N. R.G. 20920/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE SECONDA
CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. NOME COGNOME ha emesso la seguente
SENTENZA N._11114_2024_- N._R.G._00020920_2019 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_01_07_2024
nel giudizio n. 20920 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell’anno 2019, trattenuto in decisione all’udienza del 02.04.24 posta in deliberazione il 24 giugno 2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente TRA (subentrata all’ Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta ex D.Lgs. 169/2016), con sede in Civitavecchia, P.IVA – C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. NOME COGNOME tale nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 392 del 24.11.2016 (doc. 1) rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli Avv.ti NOME COGNOME (C.F. (C.F. (C.F. ) e (C.F. ), anche disgiuntamente tra di loro, dell’Ufficio Legale dell’Autorità, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Roma INDIRIZZO INDIRIZZO presso l’Avv. giusta procura in calce all’atto introduttivo; ATTORE – OPPONENTE (C.F. ) quale titolare dello (P. i.v.a.)
rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOMEC.F. ) e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
CONVENUTO – OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. C.F. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22 marzo 2019 l’ del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2815/2019 del 06/02/2019 notificato in data 14.02.2019 – n.rg. 76379/18 emesso dal Tribunale Civile di Roma con cui è stato intimato all’ il pagamento della somma di € 7.371,76 oltre gli interessi di mora su detta somma, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 730,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre Spese Generali, I.V.A. e Cassa Avvocati come per legge (doc. 3) afferenti crediti relativi al corrispettivo per attività professionale svolta dall’Avv. n favore dell’Ente in epigrafe.
Ha esposto in fatto, secondo quanto riportato nell’atto introduttivo, che:
“L’Avv. con ricorso per decreto ingiuntivo depositato telematicamente in data 30.11.2018 ha adito il Tribunale di Roma per ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti dell’Autorità Portuale per il “pagamento in suo favore della somma di euro 7.371,76 oltre interessi moratori ex D. Lvo 23/2002 maturati dal 20.11.2018” (doc. 4).
In tale atto, l’Avv. premette di aver ricevuto l’incarico dalla “Autorità Portuale di Civitavecchia – Porti di Roma e del Lazio, in persona del Presidente pro tempore Dott. di redigere un parere legale avente ad oggetto “la verifica Amministrativo- Contabile del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26.6.2009” e di aver provveduto a redigerlo e a spedirlo con raccomandata ricevuta dall’Ente in data 09/09/2009.
Nel ricorso, il ricorrente lamenta di non avere ricevuto il pagamento delle proprie spettanze nonostante le molteplici richieste e quindi si è visto costretto ad adire il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma per il parere di congruità della parcella, che è stata liquidata nella misura di €. 3.075,00.
Non avendo ricevuto nessun pagamento dall’Amministrazione nonostante tale liquidazione, ha adito il Tribunale di Roma, che ha emesso il decreto ingiuntivo n. 2815/2019 del 06/02/2019.
” Precisava altresì che :
” All’esito dei controlli di rito effettuati dagli Uffici dell’Ente è risultato che non era stato conferito alcun incarico formale, scritto e protocollato all’Avv. in merito alla redazione di tale parere, a differenza di altri incarichi, che difatti sono stati sempre remunerati.
L’Autorità ha provveduto ad informare di tale circostanza l’Avv. e della conseguente impossibilità di procedere a un pagamento in suo favore (doc. 5).
“- A sostegno della propria opposizione ha, quindi, eccepito:
a) Incompetenza territoriale del giudice adito a favore del Tribunale Ordinario di Civitavecchia ;
b) Mancanza dei presupposti di cui all’art. 633c.p.c.
per la concessione dell’ingiunzione di pagamento ;
c) Inesistenza del preteso incarico di redazione del parere e conseguente inesistenza di qualsiasi debito dell’Autorità;
d) Nullità e/o annullabilità del preteso incarico e conseguente inesistenza di qualsiasi debito dell’Autorità;
e) carenza di utilità del parere reso ai fini della tutela degli interesse dell’Ente e conseguente inesistenza di qualsiasi debito dell’Autorità;
f) Errata determinazione della somma ingiunta:
Richiesta in via subordinata di rideterminazione della somma ingiunta, anche a titolo di Interessi di mora ex D. Lgs.
23/2002, Rimborso spese generali 15%,, Cap 4% e Iva ; g) illegittima capitalizzazione del cap e dell’Iva e degli interessi moratori :
Richiesta in via subordinata rideterminazione della somma ingiunta;
h) illegittimità della richiesta e del conseguente riconoscimento di interessi moratori ai sensi del D. Lgs.
231/2002. Richiesta di rideterminazione della somma ingiunta ;
i) Erroneità della data di decorrenza della debenza degli interessi.
