N. R.G. 20874/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione XI
Civile Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._53_2025_-_N._R.G._00020874_2023 DEL_05_01_2025 PUBBLICATA_IL_05_01_2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20874/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME ( INDIRIZZO 55100 LUCCA;
elettivamente domiciliata in INDIRIZZO 385 55100 LUCCA presso il difensore avv. NOME COGNOME ricorrente contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata INDIRIZZO 20122 MILANO presso il difensore avv. NOME COGNOME resistente Oggetto: somministrazione C.F. Conclusioni:
per l’attrice:
« – in via principale, previo accertamento – ex art. 3 del D.L. 115/2022 – dell’avvenuta sospensione dell’efficacia sino al 30.06.2023 della facoltà di“variazione delle condizioni contrattuali” di cui all’art. 11 del contratto di fornitura oggetto di causa (cfr. doc.
5) e delle “modalità di rinnovo dei corrispettivi” di cui all’allegato al medesimo contratto, nonché dell’inefficacia, sempre sino alla predetta data del 30.06.2023, della comunicazione con cui ha indicatole nuove condizioni economiche che essa intenderebbe applicare al contratto di fornitura oggetto di causa (cfr. doc. 6), nonché del preavviso ivi contenuto e previo accertamento che il suddetto contegno contrattuale è stato dichiarato illegittimo ed inibito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ex art. 27 del D.Lgs. 206/2005 e che comunque costituisce una pratica commerciale scorretta vietata dagli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del D.Lgs. 206/2005, accertare e dichiarare che le pretese creditorie della che si fondano sulle suddette “nuove condizioni economiche” (cfr. doc. 6) o comunque sulle facoltà contrattuali da esse presupposte e sopra citate (pretese pari ad € 104.950,21 o al diverso importo che accertato in corso di causa) sono infondate e non dovute e che il credito maturato in relazione al rapporto di fornitura oggetto di causa dal 1.09.2022 sino all’attualità è pari ad € 27.385,30 ed è stato estinto mediante il pagamento del maggiore importo di € 45.988,98, pagamento quest’ultimo da dichiararsi pertanto indebito oggettivo limitatamente ad € 18.603,68 (cfr. doc. 12); – in via subordinata al mancato accoglimento della suesposta domanda principale, accertare e dichiarare la diversa misura dei crediti maturati in relazione al rapporto di fornitura oggetto di causa dal 1.09.2022 sino all’attualità, accertando altresì come abbia ricevuto un pagamento superiore di € 18.603,68 rispetto al dovuto;
– in ogni caso, con vittoria delle spese di lite ».
per la convenuta:
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:
IN INDIRIZZO NEL MERITO:
respingere le domande tutte di perché infondate in fatto ed in diritto, assolvendo la resistente dalle domande stesse;
=IN VIA RICONVENZIONALE: condannare a pagare a l’importo di €.140.126,05, rettificato dal CTU in €.142.518,11, oltre agli interessi moratori ex art. 8 della delibera AEEG 229/01 dalle singole scadenze o, in subordine, quelle diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa.
IN OGNI CASO:
con vittoria di competenze e spese, oltre accessori di legge come da tariffe ex D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Coincisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.
