R.G. 15592/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 3° Sezione Civile
Verbale di udienza (artt. 420 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011)
All’udienza del 14 febbraio 2025 innanzi al giudice dott. NOME COGNOME nonché alla presenza del Funzionario Addetto all’Ufficio del Processo dott.ssa NOME COGNOME sono comparsi:
1) per la parte l’avvocato NOME COGNOME e personalmente l’opponente 2) per la parte opposta nessuno compare.
Preliminarmente il procuratore di parte opponente rappresenta che il ricorso in opposizione è stato tempestivamente depositato in data 9 settembre 2024.
Si procede alla discussione della causa ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Il procuratore di parte opponente ( discute la causa esponendo e illustrando oralmente le proprie deduzioni, i fatti di causa e i motivi di opposizione;
all’esito chiede quindi accogliersi l’opposizione richiamando le conclusioni già formulate in atti.
Il Giudice dato atto, riserva la pronuncia del provvedimento nelle forme dell’articolo 429 del c.p.c. all’esito della Camera di Consiglio che si terrà al termine dell’odierna udienza con esonero delle parti dal comparire.
Il Giudice dott. NOME COGNOME All’esito della Camera di Consiglio, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia nelle forme di cui agli artt. 429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la sentenza che segue a pagina 2 del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 3° Sezione Civile Il giudice designato dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 la seguente
SENTENZA N._797_2025_- N._R.G._00015592_2024 DEL_14_02_2025 PUBBLICATA_IL_14_02_2025
nella causa iscritta al R.G. n. 15592/2024 tra:
rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME del Foro di nonché elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in al INDIRIZZO parte opponente in persona del Delegato del Prefetto con Sede in in INDIRIZZO parte opposta OGGETTO:
opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011;
detenzione e utilizzo di software a scopo imprenditoriale privo di licenza;
artt. 171 bis e 174 della Legge 22 aprile 1941 n. 633 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti
CONCLUSIONI
DELLE PARTI:
Parte opponente “Voglia l’On. Tribunale di Torino, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattese, in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione dell’ordinanza-ingiunzione opposta:
1. dichiarare nullo, illegittimo e privo di effetti il verbale di contestazione di violazioni amministrative e notificazione ai sensi della L. 689/1981 per violazioni alla L. 633/1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m.i.
”, prot. n. 448/2019 in data 10 luglio 2019 redatto dalla Guardia di Finanza – Sezione Operativa Volante Compagnia di Susa, e per l’effetto 2. dichiarare nulla e/o annullare l’ordinanza-ingiunzione prot. n. 35935/dep/pc/Area IIIter in data 10 luglio 2024, prot. in uscita n. 0132363, notificata in data 10 luglio 2024, emessa dal Prefetto della Provincia di 3. accertare le minori somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione contestata, rideterminando il relativo importo entro i limiti di cui all’art. 174 bis Legge n. 633/1941, come segue: da € 1.133,00 (valore minimo) a € 11.352,00 (valore massimo), per le 11 licenze contestate.
4. In subordine:
accertare le minori somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione contestata, rideterminando il relativo importo per un totale di € 10.860,00 o somma veriore accertanda o ritenuta di equità dall’On.
Giudice.
5.
in ogni caso, con il favore di spese, diritti ed onorari”.
In via istruttoria:
1. Si insta affinché l’Ill.mo Tribunale Voglia ammettere le prove per testi, sulle circostanze sotto dedotte, tutte da intendersi precedute dal rituale “vero che”.
“1. Il software RAGIONE_SOCIALE indicato dalla Guardia di Finanza di Susa nel verbale di con-testazione è la versione RAGIONE_SOCIALE 2017 LT.
2.
La versione RAGIONE_SOCIALE è una versione economica, con funzioni ridotte ed un costo ridotto rispetto alla versione completa.
3.
La data di rilascio del software RAGIONE_SOCIALE 2018 risale al 2017 e, la versione successiva 2019 al 2018.
4. Nel luglio 2019 la versione RAGIONE_SOCIALE 2018 non era più acquistabile ed era già.
La versione di Adobe Photoshop rinvenuta dagli Agenti della Guardia di Finanza è una versione obsoleta.
7. La versione RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO è stata rilasciata a maggio 2011 (per sistemi opera- tivi Windows) e corrisponde alla versione 12.0.
8.
Nel luglio 2019 la versione Adobe RAGIONE_SOCIALE CS5 non era più acquistabile.