Richiesta di rideterminazione della somma ingiunta;
l) eccessività dei compensi liquidati e, in via ancora subordinata, richiesta di rideterminazione delle somme liquidate ed ingiunte.
Instando per il rigetto dell’eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del d.i.
opposto, così concludeva:
“Piaccia all’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione:
1- dichiarare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto e per l’effetto dichiarare nullo il decreto ingiuntivo e comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
2- in accoglimento dei motivi di opposizione, dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e per l’effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto;
3- in ogni caso, previa dichiarazione di nullità e/o previo annullamento del preteso incarico orale posto a fondamento delle richieste del ricorrente, accertare e dichiarare che l’Autorità nulla deve all’Avv. in proprio e quale titolare dello studio legale per i titoli dedotti nel ricorso per decreto ingiuntivo;
4- in via subordinata, rideterminare la somma eventualmente dovuta dall’Autorità all’Avv. sempre previa revoca e/o annullamento del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese come per legge.
”.
Si costituiva l’Avv. eccependo:
1) Inammissibilità della spiegata opposizione al decreto ingiuntivo per mancata osservanza della normativa ex art. 14, Dlgs.
150/2011 con conseguente tardività della opposizione, introdotta con citazione ordinaria anziché con ricorso, notificata il 22 marzo 2019 ma ritenuta iscritta al ruolo il 3 aprile 2019 e quindi ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 14 febbraio 2019, termine che infatti scadeva il 26.3.2019;
2) Improcedibilità della opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso spiegata per la tardiva costituzione in giudizio dell’opponente ritenuta avvenuta il giorno 3 aprile 2019 allorquando il relativo giudizio di opposizione è stato ritenuto iscritto al ruolo;
3) Infondatezza in fatto e in diritto dei motivi tutti di opposizione dedotti da controparte ed ogni ulteriore eccezione e deduzione.
Concludeva chiedendo:
“Piaccia all’On.le
Tribunale adito, contrariis rejectiis:
in via principale, previa concessione della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 2815/2019 ( rg. n. 76379/18) , accertare e dichiarare la inammissibilità della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo ,per mancata osservanza della normativa ex art. 14, Dlgs. 150/2011 e conseguente tardività della opposizione con conseguente conferma integrale del decreto opposto ;
2 )sempre in via principale accertare e dichiarare la improcedibilità della opposizione a decreto ingiuntivo ex adverso spiegata per la tardiva costituzione in giudizio dell’opponente con conseguente conferma integrale del decreto opposto ;
3) nel merito respingere la spiegata opposizione a decreto ingiuntivo per la palese infondatezza, in fatto e in diritto , dei motivi di opposizione dedotti con conseguente conferma integrale del decreto opposto;
4) in via del tutto subordinata e nella denegata ipotesi di accogliento dei motivi di opposizione, condannare l’opponente al pagamento in favore dell’avv. della somma di cui al decreto ingiuntivo opposto, pari ad € 7.3371,76 , o in quella misura diversa maggiore o minore ritenuta dovuta e di giustizia, anche a titolo di arricchimento senza causa, oltre interessi di mora ex D. L.vo 231/2002 dal 20.11.2018 al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio ex D.M. 55/14, oltre rimborso spese generali , come per legge e pagamento di oneri fiscali.
”.
Alla prima udienza di comparizione del 16 luglio 2019 il giudice rilevava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Civitavecchia, assegnando i termini ex art. 183 c.p.c. VI comma, indi la causa veniva rinviata all’udienza in epigrafe dove veniva trattenuta in decisione con termini di legge ex art. 190 c.p.c..
Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell’art. 132 c.p.c., così come inciso dall’art, 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Giudice ritiene di fare applicazione del criterio della ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale al Giudice è consentito “….sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c….”
e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta assorbente e di più agevole soluzione, valutando la ricorrenza di condizioni per concedere la tutela richiesta dal ricorrente.
In particolare, la Corte di Cassazione (Cass. Sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745) ha riconosciuto che «se, in un processo, sussiste una ragione sufficiente per la decisione, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni, che non sono affrontate e decise».
Giova, nondimeno, soffermarsi sulla valutazione di infondatezza:
1) dell’eccezione di tardività dell’opposizione argomentata sull’applicabilità della normativa ex art. 14, Dlgs.
150/2011 e della sua mancata osservanza, nonché 2) sulla eccepita tardiva costituzione in giudizio dell’opponente, formulate dal convenuto – opposto e come riportate in epigrafe.
