R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
– dott. NOME COGNOME Presidente – dott. NOME COGNOME Consigliere – dott. NOME COGNOME Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._659_2025_- N._R.G._00006418_2022 DEL_30_01_2025 PUBBLICATA_IL_30_01_2025
(artt. 352, comma 6 e 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di appello iscritta al n. 6418 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2022 decisa all’udienza del 30.1.2025 e vertente TRA ), elettivamente domiciliato in Latina, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all’atto di appello – PARTE APPELLANTE – C.F. C.F. .s. di (già – PARTI APPELLATE CONTUMACI –
OGGETTO: appello avverso ordinanza del Tribunale di Latina ex art. 702- ter c.p.c. in data 22.10.2022 emessa a definizione del giudizio n. 1224/2022 R.G. (azioni di nullità, simulazione e revocatoria).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA §
1.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 8.3.2022 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina (d’ora in poi per brevità l.), (già deducendo che era creditore di l. della somma di € 208.660,00, oltre interessi, in forza della sentenza del Tribunale di Latina n. 1510/2018, resa a definizione del giudizio n. 1939/2012 (che aveva anche convertito, ex art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo ottenuto dal ricorrente in pignoramento immobiliare) e che, nelle more di quel giudizio , erano stati conclusi due atti dispositivi a lui pregiudizievoli e, segnatamente: a) in data 4.1.2017 l. aveva trasferito a titolo oneroso a RAGIONE_SOCIALE.
, con atto di transazione e contestuale cessione di beni immobili per rogito notaio (repertorio n. 2.046, raccolta n. 1.5189), alcuni immobili siti nel Comune di Latina;
b) in data 9.3.2017 l’avente causa RAGIONE_SOCIALE con atto pubblico speculare, come da ulteriore atto di transazione e contestuale cessione, sempre per rogito notaio (repertorio n. 2.276, raccolta n. 1.690).
Tanto premesso, chiedeva di:
– accertare e dichiarare la inesistenza e/o nullità assoluta dei rogiti notarili richiamati nella narrativa, nonché, degli atti di disposizione, ad essi sottesi;
– accertare e dichiarare lo stato soggettivo di malafede dei contraenti che addivenivano, scientemente, alla stipula dei rogiti consapevoli della invalidità e ingiustizia degli stessi, con il precipuo scopo di frodare il ricorrente, sottraendogli gli unici beni immobili, a garanzia integrale del cospicuo credito da questi vantato.
In via subordinata:
– accertare e dichiarare, in accoglimento dell’azione di simulazione e/o di revocatoria, la inefficacia nei confronti del ricorrente, degli atti di disposizione, sottesi ai rogiti notarili richiamati nella narrativa e relativi ai beni immobili ivi indicati;
– condannare le società resistenti in via solidale al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a titolo di esborsi stragiudiziali e oneri, tecnico-legali, compresi quelli per la trascrizione del ricorso, e quant’altro necessario e funzionale ai fini del giudizio, giusta notula da produrre al termine del giudizio;
– condannare le società resistenti, ex art. 96 c.p.c., in ipotesi di loro costituzione;
ordinare, infine, al Conservatore dei RR.II.
di Latina, con esonero da ogni eventuale responsabilità, la trascrizione e i connessi rituali adempimenti di legge e di ragione.
Dichiarata la contumacia delle parti convenute, il Tribunale adito, con accoglimento del ricorso, rigettata ogni altra domanda, dichiarava l’inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti del dei due atti di transazione e contestuale cessione datati 4.1.2017 e 9.3.2017;
con condanna delle società convenute in solido alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.235,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori come per legge..