Con ricorso ai sensi dell’art. 281 undecies c.p.c. depositato il 30.5.2023, (di seguito anche solo ), azienda dedita all’«esercizio dell’industria per la verniciatura e i rivestimenti plastici dei metalli», premessa la sua qualifica di “microimpresa” ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 6.09.2005, n. 206 (c.d. “Codice del Consumo”), ha chiesto, previo accertamento – ex art. 3 del D.L. 115/2022 – dell’avvenuta sospensione dell’efficacia sino al 30.06.2023 della facoltà di “variazione delle condizioni contrattuali” di cui all’art. 11 del contratto di somministrazione stipulato con (di seguito anche solo di accertare e dichiarare infondate le pretese creditorie di fondate sulle “nuove condizioni economiche” comunicate dalla società somministrante alla cliente in data 20.5.2022, dovendosi considerare estinto ogni debito mediante il versamento del minor importo eseguito da in base delle tariffe originariamente pattuite in sede di stipula del contratto. si è ritualmente costituita contestando la ricostruzione di parte ricorrente e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento dell’importo di €.140.126,05 (poi rideterminato in €142.518,11 in corso di c.t.u.) pari alla differenza tra l’importo portato dalle fatture emesse dal 27/10/2022 al 27/07/2023 (€.245.113,25) e il minore importo versato dalla ricorrente, oltre agli interessi moratori ex art. 8 della delibera AEEG 229/01 dalle singole scadenze o, in subordine, della diversa somma accertata in corso di causa.
Cont Cont Cont All’esito della prima udienza, tenutasi mediante scambio di note scritte in data 8/11/2023, il giudice allora procedente ha disposto c.t.u. contabile, volta alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti e all’esito del deposito dell’elaborato peritale, all’udienza del 22.5.2024, tenutasi avanti alla scrivente giudice, nel frattempo divenuta assegnataria del procedimento, è stata fissata udienza per la discussione orale della causa, con successiva assegnazione in decisione.
ha esposto di aver concluso, in data 4.10.2017, un contratto per la somministrazione di energia elettrica per i punti di prelievo siti in Capannori (Lucca), INDIRIZZO (POD n. NUMERO_DOCUMENTO) e Lucca, INDIRIZZO (POD NUMERO_DOCUMENTO) con *** Gas RAGIONE_SOCIALE Luce S.p.ARAGIONE_SOCIALE – oggi In detto contratto (doc. 5) per quanto qui d’interesse, si prevedeva tra l’altro, all’art. 11:
Variazione delle condizioni contrattuali.
Eventuali condizioni imposte da provvedimenti delle autorità pubbliche competenti si intendono automaticamente inserite nel contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili.
Fatto salvo quanto precede, si riserva il diritto di modificare unilateralmente per giustificato motivo le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche (a titolo esemplificativo, i corrispettivi di somministrazione, le commissioni di incasso, le periodicità di fatturazione etc.) ai sensi dell’art.13 del Codice di condotta commerciale (cfr. art. 20 delle presenti c.g.c.).
Ai fini del contratto s’intende per “giustificato motivo” un mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati da per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali.
Le modificazioni saranno applicate dall’inizio del terzo mese successivo a quello in cui Le avrà preannunciate al cliente in forma scritta, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata.
In caso di dissenso, il cliente potrà recedere senza oneri dal contratto, con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. (anticipata via fax) che dovrà pervenire a entro e non oltre 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di.
In tal caso, il recesso diverrà efficace alle ore 24.00 del giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione”.
Nell’allegato al contratto denominato “Condizioni Economiche RAGIONE_SOCIALE” veniva esplicitato un “Corrispettivo Luce” fisso pari a 0,05500 €/kWh, precisando che «le presenti Condizioni Economiche sono valide per i primi 12 mesi di fornitura».
Nel medesimo allegato, risultava altresì inserita la seguente previsione:
«Modalità di rinnovo dei corrispettivi.
Con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, comunicherà in forma scritta al cliente le nuove condizioni economiche di somministrazione, nonché il loro relativo periodo di validità.
In assenza di tale comunicazione, le presenti Condizioni Economiche, inclusi i corrispettivi e gli eventuali sconti, s’intenderanno prorogate fino a nuova comunicazione da parte di , effettuata sempre con un preavviso minimo di novanta giorni.
È fatta salva per il cliente la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui all’Art. 10 delle C.G.C.”.
3. Ha dedotto la ricorrente che, trascorsi i primi 12 mesi, nessuna comunicazione era giunta da parte di e il rapporto di fornitura era quindi proseguito immutato fino al 2022, allorquando aveva trasmesso alla cliente la comunicazione datata 20.05.2022 del seguente tenore:
“premesso che la validità delle Condizioni Economiche (“CE”) è in scadenza.