Al riguardo, smentita per tabulas risulta la prima eccezione atteso che all’esito della notifica dell’opposizione in data 22.03.2019, in pari data l’Autorità ha iscritto la causa la causa a ruolo in via telematica, con conseguente costituzione in giudizio in data 22.03.2019 e cioè prima della scadenza del termine di 40 giorni (= 26.03.2019) dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 14.02.2019, come evincibile dalla pec di accettazione e consegna dell’iscrizione a ruolo della causa, dalla consultazione del fascicolo dal polisweb depositati in atti (doc.ti 9, 10, 11 e 12) e dalle risultanze del fascicolo, da cui si desume che l’iscrizione a ruolo della causa, la costituzione in giudizio dell’Autorità e il conseguente deposito dell’atto di opposizione sono avvenuti in data 22.3.2019, essendo del tutto irrilevante, ex art. 16-bis del d.l. 179/2012, applicabile ratione temporis, ai fini della tempestività della proposizione dell’opposizione e della costituzione in giudizio, che l’accettazione del deposito telematico da parte della Cancelleria sia avvenuta successivamente al 22.03.2019 (ed esattamente in data 3.4.2019) (CFR. ex plurimis Cassazione civile
sez. lav. , 31/03/2023, n.9087).
Peraltro, si ritiene condivisibile quanto sostenuto da parte dell’Amministrazione opponente in ordine alla scelta del rito ordinario per introdurre la causa anziché il rito sommario di cognizione ex art.. 14 del Dls, n. 150/2011, atteso che il particolare procedimento per la liquidazione di onorari professionali previsto dall’art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 – per il quale il relativo giudizio di opposizione alla liquidazione è regolato dal rito sommario di cognizione (da introdurre con ricorso) – è utilizzabile solo per la liquidazione di compensi dovuti all’avvocato per l’attività prestata in occasione di un processo.
Pertanto, poiché l’attività stragiudiziale come la redazione di un parere pro veritate non collegato in alcun modo a un processo in corso non è sussumibile ad una attività giurisdizionale, appare corretta la scelta del rito ordinario, rilevando che sul punto si è espressa anche la recentissima Sez. L della Suprema Corte con Sentenza n. 4330 del 13/02/2023:
“Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell’art. 645 c.p.c. e non con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., non rientrando la controversia nell’ambito previsionale dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla – in virtù del richiamo all’art. 28 della l. n. 794 del 1942 – il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. ”.
Ciò premesso, costituendo questione pregiudiziale, da rilevarsi anche d’ufficio, si ritiene fondata ed assorbente rispetto al merito della decisione l’eccezione, tempestivamente proposta e rilevata dal giudicante, con cui l’attore opponente ha eccepito l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in ragione della natura stragiudiziale della prestazione eseguita dall’avv. in mancanza di un incarico scritto (circostanza ammessa dallo stesso opponente nei propri scritti difensivi) ed atteso che l’Autorità convenuta ha la propria sede in Civitavecchia, ai sensi delle regole specifiche di cui all’art. 19 c.p.c., secondo cui “salvo che la legge disponga diversamente qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo in cui essa ha sede”.
riguardo richiamano statuizioni della Suprema Corte che con Ordinanza n. 30287 del 15/12/2017 della Sez. 6 ha affermato :
“ L’obbligazione avente ad oggetto il pagamento, in favore di un avvocato, del compenso professionale che non sia stato determinato all’atto del conferimento dell’incarico va adempiuta al domicilio del debitore, ai sensi dell’art. 1182, comma 4, c.c., trattandosi di credito non liquido, poiché il titolo non determina né il suo ammontare né stabilisce criteri determinativi non discrezionali;
di conseguenza, tanto nel caso di azione volta all’accertamento ed alla liquidazione dei compensi dovuti in favore del professionista, quanto di azione di accertamento negativo circa l’esistenza stessa dell’obbligazione, la competenza ex art. 20 c.p.c.,
in relazione al “forum destinatae solutionis”, va radicata in capo al giudice del luogo ove il debitore ha il proprio domicilio tempo della scadenza dell’obbligazione.
”.
anche recentissima Ordinanza n. 34944 del 17/11/2021 della Sez. 6 :
“ Il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale e, pertanto, il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (ex art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo.
“.
Deve dunque dichiararsi l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, in favore del Tribunale Ordinario di Civitavecchia e dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto, disponendosi, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e ritenendosi assorbite tutte le ulteriori istanze eccezioni e deduzioni formulate dalle parti.
Pur rilevando la mancata adesione dell’opposta all’eccezione di incompetenza formulata dall’opponente, si ritiene di poter compensare le spese di lite in ragione degli adottati motivi della decisione.
p.q.m.
il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma ad emettere il decreto ingiuntivo opposto essendo competente il
Tribunale Ordinario di Civitavecchia, per quanto esposto in parte motiva;
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2815/2019 del 06/02/2019 notificato in data 14.02.2019 – a seguito del procedimento contrassegnato dal numero R.g. 76379/18 emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, dichiarandone la nullità;
assegna alle parti il termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al giudice dichiarato competente;
compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 1° luglio 2024 Il Giudice NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
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