TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA Sezione Specializzata
In composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Giudici:
Dott.ssa COGNOME NOME Presidente rel./est.
Dott.ssa NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME Nella procedura iscritta al n. r.g. 3964/2024 VG promossa da: , nato a Fermo alla INDIRIZZO Cod. Fisc.
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi unito al presente atto del 19.07.2024 (All. 1), dall’avv. NOME COGNOMECod. fisc.: ) e con lui elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trentola Ducenta (CE) alla INDIRIZZO ammesso in via anticipata e provvisoria al gratuito patrocino a spese dello Stato, giusta delibera del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Ancona del (All. 14);
ricorrente- CONTRO , con sede legale alla INDIRIZZO di Montegiorgio (Fm), c.f. e p. iva , in persona del Presidente del CDA e legale rappresentante pro tempore sig. (c.f. ), rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEc.f. ) del Foro di Ascoli Piceno in forza di procura allegata al presente ricorso ai sensi dell’art. 83 c.p.c., con questi elettivamente domiciliata ad Ancona, presso e nello studio dell’Avv. NOME COGNOME, INDIRIZZO resistente- a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 24/10/2024, C.F. C.F. C.F. C.F. l’oggetto della controversia e le contrapposte deduzioni delle parti ritualmente costituite; Visti gli artt. 737 e ss c.p.c. e l’art. 2473 comma III c.c. emette il seguente
DECRETO N._R.G._00003964_2024 DEL_11_11_2024 PUBBLICATO_IL_11_11_2024
Con ricorso di volontaria giurisdizione del 24/9/2024, il Sig. assumendo di essere socio receduto dalla “ (in seguito, per brevità, semplicemente “ ”) ha adito l’intestato Tribunale rassegnando le seguenti e testuali conclusioni:
“chiede che l’Ill.mo Tribunale voglia, ai sensi degli art. 2473 co. 3 c.c., designare un esperto perché provveda ad effettuare la relazione giurata sopra indicato”.
In sintesi e per quanto d’interesse la difesa del ricorrente assumeva che:
l’istante era socio della RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Montegiorgio (FM) alla INDIRIZZO con una partecipazione del 10% del capitale sociale;
con raccomandata del 11/12/2013 (All. 2), ricevuta dalla società e da tutti gli altri soci in data 17/12/2013, egli esercitava il diritto di recesso dalla società, indicandone le motivazioni e gli elementi previsti dallo statuto (All. 3), oltre al valore nominale della partecipazione, al valore di mercato della stessa, alle proprie generalità ed al domicilio eletto per le comunicazioni – in data 13/1/2014 perveniva comunicazione dell’amministratore unico della che contestava la legittimità del recesso, senza provvedere al rimborso della quota – il dissenso dell’organo amministrativo comportava, come corollario della contestazione, la necessità della determinazione giudiziale anche del valore della quota; pertanto l’istante con atto di citazione del 19.07.2015 (All. 4) conveniva in giudizio, davanti alla competente sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Ancona, la detta società affinchè il Tribunale statuisse l’efficacia del recesso e condannasse la rimborso del valore della partecipazione, pari, secondo l’attore, ad €. 1.400.000,00 o comunque pari alla somma equivalente al 10% del valore di mercato dell’intero patrimonio all’epoca del recesso;
La causa veniva decisa con sentenza n. 1910 del 29.11.2018 (All. 6) che rigettava la domanda RAGIONE_SOCIALE– Avverso detta sentenza l’attore proponeva appello (All. 7) dinanzi alla Corte di Appello di Ancona, giudizio iscritto al n. 862/2019 RG;
La Corte di Appello, con Sentenza n. 775/2023 (All. 9), accoglieva l’impugnazione, riconoscendo la fondatezza della stessa e riformava pertanto la statuizione di primo grado, dichiarando la legittimità ed efficacia del recesso di dalla in data 17.12.2013;
inoltre detta sentenza statuiva e dichiarava il non luogo a provvedere in ordine alla determinazione del valore della partecipazione sociale dell’istante in quanto materia sottratta per legge alla cognizione del giudice del merito;
in particolare la Corte di Appello statuiva il non luogo a provvedere in quanto la norma di cui all’art. 2473 c.c., nel prevedere espressamente che in caso di disaccordo la determinazione del valore della quota è compiuta da un esperto nominato dal Tribunale, sottraeva al giudice ogni prerogativa decisionale in merito, ulteriore a quelle, appunto contemplate dalla norma richiamata, dalla nomina dell’esperto e della liquidazione del compenso.
