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Codice Civile
Codice Penale

Decreto di inefficacia titoli al portatore

Il provvedimento verte sulla procedura di denuncia di smarrimento e richiesta di duplicato per titoli al portatore, con particolare attenzione ai termini e alle verifiche previste dalla legge per la tutela sia del possessore che dell’istituto emittente.

Pubblicato il 03 January 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. V.G. 4669/2024

TRIBUNALE DI ANCONA SEZIONE SECONDA CIVILE

DECRETO_TRIBUNALE_DI_ANCONA_- N._R.G._00004669_2024 DEL_12_11_2024 PUBBLICATO_IL_13_11_2024

Il Giudice Delegato Letto il ricorso depositato il 11/11/2024 ai sensi dell’art. 7 l. n. 948/19511 da (C.F.:) col art. 9 l. cacia dei titoli al portatore di proprietà dell’istante, ovvero delle polizze di pegno n. 47159-17 con il valore di euro 926,00 e n. 48056-17 con il valore di euro 150,00, rilasciate da RAGIONE_SOCIALE

RAGIONE_SOCIALE stabilimento di Ancona;

Osservato che l’istante ha presentato denuncia all’Istituto emittente ai sensi dell’art. 6 l. cit.3 il 31/10/2024, cosicché risulta rispettato il termine di deposito del ricorso giudiziale di cui all’art. 7 cit., c. 1, nonché, per il tramite della coniuge, in data 29/10/2024, 1

Art. 7 l. cit.:

Il denunziante deve … entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale…, nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento dell’Istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, … un ricorso circostanziato e corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare il possesso nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, distrutto o sottratto.

Copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa a cura del ricorrente all’Istituto emittente presso lo stabilimento dove il libretto è pagabile mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e l’Istituto, entro cinque giorni dal ricevimento della lettera deve comunicare in via riservata al presidente del tribunale … copia semplice dell’intero conto relativo al libretto al quale si ritiene possa riferirsi il ricorso.

2 Art. 9 l. cit. Il presidente del tribunale …, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del ricorrente, ove anche in base alla copia del conto di cui all’art. 7 ed alle ulteriori riservate informazioni che secondo i casi può chiedere all’Istituto emittente, non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte con il ricorso, ha facoltà di chiamare il ricorrente per ottenere i chiarimenti del caso e raccogliere le prove che facciano difetto nonché di fargli confermare con giuramento le verità delle circostanze esposte nel ricorso. Il presidente del tribunale …, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati ed i requisiti del libretto, ne pronuncia la inefficacia ed autorizza l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centottanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto o di un estratto di esso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Il presidente del tribunale … può con riguardo all’importo del libretto ed in rapporto ad altre circostanze, disporre la pubblicazione del decreto sui quotidiani o periodici del luogo dove il libretto è pagabile, oltre che nella Gazzetta Ufficiale 3

Art. 6 l. cit.

In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretto di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, il possessore deve farne denuncia all’Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il libretto è pagabile, indicando possibilmente il numero, l’eventuale intestazione e la somma scritta a credito, unitamente a quelle altre notizie, le quali possano contribuire ad identificare il libretto, a legittimare il diritto del denunciante ed a stabilire le circostanze della perdita.

Ricevuta la denuncia, l’Istituto emittente deve apporre l’annotazione di fermo nei propri registri alla partita C.F. del furto dell’autoveicolo Ford TARGA_VEICOLO nel quale le suddette polizze erano custodite, alla Legione Carabinieri Marche Stazione di Ancona Centro;

Ritenuti attendibili i fatti esposti e convincenti le prove dedotte;

Considerato che l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 179 del 2009, ha dichiarato indispensabile la permanenza in vigore dell’art. 114, l. n. 948/1951 , cosicché quest’ultima disposizione deve ritenersi tuttora applicabile, quanto meno in relazione ai titoli al portatore recanti credito d’importo inferiore alla somma di € 25.825,00, corrispondente alla competenza del pretore come determinata – prima dell’abolizione di detto giudice ad opera dell’art. 49, d.lgs. n. 51/1998 con efficacia dal 02.06.1999 – dall’art. 2 d.l.. n. 432 /1995, conv. in l. n. 534/1995.

DICHIARA l’inefficacia dei predetti titoli di credito AUTORIZZA l’istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell’affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell’istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purché sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione.

COGNOME

al ricorrente per la notifica del presente decreto ed all’emittente per gli ulteriori incombenti, ai sensi dell’art. 10 l. cit.5 Ancona, li 12/11/2024 Il Giudice delegato dott.ssa NOME COGNOME

Art. 11 l. cit.

Quando si tratti di libretto, la cui somma iscritta a credito rientri nella competenza del pretore, questi col decreto che ne dichiara la inefficacia, autorizza l’istituto emittente a rilasciare il duplicato dopo trascorso il termine di novanta giorni dalla data dell’affissione del decreto stesso o di un estratto nei locali aperti al pubblico dello stabilimento dell’istituto emittente presso il quale il libretto è pagabile, purché sempre nel frattempo non venga fatta opposizione, esclusa ogni altra formalità di pubblicazione

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