R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
– dott.ssa NOME COGNOME Presidente – dott.ssa NOME COGNOME Consigliere – dott.ssa NOME COGNOME Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA _N._657_2025_- N._R.G._00007049_2020 DEL_30_01_2025 PUBBLICATA_IL_30_01_2025
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di appello iscritta al n. 7049 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2020 decisa all’udienza del 30.1.2025 e vertente TRA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Caserta, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME ) e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo – PARTE APPELLANTE – C.F. C.F. ), già denominata ***. e, per essa,
( ), in qualità di mandataria con rappresentanza, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta – PARTE APPELLATA – OGGETTO:
appello avverso ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Roma pubblicata il 16.11.2020 nel giudizio n. 10031/2020 R.G. (contratto di leasing).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA §
1.–
Con atto di citazione notificato il 16.12.2020. l. ha proposto appello avverso l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 16.11.2020, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda dalla medesima avanzata nei confronti di p.a. (d’ora innanzi, per brevità, RAGIONE_SOCIALE) diretta a fare dichiarare il proprio diritto ad ottenere il trasferimento della proprietà dell’autovettura RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO xDrive [… C.F. C.F. stipulato con la convenuta il 27.9.2013 , stante il regolare adempimento di tutte le obbligazioni a suo carico e l’avvenuto esercizio alla scadenza della facoltà di acquisto del bene, con versamento del prezzo pattuito per il riscatto di € 2.195,00; spese interamente compensate.
A sostegno dell’impugnazione l’appellante ha formulato un solo motivo, chiedendo che, in riforma dell’ordinanza gravata, sia accolta la propria domanda, con il favore delle spese del doppio grado, da distrarre in suo favore, a norma dell’art. 93 c.p.c. § 2. – Si è costituita la parte appellata, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c.;
nel merito, ne ha contestato la fondatezza, instando per il suo rigetto.
§ 3. – Fissata udienza per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. e rinviata la causa per la pendenza di trattative, a ll’odierna udienza la sola parte appellata presente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
all’esito la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per mancanza dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. (nel testo ratione temporis applicabile, successivo alla modifica introdotta dall’art. 54 D.L. n. 83/2012, conv. nella L. n. 134/2012, e precedente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 149/2022), che si rivela infondata, in quanto l’impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della pattuito) e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice, posto che non occorre l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. Cass. S.U. 13.12.2022 n. 36481; Cass. S.U. 16.11.2017 n. 27199).
§ 2. – Nel merito, l’appello è infondato.
Con l’unico motivo RAGIONE_SOCIALE lamenta «Error in Judicando.
Errata lettura delle missive scambiate tra la società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
per il tramite delle ulteriori società e/o agenzie di cui si avvale per il recupero dei crediti e l’esercizio del diritto di riscatto ».
In particolare, contesta la sentenza laddove è scritto che:
– il contratto di locazione, avente decorrenza dal settembre 2013 e una durata di sessanta mesi, come stabilito dall’art. 4 delle condizioni particolari, scadeva nel settembre 2018;
– che nel caso di specie la società ricorrente, come dalla stessa espressamente riconosciuto nell’atto introduttivo del giudizio, aveva manifestato la volontà di acquistare l’autovettura e versato il prezzo del riscatto solo nel marzo 2019;
– che a nulla valeva la corrispondenza depositata dalla società ricorrente da cui emergerebbero delle trattative per permettere il riscatto del bene anche dopo il decorso del termine decadenziale (v. doc. 4 fascicolo attoreo), ciò perché quella corrispondenza era stata intrattenuta con una società terza, tale sostanziale del lessor tali da consentire addirittura una rinuncia agli effetti dell’intervenuta L’appellante, quindi, richiama integralmente comunicazioni depositate nel proprio fascicolo di primo grado, dalle quali si evincerebbe chiaramente come la sua volontà di regolarizzare la propria posizione e procedere al riscatto dell’autovettura BMW oggetto del contratto di locazione finanziaria n. NUMERO_DOCUMENTO, seppure successiva alla scadenza del contratto, avrebbe trovato accoglimento e, segnatamente, la prima (in ordine cronologico) delle missive allegate (cfr all. 4 del ricorso introduttivo), datata 1 marzo 2019, intercorsa tra la società odierna appellante e RAGIONE_SOCIALE, incaricata dalla stessa (come da sua stessa dichiarazione) di riepilogare gli importi sospesi e quantificare il prezzo di riscatto. Sarebbero poi seguiti il pagamento del prezzo di riscatto a , a mezzo bonifico bancario del 12.3.2019, e uno scambio di e-mail, finalizzato al completamento della procedura di riscatto, con altra società, RAGIONE_SOCIALE, ossia l’agenzia che si occuperebbe, in nome e per conto di dell’esercizio del diritto di riscatto da parte degli utilizzatori, tutti successivi alla missiva del 15.11.2018 con cui RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato a RAGIONE_SOCIALE la decadenza del diritto di opzione.