avverso detta sentenza ha proposto la SMA ricorso per Cassazione, tuttora pendente (All. 10 e 11), con cui parte resistente ha censurato la decisione della Corte di Appello di Ancona nel merito, mentre aveva prestato acquiescenza in ordine alla statuizione in rito di non luogo a provvedere in ordine alla determinazione del valore della quota, per cui la relativa decisione è passata in cosa giudicata Nel caso di specie, sussisteva profondo disaccordo tra le parti circa il valore della quota, così come emerso sin dalla costituzione di in I grado (V. comparsa di costituzione e risposta del 25.11.15 in primo grado e del 26.06.19 in secondo grado – All. 5 e 8) per cui necessità ricorrere alla fase sostanzialmente negoziale ex art. 2473 cc;
sussisteva, nonostante il merito penda in Cassazione, interesse ad agire dell’istante in quanto la domanda volta a conseguire la liquidazione della partecipazione sociale, è corollario immediato dell’affermazione, statuita in sentenza di appello, della legittimità del recesso e che solo per un difetto di competenza su di essa la Corte di appello, pur accogliendo nel merito la domanda, non si è pronunciata;
per ipotesi, se la Corte di appello fosse stata competente, avrebbe, in accoglimento dell’appello, pronunciato anche in ordine inoltre le sentenze civili sono provvisoriamente esecutive per cui allo stato, stante la legittimità del recesso accertata giudizialmente, l’istante ha interesse ad ottenere anche la liquidazione della quota sociale;
infine un accertamento giudiziale del valore della quota nelle more del giudizio di Cassazione, velocizzerebbe il procedimento di pagamento in caso di esito favorevole del giudizio di Cassazione – ai sensi dell’art. 2473 co. 3 cc;
è necessaria la nomina di un esperto che provveda alla valutazione della partecipazione del socio receduto all’epoca del recesso ovvero alla data del 17.12.2013 (V. statuto – all 2).
A tal fine si allegano perizia del CTP di parte resistente Ing. del 09.11.2006 con cui valutava in €. 12.254.820,50 il valore della società all’epoca (All. 12) e perizia del CTU Dott. del 25.02.2019 con cui stimava (in una procedura esecutiva di pignoramento della quota sociale del socio , in €. 6.250.652,00 il valore della società alla data del 30.06.2018 (All. 13).
Poiché per statuto la liquidazione della quota va effettuata al momento del recesso (avvenuto nel 2013), operando una grossolana media aritmetica, risultava un valore di mercato nel 2013 di almeno €. 9 Milioni (cfr. ricorso).
Con comparsa di costituzione depositata in data 23/10/2024 si è costituita in giudizio la rassegnando le seguenti e testuali conclusioni:
“Piaccia all’Ecc.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per tutti i motivi sopra esposti, – in via principale:
respingere in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondato il ricorso ex art. 2473, comma 3 c.c. proposto dal Sig. – in subordine:
disporre la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio di legittimità promosso dalla contro il Sig. e nei confronti del Sig. avverso e per la cassazione della sentenza n. 775/2023 del 9/5/2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Ancona (procedimento attualmente pendente innanzi alla Suprema Corte di Cassazione e distinto al n. 25420/2023).
Con condanna di controparte al pagamento dei compensi e spese di lite, oltre accessori fiscali e previdenziali come per legge” (cfr. comparsa di costituzione a cui si rimanda integralmente= Alla udienza del 24/10/2024, all’esito del contraddittorio con le parti, il Tribunale riservava la decisione.
Orbene ciò sinteticamente riportato e passando all’esame del merito questo Tribunale ritiene che il Contr è noto il ricorso all’arbitratore, di cui al secondo capoverso del terzo comma dell’art. 2473 c.c., è ipotizzabile solo nel caso di mero disaccordo sul quantum.
Il procedimento di volontaria giurisdizione delineato dall’art. 2473, comma 3 c.c., data la sua evidente natura non contenziosa, può essere promosso – tanto dal socio receduto, quanto dalla società – solo se non sussiste conflitto tra le parti relativamente alla legittimità del recesso.
L’art. 2473, comma 3 c.c. presuppone, infatti, un mero “disaccordo” (da intendersi, anche etimologicamente, come assenza di intesa o semplice divergenza) unicamente sul valore della partecipazione del socio.
Ciò è confermato, in maniera inequivocabile, anche dell’espresso riferimento all’art. 1349 c.c. contenuto nell’art. 2473, comma 3 c.c. (“…si applica in tal caso il primo comma dell’articolo 1349”).
Detta norma consente chiaramente di sussumere il meccanismo apprestato dall’art.2473, comma 3 c.c. sotto la generale figura dell’arbitraggio, a mezzo del quale si affida al terzo la determinazione dell’oggetto del contratto, secondo lo schema del mandato, al fine di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto.
