N. R.G. 2448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1923_2024_- N._R.G._00002448_2023 DEL_11_11_2024 PUBBLICATA_IL_12_11_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2448/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliata in Civitanova Marche, INDIRIZZO presso il difensore avv. COGNOME ATTORE/OPPONENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in , INDIRIZZO presso il difensore avv. COGNOME NOME CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte attrice/opponente:
“Voglia l’On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
nel merito, accertato e dichiarato il credito per risarcimento dei danni provocati da parte opposta quantificato in euro 37.109,65, oltre interessi moratori dal deposito della presente domanda, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in via riconvenzionale si chiede di compensare le somme ingiunte, decurtate dalle spese di lite, con il predetto credito e condannare il al pagamento in favore della sig.ra della differenza pari ad euro 29.960,58, oltre interessi moratori dal deposito della presente domanda, o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Il tutto non oltre il limite massimo dello scaglione di valore sotto dichiarato.
RAGIONE_SOCIALE Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali”.
Parte convenuta/opposta:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti in fatto e in diritto riportati nella su estesa narrativa, rigettare la spiegata opposizione in quanto del tutto inammissibile e infondata in fatto e in diritto.
Di conseguenza, confermare il decreto ingiuntivo opposto rubricato al n. 275/2023 del Tribunale di Ancona in ogni sua parte ache quella relativa alle spese e competenze legali e condannare l’opponente alla rifusione delle spese di lite sia della presente fase di opposizione a decreto ingiuntivo, sia della fase di sospensiva svoltasi nel proc n. 2448/23-1. Rigettare la domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale, e con essa la richiesta di compensazione, in quanto inammissibile per le ragioni di cui in narrativa. In via subordinata rigettare la domanda risarcitoria in quanto infondata, eccessiva e non provata.
In ogni caso con vittoria di spese di lite, anche della fase di sospensiva”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La sig.ra ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.275/2023 provvisoriamente esecutivo emesso dal Tribunale di Ancona in data 20.02.23 con il quale veniva ingiunto il pagamento a favore del della somma di € 8.049,07 per crediti condominiali, oltre agli interessi e spese di giudizio.
L’opposizione è fondata sulla pretesa risarcitoria della per aver subito infiltrazioni all’immobile di sua proprietà e per le quali viene richiesta la compensazione con gli oneri condominiali, previo accertamento del danno che il Condominio avrebbe arrecato alla proprietà della per la somma di € 37.109,65.
L’opponente sostiene di aver esperito accertamento tecnico preventivo dinnanzi al Tribunale di Ancona rubricato al R.G. n. 4814/2021 e che ai danni ivi quantificati in € 13.447,50 devono aggiungersi i danni non computati dal tecnico nominato dal Tribunale relativi al balcone di proprietà esclusiva, al mobile di antiquariato della nonché il danno per la limitazione subita negli anni dal 2016 ad oggi nel godimento dell’appartamento a causa del mancato ripristino ad opera del responsabile.
Ha concluso, pertanto, per l’accertamento del credito quantificato in complessivi € 37.109,6, ed in via via riconvenzionale per la compensazione delle somme ingiunte con il predetto credito, con condanna del al pagamento in favore della della residua somma di € 29.960,58, oltre interessi moratori dalla domanda, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto ed esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, la causa è stata istruita a mezzo produzione documentali, ritenuta inammissibile la prova testimoniale richiesta da parte opponente.
Con ordinanza del 19.02.2024 è stata fissata l’udienza di rimessione della causa in decisione per il giorno 11.09.2024, poi rinviata d’ufficio al 12.09.2024 assegnando alle parti i termini dell’art. 189 c.p.c., ed in quella sede è stata trattenuta in decisione.
Il decreto ingiuntivo oggetto di impugnazione è fondato sulla richiesta del di pagamento degli oneri condominiali, deliberati dall’assemblea condominiale, il cui verbale non risulta agli atti essere stato impugnato, né sospeso o revocato, con la conseguenza che con la sua definitività l’opponente è obbligato a corrispondere la relativa quota di spesa.
Sul punto la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, in tema di riscossione di contributi condominiali, la delibera di assemblea “costituisce titolo di credito del e, di per sè, prova l’esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (Cass. Civile n.17863/2020, Cass. n. 2387/2003; S.U. n. 26629/2009).
Passando all’esame dell’eccezione di compensazione formulata nell’atto di citazione deve rilevarsi che la c.d. compensazione giudiziale disciplinata dall’art. 1243 secondo comma cod. civ. può essere ammessa solamente nel caso in cui sussista la facile e pronta liquidazione del credito opposto in compensazione, in caso contrario la pretesa dovrà essere fatta valere in altro giudizio.
Nel caso in esame debbono ritenersi carenti i presupposti per la compensazione giudiziale in quanto il controcredito non può essere considerato di facile e pronta liquidazione necessitando la sua quantificazione di una specifica ed articolata attività istruttoria anche con riferimento all’an debeatur, in relazione al quale la parte opponente ha formulato, oltre ai capitoli di prova testimoniale, anche una richiesta di indagine attraverso CTU che avrebbe certamente appesantito la definizione della causa.
La Cassazione, nella medesima fattispecie per cui è causa, ha statuito che “una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni, a fronte della pretesa creditoria del , che, in quanto fondata su un titolo legittimo ed efficace, è di pronta soluzione, introduce un tema di indagine che, oltre ad implicare la risoluzione di questioni completamente diverse, sia in fatto che in diritto, determina una dilatazione dei tempi in contrasto con il principio di economia processuale” per cui, in quanto tale, risulta inammissibile (Cass. civ. n. 17863 del 2 agosto 2020). Ne consegue il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della non particolare complessità della causa.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.275/2023 del Tribunale di Ancona.
Condanna, altresì, la parte opponente a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e 15 % per spese generali.
Ancona, 09/11/2024 Il Giudice on.
dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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