TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Sezione specializzata in materia di impresa R.G. 7383 / 2024
Il giudice dott.ssa NOME COGNOME a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
ORDINANZA N._R.G._00007383-1_2024 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_01_10_2024
Nel procedimento ex art 669 duodecies cpc proposto da con gli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME contro * * * – visto il ricorso ex art. 669
duodecies cpc depositato da – rilevato che nessuno si è costituito per la resistente, cui l’atto è stato notificato via PEC;
– osservato che parte ricorrente allega la mancata ottemperanza, da parte della resistente, all’ordinanza cautelare dell’intestato Tribunale, emessa il 28 giugno 2024 e depositata il 29 giugno 2024, da intendersi qui richiamata integralmente, con la quale è stato ordinato alla società (P.iva ), in persona dell’Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore sig. , con sede legale in Venezia, INDIRIZZO – di consentire a la consultazione ed estrazione di copie, a sue spese, personalmente o mediante professionista di sua fiducia, dei documenti meglio indicati nell’ordinanza; – osservato che risulta decorso il termine di 30 giorni fissato dal Giudice per dare esecuzione dell’ordinanza;
– rilevato che la ricorrente chiede di determinare le modalità di esecuzione del provvedimento;
– ritenuto che, trattandosi di obbligo di fare, in forza del combinato disposto dell’ art. 669 duodecies cpc e dell’art. 612 cpc, il Giudice designato possa determinare le modalità di attuazione;
– reputato che, nel caso in esame, l’attuazione dell’ordinanza cautelare debba effettuarsi presso la sede della società (P.iva ) ovvero presso la sede della società – tenutaria delle scritture contabili – ;
e richiamati in dispositivo, sotto la vigilanza dell’ufficiale giudiziario designato presso la Corte D’Appello di Venezia, con autorizzazione dello stesso ad avvalersi nel caso ed ove necessario della forza pubblica ex art. 613 cpc;
– ritenuto che parte resistente vada condannata a rifondere a parte ricorrente le spese di lite della presente fase, liquidate come in dispositivo;
– dispone che l’ordinanza del 28 giugno 2024 venga eseguita tramite accesso, da parte della ricorrente, personalmente o mediante professionista di sua fiducia, sia presso la sede della società (P.iva ) sia presso la sede della società – tenutaria delle scritture contabili ;
– dispone che alla ricorrente sia consentito, a sue spese, di consultare ed estrarre copie (eventualmente anche digitali), dei documenti menzionati nell’ordinanza 28/06/2024, di seguito richiamati:
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e delle decisioni dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo nonché il libro inventari;
– fatture di vendita e di acquisti relative agli anni 2021-2024;
– copia del registro iva anni dal 2021 al 2024;
– dettaglio degli stipendi dei dipendenti relativi agli anni 2021 -2024;
– copia degli estratti del conto corrente societario acceso presso Intesa San Paolo s.p.a. e/o eventualmente presso altri istituti di credito non noti all’odierna ricorrente;
– copia dei contratti di consulenza o lettere di incarico in essere e dettagli dei compensi corrisposti dal 2021 al 2024;
– dispone che l’attuazione avvenga sotto la vigilanza dell’Ufficiale Giudiziario designato presso la Corte D’Appello di Venezia, con autorizzazione dello stesso ad avvalersi, nel caso ed ove necessario, della forza pubblica ex art. 613 cpc;
– condanna a rifondere, in favore di parte ricorrente, le spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e accessori come per legge.
Si comunichi.
Venezia, 30 settembre 2024.
Il Giudice Dott.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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