9. Il software RAGIONE_SOCIALE versione TARGA_VEICOLO risale al 2011” 2.
ammettere Consulenza Tecnica d’Ufficio finalizzata ad esaminare i due personal computer già oggetto di sequestro ed i relativi programmi software ivi installati e oggetto del verbale di contestazione del 10.7.2019, al fine di estrarre e verificare tutte le informazioni tecniche relative al sistema operativo ed ai software installati e, in particolare, la versione dei programmi ivi installati e la loro presenza sul mercato e/o acquistabilità alla data dell’accertamento, il loro valore commerciale alla data del fatto e la tipologia di pacchetto installato. Parte opposta “I)
Disattesa ogni contraria ed avversa censura, Voglia l’On. Tribunale rigettare l’azionato ricorso perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi suesposti;
II) Con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e il provvedimento opposto.
Con verbale n. 449 del 10 luglio 2019 i militari della Compagnia di Susa della Guardia di Finanza hanno contestato alla parte ricorrente la violazione amministrativa dell’art. 174 bis della Legge n. 633/1941 nonché dell’art. 171 bis – con contestuale denuncia per quest’ultima fattispecie all’Autorità Giudiziaria – per “la detenzione e l’utilizzo a scopi commerciali, imprenditoriali e per trarne profitto, di software e/o programmi in assenza di autorizzazioni e/o licenza d’uso e/o titoli”, a seguito di accesso la sede operativa della società odierna ricorrente sita in Alpignano (TO). , dopo aver valutato le risultanze del verbale predetto, ha emesso l’ordinanza prot. n. 35935/dep/pc Area III ter del 10 luglio 2024, qui opposta, con cui è stato ingiunto agli odierni opponenti il pagamento della somma complessiva di € 28.498,90 a titolo di sanzione amministrativa.
Nell’ordinanza in parola si legge quanto segue:
2.
I motivi di opposizione.
Gli opponenti (in proprio e quale rappresentante legale della predetta società hanno proposto l’odierno ricorso deducendo la violazione dell’articolo 174 bis della Legge n. 633/1941 (c.d. Legge sul diritto d’autore – L.d.
A.) in ragione dell’asserito illegittimo criterio di calcolo della sanzione in concreto adottato.
Secondo la Difesa opponente è errato il criterio di calcolo “ibrido” adottato dalla Guardia di Finanza e recepito del Prefetto, il quale, per alcune violazioni ha seguito il parametro del doppio del prezzo di mercato previsto dalla prima parte dell’articolo 174 bis della Legge n. 633 del 1941 (“Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione”) e, per altre violazioni, quello fisso previsto dalla seconda parte del cennato articolo 174 bis (“Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1.032,00”). Secondo la Difesa opponente:
“(…) si ritiene non corretta la valutazione “ibrida” compiuta dagli Agenti della Guardia di Finanza di Susa e recepita dal Prefetto nell’ordinanza ingiunzione impugnata, la quale prevede una stima differente del valore dei sistemi informatici rinvenuti privi di licenza, senza tenere conto del “periodo risalente” e del difficile reperimento del prezzo di mercato delle licenze stesse, come riconosciuto e applicato dalla stessa Amministrazione invece per taluni prodotti (Microsoft RAGIONE_SOCIALE, Microsoft Windows 7 Ultimate; MS Office 2007 Enterprise).
Nel rispetto del principio di uniformità di applicazione della legge, tutti i software obsoleti avrebbero dovuto essere trattati allo stesso modo, Secondo la Difesa opponente invero vi è stata una non corretta considerazione dei software trovati in uso presso la società opponente e della loro obsolescenza di modo che per tutte le licenze doveva applicarsi il c.d. parametro fisso previsto dalla legge nel caso in cui il prezzo di mercato non sia facilmente determinabile:
“Considerando, come prevede il dettato normativo, che il prezzo di mercato di tutti i software sopra elencati, in quanto obsoleti al momento della contestazione, era di difficile determinazione, si ritiene che l’Amministrazione (gli Agenti della Guardia di Finanza in sede di verbale di contestazione ed il Prefetto nell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione), avrebbe dovuto applicare la stessa metodologia di calcolo per tutti i prodotti e fare riferimento al criterio di sanzione dal minimo di € 103,00 al massimo di € 1.033,00, in conformità a quanto previsto dall’art. 174 bis e non indicare solo per taluni prodotti il valore della licenza, che pure si contesta per le motivazioni di cui infra. Come noto, per applicare correttamente una sanzione amministrativa basata sul prezzo di mercato di un prodotto, l’Amministrazione deve fare riferimento al valore del prodotto all’epoca dei fatti e non ad una licenza nuova oggi acquistabile, come erroneamente si legge nell’elenco trasmesso dal Gruppo RAGIONE_SOCIALE del Nucleo Speciale RAGIONE_SOCIALE della Guardia di Finanza di Roma”.
