REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa, a seguito dell’udienza del 01/12/2021 svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell’articolo 221 comma 4 del d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020;
SENTENZA n. 571/2021 pubblicata il 01/12/2021
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
OPPOSTO
E nei confronti di ZZZ
Parte costituitasi su opposizione XXX srl
CONCLUSIONI
XXX srl: – – nel merito revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 163/2020, emesso nei confronti della XXX SRL in quanto del tutto erroneo nel suo ammontare, per i motivi espressi in narrativa; – in via subordinata accertare e dichiarare, previa revoca del Decreto Ingiuntivo n. 163/2020, come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
– in via istruttoria si chiede, qualora vengano contestati i conteggi prodotti dalla XXX, disporsi idonea C.T.U. contabile.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.
ZZZ: “In via principale:
– accertare e dichiarare l’infondatezza, in fatto e in diritto, di tutte le domande formulate dal Lavoratore nei confronti di ZZZ e, per l’effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di cui in atti;
– in ogni caso, respingere, perché infondate in fatto e in diritto, tutte le domande ex adverso proposte, per i motivi illustrati in atti;
In via subordinata: – nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande ex adverso proposte, accertare e dichiarare il minor importo dovuto da ZZZ, in solido con le Appaltatrici, in favore del Lavoratore, ex art. 29 D.Lgs. 276 del 2003 e, per l’effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto, per le ragioni indicate in atti.
In via condizionata:
– nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle domande e pretese svolte dal Lavoratore, dichiarare l’Appaltatrice obbligata a manlevare e tenere indenne ZZZ di quanto la Committente dovesse essere tenuta a corrispondere, a qualunque titolo, in dipendenza dell’accoglimento delle domande svolte dal Dipendente, per le ragioni esposte in atti e, per l’effetto, condannare le Appaltatrici a rimborsare a ZZZ tutte le somme che la stessa fosse tenuta a pagare, a qualsiasi titolo, in favore del Lavoratore. In via istruttoria:
– accertare e dichiarare l’inammissibilità e l’irrilevanza della prova per testi domandata dal Lavoratore, nonché di tutte le istanze istruttorie avversarie, per tutte le ragioni illustrate in atti.
In ogni caso:
– con vittoria di spese legali”.
Parte opposta: “1) In via pregiudiziale, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
2) In via pregiudiziale e gradata, concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate.
3) Nel merito, rigettare l’opposizione proposta da XXX S.r.l. e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
4) Per l’effetto, condannare la XXX S.r.l. al pagamento della complessiva somma lorda di € 469,00 (di cui € 25,46 per TFR) in favore del lavoratore. 5) Riconoscere il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
6) Con vittoria di spese e competenze da avvocato da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo YYY chiedeva l’ingiunzione di pagamento nei confronti della datrice di lavoro, XXX srl, e della committente (ZZZ), a titolo di retribuzione maturata per le prestazioni fornite nel mese di Dicembre 2019 nonché dei ratei maturati a titolo di indennità di 13^ e 14^ mensilità, di ferie, festività, ROL e trattamento di fine rapporto.
Il Giudice del Lavoro di Teramo accoglieva il ricorso e per l’effetto, con decreto n. 163/2020 ingiungeva alle due società di pagare al lavoratore/alla lavoratrice la somma di € 469,00 maggiorate degli interessi, nonché le spese legali liquidate in favore dei procuratori antistatari.
1.2. A seguito della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo, avvenuta per entrambe in data 20.5.2020, la sola società XXX opponeva il decreto ingiuntivo.
In particolare la società XXX srl con ricorso depositato in data 26.6.2020 contestava la idoneità della documentazione prodotta in via monitoria a dimostrare la sussistenza del credito ed assumeva che, a seguito della retrocessione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto doveva imputarsi esclusivamente alla società ***. Deduceva che ZZZ risultava debitrice nei confronti di XXX della somma complessiva di Euro 205.779,90, sulla base di fatture che sarebbero rimaste insolute, motivo per cui la ZZZ doveva essere condannata a tenere indenne la XXX in caso di conferma del Decreto Ingiuntivo.
