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Definizione confine tra fondi rustici

In caso di controversia tra proprietari confinanti in cui si dibatte esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi senza mettere in discussione i titoli di proprietà, si applica la disciplina del regolamento di confini. L’onere della prova incombe su entrambe le parti e il giudice, se non è possibile accertare altrimenti l’estensione delle proprietà, è tenuto a determinare il confine come delineato nelle mappe catastali.

Pubblicato il 28 October 2024 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

R.G. 442/2014.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BARI P RIMA SEZIONE CIVILE *** Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice NOME COGNOME, pronuncia la seguente

SENTENZA N._4091_2024_- N._R.G._00000442_2014 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_07_10_2024

definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 442/2014 proposta ), rappresentato e difeso da Avv. NOME COGNOME -parte attrice- contro ), rappresentato e difeso da Avv. NOME COGNOME -parte convenuta-

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l’iter del processo possono riassumersi come segue.

I.1.- ha adito questo Tribunale deducendo di essere proprietario di un fondo rustico di are 92,54 sito in agro di Polignano a Mare e distinto in C.T. al foglio 28, p.lla 112.

Ha precisato che sul lato ovest il proprio fondo confina con quello di proprietà del convenuto distinto in catasto con la p.lla 80.

Ha lamentato che da tempo vi è incertezza in ordine all’esatto confine tra i fondi e che il convenuto lo ha C.F. C.F. .G. 442/2014.

Ha concluso domandando:

l’esatta determinazione del confine;

la rimozione di ogni manufatto costruito indebitamente dal convenuto e il rilascio delle porzioni di terreno occupate.

Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario (atto di citazione notificato il 14.01.2015).

I.2.- si è costituito in giudizio contestando le avverse prospettazioni.

Ha negato che vi sia incertezza in ordine al confine tra le proprietà lamentando piuttosto indebite pretese da parte dell’attore.

Ha precisato che sia le piante che le costruzioni effettuate sui luoghi ricadono nei confini di proprietà.

Ha concluso per:

il rigetto della domanda;

in subordine, la determinazione del confine in conformità alle risultanze della consulenza tecnica di parte.

Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore anticipatario (comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.04.2014).

I.3.- La causa è stata istruita con lo svolgimento di una consulenza tecnica di ufficio ed è stata più volte rinviata per la precisazione delle conclusioni.

I.4.- Con provvedimento presidenziale del 12.03.2024 la causa è stata assegnata a questo giudice.

I.5.- All’udienza del 22.04.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:

a) attore: chiede che la causa sia trattenuta per la decisione dichiarando che all’esito dell’apposizione dei picchetti da parte del CTU il convenuto ha ripristinato lo status quo;

b) convenuto:

chiede rinnovazione della ctu;

reitera le conclusioni originarie.

All’esito, la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale;

parte convenuta ha depositato altresì memoria di replica.

II.-

Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti.

G. 442/2014.

II.1.-

Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di rinnovazione della CTU rispetto alla quale, invero, il convenuto denuncia vizi di merito che possono essere risolti dal Tribunale in questa sede di sentenza.

III.- Ciò premesso, è utile precisare che l’attore ha proposto in via principale una azione di regolamento dei confini esistenti tra i fondi di proprietà delle parti sul presupposto della loro incertezza.

Ad onta delle reciproche contestazioni tra le parti, deve osservarsi che nessuna di loro solleva questioni in ordine ai titoli di proprietà, rimanendo controverse solo l’esatta determinazione del confine nonché l’apposizione in loco dei relativi termini.

Poiché ciascuna parte non ha offerto alcun elemento di prova, né documentale né orale, da cui possano ricavarsi indicazioni utili ai fini della determinazione del confine, deve per forza di cose ritenersi che il confine corrisponda a quello delineato dalle mappe catastali così come versate in atti dal consulente tecnico.

Infatti, «la controversia tra proprietari confinanti in cui, senza porre in discussione i titoli di proprietà, si dibatta esclusivamente sulla estensione dei rispettivi fondi va qualificata come regolamento di confini, con l’effetto che l’onere della prova, diversamente da quanto avviene nel giudizio di rivendica, incombe su entrambe le parti e che il giudice, se esso non è compiutamente assolto, è comunque tenuto a provvedere nel merito, indicando il confine come delineato nelle mappe catastali» (Cass. Civ., 31 maggio 2006, n. 12891). Peraltro, il Consulente tecnico, con motivazione esente da vizi logici, ha determinato il confine proprio attenendosi alle risultanze catastali e sovrapponendo quelle ai rilievi topografici effettuati in loco.

Egli ha anche provveduto all’apposizione dei termini tramite picchetti in ferro nel tratto finale dei fondi ove non è presente la muratura divisoria.

Per contro, la censura mossa dal convenuto alle conclusioni del CTU non è meritevole di condivisione atteso che essa si R.G. 442/2014.

Consulente, dopo aver apposto i picchetti in data 23.03.2015, è ritornato in loco il successivo 01.04.2015 per correggere un errore che egli stesso aveva riscontrato.

E, infatti, una tale contestazione, peraltro non accompagnata da una precisa motivazione alternativa, riguarda in ogni caso l’apposizione dei termini non anche il regolamento di confini che resta definito in base alle risultanze delle mappe catastali e, più precisamente, quelle cui certificato storico cartografico rilasciato dal Catasto Terreni (cfr. allegati alla relazione di CTU del 28.04.2015).

In definitiva, il confine esistente tra le proprietà confinanti delle parti in causa deve ritenersi del tutto corrispondente a quello risultante dalle mappe catastali.

IV.- Spese e compensi di giudizio restano interamente compensati tra le parti trattandosi di azione finalizzata alla risoluzione dell’incertezza del confine e rispetto alla quale non è apprezzabile alcuna soccombenza.

Tribunale Bari, composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 442/2014 introdotto da con atto di citazione notificato il 14.01.2015 nei confronti di ogni altra istanza disattesa, così provvede:

1) ACCERTA che il confine tra i fondi rustici delle parti, siti in e contraddistinti in C.T. rispettivamente al foglio , p.lla 112 e al foglio 28, p.lla 80, corrisponde a quello delineato delle mappe catastali e, più precisamente, dal certificato storico cartografico rilasciato dal Catasto Terreni e allegato alla relazione di CTU del 28.04.2015;

2) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Bari, 02 ottobre 2024.

Il Giudice NOME COGNOME

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