Considerando dunque l’applicazione del parametro c.d. fisso previsto dalla legge nel caso in cui il prezzo di mercato non è facilmente determinabile, la Difesa opponente ha proposto una rideterminazione della sanzione nei seguenti termini:
subordine, parte opponente propone una rideterminazione del prezzo di ciascuna licenza in ragione della loro reale versione o connotazione (base o comunque riferita alla corretta datazione di rilascio) comportante calcolo di sanzione pari ad € 10.860,00 secondo il seguente conteggio:
(v. pag. 12 del ricorso in opposizione).
3. L’istruttoria svolta.
L’odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali di parte opponente.
4.
Sul merito dell’opposizione.
Preliminarmente si osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 9.9.2024 alle ore 13.05 (come risultante dalle registrazioni informatiche di Cancelleria consultate dal Tribunale) e quindi, tempestivamente, ovverosia entro il termine di legge di trenta giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione qui opposta.
Va dunque rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per deposito oltre i termini di legge come sollevata dalla P.A. opposta (v. pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Ciò detto, l’opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Nel caso in esame è pacifica la sussistenza dell’an del fatto costitutivo fondante la pretesa sanzionatoria avanzata dalla P.A. opposta, come anche desumibile dalla mancata contestazione sul punto ad opera dell’odierna parte opponente e dalla risultanza di cui alla sentenza penale n. 4875/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Torino – Sesta Sezione Penale.
In particolare, detta sentenza ex art. 444 del c.p.p., divenuta irrevocabile in data 21.2.2023, è stata emessa a seguito della seguente imputazione:
Il dispositivo della sentenza penale in parola così dispone:
L’articolo 174 bis della legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) così recita:
Ebbene, in primo luogo, nulla vieta di adottare un criterio c.d. ibrido, atteso che ciò non è escluso dalla legge, ma anzi è imposto dai principi generali di corretta e proporzionale qualificazione e valutazione del disvalore giuridico di ciascun fatto sanzionato, di cui, fra l’altro, l’articolo 11 (rubricato come “criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie”) della legge n. 689/1981 è espressione.
In secondo luogo, l’articolo 174 bis della legge n. 633/1941, nella parte in cui dispone che “la sanzione si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto”, impone peraltro, nel caso in esame, di applicare la sanzione amministrativa in questione per ogni software, o esemplare di esso, rinvenuto in ciascuna delle tre macchine sopra indicate, sulla base del criterio più acconcio per esso, a seconda che il prezzo di mercato sia facilmente determinabile o meno. Nel calcolare la misura della sanzione da applicare a ciascuna violazione (nel caso in esame, per ciascun software o esemplare rinvenuto in ciascuna macchina) occorre poi far riferimento al prezzo di mercato vigente al momento in cui la violazione è stata contestata poiché è in quel momento che la violazione è in atto.
Il fatto che la versione sia obsoleta o superata nulla rileva poiché in quel momento il trasgressore stava usufruendo di un’utilità che se egli avesse voluto o dovuto legittimamente acquisire sul mercato avrebbe avuto – a quella data – un determinato costo sul mercato;
e quel costo va certamente identificato con quello della versione acquistabile sul mercato in quel determinato giorno.
Nel caso in esame dunque occorre allora far riferimento alla data dell’accertamento e verificare quanto sarebbe costato assicurarsi in allora quell’utilità costituita dal programma rinvenuto in azienda.
Diversamente si vanificherebbe l’intento di estremo rigore sottostante la ratio legis della disposizione sanzionatoria in parola volta alla lotta alla contraffazione e alla violazione del diritto d’autore in materia di programmi per macchine ed elaboratori elettronici.
Diversamente ragionando basterebbe infatti che fra l’acquisizione di un software e il controllo patito, con verifica dell’illegittima acquisizione o utilizzazione senza licenza, passasse un certo periodo di tempo, idoneo a generare il rilascio di una o più versioni, per configurare il caso “del prezzo non facilmente determinabile”;
e ciò solo perché la versione in allora acquisita, ma ancora utilizzata, non è più disponibile sul mercato e non è più “quotata” proprio a cagione del rilascio di versioni successive, con ricaduta automatica nel perimetro di operatività della sanzione a parametro fisso (da 103,00 a 1.033,00) anche per prodotti molto costosi (sino a 10 o 100 volte di più rispetto alla misura massima predetta di € 1.033,00).
conseguenza paradossale tale ragionamento comporterebbe allora per l’imprenditore – ad esempio – un mero onere per eventuale sanzione amministrativa di € 1.033,00 a fronte, ipoteticamente, di un costo del prodotto pari ad € 100.000,00, e questo solo perché, magari tre anni prima, vi era una versione 1.0, ora superata dalle successive versioni 1.1 e 1.2..