La ZZZ, invece, non depositava alcun ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo. Tuttavia, a seguito della notifica del ricorso in opposizione formulata da XXX srl, la stessa depositava in data 26.2.2021 memoria di costituzione con domanda riconvenzionale di regresso con cui contestava la fondatezza della domanda monitoria sulla base delle seguenti considerazioni:
– l’assenza di prova delle pretese del Lavoratore, anche in considerazione del fatto che non risultava dimostrata alcuna attività lavorativa del Dipendente presso lo Stabilimento;
– il difetto di prova dell’asserito credito del Lavoratore nei confronti dell’appaltatrice e, a fortiori, rispetto alla stessa;
– in via di subordine, che il perimetro della solidarietà passiva della Committente, anche a tutto voler concedere, non ricomprende alcune voci liquidate in fase monitoria;
– l’insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo;
– l’obbligo di XXX di manlevare e tenere indenne la committente.
1.3. Si costituiva in giudizio il lavoratore/lavoratrice contestando il fondamento delle opposizioni e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
1.4. All’esito dell’udienza del 10.3.2021, con separata ordinanza della medesima giornata il Giudice:
– concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 163/2020 nei confronti della XXX srl, non avendo la ZZZ proposto opposizione;
– ammetteva la prova orale articolata dal lavoratore/lavoratrice nella propria memoria di costituzione su tutti i capitoli di prova, fissando l’udienza di prosecuzione per la prova orale.
1.5. La causa è stata, dunque, istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, al termine della quale è stata rinviata all’udienza del 1.12.2021 per discussione con termine per note.
In ragione della sopraggiunta emergenza epidemiologica, l’udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell’articolo 221 d.l. n. 34 del 2020, previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime (ad eccezione di XXX) hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Come sopra esposto, YYY ha agito in via monitoria al fine di ottenere nei confronti della XXX srl quale datrice di lavoro e della committente (ZZZ), la somma di € 469,00 a titolo di retribuzione maturata per le prestazioni fornite nel mese di Dicembre 2019 nonché dei ratei maturati a titolo di indennità di 13^ e 14^ mensilità, di ferie, festività, ROL e trattamento di fine rapporto.
Con la propria opposizione, la XXX contesta la correttezza della somma ingiunta, assumendo che il TFR debba essere imputato alla sola *** spa, stante la retrocessione del rampo d’azienda, mentre ZZZ contesta l’obbligazione pecuniaria a proprio carico in ragione della mancata dimostrazione che la prestazione lavorativa della parte opposta sia stata esclusivamente effettuata nell’ambito dell’appalto ZZZ.
Tanto premesso, va in primo luogo dichiarata la inammissibilità delle contestazioni formulate da ZZZ in ordine al merito della pretesa creditoria, stante la mancata opposizione del decreto ingiuntivo nel termine di 40 giorni dalla sua notifica. Ed infatti, come indicato nella ricostruzione in fatto della vicenda giudiziaria in oggetto, il decreto ingiuntivo è stato notificato alla ZZZ in data 20.5.2020 mentre alcun ricorso in opposizione è stato dalla stessa depositato nel termine di decadenza di quaranta giorni, essendosi la società costituita nel presente giudizio, solo perché evocata dalla XXX srl con la sua opposizione.
In diritto è noto che il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell’intimato che non proponga opposizione, e la relativa efficacia resta insensibile all’eventuale accoglimento dell’opposizione avanzata da altro intimato, posto che il principio dell’opponibilità della sentenza favorevole ottenuta dal condebitore, previsto dall’art. 1306, comma 2, c.c., non opera a vantaggio di chi sia vincolato da giudicato direttamente formatosi nei suoi riguardi (cfr. Cassazione civile sez. II, 06/11/2015, n.22696).
Nei confronti di ZZZ il decreto ingiuntivo è, dunque, irrevocabile in quanto non opposto e tutte le contestazioni dalla stessa svolte afferenti il merito del credito monitorio sono inammissibili.
Diverso discorso vale per la domanda di regresso formulata dalla ZZZ, che costituisca una domanda nuova e non dipendente dal decreto ingiuntivo, in quanto diretta alla XXX srl e su cui è possibile, dunque, pronunciarsi in questa sede.
Nel merito si ritiene che l’opposizione formulata dalla XXX srl sia priva di fondamento, mentre va accolta la domanda di regresso formulata dalla ZZZ.