Di conseguenza «il provvedimento di nomina di un perito ai fini di liquidare la quota di un socio di una società a responsabilità limitata previsto dall’art. 2743 c.c., riveste natura di atto di volontaria giurisdizione privo dei caratteri di decisorietà e definitività (cfr. Cass. 2009 n. 13760).
Infatti non riveste il primo carattere poichè la stima della quota effettuata dal perito non ha alcun carattere decisorio tra le parti in quanto, nell’ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, essa si risolve in una misura che ancorché coinvolga diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, nè hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale (cfr. Cass. 6615/05). dovendosi a ciò aggiungere l’ulteriore considerazione che l’art. 2743 c.c., richiama l’applicazione dell’art. 1349 c.c., comma 1, che stabilisce che se la determinazione effettuata dal terzo è manifestamente erronea od iniqua ,la determinazione è effettuata dal giudice e che consente quindi un controllo giurisdizionale su di essa.
Non riveste, poi, il carattere della definitività poichè, “il provvedimento di accoglimento dell’istanza, in presenza di nuove circostanze e previa audizione delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su ricorso della parte interessata o del pubblico ministero”» (Cass. 12/06/2009, n. 13760).
contrario – ovvero qualora sorga tra il socio e la società contestazione sulla validità ed efficacia della dichiarazione di recesso- è corretta l’introduzione di un giudizio di accertamento con il mezzo dell’atto di citazione (come è avvenuto nel caso in esame e diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello).
Orbene -nel caso di specie- non vi è fra le parti un semplice “disaccordo” sul valore della quota, ma un contrasto in merito alla validità e all’efficacia del recesso del socio Sig. che è oggetto del giudizio pendente fra le stesse parti.
La controversia giudiziale ha ad oggetto proprio il presupposto in fatto e in diritto che legittimerebbe l’avvio della presente procedura.
La pendenza del giudizio di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello comporta l’inammissibilità del ricorso proposto ex art. 2473, comma 3 c.c. A nulla rileva che la sentenza della Corte di Appello non sia stata sospesa ex art. 373 c.p.c.
L’accertamento della legittimità del recesso del – contenuta nella sentenza della Corte di Appello- diversamente da quanto dedotto dal ricorrente non è immediatamente esecutiva secondo quanto pacificamente riconosciuto dalla S.C. Come è noto l’anticipazione dell’efficacia della sentenza rispetto al suo passaggio in giudicato riguarda soltanto il momento della esecutività della pronuncia, con la conseguenza, per la necessaria correlazione tra condanna ed esecuzione forzata, che la disciplina dell’esecuzione provvisoria ex art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione solo con riferimento alla sentenza di condanna, poiché è l’unica che possa, per sua natura, costituire titolo esecutivo Pertanto, al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l’idoneità, con riferimento all’art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato;
i capi di accertamento o costitutivi non possono godere di anticipazioni dell’efficacia ex artt. 2909 e 2908 c.c. ad un momento anteriore al passaggio in giudicato (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2004 n. 21367;Cass. n. 7369 del 2009, Cass. 2018, n. 4007).
Pertanto è necessario che la statuizione relativa all’accertamento della legittimità e della efficacia del recesso di passi in giudicato per poter eventualmente essere attivata la procedura di cui all’art. 2473 c.c. Di conseguenza non è condivisibile l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la avrebbe Contrdeterminazione del valore della partecipazione sociale di ” (cfr. pag. 5 del ricorso in esame).
La statuizione in questione, com’è evidente, è accessoria e consequenziale rispetto all’accertamento della legittimità del recesso effettuata dalla Corte di Appello di Ancona (oggetto di impugnazione con ricorso ex art. 360 c.p.c. ivi depositato);
difettando completamente di una propria individualità e autonomia, detto capo della sentenza non era (e non è) suscettibile di formare giudicato interno e/o configurare alcuna forma di acquiescenza parziale, come puntualmente dedotto dalla difesa della società resistente (cfr. sul punto Cass., Sez. Lav.; 22/05/2020 n. 9484).
Ne consegue -quindi- la manifesta inammissibilità del ricorso.
Infine la natura di volontaria giurisdizione della presente procedura impedisce l’applicazione dell’art. 295 c.p.c. (rectius art. 337 comma 2 c.p.c.) pure richiesta – sebbene in via subordinata- dalla difesa di parte resistente.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano in favore della società resistente come da dispositivo ex Dm 55/2024 aggiornato al Dm 147/2022 (valori medi ed in via equitativa in assenza di nota spese) avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile a complessità bassa).
dichiara inammissibile il ricorso proposto da per le causali di cui in motivazione;
condanna al pagamento in favore della società resistente delle spese di lite che si liquidano per le causali di cui in motivazione in E. 2336,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 08/11/2024 Il Presidente rel./est.
Dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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