§ 2. – Con atto di citazione notificato il 22.11.2022 ha proposto appello articolato in tre motivi, concludendo nei termini di seguito riportati:
«Piaccia all’ Ecc.ma Corte D’Appello adìta, “contrariis reiectis”, in accoglimento integrale del presente appello e in riforma e/o annullamento parziali della ordinanza, in epigrafe impugnata, giusta i motivi di gravame, sopra, partitamente, formulati, così provvedere:
accogliere le domande attrici svolte, tra loro, in via gradata e per l’effetto:
– Accertare e dichiarare, “in primis” ad ogni effetto di legge e di ragione, la invalidità, inesistenza e/o nullità assoluta dei rogiti notarili richiamati nella narrativa, nonché, degli atti di disposizione, ad essi sottesi e aventi ad oggetto, i beni immobili di cui alla superiore narrativa;
– Accertare e dichiarare, “in secundis”, ad ogni effetto di legge e di ragione, in accoglimento dell’ azione di simulazione svolta, in via ulteriormente, subordinata, la nullità e/o inefficacia nei confronti di degli atti di disposizione, sottesi ai rogiti notarili richiamati nella narrativa e relativi ai beni immobili, ivi, indicati;
– Accertare e dichiarare, in ognuna delle due ipotesi, testè prospettate, lo stato soggettivo di malafede dei rispettivi paciscenti che addivenivano, scientemente e callidamente , alla stipula dei rogiti “de quibus”, consapevoli della invalidità ed ingiustizia degli stessi, con il precipuo scopo di frodare, per quanto qui rileva ed interessa, l’odierno ricorrente, sottraendogli gli unici beni immobili, a garanzia integrale del cospicuo credito, da quest’ultimo, vantato “ut supra”;
– Condannare le società resistenti, ex art. 96 c.p.c., in ipotesi di loro costituzione.
– Condannare, le società resistenti, in persona dei loro legali rapp.ti pp.tt.
, ognuna in proprio e/o tra loro, in via solidale al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a titolo di esborsi stragiudiziali ed oneri, tecnico – legali, compresi quelli per la trascrizione del ricorso e della conseguente e relativa ordinanza, in parte qua, impugnata e quant’altro necessario e funzionale ai fini del presente giudizio, giusta notula che si produce.
– Condannare le appellate al pagamento delle spese del giudizio di prime cure, da liquidarsi negli importi rivisitati “in melius”, secondo lo scaglione di legge confacente alla fattispecie, nonché, alla corresponsione delle spese del presente grado, oltre accessori di legge.
– Ordinare, infine, al Conservarore dei RR.
II.
di Latina, con esonero da ogni eventuale responsabilità, l’annotazione dell’ eventuale emanando provvedimento decisorio di accoglimento del presente gravame.
» § 3. – All’udienza del 16.3.2023, dichiarata la contumacia di , la Corte ha dichiarato interrotto il processo, stante l’intervenuta declaratoria di fallimento di Riassunto il giudizio ex art. 303 c.p.c. e dichiarata la contumacia di G.I. all’udienza del 29.2.2024 l’appellante ha dichiarato di rinunciare alla domanda di nullità e simulazione, manifestando l’intenzione di proseguire nel giudizio solo in ordine al terzo motivo afferente alle spese di lite e nei riguardi delle società non fallite.
§ 4. – Concesso termine per note conclusionali, all’odierna udienza l’appellante ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa e, al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decision e, ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – Giova premettere che l’appellante, come precisato all’udienza del 29.2.2024 e nelle note conclusionali del 10.12.2024, ha dichiarato espressamente di rinunciare a evocare in giudizio l., in proprio e quale obbligata solidale, nonché di rinunciare, nei confronti delle altre due società appellate contumaci, alle domande svolte in via principale (invalidità, inesistenza e nullità delle transazioni e contestuali cessioni di immobili) e subordinata (simulazione assoluta o relativa dei due atti), oggetto, rispettivamente, del primo e del secondo motivo di appello, ferma comunque la declaratoria di inefficacia degli atti ex art. 2901 c.c. pronunciata dal.s. di , con specifico riguardo al terzo motivo di appello.
L’avvenuta rinuncia da parte del all’impugnazione (che equivale alla parziale rinuncia all’azione) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
determina, per il disposto dell’art. 338 c.p.c., il passaggio in giudicato dell’ordinanza impugnata e il conseguente venir meno del potere-dovere del giudice pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (v., tra le molte, Cass. 5.4.2022 n. 11034; Cass. ord. 6.3.2018 n. 5250; Cass. 3.10.2011 n. 20191; Cass. 3.8.1999 n. 8387).
Nulla va disposto per le spese, attesa la contumacia RAGIONE_SOCIALE
§ 2. – Nei rapporti tra il e le altre due società, va invece esaminato il terzo motivo di appello.
In particolare, con tale motivo l’appellante contesta il capo sulle spese, laddove il giudice di primo grado ha statuito nel senso che:
«Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 37/2018 (scaglione cause di valore compreso da € 5.200,01 ad € 26.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa, caratterizzata dall’assenza di una fase istruttoria»;
statuizione che ha portato a liquidare la somma di € 3.235,00 a titolo di compensi.