In punto di diritto è noto che, ai sensi dell’art.2697 c.c., chiunque chieda l’attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l’onere di provare l’inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell’onere della prova ex art. 2697 c.c., nel caso in cui sia dedotto l’inadempimento ovvero l’inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l’esistenza dell’obbligazione, gravando invece sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento ovvero l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 c.c.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell’estinzione dell’obbligazione.
L’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 applicabile ratione temporis, a seguito delle modifiche del 2017, prevede quanto segue:
“In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e’ obbligato in solido con l’appaltatore, nonche’ con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche’ i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento e’ tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo’ esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Sotto il profilo fattuale risulta per tabulas che YYY è stata assunta alle dipendenze della XXX srl dal 3.12.2019 al 31.12.2019 in forza di contratto di lavoro a tempo determinato ed a tempo parziale per 20 ore settimanali, ed inquadrata nella categoria di operaio, 2° livello del CCNL Pulizia Industria (cfr. modello lettera di assunzione).
Nella lettera di assunzione si indica come sede di lavoro quella di Roseto degli Abruzzi.
La circostanza che il lavoratore fosse stato assegnato all’appalto ZZZ non risulta contestato dalla XXX srl, ma anzi dalla stessa ammesso in ragione del conteggio di calcolo depositato.
Ad ogni modo, sul punto si è detto che ZZZ non può sollevare contestazioni di sorta non avendo formulato tempestiva opposizione.
Risulta poi che con email del 27 dicembre 2019, ZZZ comunicava a XXX e *** la cessazione del servizio di pulizia con effetto dal 31 dicembre 2019.
Quindi, in sintesi, la YYY ha intrattenuto un rapporto di lavoro esclusivamente alle dipendenze di XXX srl per il periodo dal 3.12.2019 al 31.12.2019.
La parte opposta, a sostegno della propria domanda, ha anche depositato un prospetto presenze che secondo la ZZZ farebbe invece riferimento al mese di marzo 2016.
In verità, a parte il rilievo di tale documento, che risulta poi emerso dalla prova orale, a ben vedere, ancorchè nella parte alta del prospetto vi è il riferimento al mese di marzo 2016 cantiere ZZZ Roseto degli Abruzzi, nella riga verde della tabella, dall’esame complessivo della prima e seconda pagina, si evince che le rilevazioni orarie fanno riferimento al mese di dicembre 2019 (ZZZ Roseto), come poi risulta immediatamente evidente dall’esame dell’ultima pagina del prospetto, in cui il documento è stato ridotto nelle dimensioni per essere inserito in un’unica pagina.
Ad ogni modo, lo svolgimento di prestazione lavorativa della lavoratrice/lavoratore presso l’appalto ZZZ di Roseto degli Abruzzi per il periodo in contestazione, è inconfutabilmente emerso dalle dichiarazioni emerse in sede di prova testimoniale dai colleghi di lavoro del lavoratore, oltre che già evincibile dalle stesse difese della XXX srl. Oltre a non poter essere contestato dalla ZZZ in questa sede stante la decadenza nel merito, conseguente alla sua mancata opposizione.
Ed allora, il teste ***, responsabile della gestione del personale, ha espressamente affermato: “conosco tutte le parti opposte perché abbiamo lavorato insieme alla ZZZ di Roseto, prima per la società *** poi per la XXX. Non ricordo il periodo lavorativo di ciascuno. Però tutti hanno lavorato per l’appalto alla ZZZ come pulizie, dipendenti. La *** è entrata prima nel 2015, nel 2016 hanno cambiato nome e fino al 2019, fino a dicembre 2019. La XXX è subentrata alla *** per un paio di mesi di stipendi e poi al 27.12.2019 quando ZZZ ha comunicato che non avrebbe proseguito, la XXX si è tirata indietro ed ha dato tutto alla ***.” Sui capitoli della parte opposta:
1) “Vero che la *** S.p.a. dall’anno 2015 fino al 31 dicembre 2019 ha gestito, in forza di contratti di appalto, il servizio di pulizia dello stabilimento di Roseto degli Abruzzi della ZZZ a r.l.” SI è vero.