In via generale, dunque, se una versione di un certo prodotto non è più venduta e acquistata sul mercato occorre pertanto far riferimento a quella versione presente sul mercato al momento del controllo e della contestazione.
Sulla base di ciò va allora considerato come sia del tutto corretta quantificazione operata sede emissione dell’ordinanza ingiunzione dal Prefetto, il quale ha correttamente applicato l’importo di € 103,00 per un totale di € 618,00 per i prodotti Microsoft Windows 7 Professional (2 esemplari), RAGIONE_SOCIALE Windows 7 Ultimate (1 esemplare) e RAGIONE_SOCIALE Office 2007 Enterprise (3 esemplari).
In relazione a questi prodotti la Guardia di Finanza non ha fornito alcuna indicazione sul prezzo di mercato, e, pertanto, correttamente l’Autorità Amministrativa procedente ha applicato la misura minima prevista dalla prima parte dell’articolo 174 bis della legge n. 633/1941 non avendo a disposizione elementi in atti per definire un corretto prezzo di mercato.
Quanto invece agli altri prodotti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, il Prefetto ha applicato la misura del doppio del prezzo di mercato come desumibile dall’Elenco predisposto dal Gruppo RAGIONE_SOCIALE Prodotti del Nucleo Speciale RAGIONE_SOCIALE Servizi della Guardia di Finanza di Roma.
Tale elenco – ritualmente prodotto in atti dalla P.A. opposta – risulta attendibile e quindi può essere assunto a fondamento dell’odierna decisione.
Quanto alle versioni concretamente rinvenute presso l’azienda opponente (RAGIONE_SOCIALE, Adobe Photoshop CS5 e RAGIONE_SOCIALE) e alla doglianza contenuta in ricorso secondo cui esse non sono state correttamente individuate (la Difesa opponente ha per esempio sostenuto che la versione di RAGIONE_SOCIALE rinvenuta era in realtà la RAGIONE_SOCIALE LT con costo minore di mercato) si evidenzia che esse devono ritenersi quelle individuate dapprima nella sentenza penale n. 4875/2022 ex art. 444 del c.p.p. ,
passata in giudicato, e poi trasfuse nella ordinanza ingiunzione ex art. 174 bis della legge n. 633/1941 qui impugnata.
Il giudicato penale, peraltro frutto di richiesta di applicazione di pena concordata dell’odierna opponente e del P.M., costituisce invero elemento di prova qualificato dell’esatto accertamento compiuto dagli agenti operanti, i quali, peraltro, hanno dato conto di quanto rinvenuto mediante atti facenti fede fino a querela di falso, fra cui, in primo luogo, il verbale di contestazione n. 449 del 10 luglio 2019.
Quanto infine al programma RAGIONE_SOCIALE Versione 5.21, il Prefetto si è correttamente e prudenzialmente discostato dal prezzo indicato dai militari operanti, assumendo come valore da raddoppiare il “prezzo unitario di base di mercato” (individuato in € 10.000,00).
La stessa relazione tecnica di parte, prodotta in atti dalla parte opponente, ha individuato un valore di mercato della licenzia del prodotto RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO.21 in € 11.860,00 facendo peraltro riferimento a un preventivo datato 6 aprile 2018 (v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte opponente).
Il valore assunto dalla a base del calcolo qui delibato è dunque assai favorevole e comunque minore rispetto alla stima fornita dallo stesso consulente di parte degli odierni opponenti.
L’opposizione qui delibata deve dunque essere rigettata con conseguente piena conferma dell’ordinanza – ingiunzione qui opposta. .
Sulle statuizioni finali, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni riportate in dispositivo.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte opponente giacché non rilevanti al fine del decidere.
Nulla deve infine statuirsi circa le spese di lite, atteso che la P.A. opposta si è costituita ed è stata in giudizio per mezzo di suoi funzionari – dipendenti.
Inoltre, nessuna nota relativa a spese vive (diverse da quelle generali) è stata presentata dalla P.A. opposta.
Sul punto va invero richiamato il principio di diritto, affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, secondo cui l’Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell’opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell’ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (v., per tutte, Cass., Sez. II, sent. n. 30597/2017 e Cass., Sez. II, sent. n. 11389/2011).
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma l’ordinanza ingiunzione qui opposta.
2) Nulla a provvedere sulle spese di lite.
Sentenza pronunciata nelle forme di cui agli artt. 429 del c.p.c. e 6 del D. Lgs. n. 150/2011.
Così deciso in Torino il giorno 14 febbraio 2025.
Il Giudice dott. NOME COGNOME
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