La informiamo che, come previsto dal Contratto in oggetto e senza interruzione della fornitura relativa ai punti di fornitura () di cui al Contratto ed elencati in allegato, tenuto conto dell’andamento di mercato in relazione al prezzo dell’energia all’ingrosso, a partire dal 01/09/2022 Le saranno applicate nuove condizioni economiche che RAGIONE_SOCIALE prevedono un corrispettivo variabile”, indicando di seguito i criteri della nuova tariffazione.
A far data dall’ 1.09.2022, aveva quindi applicato le nuove condizioni economiche al rapporto di fornitura oggetto di causa ed emesso, in conformità ad esse, ogni successiva fatturazione periodica (docc. 7A-7P , con un sensibile aumento dei costi correlati alla fornitura di entrambi i punti di prelievo (come rilevabile dai grafici prodotti da – docc. 8 e 9).
4. Assume l’illegittimità di tale comportamento da parte di in quanto asseritamente posto in essere in violazione del disposto dell’art. 3 del D.L. 9.08.2022, n. 115, che prevedeva:
«1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
2.
Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate» (entrata in vigore che, ai sensi dell’art. 44 del medesimo decreto, è avvenuta «il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», ossia il 10.08.2022).
Tale norma è stata successivamente modificata dall’art. 11, comma 8, del D.L. 29.12.2022, n. 198, entrato in vigore il successivo 30.12.2022, e da tale data essa ha il seguente tenore:
«1. Fino al 30 giugno 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
Il primo periodo non si applica RAGIONE_SOCIALE alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
2.
Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate».
A sostegno delle proprie argomentazioni, ha richiamato il contenuto dei provvedimenti adottati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che hanno sancito l’illegittimità della condotta negoziale di in fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto della presente causa.
Il primo provvedimento richiamato è il n. 30428 adottato in sede cautelare nell’adunanza del 29.12.2022 con il quale ha deliberato di sospendere provvisoriamente l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni inviate prima del 10 agosto 2022 o nelle analoghe comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo il 10 agosto, per le quali, avuto riguardo a contratti a tempo indeterminato, non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle stesse, confermando fino al 30 aprile 2023 le condizioni di fornitura precedentemente vigenti. Il secondo provvedimento richiamato emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è il n. 30869 reso – sempre nei confronti di – in occasione dell’adunanza tenutasi il 31.10.2023 (cfr. doc. ; con tale provvedimento l’Autorità indipendente ha dichiarato che la condotta di modifica unilaterale delle condizioni economiche in corso di contratto «costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo».
Cont Cont 5. La convenuta si è opposta alla ricostruzione dei fatti proposta da eccependo, in primis, dubbi sulla pretesa qualificazione di “micro impresa” della ricorrente, facendo rilevare che il contratto di fornitura prodotto agli atti (doc.5 , datato 04/10/2017, era riferito alla attività industriale all’epoca esercitata ma in seguito ceduta dalla contraente a società non avente i requisiti per essere qualificata come micro-impresa.
RAGIONE_SOCIALE ha inoltre rilevato che le fatture contestate si riferiscono a due POD situati uno in INDIRIZZO nel Comune di Capannori e l’altro in INDIRIZZO nel Comune di Lucca ove ha sede un’altra società del gruppo, RAGIONE_SOCIALE Ri. RAGIONE_SOCIALE Verniciatura e Rivestimenti Plastici di RAGIONE_SOCIALE, che attualmente – a far tempo dal mese di settembre 2023 – paga regolarmente le fatture relative alle due utenze.
Alla luce dell’entità dei consumi, deduce come “plausibile” la circostanza che le due utenze, formalmente rimaste intestate alla ricorrente, siano di fatto usate da due società collegate ( che svolgono attività industriale, come comprova il consumo di decine di migliaia di kw/h al mese e i kw impegnati.
