto ignota e il sinistro, trova applicazione l’art. 2054, comma I, c.c., per cui, in ossequio al richiamato orientamento giurisprudenziale e in difetto di prova del fatto che il conducente della BMW abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, la responsabilità del sinistro deve essere attribuita in via esclusiva a detto ultimo soggetto rimasto non identificato.

4. Passando, quindi, alla determinazione dei danni, in primo luogo deve essere escluso qualsiasi risarcimento iure hereditario per gli eredi di ***. Infatti, esclusa ogni ipotesi di risarcibilità per la perdita del bene vita (cfr. Cass. civ. SS.UU, 22 luglio 2015, n. 15350), va ricordato che “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”), al quale, nell’unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (“danno morale terminale”), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell’”exitus”, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, in tale ipotesi, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso” (Cass civ., Sez. VI- 3, 17 settembre 2019, n. 23153; cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 24 marzo 2011, n. 6754, secondo cui “in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno “catastrofale” – ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita – può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l’acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d’altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta”).

Ciò chiarito, dalle risultanze in atti è emerso che, a seguito del sinistro verificatosi alle ore 11,00, *** è giunto in ospedale in condizioni di “non coscienza” alle ore 11,30 (cfr. consulenza rianimatoria U.O.C. Anestesia e Rianimazione Ospedale *** redatta dal dott. *** e verbale di accesso al pronto soccorso).

Per tale ragione, in difetto della condizione di “lucidità agonica” indicata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, alcun risarcimento può essere riconosciuto a tale titolo.

4.1. Deve, poi, essere escluso qualsiasi danno patrimoniale per la mancata contribuzione da parte di *** con il proprio reddito ai bisogni della famiglia.

Infatti, “ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia” (Cass civ., Sez. III, 16 gennaio 2014, n. 759; cfr. anche Cass civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272, secondo cui “affinché i genitori di una persona di giovane età, deceduta per colpa altrui, possano ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita degli emolumenti che il figlio avrebbe loro verosimilmente elargito una volta divenuto economicamente autosufficiente, non è sufficiente dimostrare né la convivenza tra vittima ed aventi diritto, né la titolarità di un reddito da parte della prima, ma è necessario dimostrare o che la vittima contribuiva stabilmente ai bisogni dei genitori, ovvero che questi, in futuro, avrebbero verosimilmente e probabilmente avuto bisogno delle sovvenzioni del figlio”).

Ciò premesso, nel caso di specie non è stata fornita alcuna prova del fatto che la vittima contribuisse effettivamente con i propri redditi ai fabbisogni della propria famiglia né del fatto che in futuro i genitori avrebbero avuto bisogno di prestazioni alimentari da parte del figlio (l’unico capitolo di prova articolato sul punto è risultato estremamente generico).

Al contrario, l’esiguità dei redditi di *** (appena sopra la soglia prevista per considerare un familiare a carico) e la circostanza per cui lo stesso svolgesse semplici lavori saltuari (circostanze risultanti dalla documentazione depositata proprio dagli attori) inducono a ritenere inverosimile che la vittima contribuisse o in futuro avrebbe contribuito con il proprio reddito ai bisogni dei genitori.

4.2. Nessun importo deve essere riconosciuto anche a titolo di spese funebri in assenza di qualsiasi prova sul punto dell’esistenza e dell’ammontare di dette spese.

4.3. Deve, invece, essere riconosciuto il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale in favore degli attori, rispettivamente genitori, fratelli e sorelle di ***.

Infatti, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare.” (Cass. civ., Sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253).

Detto danno, applicando le attuali tabelle del Tribunale di Milano e tenendo conto dell’età dei genitori, di quella dei fratelli, della sorella e della vittima, nonché dello stato di convivenza con Danilo soltanto di KKK e JJJ, per come dedotto dalla stessa parte attrice, e dell’assenza di ulteriori elementi significativi (la prova per testi richiesta sul punto è risultata del tutto generica), deve essere quantificato in euro 210.000,00 ciascuno per entrambi i genitori, in euro 60.000,00 ciascuno per KKK e JJJ ed in euro 50.000,00 ciascuno per XXX e PPP, somme da intendersi comprensive di interessi al tasso legale maturati dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente sentenza.

4.4. Da ultimo, deve essere escluso qualsiasi danno biologico ulteriore da parte degli attori, in quanto la domanda sul punto è del tutto sprovvista di prova, non essendo stata prodotta alcuna documentazione medica idonea ad attestare quanto meno l’esistenza della patologia depressiva lamentata, le cure seguite e la riconducibilità della stessa al sinistro.

In tale prospettiva, è anche significativa l’assenza di una richiesta di CTU medica da parte degli attori.

5. Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore del decisum e del livello di difficoltà delle questioni trattate, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avvocato di parte attrice, il quale, nonostante l’avvenuta ammissione al gratuito patrocinio, ne ha fatto richiesta (cfr. Cass civ. 5232/18).

P.Q.M.

Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile – in persona del giudice monocratico Dott., definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Accerta che la responsabilità per il sinistro descritto in parte motiva è da ascriversi in via esclusiva al conducente dell’auto BMW di colore scuro rimasta non identificata;

2. Condanna parte convenuta al pagamento di euro 210.000,00 ciascuno in favore di YYY e ZZZ, di euro 60.000,00 ciascuno in favore di JJJ e KKK e di euro 50.000,00 ciascuno in favore di XXX e PPP;

3. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che liquida in euro 11.000,00 (di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 4.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.000,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese SSS al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv..

Così deciso in Castrovillari, 11 settembre 2020

IL GIUDICE

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