2) “le date di assunzione di ciascun lavoratore non le ricordo di preciso, le qualifiche di ognuno non le ricordo, erano o il 2° o il 3° livello, *** più il secondo livello perché svolgeva mansioni generiche, al 3° livello erano inquadrati i lavoratori più esperti”:
3)“Vero che il lavoratore veniva destinato allo svolgimento delle attività di pulizia presso lo stabilimento di Roseto degli Abruzzi della ZZZ Soc. Agr. Cons. a r.l.”: Si è vero”:
4) “Vero che la società datrice conferiva a decorrere dal 1 ottobre 2019 il ramo d’azienda relativo all’attività di pulizia di fabbricati civili ed industriali alla XXX S.r.l. sicché il personale dipendente della *** S.p.a. (tra cui il ricorrente) veniva trasferito alla cessionaria”: Si è vero”.
5) “Vero che a seguito di un accordo stipulato tra le società menzionate il personale in servizio presso la XXX S.r.l. veniva riassorbito dalla *** S.p.a. a decorrere dal 27 dicembre 2019”: Si è vero”.
6) “Vero che il rapporto di lavoro cessava definitivamente il successivo 31 dicembre 2019 come risulta dal documento ricognitivo della vita lavorativa del ricorrente”; “Si è vero”.
7) “Vero nel reparto “Produzione – Lavorazione Materie Prime” i lavoratori addetti alle pulizie venivano impiegati, in prevalenza, con la rotazione su tre turni di lavoro (ore 06-14; ore 14-22; ore 22-06), dal lunedì al sabato, con riposo a scorrimento. Tali turnazioni interessavano i lavoratori ***. Nel medesimo reparto, inoltre, vi erano anche alcuni lavoratori che svolgevano esclusivamente il diverso turno giornaliero (ore 08-16) dal lunedì al sabato, con riposo a scorrimento. Ciò avveniva per i lavoratori ***”. “Si è vero confermo”
8) “Vero che nel reparto “Confezionamento” i lavoratori addetti alle pulizie venivano impiegati, in prevalenza, con la rotazione su tre turni di lavoro (ore 06-14; ore 14-22; ore 2206), dal lunedì al sabato, con riposo a scorrimento. Tali turnazioni interessavano i lavoratori ***. Nel medesimo reparto, inoltre, vi erano anche alcuni lavoratori che svolgevano esclusivamente il diverso turno giornaliero (ore 08-16) dal lunedì al sabato, con riposo a scorrimento. Ciò avveniva per il lavoratore ***”. “Si è vero”.
9) 9) “Vero che nel Reparto “Uffici e Servizi” il turno lavorativo settimanale si sviluppava dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16 per YYY, dalle ore 5 alle ore 11 per ***. La lavoratrice ***, invece, svolgeva un turno lavorativo differente: nei mesi precedenti a quello di dicembre lavorava dal lunedì al sabato dalle ore 5 alle 8.30 e dalle ore 17 alle 19 mentre nel mese di dicembre lavorava dalle 5 alle 7 e dalle 17 alle 19”.
10) “Vero che lei ha redatto il foglio presenza dei lavoratori dipendenti della *** e della XXX relativo al mese di dicembre 2019, che le viene mostrato (doc. 8), e che conferma la veridicità delle circostanze ivi annotate”. “Si è vero, io ero responsabile, facevo un po’ tutto ed annotavo le presenze e gli orari giornalmente sul foglio, che poi trasmettevo a fine mese agli uffici a Parma della *** ai fini delle buste paga. Avevamo anche un badge della ZZZ per accedere ed accertare la presenza del personale all’interno della fabbrica, ma non serviva per le buste paga, in quanto l’orario e le giornate di lavoro venivano appunto indicate nel foglio presenza e verificate da me”.
Del medesimo tenore sono le dichiarazioni rese dal teste *** che ha confermato le medesime circostanza già riferite dal teste ***, richiamando ciascun lavoratore interessato all’appalto ZZZ, tra cui la parte opposta.
Alla luce delle precedenti considerazioni può, dunque, ritenersi dimostrato che YYY
*** ha prestato attività lavorativa alle dipendenze di XXX srl, nell’ambito dell’appalto ZZZ di Roseto degli Abruzzi e questo certamente nel mese di dicembre 2019, l’unico in cui vi ha lavorato.