Tale comportamento avrebbe alimentato una legittima aspettativa in merito al diritto di esercitare il riscatto, nonostante la scadenza del contratto e dovrebbe interpretarsi quale rinuncia di *** agli effetti dell’intervenuta decadenza.
La rinuncia alla decadenza, ammessa in materia di diritti disponibili come quelli in questione (arg. ex art. 2968 c.c.), non è un atto personalissimo e, dunque, può provenire da un rappresentante ;
la rinuncia, inoltre, può essere espressa o tacita, ossia risultante da un fatto incompatibile con la volontà di volersene avvalere.
Nella specie non risulta che.a. , parte del contratto di leasing (locatore), abbia rinunciato ad avvalersi della decadenza, prevista dall’art. 6 delle condizioni generali del contratto, in caso di esercizio del diritto di opzione al di fuori dei termini e modi fissati nel contratto, risultando, di contro, che la stessa, preso atto della scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di opzione e della morosità maturata dalla locataria RAGIONE_SOCIALE, con lettera del 15.11.2018 ha diffidato quest’ultima a cessare l’utilizzo dell’autovettura e a riconsegnarla e, stante l’esito negativo, ha promosso il procedimento per ingiunzione per ottenere il saldo ancora dovuto e la consegna dell’auto (docc. 5, 7, 8 e 9 fasc. ***). Si condivide quanto affermato dal giudice di prime cure circa l’irrilevanza dello scambio di corrispondenza intercorso tra la società appellante, da un lato, e RAGIONE_SOCIALE (e -mail del 1.3.2019 – doc. 3 ricorso) e.a. (e-mail del 26.3.2019 – doc. 4 ricorso), dall’altro, cui è seguito il pagamento, da parte di RAGIONE_SOCIALE, della somma di € 2.195,00 (con bonifico bancario del 12.3.2019 – doc. 2 ricorso), peraltro inferiore alla somma indicata da RAGIONE_SOCIALE nella e-mail dell’1.3.2019, pari a € 2.944,20, comprensiva di canoni insoluti, interessi e spese (per E invero, a fronte dell’espressa contestazione sollevata da.a. , circa l’esistenza di poteri rappresentativi in capo alle anzidette società (contrastata genericamente dall’odierno appellante, su cui gravava il relativo onere – cfr. Cass. ord. 10.4.2024 n. 9679; Cass. ord. 21.7.2020 n. 15454) e dell’inequivoco comportamento tenuto da RAGIONE_SOCIALE alla scadenza del rapporto, nel senso di avvalersi della decadenza prevista dall’art. 6, a nulla può valere lo scambio di messaggi indicato dall’odierna appellante, tenuto conto peraltro che in tali messaggi erano semplicemente riepilogati gli importi sospesi del contratto e indicati i documenti occorrenti in caso di eventuale riscatto.
§ 3. – In definitiva, l’appello va rigettato.
Le spese di lite devono essere rifuse dall’appellante , secondo il principio di soccombenza, e si liquidano, in base ai parametri d i cui al D.M. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022), scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00, valori diminuiti del 50 per cento per la fase di trattazione/istruttoria, stante la ridotta attività difensiva svolta (art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014), e medi per le altre fasi, in complessivi € 2.419,00 per compensi (€ 536,00 per fase di studio; € 536,00 per fase introduttiva; € 496,00 per fase istruttoria/di trattazione; € 851,00 per fase decisionale).
Il rigetto dell’appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell’appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
la Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto contro l’ordinanza ex art. 702-ter depositata il 16.11.2020 a definizione del giudizio n. 10031/2020 R.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l’appello;
2. – condanna RAGIONE_SOCIALE alla rifusione delle spese di lite in favore di.p.a. , quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE (già.a.
), che liquida in € 2.419,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge;
3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma il 30.1.2025 Il Consigliere est.
Il Presidente – NOME COGNOME – NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.