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Codice Civile
Codice Penale

Decreto ingiuntivo, amministratore di condominio

Decreto ingiuntivo richiesto dall’amministratore di condominio, prova del credito fondata solo su delibere approvate dall’assemblea.

Pubblicato il 03 January 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott., in funzione di Giudice Unico di primo grado, V
Sezione Civile del Tribunale di Roma

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 31/2019 pubblicata il 02/01/2019

nella causa iscritta al n. /16 Ruolo Generale Contenzioso

TRA

XXX

elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avv che li rappresenta e difende in forza di procure in atti

OPPONENTI

E

CONDOMINIO YYY

elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti

OPPOSTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in opposizione al d.i. n. /16 i debitori opponenti esponevano quanto segue. Che l’opposto aveva loro notificato il decreto suindicato depositato il 21-6-2016 con il quale, in parziale accoglimento della domanda monitoria, erano stati condannati al pagamento dell’importo di €3413,41 oltre accessori. Che il ricorso per d.i., cui era seguita l’emissione del titolo in parziale accoglimento, era fondato sul mancato pagamento di oneri condominiali e segnatamente di somme dovute per lavori androne e consumi idrici 2014 e 2015 ma che non era chiaro il criterio di riparto utilizzato né erano chiare le singole componenti del credito da ritenersi indeterminato. Che non erano tenuti, pur quali comproprietari di un’unità facente parte del condominio, a versare le spese per la manutenzione dell’androne in quanto non si servivano di detto bene ed in quanto i consumi idrici non erano dovuti. Ciò premesso chiedevano che il decreto opposto fosse revocato, con vittoria di spese.

Si costituiva l’opposto chiedendo il rigetto delle avverse richieste con conferma del decreto e risarcimento del danno ex art. 96 cpc.

All’esito del giudizio, esitata negativamente la mediazione, le parti precisavano le conclusioni come in atti. Infine la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di legge all’udienza del 26-9-2018.

Negli scritti difensivi ed in particolare nella memoria ex art. 190 n. 1 cpc gli opponenti hanno rilevato che controparte non ha depositato la documentazione necessaria per provare il credito e segnatamente le delibere sulla base delle quali è stato chiesto il pagamento degli oneri oggetto dell’ingiunzione.

Costituisce jus receptum il principio che il decreto ingiuntivo richiesto dall’amministratore di condominio per il pagamento dei contributi condominali ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ. trova il proprio fondamento e titolo nella delibera dell’assemblea che ha approvato e ripartito la relativa spesa (v. Cass SSUU 4421/07), con l’effetto che la prova del credito può essere fondata solo su delibere approvate dall’assemblea.. Ne discende che il giudice investito dell’opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali deve accogliere l’opposizione e revocare il provvedimento di ingiunzione qualora il Condominio creditore non abbia allegato e dimostrato l’esistenza di valide delibere condominali di approvazione della spesa (Cass. n. 19938 del 2012 in tema di annullamento della delibera).

Orbene nel caso in esame, pur a fronte delle eccezioni sollevate sin dall’atto di opposizione con riguardo all’esistenza ed al fondamento del credito (e tenuto conto del fatto che il giudice del monitorio ha accolto solo parte della pretesa), il Condominio opposto, onerato ex art. 2697 cc, ha mancato di depositare la/le delibere, che avrebbero fondato il credito oggetto di domanda (solo citate in ricorso ma non prodotte). Ciò non solo nella fase monitoria (v. elenco allegati al ricorso per d.i., versato in copia in atti, dal quale non si ricava la produzione di alcun documento costituito da verbali di delibere ma solo da tabelle di riparto proprietà, letture contatore e solleciti di pagamento) ma anche in qualsivoglia momento del giudizio di opposizione e nonostante i concessi termini ex art. 183 cpc (al riguardo l’opposto ha mancato di depositare le dette memorie) così non provando l’esistenza ed il contenuto delle delibere, necessarie per riscontrare, anche a fronte dell’accoglimento parziale della domanda monitoria e delle contestazioni della parte opponente, la fonte e l’oggetto del credito (Cass. 20138/17). Assorbite le ulteriori eccezioni.

In assenza dei presupposti è da rigettare l’istanza ex art. 96 cpc.

Alla soccombenza segue la condanna di parte opposta a rifondere, in favore di controparte, le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda o eccezione assorbita o disattesa, revoca il decreto ingiuntivo meglio descritto in narrativa. Condanna l’opposto a rifondere, in favore della parte opponente, le spese di lite che si liquidano in complessivi €3200,00 di cui €200,00 per spese vive ed €3000,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.

ROMA 02-01-2019 Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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