Quindi, alla luce della dimostrazione del rapporto di lavoro e della prestazione lavorativa svolta dalla parte opposta nell’appalto ZZZ, la stessa ha diritto a percepire la retribuzione maturata per le prestazioni fornite nel mese di Dicembre 2019, nonché i ratei maturati a titolo di indennità di 13^ e 14^ mensilità (previsti dalla contrattazione collettiva), l’indennità per ferie, festività, ROL (risultanti dalla buste paga di novembre 2019) ed il trattamento di fine rapporto, maturato ai sensi dell’articolo 2120 c.c.
Ai fini della determinazione del quantum debeatur, in mancanza della busta paga di dicembre 2019, è stato elaborato un conteggio da parte dell’organizzazione sindacale fondata sui dati riportati nella lettera di assunzione e i dati orari indicati nella videata in cui il responsabile del personale registrava le ore lavorate nel mese di ciascun dipendente.
Ed allora, considerato che la omessa disponibilità della busta paga da parte del lavoratore è il frutto dell’omesso adempimento da parte del datore di lavoro di consegna della medesima, ritenuto che il conteggio sindacale depositato sia attendibile e coerente con il livello di inquadramento, si ritiene di poter fare riferimento allo stesso ai fini della quantificazione del credito azionato.
Ne consegue il credito maturato nel mese di dicembre 2019, comprensivo delle indennità di fonte collettiva (13^ e 14^ mensilità, ferie, festività, ecc.), risulta pari ad € 443,54mentre il trattamento di fine rapporto ammonta ad € 25,46, per un totale di € 469,00.
Rispetto al suddetto credito pecuniario, costituisce certamente soggetto passivo dell’obbligazione il datore di lavoro, ovvero XXX srl.
Sotto tale ultimo profilo è necessario sottolineare che in caso di retrocessione dell’azienda trasferita si realizza un’ipotesi circolatoria alla quale consegue, per legge, l’applicazione del disposto di cui all’art. 2112 c.c. che regola la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda e che trova applicazione in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sé il cessionario senza soluzione di continuità, pure nell’ipotesi di restituzione all’originario cedente dell’azienda da parte del cessionario per risoluzione del contratto di conferimento di ramo di azienda.
Ne consegue che il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento.
Nel caso di specie, però, la XXX srl non si avvede del fatto che al lavoratore non è stato comunicato alcun trasferimento nei confronti della ***, sicchè lo stesso rimane unico obbligato degli emolumenti maturati alla data di cessazione del rapporto, avvenuta in data 31.12.2019, anche a titolo di TFR. La YYY è stata, infatti, assunta direttamente dalla XXX per il solo mese di dicembre 2019.
Per quanto attiene, invece, la responsabilità solidale della ZZZ, la stessa non può essere messa in dubbio, non avendo la società proposto tempestiva opposizione.
In ordine, invece, alla domanda di regresso proposta dalla ZZZ nei confronti della XXX
*** srl, la stessa va accolta, essendo espressamente prevista dall’articolo 29 del D.lgs n. 276 del 2003, con la conseguenza che la società XXX srl è obbligata a tenere indenne la ZZZ delle somme che questa corrisponderà alla parte opposta di cui ai titoli oggetto di causa.
Mentre alcun rilievo può essere riconosciuto, in questa sede, alle doglianze sollevate dalla XXX in ordine all’omesso pagamento di fatture da parte di ZZZ, in quanto oggetto di altra causa.
3. Le spese della fase di opposizione sono poste a carico solidale della XXX e della ZZZ, stante la sostanziale soccombenza, come da dispositivo secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1108/2020 così provvede:
• Rigetta l’opposizione proposta dalla XXX srl e conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo n. 163/2020 che dichiara esecutivo;
• In accoglimento della domanda di regresso formulata dalla ZZZ nel presente giudizio, condanna XXX srl a rimborsarla di tutte le somme che la stessa è tenuta a pagare in favore del Lavoratore;
• Dichiara la inammissibilità delle conclusioni ZZZ nella parte in cui contesta il decreto ingiuntivo, stante la tardività dell’opposizione;
• condanna XXX srl e la ZZZ in solido al pagamento, in favore del lavoratore, delle spese di lite del presente giudizio che liquida nella complessiva somma di € 610,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario. Teramo, 1.12.2021
Il Giudice
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