Quanto all’interpretazione e all’ ambito di applicazione della normativa invocata da ha prodotto (doc. 9) la sentenza n. 08399/2023 del TAR Lazio pubblicata in data 17/05/2023, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato il provvedimento n. 30428 adottato in sede cautelare dell’ ritenendo insussistente il fumus, escludendo l’applicabilità, nei casi vagliati dall’Autorità, dell’art. 3 D.L. 115/2022 già citato.
6.
Ritiene il Tribunale che le domande avanzate da non possano essere accolte, dovendosi ritenere condivisibili le valutazioni espresse nella citata sentenza del TAR Lazio e che di seguito vengono richiamate, con riferimento al caso in esame.
RAGIONE_SOCIALE Esaminando i documenti contrattuali prodotti da parte attrice, si rileva che, nel caso in esame, la parte normativa relativa alla fornitura di energia elettrica è stata predisposta unilateralmente dal professionista, potendo la cliente unicamente decidere se concludere il negozio, risultando preclusa un’effettiva trattativa.
Il contratto di somministrazione è stato concluso a tempo indeterminato, ferma però restando la durata temporalmente circoscritta delle condizioni economiche, specificate e pattuite in un documento allegato (Condizioni Economiche “fixa 12 luce pmi”, ove veniva esplicitato un “Corrispettivo Luce” fisso pari a 0,05500 €/kWh, precisando che «le presenti Condizioni Economiche sono valide per i primi 12 mesi di fornitura») con precisazione che, alla scadenza, esse sarebbero state prorogate fino successiva comunicazione scritta della società somministrante, ricevuta almeno 90 giorni prima all’applicazione delle nuove tariffe. Con la comunicazione 20.5.2022 sopra richiamata si era dunque avvalsa del diritto potestativo di rideterminazione autonoma del corrispettivo di vendita dell’energia elettrica ponendo in essere una modifica unilaterale del corrispettivo pattuito in contratto.
Il giudice amministrativo ha posto correttamente in rilievo come la fattispecie si componga di una pluralità di elementi che non si esauriscono nella ricezione della proposta di esercizio dello ius variandi, in quanto l’efficacia delle modifiche consegue al decorso del termine di 90 giorni per l’esercizio dell’eventuale diritto di recesso da parte dell’utente.
7. Così ricostruita la successione dei fatti, occorre verificare se, come sostiene la ricorrente, tale condotta debba ritenersi contraria al disposto dell’art. 3 decreto c.d. aiuti-bis.
Il giudice amministrativo, dopo aver osservato come il legislatore, con la norma più volte richiamata, abbia “volutamente spostato l’onere economico, derivante Cont dall’innalzamento dei prezzi energetici, sulle compagnie che operano nel settore, salvaguardando i cittadini che avevano concluso un contratto con prezzo bloccato”, ha rilevato che testualmente viene precluso al professionista il ricorso ai poteri contrattuali che legittimano la modifica unilaterale delle “condizioni generali di contratto” che regolano la fissazione delle tariffe di vendita. Afferma il giudice amministrativo, con motivazione che questo Tribunale condivide, alla luce della interpretazione letterale del testo normativo, che l’enfasi posta sulle condizioni generali di contratto deve ritenersi dirimente per comprendere l’esatta portata del divieto, atteso che “il Legislatore ha inteso sospendere unicamente le modifiche alla parte normativa del negozio, nella misura in cui incidono sulla determinazione del prezzo:
in altre parole non si è previsto un congelamento tout court dei contratti di fornitura, bensì la sospensione di alcuni specifici poteri contrattuali”.
Nel caso in esame, come si è detto, nelle condizioni generali di contratto nulla è detto circa la determinazione del corrispettivo di vendita, essendo tale aspetto oggetto di un separato accordo contrattuale, formalizzato in un distinto documento.