Errata sarebbe vuoi l’individuazione del valore della causa (che, per pacifica giurisprudenza, è costituita dal credito per il quale si agisce in revocatoria), nella specie, pari a € 252.539,38, con conseguente applicazione dello scaglione di legge da € 51.001 a € 260.000, ai valori massimi, vuoi la c), art. 4 del D.M. n 55/2014 include anche la diversa fase di trattazione della causa, che nella pecie è stata pacificamente svolta, stante la redazione delle note di trattazione scritta sostitutive dell’udienza. § 3. – Il motivo è fondato nel senso e nei limiti delle considerazioni che seguono.
§ 3.1 – Secondo il consolidato orientamento della S.C., il valore della causa relativa ad azione revocatoria si determina in base al credito vantato dall’attore, a tutela del quale viene proposta l’azione revocatoria, non già sul valore del negozio impugnato, poiché detta azione ha solo carattere conservativo, posto che la sua funzione consiste nel paralizzare l’efficacia dell’atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l’assoggettabilità all’azione esecutiva dei beni resi indisponibili dal debitore (Cass. ord. 3.4.2024 n. 8818; Cass. ord. 5.9.2023 n. 25883; Cass. ord. 13.2.2020 n. 3697; Cass. ord. 9.5.2014 n. 10089).
Nella specie, tenuto conto anche del principio secondo cui il valore della causa da porre a base del calcolo non è dato dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata, che nella specie è costituita dalla domanda diretta ad ottenere l’inefficacia degli atti ex art. 2901 c.c., e che risulta dagli atti che il credito a tutela del quale il ha agito ammonta a € 208.600,00, oltre interessi (v. sentenza del Tribunale di Latina n. 1510/2018 – doc. 1 allegato al ricorso introduttivo), deve applicarsi lo scaglione delle tariffe professionali relativ o alle controversie di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00.
§ 3.2 – In ordine alla seconda censura si richiamano i costanti principi enunciati dalla Corte cassazione, secondo cui, materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il D.M. n. 55/2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. ord. 9.7.2024 n. 18723; Cass. ord. 13.10.2023 n. 28627, che ha affermato il principio in questione proprio per il giudizio di primo grado trattato nelle forme del procedimento sommario di cognizione, ai sensi dell’allora vigente art. 702-bis c.p.c., pur in mancanza dello svolgimento di attività di istruzione in senso stretto).
Alla stregua di tali principi, i compensi del giudizio di primo grado, posti a carico delle società convenute/ora appellate soccombenti, vanno liquidati applicando i parametri di cui al citato D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 37/2018, all’epoca vigenti, scaglione di riferimento da € 52.000,01 a € 260.000,00, valori medi per tutte le fasi (non massimi come richiesti dall’appellante, senza spiegarne le ragioni) , nella maggior misura di € 13.430,00 per compensi (€ 2.430,00 per fase di studio; € 1.550,00 per fase introduttiva; € 5.400,00 per fase di trattazione/istruttoria; € 4.050,00 per fase decisionale).
§ 4. – In definitiva, l’ordinanza impugnata va in parte riformata, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado , liquidate in € 13.430,00 per compensi, oltre rimborso spese generali e accessori, ferma restando la liquidazione degli esborsi in € 264,00 , non oggetto di specifico motivo di appello.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico delle anzidette società in solido, secondo il principio di soccombenza, e si liquidano, applicando i parametri di cui al citato D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23.10.2022), scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 (individuato sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto con il solo terzo motivo di appello, limitato alla liquidazione di un maggior importo dei compensi professionali – v. Cass. ord. 31.10.2024 n. 28156) in complessivi € 5.809,00 per compensi (€ 1.134,00 per fase di studio; 921,00 per fase introduttiva; 1.843,00 per fase trattazione/istruttoria; € 1.911,00 per fase decisionale).
la Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto contro l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. in data 22.10.2022 emessa dal Tribunale di Latina nel giudizio n. 1224/2022 R.G., ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – dichiara estinto il giudizio, per intervenuta rinuncia all’impugnazione, nei rapporti tra l. RAGIONE_SOCIALE Ambientali;
2. – accoglie, per quanto di ragione, l’appello proposto da nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
di dell’ordinanza impugnata, confermata nel resto, condanna in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado in favore del che liquida in € 13.430,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge;
3. – nulla per le spese di lite in relazione a RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE;
4. – condanna l. e.s. in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di appello, che liquida in € 5.809,00 per compensi ed € 382,50 per esborsi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Roma in data 30.1.2025 Il Consigliere est.
Il Presidente – NOME COGNOME – NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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