Alla luce della lettera della norma richiamata, dunque, nel caso in esame non vi è stata una modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto bensì un aggiornamento delle condizioni economiche scadute, senza variazione alcuna delle condizioni generali del contratto.
Tale lettura, del resto, trova conferma interpretativa nella modifica introdotta alla norma in esame con il c.d. decreto milleproroghe entrato in vigore il 30.12.2022 con cui è stato espressamente chiarito come l’aggiornamento delle tariffe indicate nelle “condizioni economiche alla scadenza delle stesse” sia legittimo, dovendosi ritenere vietata la diversa condotta di modifica unilaterale delle “condizioni generali di contratto”.
Osserva parte attrice, nella memoria conclusiva, che – nel caso di specie – le condizioni economiche “non erano affatto “in scadenza”, bensì risultavano ormai da anni “prorogate fino a nuova comunicazione da parte di trovandosi così l’utente “alla mercé della controparte contrattuale”.
Non ritiene il Tribunale che tale affermazione sia condivisibile poiché, nel documento contrattuale che disciplina le condizioni economiche del contratto, è espressamente indicata la validità delle stesse per mesi 12 con conseguente scadenza delle medesime nell’ottobre del 2018 e contestuale diritto della controparte di procedere a comunicare eventuali modifiche, con il termine di preavviso indicato.
Nessun “affidamento” poteva dunque crearsi nella cliente circa il perdurare delle condizioni economiche originariamente pattuite in contratto, per una sorta di “proroga tacita”, atteso che il contratto disciplinava specificamente le modalità di aggiornamento delle stesse, modalità di cui la società somministrante si è avvalsa in una situazione di grave mutamento delle condizioni del mercato dell’energia, allorquando le condizioni economiche pattuite contrattualmente erano scadute.
Della portata di tali pattuizioni contrattuali, d’altro canto, la società attrice, non rientrante nella categoria dei “consumatori”, essendo soggetto operante nel campo commerciale, aveva possibilità di piena cognizione e comprensione.
8. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte devono essere rigettate le domande avanzate dalla ricorrente mentre merita accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata dalla società convenuta, tendente a ottenere la condanna della controparte al pagamento dell’importo pari alla differenza tra l’importo portato dalle fatture emesse dal 27/10/2022 al 27/07/2023 (€.245.113,25) e il minore importo versato dalla ricorrente.
La resistente aveva inizialmente quantificato tale importo in €.140.126,05
ma l’accertamento eseguito dal c.t.u., con calcoli condivisi dalle parti, ha portato a rettificare detto importo in €.142.518,11.
La domanda può trovare accoglimento per il maggior importo, come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni dalla resistente, essendo la domanda iniziale stata formulata con richiesta subordinata di condanna “alla diversa somma che dovesse risultare accertata in corso di causa”.
Su tale importo devono riconoscersi gli interessi moratori, dalla data di scadenza delle singole fatture alla data del saldo.
9. Il regolamento delle spese del presente grado di giudizio segue la soccombenza, con conseguente condanna a carico di al rimborso delle medesime in favore della controparte, liquidate, visto il D.M. 55/14 e avuto riguardo al valore della controversia, in € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552 per la fase di studio, € 1.628 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.670 per la fase di trattazione/istruttoria, € 4.253 per la fase decisionale), oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge. Le spese di c.t.u., stante l’utilità dell’accertamento anche per la parte vittoriosa, devono essere poste a carico delle parti in via solidale.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte da 2. in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da condanna al pagamento in favore della resistente dell’importo di € 142.518,11 per il titolo di cui in motivazione oltre interessi moratori, dalla data di scadenza delle singole fatture alla data del saldo;
3. condanna al rimborso in favore della controparte delle spese del giudizio, liquidate in € 14.103,00 per compensi oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. pone definitivamente a carico delle parti in via solidale le spese di c.t.u. Milano, 4 gennaio 2025 La giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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